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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 368/2024, assunta in decisione all'udienza del
06.03.2025, promossa da:
(P.I. in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in , Corso Inghilterra n. 7, rappresentata e difesa Pt_1
dell'avv. Pier Franco Gigliotti (C.F. – pec: CodiceFiscale_1 [...]
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
, Via Cialdini n. 19, come da procura allegata all'atto di citazione in appello Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
30.10.1951, residente in [...], rappresentata e difesa dell'avv. Giorgio Arnodo (C.F. – pec: CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Email_2 Pt_1
Via San Quintino n. 42, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
1 per parte appellante, : Parte_1
In totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Torino al n. 741/24, assolvere la conchiudente da ogni domanda, condannando alla restituzione CP_1
della somma di euro 40.468,96 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge a decor-rere dalla data del pagamento effettuato con bonifico del 27.6.2024.
Con il favore di spese ed onorari oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA ed aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la frui-zione di atti ed allegati nell'ambito del PCT (art.4, comma 1 bis del Decreto 10.03.2014, n.55 così come aggiornato da ultimo in data
13.08.2022);
per parte appellata, : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino al n. 741/2024, con ogni pronuncia conseguenziale.
Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con rimborso forfettario 15%
IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.02.2020, conveniva in CP_1
giudizio avanti al Tribunale di Torino la , al fine di Controparte_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, a seguito della caduta, avvenuta il 15.08.2014, nel canale di scolo delle acque meteoriche affiancato alla strada.
Esponeva in fatto l'attrice che in data 15.08.2014 si trovava sul veicolo condotto dal marito, , nel Comune di Val Della Torre in via Alpignano, quando, a causa CP_3
di un malore, chiedeva al coniuge di fermare l'auto.
Scesa dal veicolo, a causa della folta vegetazione che si estendeva sul camminamento laterale della strada e dall'assenza di segnalazione che ne
2 delimitasse il tracciato, rendendo non visibile il canale di scolo sottostante, CP_1
dopo alcuni passi cadeva nel fosso, procurandosi gravi lesioni.
[...]
Interveniva una pattuglia della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta",
Stazione di Alpignano (TO) che, vedendo alcune auto ferme, si fermava anch'essa per verificare quanto accaduto.
Accertato che era già stato allertato il 118, rientrava presso la Stazione e redigeva il verbale dell'evento.
All'Ospedale di Rivoli, dove veniva trasportata, alla veniva emessa diagnosi CP_1
di frattura bimalleolare sinistra e frattura composta malleolo peronale a destra, con prognosi di 60 giorni.
In seguito l'attrice si sottoponeva a perizia medico-legale, all'esito della quale veniva riscontrato un danno biologico intorno al 12%, con invalidità temporanea di
45 giorni in forma totale, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
In data 28.10.2014 inviava richiesta di risarcimento danni al Servizio CP_1
Patrimonio della Provincia di e al Comune di Val Della Torre. Pt_1
In data 21.05.2019 veniva formulata richiesta di risarcimento interruttiva della prescrizione nei confronti della , quale Ente subentrato Controparte_2
alla Provincia di Torino.
L'Ente riscontrava la pec, negando ogni responsabilità nell'accaduto e respingendo la richiesta di risarcimento.
Viste vane le richieste stragiudiziali, agiva giudizialmente innanzi al CP_1
Tribunale di Torino, invocando la responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale proprietario della strada interessata, quantificando in € 56.674,90=, l'importo del danno complessivamente subito.
Si costituiva nella causa avente R.G. 3745/2020, la , Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
L'Ente sosteneva che nella fattispecie non fosse applicabile l'art. 2051 c.c. ma l'art. 2043 c.c. incombendo, di conseguenza, sulla ogni onere probatorio sulla CP_1
dinamica dell'evento e, soprattutto, sulla sussistenza del nesso causale fra lo stato dei luoghi ed i danni lamentati.
3 La convenuta eccepiva, inoltre, che la caduta appariva essere stata determinata dal comportamento imprudente, negligente e disattento della e del marito, in CP_1
quanto pochi metri prima del cancello posto al civico n. 64, esisteva un segnale verticale di divieto di fermata che vietava alle vetture di accostare a destra, sulla banchina.
L'Amministrazione convenuta deduceva, inoltre, che, ai sensi degli artt. 18 e 22 del
C.d.S. e degli artt. 45 e 46 del Regolamento di esecuzione in materia di concessioni stradali, la manutenzione delle zone antistanti e confinanti con l'accesso privato doveva essere eseguita dal proprietario dell'immobile sul quale, pertanto, incombeva l'onere dello sfalcio dell'erba, nonché dell'asportazione di sabbia, fango e detriti dal piano di transito.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. venivano ammesse le prove testimoniali dedotte dall'attrice ed espletata perizia medico-legale sulla , per la CP_1
quantificazione delle lesioni subite.
All'esito, le parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 19.10.2023 venivano assegnati i termini per le difese finali.
Con sentenza n. 741/2024 del 31.01.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Torino condannava la al pagamento, a favore di Controparte_2 CP_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 30.168,45=, oltre interessi
[...]
legali, nonché alle spese di lite, di CTU e di CTP.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione rilevando preliminarmente che la fattispecie doveva intendersi inquadrata nella norma di cui all'art. 2051 c.c.; pertanto, doveva applicarsi il regime ivi previsto per quanto riguardava il riparto tra le parti degli oneri probatori.
Nel merito, il Tribunale riteneva sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente rispetto all'evento dannoso occorso.
Motivava il Giudice di prime cure che l'istruttoria esperita aveva confermato i fatti come dedotti dall'attrice, salvo incongruenze che il Tribunale riteneva modeste e, comunque, non rilevanti, sull'identificazione del punto esatto ove si era arrestata la marcia del veicolo, essendo, per converso, pacifico che la fosse caduta nel CP_1
4 canale che correva in parallelo alla strada, mettendo i piedi sull'erba che lo copriva e lo rendeva invisibile.
Il Giudice di prime cure escludeva nella motivazione la sussistenza del caso fortuito, ritenendo che il fatto che taluno potesse camminare presso la banchina non fosse un evento da giudicarsi eccezionale ed imprevedibile, considerato che nelle vicinanze vi era un numero civico, in corrispondenza con una abitazione, con potenziale presenza di pedoni e/o, comunque, con normale passaggio di persone.
A parere del Tribunale non erano ravvisabili neppure elementi atti a far ritenere che l'evento dannoso fosse da addebitarsi in tutto o in parte alla , né che CP_1
sussistessero profili di responsabilità di terzi.
Ritenendo errata la decisione del Tribunale, la Controparte_2
promuoveva appello avanti questa Corte, con atto di citazione notificato in data
13.03.2024.
L'appellante censurava la sentenza del Tribunale, lamentando che il Giudice di prime cure avesse errato nell'applicazione delle norme di legge, nonché nella valutazione delle risultanze istruttorie.
Ad avviso dell'appellante era stata omessa dal Giudice di prime cure la verifica delle caratteristiche della carreggiata, se non per un accenno generico alla poca ampiezza della banchina, non tenendo, invece, in considerazione la presenza del segnale di divieto di fermata e sosta, che il conducente dell'auto ove si trovava la aveva disatteso. CP_1
Inoltre, l'appellante lamentava che il Tribunale avesse errato nel non attribuire alcun rilievo alla circostanza che le deposizioni testimoniali si fossero rivelate contraddittorie circa il luogo ove si era fermata la vettura, argomentando nel motivo di appello che, essendo incerto il luogo, non poteva essere valutato neppure il nesso di causalità tra la res assunta, come pericolosa e l'evento.
Adduceva, ancora, l'appellante che, anche qualora si fosse ritenuto provato che la vettura si era arrestata in corrispondenza del passaggio verso il civico 64, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere “inconferente” l'eccezione formulata dalla sull'obbligo di manutenzione incombente sui Controparte_2
5 proprietari delle aree assistite da accessi privati, posto che l'accesso carraio era regolamentato dall'art. 22 e dagli artt. 44-45-46 del Regolamento di attuazione al
Codice della Strada, mentre, per le fasce di rispetto e visibilità nelle intersezioni stradali, si applicavano gli artt. 16-18 del C.d.S.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, sarebbe stato onere del proprietario della abitazione sita al civico 64 l'onere di provvedere allo sfalcio dell'erba, onde assicurare la visibilità del proprio vialetto di ingresso.
L'Ente impugnava la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto provato il malore della . CP_1
Argomentava l'appellante che, dalle dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2
nonché dalle affermazioni della stessa danneggiata rilasciate al proprio medico legale e riportate in CTP, non era stata acquisita la prova che la si fosse CP_1
sentita male e, pertanto, veniva meno la giustificazione della sosta a bordo strada, intesa come stato di necessità, tale da legittimare la violazione del segnale di divieto di fermata e sosta.
Ad avviso dell'appellante, anche il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure affermava che le risultanze istruttorie confermavano che il canale era completamente coperto dalla vegetazione e non visibile ad occhio nudo, doveva ritenersi errata.
