Sentenza 21 maggio 1998
Massime • 3
La fattispecie ipotizzata dall'art. 306 cod. pen. corrisponde a un reato plurisoggettivo a concorso necessario di carattere permanente, la cui consumazione si protrae nel tempo sino a quando perdura la partecipazione alla banda armata e nel quale la permanenza è interrotta solo quando sia raggiunta la prova dell'estromissione o del recesso della persona dall'associazione criminosa.
Qualora al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione segua l'omicidio del sequestrato, si ha l'assorbimento del sequestro di persona e dell'omicidio volontario nell'unico reato di cui cui all'art. 289-bis, comma terzo, cod. pen.
In tema di conversione di decreto-legge, all'introduzione di emendamenti nella legge di conversione non sempre può ricondursi la conseguenza di determinare automaticamente la perdita di efficacia "ex tunc" del decreto-legge, ne', correlativamente, quella di attribuire valore "ex nunc" al precetto della legge di conversione a mezzo del quale ha trovato ingresso la modificazione, dovendo, al contrario, aversi riguardo allo specifico contenuto degli emendamenti e alla reale portata dei mutamenti al testo del decreto. Pertanto, solo gli emendamenti sostitutivi (o innovativi) e quelli soppressivi, disponendo la riscrittura ovvero l'eliminazione della decretazione d'urgenza, hanno efficacia "ex nunc", mentre quelli semplicemente modificativi, consistendo in una variazione che non investe il nucleo precettivo fondamentale della norma del decreto-legge, si saldano con quest'ultima in modo continuo, sì che hanno efficacia "ex tunc", decorrente dalla data della normazione di urgenza. (Fattispecie relativa ai rapporti tra d.l. n. 59 del 1978 e legge di conversione n. 191 del 1978. In riferimento alla scissione, nella legge di conversione, dell'unica ipotesi delittuosa di cui all'art. 630 cod. pen. - sostituita dall'art. 2 del decreto-legge con l'introduzione della figura del "sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione" - in due ipotesi delittuose, delle quali l'una, prevista dall'art. 630 cod. pen. e limitata al sequestro di persona a scopo di estorsione, e l'altra, di nuova creazione, collocata nell'art. 289-bis cod. pen., avente ad oggetto il solo "sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione", la S.C. ha ritenuto che vi fosse una mera modificazione del "nomen juris", senza alcuna significativa alterazione degli elementi strutturali della fattispecie e pertanto ha riconosciuto efficacia "ex tunc" alla relativa disciplina. In riferimento, però, al comma quinto dello stesso art. 289-bis, che detta "ex novo" una speciale regolamentazione delle circostanze attenuanti, la S.C. ha ritenuto il suo carattere totalmente innovativo, riconoscendogli efficacia "ex nunc" ed escludendo la sua applicabilità nel processo, per essere esso entrato in vigore quando era definitivamente cessata la condotta criminosa, sì da non poterglisi riconoscere valore retroattivo, in quanto meno favorevole al reo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/1998, n. 7451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7451 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1998 |
Testo completo
composta dal signori magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Francesco Sacchetti Presidente del 21.5.1998
2. Dott. Torquato Gemelli Consigliere SENTENZA
3. Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere N. 612
4. Dott. OV Silvestri Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
5. Dott. Angelo Vancheri Consigliere N. 44861/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) AC AN, nato il [...];
2) ET ON, nato il [...]
