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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2769 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Angelozzi
e
IG TT, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Giovanna Bronca
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/06/2005 tra Pt_1
1 e IG TT in Santorso (VI), matrimonio annotato nel registro degli Parte_1 atti di matrimonio del Comune di Santorso al n.3 P.1 anno 2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, dando atto e confermando le condizioni di divorzio seguenti:
2) Affidarsi ì figli ancora minori e congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso il padre nell'abitazione in Santorso Via IV Novembre 66; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione ed istruzione dei figli
e nel rispetto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre Per_1 Per_2 eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) La madre sig.ra potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti Parte_1 tempistiche e modalità:
A weekend alternati dalle ore 18.00 del venerdi sera (la madre preleverà i figli presso
l'abitazione del padre) fino alle ore 8.00 del lunedi mattina quando li accompagnerà
a scuola;
ogni martedì dalle ore 18.00 fino alle ore 8.00 del mercoledi mattina quando li accompagnerà a scuola;
I figli minori e trascorreranno inoltre con la madre almeno sette giorni Per_1 Per_2 durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno ed almeno tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
I figli minori trascorreranno inoltre con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
ciascuno dei coniugi avrà facoltà di scegliere il periodo di sua competenza dandone comunicazione all'altro non appena sarà possibile, con l'accordo che il primo dei genitori che “effettuerà la comunicazione avrà precedenza sul periodo scelto;
4) La casa di abitazione coniugale sita in Santorso (VI) Via IV Novembre 66 resta assegnata in uso al sig. TT IG, quale genitore collocatario in via prevalente dei figli minori e;
Per_1 Per_2
5) Ciascuno dei genitori provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli
2 minori e per i rispettivi periodi di collocamento;
la Persona_1 Persona_2 signora corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli minorenni Parte_1 la somma di € 75,00 a figlio, per complessivi € 150,00 oltre rivalutazione Istat entro il giorno 10 di ogni mese. Il figlio maggiorenne è nel mentre divenuto Persona_3 economicamente autosufficiente. Le spese straordinarie relative ai figli minori Per_1
e saranno divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e anche le Per_2 detrazioni per figli a carico e per le spese detraibili per i figli saranno divise tra i coniugi in ragione del 50%; per la individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno espresso riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza allegato al ricorso sub 8); a parziale modifica di quanto previsto nel Protocollo però i coniugi concordano sulla volontà di escludere dalla possibilità di rimborso le seguenti spese: spese relative ad eventuali baby sitter e cioè quanto previsto dal Protocollo all'art. 35 lett. c) primo periodo testualmente “c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilita), babysitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilita”; spese di cui all'art. 35 lett. f) del Protocollo, testualmente: “f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli"; nello specifico le spese, sia ordinarie che straordinarie, relative al mantenimento ed alla cura del cane, che è rimasto presso l'abitazione del marito, rimarranno per intero a carico del sig.
TT IG, che ha già provveduto alla variazione a proprio favore della intestazione del cane stesso. Con riferimento alle sole spese fiscalmente detraibili, il pagamento dovrà essere effettuato con mezzi di pagamento tracciabili, come previsto dalla normativa e comunque con modalità tali da consentire la detrazione fiscale;
in caso contrario l'altro genitore non sarà tenuto al rimborso della quota a suo carico;
6) L'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dal sig. TT IG, che presenterà all'INPS autonoma domanda;
7) Nessuna previsione di somme a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi, i quali ultimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
3 8) Le parti dichiarano di avere regolato con separato accordo ogni rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal matrimonio o comunque sorto in costanza
e/o in conseguenza dello stesso e, in seguito all'esatta esecuzione di quanto concordato, di non avere nulla più reciprocamente a pretendere l'uno/a dall'altro/a;
9) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il p.m. conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Santorso (VI) in data 11/06/2005.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 16/04/2025, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 645/2025 pubblicata in data 9/07/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 645/2025 del 9/07/2025, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta
4 meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2 degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e;
Per_1 Per_2
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1 Per_2 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
a parziale modifica di quanto previsto nel Protocollo, però, i coniugi concordano sulla volontà di escludere dalla possibilità di rimborso le seguenti spese: spese relative ad eventuali baby sitter e cioè quanto previsto dal Protocollo all'art. 35 lett. c) primo periodo testualmente “c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilita), babysitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilita”; spese di cui all'art. 35 lett. f) del Protocollo, testualmente: “f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli"; nello specifico le spese, sia ordinarie che straordinarie, relative al mantenimento ed alla cura del cane, che è rimasto presso l'abitazione del marito, rimarranno per intero a carico del sig. TT IG, che ha già provveduto alla variazione a proprio favore della intestazione del cane stesso. Con riferimento alle sole spese fiscalmente detraibili, il pagamento dovrà essere effettuato con mezzi di pagamento tracciabili, come previsto dalla normativa e comunque con modalità tali da consentire la detrazione fiscale;
in caso contrario l'altro genitore non sarà tenuto al rimborso della quota a suo carico
5 - sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Santorso (VI), Via IV Novembre n. 66in favore di IG TT, quale genitore convivente con i figli minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
IG TT in Santorso (VI) l'11/06/2005alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santorso (VI) al n. 3, parte I, anno 2005;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2769 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Angelozzi