Infatti, esponeva l'appellante, esaminando la fotografia n. 3 allegata al Verbale di intervento, si riscontrava che il fossato era chiaramente visibile, nonostante la presenza dell'erba.
In ogni caso, anche se il fossato non fosse stato visibile, l'appellante riteneva sussistere un comportamento imprudente della danneggiata , rappresentato CP_1
dall'essersi avventurata a piedi, con il rischio di inciampare, cadere, o altro, tale da configurare un concorso di colpa in capo alla stessa.
Tali essendo i motivi di gravame proposti nel giudizio avanti questa Corte, si costituiva la parte appellata, , con comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata in data 02.10.2024, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
6 Disposta ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di prima comparizione, la Corte, viste le note depositate dalle parti, fissava l'udienza del 06.03.2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'udienza del 06.03.2025, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti e la sentenza impugnata, valutati i documenti allegati e riesaminato il materiale probatorio assunto nel giudizio di primo grado, osserva quanto segue.
L'appello proposto si appalesa infondato.
Deve rilevarsi, preliminarmente, che l'appellante, , non Controparte_2
consta aver impugnato la statuizione del Giudice di primo grado che riconduceva la fattispecie, oggetto del giudizio, all'ambito di applicazione della normativa di cui all'art. 2051 c.c. e non a quella di cui all'art. 2043 c.c.
Nel caso di cui si tratta, pertanto, la risponde per Controparte_2
custodia ex art. 2051 c.c. relativamente agli eventi dannosi occorsi su sedime pubblico, causati dalla presenza di un canale di scolo sito in prossimità di strada di pertinenza dell'Ente Pubblico.
Per quanto attiene l'interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del
Tribunale (che, secondo l'appellante, non avrebbe attribuito il giusto peso alla condotta del conducente, avrebbe ritenuto non rilevante il luogo di fermata del veicolo e non valorizzato gli aspetti contraddittori delle deposizioni testimoniali) la
Corte ritiene che dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado il fatto oggetto del giudizio risulta ricostruibile in maniera univoca ed attendibile e che alcune discordanze (su fatti comunque non determinanti) nelle dichiarazioni dei testi sono da ritenersi del tutto comprensibili, visto che le deposizioni sono intervenute ad oltre sette anni di distanza dai fatti.
7 I testi , e , infatti, nelle relative deposizioni hanno Tes_1 Testimone_3 CP_3
chiaramente confermato che la vettura con a bordo la IG.ra si CP_1
arrestava a margine della carreggiata della Strada Provinciale, avendo la trasportata avvertito un malore (nausea).
Tale circostanza non può essere esclusa dal fatto che il suddetto particolare non sia stato portato a conoscenza del teste luogotenente dei Carabinieri che Tes_2
interveniva in loco) perché al suo sopraggiungere la IG.ra era già caduta nel CP_1
canale e, di conseguenza, l'attenzione degli astanti era concentrata nell'assistenza della vittima dopo la caduta nel canale di scolo e sulle lesioni che ne erano derivate.
Questo, tanto più ove si consideri che le affermazioni dei testi sono certamente conciliabili con la presenza del malore e con la dinamica della caduta accidentale.
Né vi è motivo di ritenere i testi inattendibili in forza della loro parentela o affinità con l'infortunata la quale, del resto, nella successiva dichiarazione resa al medico legale non ha fatto altro che confermare le modalità della caduta (cosa che interessava in quella sede).
Irrilevante (anche ai sensi di cui infra) appare la circostanza che la vettura si sia arrestata poco prima o in esatta corrispondenza del cancello del civico n. 64, dato che dalle assunzioni testimoniali trova conferma puntuale la circostanza che la IG.ra (seduta a fianco del guidatore) scesa dalla macchina (e direttasi verso CP_1
l'automobile retrostante, anch'essa arrestatasi, ove viaggiava la figlia) cadeva nel fossato di scolo, che non era in alcun modo visibile, perché integralmente coperto da erba alta, fatto quest'ultimo confermato anche dal teste indifferente ed Tes_2
estraneo al nucleo familiare della danneggiata.
Dalla ricostruzione delle testimonianze come sopra richiamate, discende la responsabilità per custodia della , in quanto soggetto Controparte_2
dotato dell'effettivo potere sul bene pubblico, a nulla rilevando che l'obbligo di pulizia sulla zona di accesso alla proprietà privata di cui al civico n.64 (sempre nell'ipotesi che la vettura non sia fermata prima) spetti al proprietario del relativo immobile.
8 L'art. 45, 9°c. del Regolamento del C.d.S. infatti, nel prevedere che gli accessi sono realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada, sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, stabilisce che questi “sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso”.