avverso la sentenza pronunciata in data 19 giugno 1997 dalla Corte di Assise di Appello di Roma;
Letti gli atti, la sentenza denunziata e ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. OV Silvestri;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. OV Palombarini che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'entità della pena irrogata ai ricorrenti;
annullamento senza rinvio nei confronti di AC in ordine al reato di partecipazione a banda armata perché il reato è estinto per prescrizione;
rigetto dei ricorsi nel resto;
Sentiti i difensori delle parti civili, avv.ti E. De OV, L. Li Gotti, O. Ascari, A. Acquaroli, nonché il difensore degli imputati, avv.to T. Mancini;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16.7.1996, la Corte di Assise di Roma dichiarava MO ET e GE AC colpevoli del reato di cui agli artt. 110 - 112 n. 1, 61 n. 10 e 289 bis c.p. - così unificate le imputazioni formulate nel rinvio a giudizio con riferimento agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10 , 630, 289 bis c.p. (capo c) e 110, 112 n. 1, 575, 577 n.3, 61 n.10 c.p. (capo d), in relazione al sequestro e all'omicidio dell'on. AL OR- nonché dell'omicidio pluriaggravato dei componenti la scorta dell'on. OR Oreste DI, Francesco Zizzi, Raffaele NO, IC IC e Giulio IV (capo b). Dichiarava, inoltre, l'ET colpevole dell'omicidio pluriaggravato del dott. Riccardo Palma, magistrato in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia (capo a), e AC colpevole del reato previsto dagli artt. 110, 112 n. 1, 306 co. 1 e 2, per partecipazione alla banda armata denominata Brigate Rosse (capo a). Concesse all'ET le attenuanti generiche, unificati, per entrambi gli imputati, i reati con il vincolo della continuazione, ravvisato il reato più grave in quello previsto dall'art. 289 bis C.P., condannava l'ET alla pena di anni 24 di reclusione, e il
AC alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei. Proposto appello da entrambi gli imputati, la Corte d'Assise d'Appello di Roma, con sentenza 19.6.1997, riformava. la sentenza di primo grado applicando al AC le attenuanti generiche e determinando la pena a suo carico in trent'anni di reclusione. Disattendeva il motivo d'appello proposto nell'interesse dello stesso AC in ordine alla sua partecipazione all'omicidio degli uomini della scorta dell'on. OR, impostato sulla inattendibilità delle dichiarazioni di AN RA RA, la quale aveva abitato durante il periodo del sequestro l'appartamento di via Montalcini dove OR era stato tenuto prigioniero, quale finta moglie dell' "ing. TO", falso nome dell'imputato durante l'operazione criminosa. La RA, che in dibattimento si era avvalsa della facoltà di non rispondere, nel corso delle indagini preliminari aveva dichiarato che il giorno del sequestro aveva visto arrivare in via Montalcini la propria autovettura "Ami 8", che trasportava la cassa di legno contenente l'on. OR e sulla quale si trovavano tre militanti delle Brigate Rosse che avevano abitato con lei in quell'alloggio. In precedenza, aveva visto la macchina partire da via Montalcini con a bordo il solo AL: ciò stava ad indicare, ad avviso della Corte, che il AC nella immediatezza del fatto aveva ricevuto l'ostaggio nel garage della Standa di via dei Colli Portuensi, e lo aveva poi trasferito nel luogo stabilito per la prigionia, sicché doveva desumersene che l'imputato, cui era stato attribuito un ruolo tanto rilevante, era stato inserito con congruo anticipo nell'organigramma relativo al sequestro di via Fani, e che egli doveva rispondere anche della inevitabile sparatoria indispensabile per sottrarre l'on. OR alla sua scorta.
La Corte di secondo grado valutava una serie di riscontri, anche di ordine logico, alle dichiarazioni della RA. Considerava anzitutto la natura di "irriducibile" della donna, non portata a minimizzare il proprio apporto attribuendo ad altri responsabilità proprie, alla quale quindi non era logico attribuire una falsa accusa al AC allo scopo di sminuire la propria posizione: inoltre, osservava che, pur se la RA aveva reso le dichiarazioni acquisite il 10.11.1993, quando l'ing. TO non era stato ancora identificato, non per questo poteva pensarsi ad accuse infondate, poiché, date le polemiche in quel periodo sulla eterodirezione delle Brigate Rosse, ella aveva tutto l'interesse a chiarire il ruolo di non infiltrato dell'TO. Escludeva che le dichiarazioni rese dal MO nell'intervista rilasciata alle giornaliste Rossana Rossanda e Carla Mosca, acquisite al dibattimento, valessero a scagionare il AC dal trasporto in questione, poiché la frase del MO, che l'automobile era della RA e da lei guidata, non era affidabile, in relazione ad una serie di incertezze manifestate in quell'intervista sullo svolgimento dei fatti. Lo stesso NI, d'altra parte, aveva smentito le dichiarazioni del MO , affermando che quella mattina aveva fatto continuamente la spola tra l'appartamento e la strada, per non dar modo ai coinquilini dello stabile di insospettirsi nel caso avessero visto entrare persone sconosciute: dato che la RA recitava il ruolo di sua moglie ed era ben conosciuta nello stabile, l'affermazione di AC smentiva che la donna potesse trovarsi alla guida dell'autovettura nel trasporto dell'on. OR, poiché la sua presenza non avrebbe suscitato alcun sospetto da parte delle persone residenti nello stabile.
