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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1758 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Vigliena n. 10, presso lo Parte_1 imondo che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me Controparte_1 dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2295/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 26.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
, in qualità di docente di scuola secondaria, con contratti Controparte_1 determinato al 30/06 o al 31/08 - in particolare, a.s. 2020/2021 dal 13.11.2020 al 21.06.2021; a.s. 2021/2022 dal 21.10.2021 al 08.06.2022; a.s. 2022/2023 dal 28.11.2022 al 30.06.2023; a.s. 2023/2024 dal 11.09.2023 al 30.06.2024 - e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 costituito dall'attribuzione della c.d. “Carta Elettronica del Docente”, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “ricon
[...] della Sig.ra , ad usufruire del beneficio economico di euro Parte_1
500,00 ann tronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto - condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici annualità 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 e 2022-2024 della complessiva somma di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di Cont carta docente/Borsellino Elettronico;
- condannare il al pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Controparte_1
Roma ha così disposto: i in persona CP_3 del l.r.p.t. all'erogazione, in favore di della Carta Parte_1 elettronica docenti per l'aa.ss. 2020/2021 , 2023/2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ricostruito il quadro normativo in materia, con il richiamo alle fonti sovranazionali (clausola 4 dell'Accordo quadro, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999;) e nazionali (art. 6 D.lgs. 368/2001; art. 1, comma 121-122, L. 107/2015; D.P.C.M. 23.9.2015; art. 2 D.L. n. 22/2020), richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ; Corte Giust., sez. I, sentenza 22 aprile 2010, causa Persona_1
C-486/08, Land Tirolo, punti 45 e 46) e della Corte di Cassazione (Cass. nn. 3473/2019, 19270/2019), ha affermato che come rilevato recentemente dalla Corte di Giustizia, la formazione professionale costituisce adempimento che il datore di lavoro deve garantire sia in favore del personale a tempo indeterminato, sia a favore del personale a tempo determinato> sicché, attesa la funzione della carta docenti, non può non riconoscersi tale indennità anche in favore del personale docente a tempo determinato>; ii) dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, ha ritenuto la posizione dei docenti a tempo determinato del tutto assimilabile a quella dei docenti a tempo indeterminato ed ha osservato che, diversamente opinando, ne conseguirebbe anche un peggioramento dal punto di vista dell'offerta formativa;
iii) ha disatteso la diversa tesi perorata dal , evidenziando che CP_1
porto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450)> e che non assume rilievo decisivo neppure “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450)>; iv) quindi, richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450) e nazionale (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023), rilevato che la ricorrente ha provato di aver insegnato in forza di contratti a tempo determinato, ha accolto la domanda, riconoscendo in suo favore il diritto alla fruizione della carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; v) in punto di spese di lite ne ha disposto la compensazione.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo parziale appello Parte_1
lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità per aver il
[...] ingiustificatamente compensato tra le parti le spese di lite in ragione della novità della materia trattata attraverso il richiamo di pronunce del diritto euro-unitario risalenti nel tempo, oltre alle più note sentenze interne (Cassazione 2019 e più recente 2023 specifiche sul punto “Carta Docenti”); ha, quindi, lamentato la violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c.
2.1. Si è costituito in giudizio il Controparte_1 CP_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Premesso che la statuizione di merito in assenza di impugnazione è coperta da giudicato interno, rimane in discussione in questa sede esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite che il Tribunale ha ritenuto di compensare.
4.1. Si tratta di statuizione che non può essere condivisa per come motivata, così come già ritenuto in identiche fattispecie nei precedenti anche di questa Sezione prodotti dall'appellante le cui ragioni vanno qui riproposte (in specie C.d.A. Roma n 2276/2025).
4.2 Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nella parte motiva di tale sentenza si legge, fermo il principio generale della soccombenza, che “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.” Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.3 Ciò posto, ritiene il Collegio che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018 sopra illustrata, e che, tantomeno, tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata, non emergendo, in particolare, alcuna complessità e novità delle questioni trattate.