L'effettivo potere sulla cosa, corrispondente alla custodia di cui all'art. 2051 c.c., di conseguenza, non è stato dismesso dall'Ente Pubblico a favore del privato, ancora soggetto alle sue precise prescrizioni ed alla sua sorveglianza.
Neppure può dirsi che l'evento sia stato dovuto al caso fortuito (che esonera il custode da responsabilità) o che vi sia stato un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
Il malore che ha colto la IG.ra , infatti, ha giustificato la sosta di emergenza CP_1
dell'autovettura ai sensi dell'art. 157, 1°c., l. d) del C.d.S. per malessere fisico del passeggero, a prescindere dalla presenza in loco di un cartello stradale di divieto di fermata.
La nozione di stato di necessità previsto dall'art. 157, 1°c., l. d) del C.d.S. rappresenta un'eccezione anche al divieto di fermata (Cass. 1979, n. 2879) ed il malessere fisico che lo giustifica non si esaurisce solo nel concetto di infermità, ma si estende al più generale concetto di disagio o di necessità fisica, anche transitoria, che non consenta di proseguire il viaggio (Cass. pen. 2019, n. 13124).
Né emerge ulteriormente la fattispecie di cui all'art. 1227, 1°c. c.c. giacché, come detto, le testimonianze sono univoche, nel senso di indicare che il canale di scolo non era in alcun modo visibile, in quanto completamente ricoperto dall'erba e, di conseguenza, parte appellata non aveva modo di evitarlo.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello spiegato non può trovare accoglimento, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellata, la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore della seconda.
9 Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 26.001 a € 52.000): fase di studio della controversia 2.058,00 fase introduttiva del giudizio 1.418,00 fase decisionale 3.470,00 totale compenso dovuto 6.946,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dalla Controparte_2
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto dalla avverso la Controparte_2
sentenza n. 741/2024, pubblicata dal Tribunale di Torino in data 31.01.2024, che conferma;
10 b) condanna l'appellante, , a rifondere Controparte_2
all'appellata, , le spese del presente grado di giudizio, CP_1
liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre al rimborso forfettario in misura del
15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante (
[...]
). Controparte_2
Così deciso in Torino, nella Camera di ConIGlio tenuta il 20.03.2025.
IL CONSIGLIERE REL. AUS. IL PRESIDENTE dott.ssa Angela LABANCA dott. Francesco RIZZI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 368/2024, assunta in decisione all'udienza del
06.03.2025, promossa da:
(P.I. in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in , Corso Inghilterra n. 7, rappresentata e difesa Pt_1
dell'avv. Pier Franco Gigliotti (C.F. – pec: CodiceFiscale_1 [...]
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
, Via Cialdini n. 19, come da procura allegata all'atto di citazione in appello Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
30.10.1951, residente in [...], rappresentata e difesa dell'avv. Giorgio Arnodo (C.F. – pec: CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Email_2 Pt_1
Via San Quintino n. 42, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
1 per parte appellante, : Parte_1
In totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Torino al n. 741/24, assolvere la conchiudente da ogni domanda, condannando alla restituzione CP_1
della somma di euro 40.468,96 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge a decor-rere dalla data del pagamento effettuato con bonifico del 27.6.2024.
Con il favore di spese ed onorari oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA ed aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la frui-zione di atti ed allegati nell'ambito del PCT (art.4, comma 1 bis del Decreto 10.03.2014, n.55 così come aggiornato da ultimo in data
13.08.2022);
per parte appellata, : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino al n. 741/2024, con ogni pronuncia conseguenziale.
Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con rimborso forfettario 15%
IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.02.2020, conveniva in CP_1
giudizio avanti al Tribunale di Torino la , al fine di Controparte_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, a seguito della caduta, avvenuta il 15.08.2014, nel canale di scolo delle acque meteoriche affiancato alla strada.
Esponeva in fatto l'attrice che in data 15.08.2014 si trovava sul veicolo condotto dal marito, , nel Comune di Val Della Torre in via Alpignano, quando, a causa CP_3
di un malore, chiedeva al coniuge di fermare l'auto.
Scesa dal veicolo, a causa della folta vegetazione che si estendeva sul camminamento laterale della strada e dall'assenza di segnalazione che ne
2 delimitasse il tracciato, rendendo non visibile il canale di scolo sottostante, CP_1
dopo alcuni passi cadeva nel fosso, procurandosi gravi lesioni.
[...]
Interveniva una pattuglia della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta",
Stazione di Alpignano (TO) che, vedendo alcune auto ferme, si fermava anch'essa per verificare quanto accaduto.