La Corte escludeva che la versione della RA fosse in contrasto con la impossibilità che nell'autovettura, oltre la cassa, stessero tre persone, sia perché non vi erano elementi per escludere che una avesse trovato posto dietro, sia perché la presenza di tre persone sui sedili anteriori non poteva causare inconvenienti in una zona periferica e priva di particolari controlli;
prendeva in esame, altresì, il ruolo determinante nella vicenda OR già autoattribuitosi dal AC nelle sue dichiarazioni, osservando che egli aveva recitato la parte del marito della RA, aveva sottoscritto, con il nome di AL, sin dal luglio 1977 i contratti con l'A.C.E.A. relativi alle utenze dell'appartamento di via Montalcini, aveva ordinato e acquisito la cassa destinata a contenere l'on. OR, aveva provveduto, con materiali da lui acquistati, alla insonorizzazione del locale riservato alla detenzione dell'ostaggio, aveva esercitato, per quasi tutti i cinquantacinque giorni del sequestro, la custodia dell'ostaggio stesso era stato a fianco di MO al momento dell'uccisione dell'uomo politico è aveva svolto il compito di scorta durante il viaggio conclusosi con l'abbandono del cadavere in via Caetani. Da tutti questi elementi la Corte deduceva la massima rilevanza del ruolo svolto dal AC, tale da escludere che egli fosse stato tenuto all'oscuro, come dall'imputato sostenuto, della identità dell'obiettivo dell'azione. Rilevava comunque la Corte che, anche a voler dar credito alla tesi di AC, secondo la quale egli non sapeva che oggetto del sequestro era l'on. OR, essendogli stato detto solo che sarebbe stata sequestrata un'alta personalità politica, egualmente si configurava responsabilità per concorso nell'omicidio degli uomini della scorta, , sotto il profilo del dolo eventuale, poiché era notorio che all'epoca ogni personalità politica di un certo rango era protetta.
La Corte di secondo grado disattendeva il motivo d'appello avanzato da entrambi gli imputati relativo alla inapplicabilità al sequestro e all'omicidio dell'on. OR dell'art. 289 bis c.p., introdotto dal legislatore mentre era ancora in corso il sequestro, con d.l. 21.3.1978 n. 59, convertito dalla legge 18.5.1978 n. 191, che aveva apportato al decreto legge modifiche non di portata tale da qualificare come innovativo il testo definitivo della legge di conversione. Riteneva, poi, infondato il motivo d'appello proposto dall'ET in relazione alla identificazione del reato più grave, correttamente individuato nell'art. 289 bis c.p. in considerazione della pena dell'ergastolo edittalmente prevista per tale reato, ed escludeva che dovesse ritenersi reato più grave il quintuplice omicidio di via Fani, trattandosi di reato continuato, o l'omicidio Palma in forza del maggior coinvolgimento personale, trattandosi di valutazioni di carattere soggettivo.
Hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori del AC e dell'ET.
Nell'interesse del primo, si deduce violazione dell'art. 513 c.p.p., nella formulazione dettata dalla legge 7.8.1997 n. 267, e difetto di motivazione, assumendosi che, poiché AN RA RA in dibattimento si era avvalsa della facoltà di non rispondere, non poteva tenersi conto delle sue dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, sulle quali si era fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Si lamenta che, in ogni caso, la sentenza impugnata è carente sotto il profilo motivazionale, perché non trae le conseguenze logiche dalla circostanza che solo la RA ha attribuito al AC un ruolo determinante nella fase del sequestro, in contrasto con le affermazioni di RI MO, che pur aveva diretto l'intera operazione, e con criteri di logica, che non consentono di attribuire ad un "irregolare" rispetto alla Brigate Rosse, quale era il AC, un compito tanto rilevante. Quale secondo motivo nell'interesse di AC si deduce violazione dell'art. 157 c.p. in relazione al reato di cui al capo a) della rubrica (art. 306 c.p.: partecipazione e organizzazione di banda armata): data la concessione delle attenuanti generiche il termine prescrizionale è di quindici anni, già decorsi al momento del primo atto interruttivo, individuabile nell'arresto avvenuto il 13.10.1993, in considerazione dell'abbandono dell'organizzazione da parte del AC nel maggio del 1978 in epoca immediatamente successiva all'epilogo della vicenda OR.
Sia nell'interesse di AC sia nel ricorso proposto dall'ET si deduce violazione dell'art. 289 bis c.p. per la ragione che, in virtù delle modifiche essenziali e sostanziali apportate dalla legge di conversione 18.5.1978 n. 191 al decreto legge 21.3.1978 n. 59, modificativo dell'art. 630 c.p.p., la figura criminosa descritta dall'art. 289 bis deve essere ricondotta all'entrata in vigore della legge 191/78, successiva al termine della vicenda OR, alla quale la nuova normativa non sarebbe, dunque, applicabile.
Nel ricorso proposto dall'ET, quale secondo motivo si deduce violazione dell'art. 81 c.p. sul rilievo che nella individuazione del reato più grave, si è tenuto conto della incidenza delle attenuanti generiche sulle altre ipotesi delittuose contestate, e si è ravvisato il reato più grave in quello punito dall'art. 289 bis c.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Ha priorità logica l'esame del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del AC con cui è stata prospettata la violazione dell'art. 513 c.p.p. sul rilievo che l'affermazione di responsabilità per l'uccisione degli uomini della scorta dell'on. OR poggia sulle sole dichiarazioni rese da AN RA RA, divenute inutilizzabili a seguito dell'entrata in vigore della l.7.8.1997, n. 267. La doglianza non ha pregio.