4.4. Nel caso di specie il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate>.
4.5. Osserva in merito il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data 9.1.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno. Al momento, quindi, in cui il giudizio è stato incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i principi di diritto sui quali il Tribunale ha fondato la propria decisione.
4.6. Nessuna delle ragioni addotte dal Tribunale concretizza i giusti motivi per compensare le spese di lite. La questione discussa nel giudizio non era invero nuova, anzi al momento della domanda si era già assestata una giurisprudenza favorevole alla lavoratrice, comprovata dagli stessi precedenti richiamati in sentenza, ed anche la sentenza di legittimità richiamata dal Tribunale (sentenza del 27.10.2023) è stata pronunziata prima del deposito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per cui non ricorre l'ipotesi della “novità delle questioni trattate”.
4.7. Non sussisteva neppure una “coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate” proprio per la ritenuta illegittimità della condotta del , sicché la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve CP_1 essere riformata, con condanna del al rimborso delle spese del primo CP_3 grado. Dette spese vanno liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe fissate dal DM n. 55/2014 per come modificate dal DM n. 147/2022 applicabile ratione temporis tenendo conto dell'effettivo valore della lite ( € 2000) e quindi del relativo scaglione di riferimento, della serialità del contenzioso, dell'assenza di particolari questioni già risolte in altre sedi e dell'assenza di particolari attività processuali, essendo la causa definita alla prima udienza, circostanza che ampiamente giustificano la riduzione al minimo e l'assenza della voce istruttoria. Delle liquidate spese va disposta, per come richiesto, la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
5. Anche le spese di lite del grado di appello seguono il principio di soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del devoluto e quindi del solo capo relativo alle spese per come qui quantificate e quindi della relativa fascia di riferimento, spese anche in questo grado da distrarre ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il a rifondere Controparte_1 all'appellante le spese del primo grado liquidate in € 852,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a., da distrarsi;
condanna il a rifondere Controparte_4 all'appellante le spese del presente grado liquidate in € 247,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi.
Roma 16.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1758 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Vigliena n. 10, presso lo Parte_1 imondo che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me Controparte_1 dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2295/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 26.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
, in qualità di docente di scuola secondaria, con contratti Controparte_1 determinato al 30/06 o al 31/08 - in particolare, a.s. 2020/2021 dal 13.11.2020 al 21.06.2021; a.s. 2021/2022 dal 21.10.2021 al 08.06.2022; a.s. 2022/2023 dal 28.11.2022 al 30.06.2023; a.s. 2023/2024 dal 11.09.2023 al 30.06.2024 - e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 costituito dall'attribuzione della c.d. “Carta Elettronica del Docente”, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “ricon
[...] della Sig.ra , ad usufruire del beneficio economico di euro Parte_1
500,00 ann tronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto - condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici annualità 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 e 2022-2024 della complessiva somma di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di Cont carta docente/Borsellino Elettronico;
- condannare il al pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Controparte_1
Roma ha così disposto: i in persona CP_3 del l.r.p.t. all'erogazione, in favore di della Carta Parte_1 elettronica docenti per l'aa.ss. 2020/2021 , 2023/2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ricostruito il quadro normativo in materia, con il richiamo alle fonti sovranazionali (clausola 4 dell'Accordo quadro, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999;) e nazionali (art. 6 D.lgs. 368/2001; art. 1, comma 121-122, L. 107/2015; D.P.C.M. 23.9.2015; art. 2 D.L. n. 22/2020), richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ; Corte Giust., sez. I, sentenza 22 aprile 2010, causa Persona_1
C-486/08, Land Tirolo, punti 45 e 46) e della Corte di Cassazione (Cass. nn. 3473/2019, 19270/2019), ha affermato che come rilevato recentemente dalla Corte di Giustizia, la formazione professionale costituisce adempimento che il datore di lavoro deve garantire sia in favore del personale a tempo indeterminato, sia a favore del personale a tempo determinato> sicché, attesa la funzione della carta docenti, non può non riconoscersi tale indennità anche in favore del personale docente a tempo determinato>; ii) dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, ha ritenuto la posizione dei docenti a tempo determinato del tutto assimilabile a quella dei docenti a tempo indeterminato ed ha osservato che, diversamente opinando, ne conseguirebbe anche un peggioramento dal punto di vista dell'offerta formativa;
iii) ha disatteso la diversa tesi perorata dal , evidenziando che CP_1
porto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450)> e che non assume rilievo decisivo neppure “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450)>; iv) quindi, richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450) e nazionale (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023), rilevato che la ricorrente ha provato di aver insegnato in forza di contratti a tempo determinato, ha accolto la domanda, riconoscendo in suo favore il diritto alla fruizione della carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; v) in punto di spese di lite ne ha disposto la compensazione.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo parziale appello Parte_1
lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità per aver il
[...] ingiustificatamente compensato tra le parti le spese di lite in ragione della novità della materia trattata attraverso il richiamo di pronunce del diritto euro-unitario risalenti nel tempo, oltre alle più note sentenze interne (Cassazione 2019 e più recente 2023 specifiche sul punto “Carta Docenti”); ha, quindi, lamentato la violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c.
