Sentenza 27 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
A N IA L A IT A IC Aula 'B' O L L L B O B B U P E E ) E E N 7 O 3 C I . Z A N A P , ORIGINALE 1 R I 9 T D S 9 I 1 E G - 1 E C 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I R - 1 A P 2 D U . H L E C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 9 3 N E Oggetto E E S N / E . 6 T 4 findier difoer. SEZIONE TERZA CIVILE S . I T ( T R 0 4 5 9 0 0 35 9 0 /03 A Composta d Dott. Vinc o CA BONI R.G.N. 20074/01 cron. локов10406 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud.31/01/03 - Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUDICE GIOVANNA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE RUSSOTTO con studio in 97019 VITTORIA (RG) VIA GARIBALDI 202, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SAI ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore Vice Presidente e تیم جعون A:D: Dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in CONCILIAZIONE 44, presso lo studio ROMA VIA DELLA dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la 2003 difende, giusta delega in atti;
246 -1- controricorrente nonchè
contro
CASTRONOVO NATALE, LAZZANO TERESA;
- intimati avverso la sentenza n. 109/01 del Giudice di pace di RAGUSA, emessa il 10/04/01 e depositata il 17/04/01 (R.G. 347/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Il giudice di pace di Ragusa, con sentenza depositata il 17.4.2001, rigettava la domanda proposta da Giudice Giovanna,
contro
TR TA, ZA ES ed il loro assicuratore per la r.c.a., per i danni subiti dalla autovettura dell'attrice nel corso di incidente stradale verificatosi il 21.9.1998 ed, accogliendo la domanda riconvenzionale del TR, condannava la Giudice al risarcimento dei danni nella misura di f. 1.399.000, subiti dall'auto del TR nell'incidente. Riteneva il giudice di pace che il conducente dell'auto dell'attrice fosse esclusivo responsabile dell'incidente, non avendo dato la precedenza all'auto del convenuto che proveniva da destra. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attrice. Resiste con controricorso la Sai. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione 154 cod. strad., ai sensi dell'art. 360 11.del 3 l'art. c.p.c.. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 154 cod. strad.. Secondo la ricorrente il giudice non ha valutato le sue argomentazioni, in merito alla violazione della norma di cui all'art. 154 cod. strad. da parte del TR, né ha q 3 tenuto conto dello schizzo planimetrico dei vigili urbani e delle deposizioni testimoniali. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 cod. strad.. i suddetti motivi sono 2. Ritiene questa Corte che manifestamente infondati. Va premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e secondo equità (abbia il giudiceperciò da decidere applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque cassazione èrifatto a norme di legge) il ricorso per ammessO solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge mera apparenza dellaordinaria) e per carenza assoluta motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716).
3. Pertanto nella specie il primo e terzo motivo di ricorso inammissibili, in quanto attengono ad assuntesono violazioni di norme sostanziali. Quanto al secondo motivo, a parte il rilievo che, per quanto prospettato sotto il profilo del vizio motivazionale, anche esso si risolve in un'assunta errata applicazione dell'art. 4 154 cod. strad., va, in ogni caso, rilevato che la motivazione adottata dal giudice di pace nella ricostruzione dell'incidente non è né omessa né apparente, assumendo lo non da un stesso che l'auto dell'attrice proveniva parcheggio, ma dalla "strada di servizio limitrofa al parcheggio taxi di Piazza Libertà". Quanto all'assunta omessa valutazione dello schizzo planimetrico dei vigili urbani e delle deposizioni testimoniali, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui 5 lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1161). La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c.2, c.p.c.. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro cento, oltre Euro quattrocentocinquanta, per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 31 gennaio 2003. Il cons. est. Il Presidente un IL CANCELIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 27 MAR. 2003 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 16