Occorre premettere che la nuova normativa è sopravvenuta dopo la dibattimento di secondo grado e la pronuncia della relativa sentenza, ditalché la questione dedotta col ricorso del AC si risolve nello stabilire se sia applicabile nel giudizio di legittimità la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della citata l. n. 267/97, che, nei processi in corso, regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi non confermate con l'esame dibattimentale. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto la questione in senso affermativo ritenendo che le disposizioni transitorie entrate in vigore dopo la sentenza di appello debbano trovare applicazione anche nel giudizio di cassazione e che, quindi, il giudice di legittimità abbia il potere-dovere di pronunciare l'annullamento con rinvio della decisione impugnata allo scopo di consentire alla parte interessata, nel successivo giudizio di rinvio, di chiedere la citazione del dichiarante a norma dell'art. 6, comma 4 della l. n.267/97: dal tessuto argomentativo della pronuncia delle Sezioni Unite
emerge, tuttavia, che, per l'operatività del ius superveniens, è necessario, in primo luogo, che la parte abbia manifestato la volontà che nel processo in corso trovino ingresso i meccanismi di recupero dell'oralità e del contraddittorio di cui al menzionato art. 6 mediante la presentazione di motivi nuovi allorché il ricorso sia stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge (o deducendo la specifica questione nel ricorso originario quando, come nel caso di specie, esso sia successivo alla predetta data) e, inoltre, che le dichiarazioni predibattimentali abbiano avuto reale incidenza sulla decisione del giudice di merito (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1998, Gerina ed altro). A quest'ultimo riguardo è stata sottolineata "la necessità di verificare la rilevanza sul "dictum" contenuto nella sentenza impugnata degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali non più consentite, nel senso che la Corte di legittimità deve accertare se la valutazione dei predetti elementi abbia avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito e deve, quindi, controllare la struttura argomentativa della motivazione per stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento". Nel caso di specie la dichiarazione di colpevolezza del AC, pronunciata dalla Corte di secondo grado, non ha avuto come solo ed esclusivo referente le dichiarazioni della RA, non confermate in dibattimento, ma ha trovato autonoma base giustificativa in una serie di distinti e indipendenti elementi logici che -a prescindere dalla fonte di prova inutilizzabile perché sottratta all'esame dibattimentale- convergono univocamente nel dimostrare la responsabilità dell'imputato nella preparazione e nell'organizzazione dell'agguato risoltosi con il sequestro dell'on. OR e con l'uccisione degli uomini della scorta: ditalché detti elementi costituiscono un'autonoma ratio decidendi che sorregge la decisione impugnata e la preserva dall'annullamento nonostante la non utilizzabilità delle dichiarazioni della coimputata RA. Infatti, se è vero che la Corte di secondo grado ha dato ampio rilievo alla valutazione dell'intrinseca attendibilità della RA e dei riscontri esterni che la confermano, è altrettanto vero che nella sentenza impugnata risulta precisato che "pacifiche emergenze processuali forniscono elementi univoci e convergenti per affermare che egli era pienamente consapevole che l'azione alla quale era stato chiamato a collaborare era quella del sequestro dell'on. OR" (pag. 26), quali la statura politica del AC (pag. 26-27) e il ruolo estremamente incisivo nella realizzazione dell'operazione reso palese dalle circostanze che egli, fin dal luglio 1997, sottoscrisse, con la falsa identità di LU TO, i contratti relativi alle utenze dell'appartamento di via Montalcini, in cui abitò quale apparente marito della RA e fu custodito l'ostaggio per oltre cinquanta giorni;
che ordinò e ritirò la cassa destinata al trasporto dell'on. OR dal luogo del sequestro a quello della prigionia e provvide alla insonorizzazione, del locale riservato alla detenzione del sequestrato;
che ebbe costanti collegamenti operativi, nell'azione del sequestro e per tutta la durata dell'operazione fino al tragico epilogo, con personaggi del calibro del MO, capo riconosciuto delle Brigate Rosse, e del RI;
che presenziò all'uccisione dell'ostaggio e svolse il compito di scorta durante il viaggio che portò all'abbandono del cadavere in via Caetani (pag. 27-29). Alla stregua di tali incontestati dati fattuali risultano di palese e lineare conseguenzialità logica le conclusioni tratte dalla Corte di merito, che, con piena coerenza argomentativa, ha categoricamente escluso la possibilità che il AC, investito di funzioni della massima rilevanza, sia stato tenuto all'oscuro dell'identità del sequestrando e della assoluta necessità di sopprimere gli uomini della scorta per assicurare il buon esito dell'azione terroristica. La Corte di secondo grado ha anche osservato che -anche ad ammettere che l'imputato abbia effettivamente ignorato che l'oggetto del sequestro era l'on. OR e che gli era stato comunicato soltanto che l'azione programmata per il 16 marzo 1978 sarebbe consistita nel sequestro di un'alta personalità politica- resterebbe comunque configurabile la responsabilità per l'omicidio degli uomini della scorta, essendo ben affermabile la sua colpevolezza a titolo di dolo eventuale per la precisa ragione che il AC non poteva non avere avuto la concreta previsione della necessità di eliminare i componenti del servizio addetto alla sicurezza del personaggio di elevato rango politico, sicché l'adesione all'operazione implica, nonostante la supposta ignoranza dell'identità del sequestrando, l'inevitabile accettazione del rischio dell'uccisione degli uomini di scorta (pag. 30-31).