2.1. Si è costituito in giudizio il Controparte_1 CP_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Premesso che la statuizione di merito in assenza di impugnazione è coperta da giudicato interno, rimane in discussione in questa sede esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite che il Tribunale ha ritenuto di compensare.
4.1. Si tratta di statuizione che non può essere condivisa per come motivata, così come già ritenuto in identiche fattispecie nei precedenti anche di questa Sezione prodotti dall'appellante le cui ragioni vanno qui riproposte (in specie C.d.A. Roma n 2276/2025).
4.2 Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nella parte motiva di tale sentenza si legge, fermo il principio generale della soccombenza, che “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.” Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.3 Ciò posto, ritiene il Collegio che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018 sopra illustrata, e che, tantomeno, tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata, non emergendo, in particolare, alcuna complessità e novità delle questioni trattate.
4.4. Nel caso di specie il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate>.
4.5. Osserva in merito il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data 9.1.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno. Al momento, quindi, in cui il giudizio è stato incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i principi di diritto sui quali il Tribunale ha fondato la propria decisione.
4.6. Nessuna delle ragioni addotte dal Tribunale concretizza i giusti motivi per compensare le spese di lite. La questione discussa nel giudizio non era invero nuova, anzi al momento della domanda si era già assestata una giurisprudenza favorevole alla lavoratrice, comprovata dagli stessi precedenti richiamati in sentenza, ed anche la sentenza di legittimità richiamata dal Tribunale (sentenza del 27.10.2023) è stata pronunziata prima del deposito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per cui non ricorre l'ipotesi della “novità delle questioni trattate”.
4.7. Non sussisteva neppure una “coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate” proprio per la ritenuta illegittimità della condotta del , sicché la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve CP_1 essere riformata, con condanna del al rimborso delle spese del primo CP_3 grado. Dette spese vanno liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe fissate dal DM n. 55/2014 per come modificate dal DM n. 147/2022 applicabile ratione temporis tenendo conto dell'effettivo valore della lite ( € 2000) e quindi del relativo scaglione di riferimento, della serialità del contenzioso, dell'assenza di particolari questioni già risolte in altre sedi e dell'assenza di particolari attività processuali, essendo la causa definita alla prima udienza, circostanza che ampiamente giustificano la riduzione al minimo e l'assenza della voce istruttoria. Delle liquidate spese va disposta, per come richiesto, la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
5. Anche le spese di lite del grado di appello seguono il principio di soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del devoluto e quindi del solo capo relativo alle spese per come qui quantificate e quindi della relativa fascia di riferimento, spese anche in questo grado da distrarre ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il a rifondere Controparte_1 all'appellante le spese del primo grado liquidate in € 852,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a., da distrarsi;
condanna il a rifondere Controparte_4 all'appellante le spese del presente grado liquidate in € 247,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi.
Roma 16.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario