Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
L'istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile un'istanza di rimessione nella quale erano state dedotte violazioni del dovere di astensione riguardanti singoli magistrati e non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso).
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2014, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
5 65 5 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1560 - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO BEVERE Dott. MAURIZIO FUMO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GERARDO SABEONE N. 35171/2014 - Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: UE ES RO N. IL[02/02/1966 22.3.1937 avverso l'ordinanza n. 783/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 27/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. Mazzotte : incurum boleh Udit i difensor Avv.; L. De Stefano FATTO E DIRITTO Ha proposto istanza di rimessione ex art. 45 e segg. c.p.p., RC AN ND. Oggetto della richiesta, depositata il 27 giugno 2014 in cancelleria, è il processo n. 1504\96, pendente a suo carico dinanzi alla Corte di appello di Trieste per reato in materia fallimentare. Sostiene, allegando la ricusazione formulata in pari data nei confronti del Presidente del Collegio, dott. TI, di essere costretto, da innocente e perseguitato, a difendersi in un contesto, quale quello della città di Trieste, distorsivo per la celebrazione del processo. Afferma che numerose anomalie testimoniano tale realtà a partire da incompatibilità, e lesioni della metodologia: cita, a tale fine, il gravame del 28 maggio 2013, la memoria del 17 febbraio 2014, la procedura ex art. 221 c.p.c. In data 5 novembre 2014 risulta depositata una memoria a firma dell'istante, nella quale si illustrano le ragioni di fatto del ritenuto "ostracismo alla pregiudicante mescolanza di empirismo e di burocratismo fenomenica deteriore questa, scambiata per solenne esercizio di una vera e propria giurisdizione nel distretto di cui" il ricorrente assume la insostenibilità". 11 Si sostiene che la stessa istanza è volta a "far sciogliere l'inestricabile groviglio di incompatibilità ambientali intersoggettive, peraltro già esposte presso il distretto giudiziario di Bologna". In particolare si attira l'attenzione di questa Corte sulla figura del dott. TI il quale, nel deformare sistematicamente le norme processuali e penali, si sarebbe eretto a organo di legislazione delegata. Si passa poi a segnalare la figura della moglie del dott. TI, la dott.ssa Mulloni, anch'essa giudice della Corte di appello di Trieste, da ultimo astenutasi in una causa che vedeva esso RC avvocato, in ragione dei rapporti di costui col marito TI. Della dott.ssa Mulloni si riferisce che, però, in passato era rimasta protagonista delle iniziative giudiziarie che avevano visto quale vittima incolpevole esso RC, soggetto di riferimento per una serie di realtà imprenditoriali fatte fallire fraudolentemente. Così era avvenuto per la Immobliare Generale spa, dichiarata fallita, appunto, nel 1996 con una decisione illegittima che aveva anche misconosciuto la esistenza di una importante garanzia bancaria;
ma era avvenuto anche in relazione alla procedura per il recupero di crediti di IVA a danno del gruppo RC, a pretese risarcitorie per miliardi di lire poi rivelatesi infondate, ad arresti dichiarati poi illegittimi . In sostanza, l'istante sostiene la esistenza di un "Sistema fallimentare" esistente nel distretto di Trieste capace solo di iniziative illegittime ai suoi danni. Di tale sistema aveva fatto parte anche il dott. IG il quale, nel 1998, aveva ritenuto lecita la restrizione in carcere del RC in relazione al fallimento della Cantieri Trieste spa, poi giudicata illegittima per effetto di sentenza definitiva di assoluzione. Lo stesso aveva presieduto il collegio nel processo relativo all'affare giudiziario della Banca di Credito di Trieste, concluso con sentenza poi confermata, nel 2013, in appello da collegio presieduto dal dott. TI la cui moglie, appunto la dott.ssa Mulloni, aveva emesso provvedimenti riguardo all'ingresso nell'assetto amministrativo della medesima Banca Credito di Trieste, della Banca popolare di Brescia, giudicato dal RC del tutto inappropriato;
aveva emesso la dichiarazione di insolvenza della Banca di Credito nonostante la modestissima ( per soli 50 miliardi) esposizione dell'Istituto. Ma ciò che l'istante reputa indebito è il fatto che, nonostante i fatti descritti sopra, tutti indicativi della intromissione nelle procedure della dott.ssa Mulloni, il dott. TI, suo 1 marito, si sia voluto occupare, quale giudice dell'appello, del processo relativo alla Banca di Credito di Trieste. Egli aveva, pur essendo ricusabile per le ragioni dette, emesso il 12 luglio 2013 una ordinanza di rigetto di prove nuove ex art. 603 cpp, in realtà oggetto di diritto pieno alla prova da parte dell'imputato perché sopravvenute e capaci di dimostrare che la Banca Credito di Trieste aveva solo crediti e non debiti. Il dott. TI inoltre è citato in relazione ad una "apposita misura manettara" ed ad un processo per calunnia che, pur conclusosi con condanna resa definitiva dalla Cassazione, avrebbe dovuto invece risolversi con la assoluzione già accordata dal giudice di primo grado;
inoltre ad iniziative volte a ritardare l'invio in Cassazione di atti e documenti a sostegno della impugnazione proposta con un suo provvedimento ("dictum"); infine alla mancata astensione e a doveri connessi con le iniziative dell'imputato RC in tema di ricusazione e rimessione, in spregio a quanto statuito dalle Su nella sentenza n. 6925 del 1995. Afferma l'istante che la violazione sistematica del dovere di astenersi da parte del magistrato, configurerebbe un eccesso di potere: quello derivante dall'impossessamento del processo da parte di soggetto non legittimato dolosamente preordinato a soffocare le iniziative si chi potrebbe creare, al magistrato stesso, danno o pericolo. Ancora, l'istante ricorda la vicenda che aveva visto protagonista la società Cantieri di Trieste, ente di proprietà della Banca di Credito, avviata al fallimento per decisione anche della dott.ssa Mulloni, nel 1995, nonostante la posizione manifestamente attiva di quella società ,asseverata da numerosi insigni giuristi, ed in assenza di istanze di fallimento da parte di creditori. Il gruppo RC aveva visto poi avanzare istanza di fallimento della capogruppo Cifra srl, poi respinta dal Tribunale di Roma. L'istante evidenzia cioè una azione del "Sistema" volta a spogliare del patrimonio la Immobiliare Generale spa e a dissolvere il gruppo RC. Conclude osservando che avrebbe dovuto essere individuata la sede giudiziaria di Bologna come competente, in via automatica, ai sensi dell'art. 11 cpp. In data 8 novembre 2014, inoltre, lo stesso ricorrente ha presentato una seconda memoria nella quale ha denunciato, tra l'altro, la inesistenza giuridica di quanto accaduto il 3 ottobre 2014 presso il Collegio della II sezione penale della Corte distrettuale di Trieste. Sarebbe stata omessa la verbalizzazione della udienza. L'istanza va dichiarata inammissibile, conformemente alle richieste del Procuratore Generale di udienza. In primo luogo a tale conclusione deve giungersi, pur apprezzata la rituale notificazione della richiesta di rimessione alle altre parti interessate, osservando che la esposizione delle ragioni a fondamento della stessa, vergata a mano, in due cartelle, è estremamente generica e perciò di non facile apprezzabilità in parecchi punti. In secondo luogo, e specularmente, perché le espressioni utilizzate dall'istante non chiariscono, con la necessaria specificità ed aderenza alla disciplina normativa della materia, in cosa sarebbe consistito il fondamento della richiesta di rimessione, fondamento che deve essere costituito indefettibilmente da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo presso negli uffici giudiziari di Trieste e non altrimenti eliminabili: fondamento che nulla ha a che vedere con eventuali circostanze rilevanti ai fini della ricusazione di uno o più giudici (di cui pure è menzione nella istanza e nella memorie in esame), azionabile secondo 2 regole distinte e finalizzata alla rilevazione di eventuali cause di incompatibilità di essi e non della intera istituzione giudiziaria cittadina. E' stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in