e
IG TT, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Giovanna Bronca
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/06/2005 tra Pt_1
1 e IG TT in Santorso (VI), matrimonio annotato nel registro degli Parte_1 atti di matrimonio del Comune di Santorso al n.3 P.1 anno 2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, dando atto e confermando le condizioni di divorzio seguenti:
2) Affidarsi ì figli ancora minori e congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso il padre nell'abitazione in Santorso Via IV Novembre 66; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione ed istruzione dei figli
e nel rispetto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre Per_1 Per_2 eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) La madre sig.ra potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti Parte_1 tempistiche e modalità:
A weekend alternati dalle ore 18.00 del venerdi sera (la madre preleverà i figli presso
l'abitazione del padre) fino alle ore 8.00 del lunedi mattina quando li accompagnerà
a scuola;
ogni martedì dalle ore 18.00 fino alle ore 8.00 del mercoledi mattina quando li accompagnerà a scuola;
I figli minori e trascorreranno inoltre con la madre almeno sette giorni Per_1 Per_2 durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno ed almeno tre giorni durante le vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
I figli minori trascorreranno inoltre con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
ciascuno dei coniugi avrà facoltà di scegliere il periodo di sua competenza dandone comunicazione all'altro non appena sarà possibile, con l'accordo che il primo dei genitori che “effettuerà la comunicazione avrà precedenza sul periodo scelto;
4) La casa di abitazione coniugale sita in Santorso (VI) Via IV Novembre 66 resta assegnata in uso al sig. TT IG, quale genitore collocatario in via prevalente dei figli minori e;
Per_1 Per_2
5) Ciascuno dei genitori provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli
2 minori e per i rispettivi periodi di collocamento;
la Persona_1 Persona_2 signora corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli minorenni Parte_1 la somma di € 75,00 a figlio, per complessivi € 150,00 oltre rivalutazione Istat entro il giorno 10 di ogni mese. Il figlio maggiorenne è nel mentre divenuto Persona_3 economicamente autosufficiente. Le spese straordinarie relative ai figli minori Per_1
e saranno divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e anche le Per_2 detrazioni per figli a carico e per le spese detraibili per i figli saranno divise tra i coniugi in ragione del 50%; per la individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno espresso riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza allegato al ricorso sub 8); a parziale modifica di quanto previsto nel Protocollo però i coniugi concordano sulla volontà di escludere dalla possibilità di rimborso le seguenti spese: spese relative ad eventuali baby sitter e cioè quanto previsto dal Protocollo all'art. 35 lett. c) primo periodo testualmente “c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilita), babysitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilita”; spese di cui all'art. 35 lett. f) del Protocollo, testualmente: “f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli"; nello specifico le spese, sia ordinarie che straordinarie, relative al mantenimento ed alla cura del cane, che è rimasto presso l'abitazione del marito, rimarranno per intero a carico del sig.
TT IG, che ha già provveduto alla variazione a proprio favore della intestazione del cane stesso. Con riferimento alle sole spese fiscalmente detraibili, il pagamento dovrà essere effettuato con mezzi di pagamento tracciabili, come previsto dalla normativa e comunque con modalità tali da consentire la detrazione fiscale;
in caso contrario l'altro genitore non sarà tenuto al rimborso della quota a suo carico;
6) L'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dal sig. TT IG, che presenterà all'INPS autonoma domanda;
7) Nessuna previsione di somme a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi, i quali ultimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
3 8) Le parti dichiarano di avere regolato con separato accordo ogni rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal matrimonio o comunque sorto in costanza
e/o in conseguenza dello stesso e, in seguito all'esatta esecuzione di quanto concordato, di non avere nulla più reciprocamente a pretendere l'uno/a dall'altro/a;
9) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il p.m. conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Santorso (VI) in data 11/06/2005.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 16/04/2025, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 645/2025 pubblicata in data 9/07/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 645/2025 del 9/07/2025, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta
4 meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2 degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e;
Per_1 Per_2
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1 Per_2 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
a parziale modifica di quanto previsto nel Protocollo, però, i coniugi concordano sulla volontà di escludere dalla possibilità di rimborso le seguenti spese: spese relative ad eventuali baby sitter e cioè quanto previsto dal Protocollo all'art. 35 lett. c) primo periodo testualmente “c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilita), babysitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilita”; spese di cui all'art. 35 lett. f) del Protocollo, testualmente: “f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli"; nello specifico le spese, sia ordinarie che straordinarie, relative al mantenimento ed alla cura del cane, che è rimasto presso l'abitazione del marito, rimarranno per intero a carico del sig. TT IG, che ha già provveduto alla variazione a proprio favore della intestazione del cane stesso. Con riferimento alle sole spese fiscalmente detraibili, il pagamento dovrà essere effettuato con mezzi di pagamento tracciabili, come previsto dalla normativa e comunque con modalità tali da consentire la detrazione fiscale;
in caso contrario l'altro genitore non sarà tenuto al rimborso della quota a suo carico
5 - sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Santorso (VI), Via IV Novembre n. 66in favore di IG TT, quale genitore convivente con i figli minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
IG TT in Santorso (VI) l'11/06/2005alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santorso (VI) al n. 3, parte I, anno 2005;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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