Dai precedenti rilievi si evince che dalla struttura della motivazione possono ben espungersi le considerazioni sviluppate a proposito delle dichiarazioni della RA senza che, per questo, resti pregiudicata la completezza della base argomentativa su cui poggia il giudizio di responsabilità del AC per gli omicidi contestati al capo B), ditalché, non avendo avuto un peso reale sulla decisione le dichiarazioni acquisite a norma del previgente testo dell'art. 513 c.p.p., non può trovare accoglimento la richiesta di annullamento formulata al fine di ottenere, nel giudizio di rinvio, la nuova citazione del coimputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 6 della l. n. 267/97. 2. - Deve essere disatteso anche il secondo motivo del ricorso del AC con cui è stata prospettata la violazione dell'art. 157 c.p. in relazione al capo A) della rubrica sul rilievo che, poiché
l'appartenenza del AC alla banda armata denominata Brigate Rosse sarebbe cessata subito dopo l'omicidio dell'on. OR (ossia nel 1978) il delitto ex art. 306 c.p. si sarebbe estinto per prescrizione non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo nel termine di quindici anni.
In primo luogo, deve osservarsi che l'infondatezza della deduzione difensiva appare evidente quando si considera che il giudizio di responsabilità per il delitto di banda armata, emesso dalla Corte di primo grado, non è stato investito dai motivi di appello, onde la pronuncia, per tale capo, è divenuta definitiva e l'eventuale prescizione, non rilevata dai primi giudici, resterebbe comunque soggetta alla preclusione derivante dalla cosa giudicata. Inoltre, va sottolineato che la fattispecie ipotizzata dall'art.306 c.p. corrisponde ad un reato plurisoggettivo a concorso necessario di carattere permanente (Cass., 10 maggio 1993, Algranati;
Cass., 28 aprile 1983, Alunni), la cui consumazione si protrae nel tempo sino a quando perdura la partecipazione alla banda armata, e che -secondo i principi elaborati in tema di reati associativi- la permanenza nel reato è interrotta soltanto quando sia raggiunta la prova dell'estromissione o del recesso della persona dall'associazione criminosa (Cass., 23 novembre 1992, Egizio;
Cass., 17 giugno 1987, Arcella): in una diversa prospettiva e con specifico riguardo all'ipotesi delittuosa ex art. 306 c.p., è stato ritenuto che l'arresto dei componenti dell'associazione criminosa determina la cessazione della permanenza rispetto a questi ultimi, ancorché resti in vita il sodalizio (Cass., 13 marzo 1984, Bartoloni). Nel caso di specie l'imputazione di banda annata risulta cronologicamente definita nel capo A) mediante il riferimento agli anni compresi tra il 1977 e il 1979 e nella sentenza di primo grado risulta precisato che il AC ha manifestato una condotta di dissociazione dalla criminalità politica dopo l'arresto subito il 3 marzo 1982.
Ciò posto, deve considerarsi priva di pregio la deduzione relativa all'uscita dell'imputato dall'organizzazione terroristica nel maggio 1978, subito dopo l'omicidio dell'on. OR, per la duplice ragione che la circostanza non trova sicura conferma nelle risultanze processuali e che comunque, divenuta irrevocabile la pronuncia di responsabilità per il delitto ex art. 306 c.p., resta irretrattabilmente accertata l'appartenenza alla banda armata almeno fino al 1979, conformemente ai precisi termini temporali fissati nel capo A) di imputazione. Ne consegue che il termine di prescrizione è stato interrotto, a norma dell'art. 160 c.p., con l'arresto del AC avvenuto il 13 ottobre 1993, prima cioè dell'integrale decorso dei quindici anni dalla cessazione della permanenza nel reato.
3. - Entrambi i ricorrenti hanno lamentato l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p., deducendo che i giudici di merito avrebbero dovuto escludere l'operatività nel caso di specie delle disposizioni di cui all'art. 289 bis c.p. per il fatto che queste sono state introdotte con la l. 18.5.1978, n. 191, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 21.3.1978, n. 59, entrata in vigore dopo l'esaurimento della condotta criminosa relativa al sequestro e all'uccisione dell'on. OR.
Premesso che il solo difensore del AC ha rinunciato, al dibattimento, a tale motivo di ricorso, va sottolineato che il tema di indagine non investe la rituale contestazione dei fatti addebitati agli imputati ne' la correlazione del fatto ritenuto in sentenza con quello dedotto nel capo di imputazione e che la Corte di primo grado ha unificato le imputazioni di cui al capo C (sequestro dell'on. OR per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e al capo D (uccisione dell'on. OR), dichiarando l'ET e il AC colpevoli del delitto di cui all'art. 289 bis c.p. aggravato a norma del terzo comma, conformemente alla natura complessa di tale ipotesi di reato nella quale restano assorbiti il sequestro di persona e l'omicidio volontario del sequestrato, quest'ultimo nel ruolo di aggravante oggettiva (cfr. Cass., 8 febbraio 1988, Cidoni). Per verificare la consistenza giuridica del motivo di ricorso occorre chiarire che il d.l. n. 59 del 1978 è entrato in vigore allorché il sequestro era ancora in atto e che la legge di conversione n. 191 del 1978 è intervenuta quando la condotta criminosa era ormai cessata a seguito dell'uccisione dell'ostaggio avvenuta il 9 maggio 1978. Ne consegue che la legge può essere ritenuta applicabile al caso in esame alla sola condizione che essa non abbia avuto valore innovativo rispetto al contenuto del decreto legge, dato che, se così non fosse, la data di efficacia della legge coinciderebbe con la data della sua entrata in vigore e non con quella della normazione di urgenza. Soltanto dopo avere risolto tale questione preliminare potrà correttamente essere definito, nell'ottica dell'art. 2, comma 3 c.p.p., il problema di diritto intertemporale riguardante l'applicazione della legge penale più favorevole.
Fatta tale necessaria premessa, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte, in sintonia con la prevalente dottrina, ha posto in luce - nel quadro dei principi enunciati dall'art. 77 della Carta costituzionale- i rapporti del decreto legge con la relativa legge di conversione e gli effetti collegabili al diverso contenuto di queste due fonti normative, precisando che all'introduzione di emendamenti non può sempre ricondursi la conseguenza di determinare automaticamente la perdita di efficacia "ex tunc" del decreto legge ne', correlativamente, quella di attribuire valore "ex nunc" al precetto della legge di conversione a mezzo del quale ha trovato ingresso la modificazione, dovendo, al contrario, aversi riguardo allo specifico contenuto degli emendamenti e alla reale portata dei mutamenti al testo de decreto. In tale prospettiva è stato stabilito che gli emendamenti apportati dalla legge di conversione devono essere distinti in sostitutivi (o innovativi), soppressivi e modificativi. I primi due spiegano radicale incidenza sulla disciplina posta dalla decretazione di urgenza in quanto ne dispongono l'eliminazione o la ridisegnano "ex novo", mentre i terzi (ossia gli emendamenti meramente modificativi) consistono in una semplice variazione che non investe il fondamentale nucleo precettivo della norma del decreto legge, che deve considerarsi, pertanto, convertita sul punto, anche se inserita, con detta variazione, in un più ampio e organico contesto: ne consegue che, a differenza di quanto si verifica per quelli innovativi e per quelli soppressivi, gli emendamenti modificativi si saldano con le norme del decreto legge e, rispetto a queste ultime, sono connotati dal carattere della continuità, sicché ad essi va riconosciuta efficacia "ex tunc", decorrente dalla data della normazione di urgenza (Cass., 20 settembre 1993, D'Avino; Cass., 11 aprile 1987, Calluso;
Cass., 13 novembre 1984, Amante). 4. - Il raffronto tra il contenuto del d.l. n. 59 del 1978 e della legge di conversione n. 191 del 1978 pone, anzitutto, in luce che si sono verificati taluni mutamenti nel passaggio dal primo testo a quello successivo a proposito della configurazione della fattispecie criminosa.