tal senso, che affinchè si possa procedere alla rimessione di un procedimento occorre che gli elementi in base ai quali si ritiene sussistente una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali consistano in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione ( Rv. 210010). Nello stesso senso si è ribadito che l'istituto della rimessione del processo può trovare applicazione soltanto quando si sia effettivamente determinata in un certo luogo una situazione obiettiva di tale rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale inteso come complesso di persone e mezzi apprestato dallo Stato per l'esercizio della giurisdizione sicché tale situazione, non potendo essere eliminata con il ricorso agli altri strumenti previsti dalla legge per i casi di alterazione del corso normale del processo - quali l'astensione o la ricusazione del giudice -,richiede necessariamente il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria. Consegue che non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Rv. 208880). Non possono perciò essere dedotte, a sostegno della istanza di rimessione, presunte- non importa se sistematiche- violazioni del dovere di astensione del magistrato, che è evenienza che trova apposita regolazione nel processo, con disciplina includente i mezzi di impugnazione destinati a risolvere, fino al giudizio di legittimità, la presunta violazione del dovere di terzietà da parte del singolo giudice interessato. In quarto luogo va notato che il rinvio ai documenti sopra citati è stato effettuato senza la indicazione delle circostanze di fatto, da essi ricavabili, capaci di fondare la richiesta. In quinto luogo va poi affermato che le successive memorie non possono sanare la evidente inammissibilità - originaria - dell'atto introduttivo. In esse si richiamano per la prima volta, rispetto alla istanza originaria, numerosi fatti processuali integranti, a parere dell'istante, altrettante evidenti cause di astensione per i tre magistrati interessati che egli qualifica anche come autori di iniziative maliziosamente preordinate, sin dagli anni '90, attraverso gli strumenti processual-civilistici e quelli del processo penale, a determinare fraudolentemente la spoliazione del gruppo imprenditoriale di riferimento, invece da sempre attivo, e ad impedire l'esercizio del diritto di difesa da contestazioni di reato: fatti e comportamenti come detto idonei a sostanziare in ipotesi una istanza di ricusazione ma certamente non rilevanti, da soli, per fondare una istanza di rimessione. Non è poi marginale il rilievo che altra precedente istanza di rimessione del processo presentata nel 2012 dallo stesso RC in relazione a tematiche del tutto analoghe a quelle qui in esame e cioè al "la grave, e insopportabile pretermissione dei fattori causativi nel processo di crisi della Banca di credito di Trieste, istituto sloveno, puntuata negli anni 1995-1996, nei cui esercizi si è verificato lo svuotamento dissolutivo per centinaia di miliardi di lire, anche con creazione di ben identificate aree surrettizie di insolvenza" è stata dichiarata inammissibile da questa Corte di Cassazione sez. V, con sentenza 8389 del 29 gennaio 2013 che ha rilevato, negli stessi termini qui evidenziati, come la istanza fosse da reputare inammissibile con riguardo al suo contenuto, “atteso che ne' dalla parte sopra riportata ne' da quanto si legge nel seguito dell'atto è dato comprendere in che cosa sarebbe esattamente consistita la denunciata "situazione oggettiva locale rilevante e pregiudicante" e meno che mai se e come tale situazione potesse essere tale da rientrare in taluna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 45 c.p.p.". Alla inammissibilità della richiesta consegue, data la palese approssimazione delle doglianze, la condanna alla sanzione in favore della cassa delle ammende che appare equo determinare, ex art. 48 uc cpp, in euro 2000.
PQM
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 2000. Così deciso in Roma il 14 novembre 2014 Малечивае Presidente il Cons. est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi -6 FEB 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ши 4