Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sara' regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalita' e di progressivita' dell'imposizione e osservando inoltre, in particolare, i seguenti criteri direttivi:
1) i redditi che a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall'imposta locale sui redditi. In applicazione dei suddetti criteri, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta al trenta per cento nei confronti degli enti e societa' finanziari e al venticinque per cento nei confronti degli enti e societa' finanziari a prevalente partecipazione statale. Le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in materia di imposte dirette attualmente stabiliti da altre leggi, se le finalita' perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno, in quanto possibile, sostituiti dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni di imposta, commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'indennita' di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , e le indennita' per le cariche elettive e per le funzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 114 e 135 della Costituzione , ((saranno computate per i sette decimi)) del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali, essendo il rimanente costituito da spese necessarie inerenti alle cariche e alle funzioni.
Saranno abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 5 e l' articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 . Il secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge sara' modificato nel senso che, in luogo dell'imposta sostitutiva, va considerata in detrazione l'imposta sul reddito delle persone fisiche commisurata nei termini sopra indicati;
2) saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dalla imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonche' quelli delle obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;
3) i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali e da obbligazioni e titoli similari saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno invece assoggettati ad una imposta sostitutiva con l'aliquota del trenta per cento, ridotta al venti per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da enti e societa' finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, e ridotta al quindici per cento per i depositi e conti correnti bancari e postali e al dieci per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. L'imposta sostitutiva sara' applicata mediante ritenuta alla fonte con l'obbligo di rivalsa;(2)
4) i premi e le vincite erogati da persone giuridiche pubbliche e private, da imprese, da associazioni non riconosciute e dalle altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalita' giuridica saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquote da determinarsi anche sulla base del regime preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge;(2)
5) agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili potranno essere stabilite esenzioni o riduzioni, oltre che per le collezioni di interesse artistico o culturale soltanto per quelle fatte a favore di enti pubblici e fondazioni e di enti morali legalmente riconosciuti, per finalita' di assistenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilita'. Le indennita' previste dagli articoli 1751 e 2122 del codice civile non saranno soggette all'imposta sulle successioni;
6) le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente stabiliti agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalita' perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituiti dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta;
7) per i giornali quotidiani che a norma del precedente articolo 5 sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 6 per cento, e per i quali non sia possibile, per effetto del prezzo stabilito dal CIP, esercitare la rivalsa nei confronti dei consumatori finali, il buono d'imposta di cui al precedente numero 6) sara' concesso in misura pari all'ammontare della imposta dovuta sull'importo delle vendite;
8) il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti come tali alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , sara' determinato in modo da tener conto del preminente interesse pubblico alla loro conservazione e protezione.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 dicembre 1971, n.1036 , come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202 , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321 , ha disposto (con l'art.1) che " Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , relative ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974."