L'art. 2 del decreto legge, emanato dopo pochi giorni dal sequestro dell'on. OR, ha disposto la sostituzione dell'art. 630 c.p. introducendo la figura del "sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione", all'interno della quale la morte della persona sequestrata era qualificata come circostanza aggravante comportante l'applicazione della pena dell'ergastolo. La legge di conversione n. 191 ha operato la scissione dell'unica ipotesi delittuosa di cui all'art. 630 c.p., nella versione prevista con la decretazione di urgenza, mantenendo tale fattispecie per il solo sequestro di persona a scopo di estorsione e inserendo nel codice l'art. 289 bis relativo alla nuova figura di reato del "sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione". A tale specificazione delle fattispecie non ha fatto, però, riscontro alcuna innovazione dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, costituiti - come nelle previsioni del decreto legge- dalla condotta di sequestro di persona e dalla direzione della volontà dell'agente verso le finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ditalché, tenuto anche conto che le pene edittali ricalcano, nella sostanza, quelle comminate nelle disposizioni del decreto, deve riconoscersi che gli emendamenti della legge di conversione hanno natura, per la parte in esame, meramente modificativa e non innovativa, nel senso che, al di fuori del solo nomen iuris, non è registrabile alcuna significativa alterazione degli elementi strutturali della fattispecie: con l'ulteriore conseguenza che, essendo mancata una effettiva innovazione del contenuto della norma incriminatrice posta dal decreto legge, le disposizioni della legge di conversione sono legate da un nesso di essenziale correlazione con le norme di urgenza ed hanno, dunque, effetto "ex tunc", onde - come è stato perspicuamente precisato in giurisprudenza- la materia già regolata dalle norme precedenti alla decretazione di urgenza (artt. 630 e 575 c.p.) è soggetta, anche nel tempo intermedio fra decreto legge e legge di conversione, alla disciplina introdotta dalle disposizioni definitivamente fissate da quest'ultima, non potendo attribuirsi all'emendamento modificativo valore "ex nunc", con l'inaccettabile effetto di fare rivivere, sia pure in minima parte, la normativa preesistente (Cass., 13 novembre 1984, Amante). Dall'accertata mancanza di carattere innovativo degli emendamenti relativi al nomen iuris del delitto e alla determinazione delle pene edittali deriva che la sentenza impugnata non merita censura sia per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi C) e D) nell'ambito dell'unica figura criminosa di cui all'art. 289 bis sia in riferimento all'applicazione delle pene edittali da questo previste, dato che, poiché le relative disposizioni della legge di conversione si saldano con quelle del decreto legge, le prime devono ritenersi in vigore allorché era ancora in atto il sequestro di persona ed è stato compiuto l'omicidio dell'on. OR.
Deve rilevarsi, tuttavia, che le argomentazioni sviluppate a proposito della configurazione della fattispecie criminosa ex art.289 bis c.p. e delle pene edittali in essa previste, convergenti nell'escludere la natura innovativa degli emendamenti relativi a tali punti della disciplina, non possono essere estese automaticamente - come hanno fatto, invece, erroneamente le Corti di primo e di secondo grado- all'intera legge di conversione, ritenendo, cioè, che anche tutti gli altri emendamenti abbiano, per ciò stesso, valore semplicemente modificativo e non innovativo. Al contrario va posto in risalto che il criterio della valutazione globale e non frazionata del contenuto delle diverse discipline, affermato in giurisprudenza al fine di stabilire quale sia la legge penale più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma 3 c.p. (cfr., da ultimo, Cass., 24 ottobre 1997, Todini e altri), non è riferibile ai rapporti tra decreto legge e legge di conversione, rispetto ai quali non può propriamente parlarsi di successione di leggi penali per l'ovvia ragione che le norme di urgenza o sono convertite in legge oppure, in mancanza, "perdono efficacia sin dall'inizio " (art. 77, comma 3 Cost.): con l'inevitabile conseguenza che la comparazione deve essere eseguita emendamento per emendamento al fine di verificare il carattere innovativo o semplicemente modificativo di ciascuno di essi. Tanto chiarito, deve sottolinearsi che le Corti di merito hanno ritenuto applicabile, in blocco, l'intero contenuto della legge di conversione, con effetto dalla data del decreto legge, trascurando di considerare che essa ha introdotto una speciale disciplina delle circostanze attenuanti, che mancava del tutto nel testo dell'art. 2 del decreto stesso. Invero, mentre quest'ultimo nulla prevedeva in ordine all'operatività delle attenuanti, sicché restavano ferme le regole generali poste dagli artt. 63, 65 e 67 del codice, il quinto comma del nuovo art. 289 bis dispone, invece, che "quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzionì non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".
