Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/1998, n. 7451
CASS
Sentenza 21 maggio 1998

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La fattispecie ipotizzata dall'art. 306 cod. pen. corrisponde a un reato plurisoggettivo a concorso necessario di carattere permanente, la cui consumazione si protrae nel tempo sino a quando perdura la partecipazione alla banda armata e nel quale la permanenza è interrotta solo quando sia raggiunta la prova dell'estromissione o del recesso della persona dall'associazione criminosa.

Qualora al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione segua l'omicidio del sequestrato, si ha l'assorbimento del sequestro di persona e dell'omicidio volontario nell'unico reato di cui cui all'art. 289-bis, comma terzo, cod. pen.

In tema di conversione di decreto-legge, all'introduzione di emendamenti nella legge di conversione non sempre può ricondursi la conseguenza di determinare automaticamente la perdita di efficacia "ex tunc" del decreto-legge, ne', correlativamente, quella di attribuire valore "ex nunc" al precetto della legge di conversione a mezzo del quale ha trovato ingresso la modificazione, dovendo, al contrario, aversi riguardo allo specifico contenuto degli emendamenti e alla reale portata dei mutamenti al testo del decreto. Pertanto, solo gli emendamenti sostitutivi (o innovativi) e quelli soppressivi, disponendo la riscrittura ovvero l'eliminazione della decretazione d'urgenza, hanno efficacia "ex nunc", mentre quelli semplicemente modificativi, consistendo in una variazione che non investe il nucleo precettivo fondamentale della norma del decreto-legge, si saldano con quest'ultima in modo continuo, sì che hanno efficacia "ex tunc", decorrente dalla data della normazione di urgenza. (Fattispecie relativa ai rapporti tra d.l. n. 59 del 1978 e legge di conversione n. 191 del 1978. In riferimento alla scissione, nella legge di conversione, dell'unica ipotesi delittuosa di cui all'art. 630 cod. pen. - sostituita dall'art. 2 del decreto-legge con l'introduzione della figura del "sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione" - in due ipotesi delittuose, delle quali l'una, prevista dall'art. 630 cod. pen. e limitata al sequestro di persona a scopo di estorsione, e l'altra, di nuova creazione, collocata nell'art. 289-bis cod. pen., avente ad oggetto il solo "sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione", la S.C. ha ritenuto che vi fosse una mera modificazione del "nomen juris", senza alcuna significativa alterazione degli elementi strutturali della fattispecie e pertanto ha riconosciuto efficacia "ex tunc" alla relativa disciplina. In riferimento, però, al comma quinto dello stesso art. 289-bis, che detta "ex novo" una speciale regolamentazione delle circostanze attenuanti, la S.C. ha ritenuto il suo carattere totalmente innovativo, riconoscendogli efficacia "ex nunc" ed escludendo la sua applicabilità nel processo, per essere esso entrato in vigore quando era definitivamente cessata la condotta criminosa, sì da non poterglisi riconoscere valore retroattivo, in quanto meno favorevole al reo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/1998, n. 7451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7451
    Data del deposito : 21 maggio 1998

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