È evidente il carattere radicalmente innovativo delle disposizioni contenute nel quinto comma, che hanno dettato ex novo una speciale regolamentazione delle circostanze attenuanti del reato e delle loro modalità di incidenza sulle pene comminate per il reato base, di guisa che, sulla base delle medesime argomentazioni dianzi svolte, l'efficacia di dette disposizioni non può essere ricondotta alla data di entrata in vigore del decreto legge ma è segnata, quale termine iniziale, da quella della legge di conversione. Tale interpretazione dei principi regolatori dei rapporti tra decreto legge e legge di conversione è stata seguita dalla giurisprudenza di questa Corte, in cui è stato recentemente precisato che "qualora la legge di conversione introduca una pena accessoria non prevista dal decreto legge, l'emendamento che aggiunge la pena accessoria assente nella normazione di urgenza costituisce innovazione dal punto di vista sanzionatorio ed ha efficacia "ex nunc ", vale a dire dall'entrata in vigore della legge di conversione" (Cass., 4 aprile 1996, Messina). 5. - Una volta stabilito che il quinto comma dell'art. 289 bis ha avuto effetto dalla data della legge di conversione n. 191 del 18 maggio 1978, e non da quella del decreto, per il fatto che in quest'ultimo faceva completamente difetto un'apposita disciplina delle circostanze attenuanti, deve riconoscersi che detta normativa è entrata in vigore quando la condotta criminosa ascritta all'imputato si era ormai esaurita con l'uccisione del sequestrato, avvenuta il 9 maggio 1978: ditalché, essendo successiva alla consumazione del delitto, la speciale normativa relativa alle circostanze attenuanti, di per sè non retroattiva, potrebbe trovare applicazione nel presente processo soltanto in virtù del principio del favor rei enunciato dal terzo comma dell'art. 2 c.p.- Una simile eventualità deve essere, tuttavia, senz'altro esclusa, dal momento che il raffronto tra la disciplina del quinto comma dell'art. 289 bis c.p. e quella applicabile secondo la normativa previgente pone in piena evidenza che la prima ha introdotto un trattamento meno favorevole per l'imputato. Infatti, posto che il fatto ascritto al AC (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione accompagnato dall'omicidio del sequestrato), è sanzionato dal terzo comma dell'art. 289 bis con la pena dell'ergastolo, deve rilevarsi che il quinto comma dello stesso art. 289 bis prevede, in presenza di una circostanza attenuante, la reclusione da ventiquattro a trenta anni e, nell'ipotesi di più attenuanti, una pena non inferiore a quindici anni, mentre, se il decreto fosse stato convertito senza emendamenti innovativi, avrebbero dovuto applicarsi l'art. 65 lett. b) c.p., che dispone la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione da venti a ventiquattro anni nel caso di unica attenuante, e l'art. 67, comma 1 n. 2 c.p., secondo cui, in caso di più attenuanti, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione se per il delitto la legge prevede la pena dell'ergastolo.
6. - precedenti considerazioni si evince che nella sentenza impugnata è riscontrabile il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 2, comma 3 c.p.p., per la ragione che la Corte di secondo grado ha ritenuto applicabile la disciplina relativa alle circostanze attenuanti, contenuta nel quinto comma dell'art. 289 bis c.p. inserito dalla legge di conversione con emendamento innovativo, senza tenere conto che tale normativa è entrata in vigore quando era definitivamente cessata la condotta criminosa e che alla stessa non può attribuirsi valore retroattivo in quanto meno favorevole per gli imputati.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma, che, nel nuovo giudizio, dovrà rideterminare il trattamento sanzionatorio alla stregua della normativa stabilita dal codice in tema di diminuzione delle pene per effetto delle circostanze attenuanti ai sensi degli artt. 63, 65 e 67 c.p.- Nonostante l'intervenuta rinuncia al motivo di ricorso, la decisione di annullamento deve essere estesa al AC a norma dell'art 587 c.p.p., stante il carattere non esclusivamente personale della censura formulata dal coimputato ET, sicché nel giudizio di rinvio dovrà rideterminarsi la pena anche nei confronti del primo. La portata della pronuncia di annullamento, vertente sull'operazione di quantificazione del trattamento sanzionatorio, implica l'assorbimento del secondo motivo di ricorso dell'ET riguardante l'individuazione del reato più grave ai fini dell'aumento della pena per la riconosciuta continuazione. Poiché il solo AC ha contestato, col suo ricorso, il giudizio di responsabilità mentre l'impugnazione dell'ET non ha investito la pronuncia di colpevolezza che costituisce il fondamento dell'azione civile esercitata nel processo penale, soltanto il primo imputato deve essere condannato a rimborsare alle parti civili le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di ET MO e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di AC GE limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma;
rigetta i ricorsi nel resto;
condanna AC GE al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, che così liquida: lire 3.400.000, ivi comprese lire 3.000.000 di onorario, in favore di AN TA ved. DI e RI CH ved. IC;
lire 2.700.000, ivi comprese lire 2.000.000 di onorario, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno; lire 2.040.000, di cui lire 2.000.000 di onorario, in favore di RI NE OR e di OV OR;
lire 2.040.000, ivi comprese lire 2.000.000 di onorario, in favore di OV IC e DR DI;
rigetta la domanda di rimborso delle spese proposta dalle parti civili nei confronti di ET MO.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998