Accertato che era già stato allertato il 118, rientrava presso la Stazione e redigeva il verbale dell'evento.
All'Ospedale di Rivoli, dove veniva trasportata, alla veniva emessa diagnosi CP_1
di frattura bimalleolare sinistra e frattura composta malleolo peronale a destra, con prognosi di 60 giorni.
In seguito l'attrice si sottoponeva a perizia medico-legale, all'esito della quale veniva riscontrato un danno biologico intorno al 12%, con invalidità temporanea di
45 giorni in forma totale, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
In data 28.10.2014 inviava richiesta di risarcimento danni al Servizio CP_1
Patrimonio della Provincia di e al Comune di Val Della Torre. Pt_1
In data 21.05.2019 veniva formulata richiesta di risarcimento interruttiva della prescrizione nei confronti della , quale Ente subentrato Controparte_2
alla Provincia di Torino.
L'Ente riscontrava la pec, negando ogni responsabilità nell'accaduto e respingendo la richiesta di risarcimento.
Viste vane le richieste stragiudiziali, agiva giudizialmente innanzi al CP_1
Tribunale di Torino, invocando la responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale proprietario della strada interessata, quantificando in € 56.674,90=, l'importo del danno complessivamente subito.
Si costituiva nella causa avente R.G. 3745/2020, la , Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
L'Ente sosteneva che nella fattispecie non fosse applicabile l'art. 2051 c.c. ma l'art. 2043 c.c. incombendo, di conseguenza, sulla ogni onere probatorio sulla CP_1
dinamica dell'evento e, soprattutto, sulla sussistenza del nesso causale fra lo stato dei luoghi ed i danni lamentati.
3 La convenuta eccepiva, inoltre, che la caduta appariva essere stata determinata dal comportamento imprudente, negligente e disattento della e del marito, in CP_1
quanto pochi metri prima del cancello posto al civico n. 64, esisteva un segnale verticale di divieto di fermata che vietava alle vetture di accostare a destra, sulla banchina.
L'Amministrazione convenuta deduceva, inoltre, che, ai sensi degli artt. 18 e 22 del
C.d.S. e degli artt. 45 e 46 del Regolamento di esecuzione in materia di concessioni stradali, la manutenzione delle zone antistanti e confinanti con l'accesso privato doveva essere eseguita dal proprietario dell'immobile sul quale, pertanto, incombeva l'onere dello sfalcio dell'erba, nonché dell'asportazione di sabbia, fango e detriti dal piano di transito.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. venivano ammesse le prove testimoniali dedotte dall'attrice ed espletata perizia medico-legale sulla , per la CP_1
quantificazione delle lesioni subite.
All'esito, le parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 19.10.2023 venivano assegnati i termini per le difese finali.
Con sentenza n. 741/2024 del 31.01.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Torino condannava la al pagamento, a favore di Controparte_2 CP_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 30.168,45=, oltre interessi
[...]
legali, nonché alle spese di lite, di CTU e di CTP.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione rilevando preliminarmente che la fattispecie doveva intendersi inquadrata nella norma di cui all'art. 2051 c.c.; pertanto, doveva applicarsi il regime ivi previsto per quanto riguardava il riparto tra le parti degli oneri probatori.
Nel merito, il Tribunale riteneva sussistere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente rispetto all'evento dannoso occorso.
Motivava il Giudice di prime cure che l'istruttoria esperita aveva confermato i fatti come dedotti dall'attrice, salvo incongruenze che il Tribunale riteneva modeste e, comunque, non rilevanti, sull'identificazione del punto esatto ove si era arrestata la marcia del veicolo, essendo, per converso, pacifico che la fosse caduta nel CP_1
4 canale che correva in parallelo alla strada, mettendo i piedi sull'erba che lo copriva e lo rendeva invisibile.
Il Giudice di prime cure escludeva nella motivazione la sussistenza del caso fortuito, ritenendo che il fatto che taluno potesse camminare presso la banchina non fosse un evento da giudicarsi eccezionale ed imprevedibile, considerato che nelle vicinanze vi era un numero civico, in corrispondenza con una abitazione, con potenziale presenza di pedoni e/o, comunque, con normale passaggio di persone.
A parere del Tribunale non erano ravvisabili neppure elementi atti a far ritenere che l'evento dannoso fosse da addebitarsi in tutto o in parte alla , né che CP_1
sussistessero profili di responsabilità di terzi.
Ritenendo errata la decisione del Tribunale, la Controparte_2
promuoveva appello avanti questa Corte, con atto di citazione notificato in data
13.03.2024.
L'appellante censurava la sentenza del Tribunale, lamentando che il Giudice di prime cure avesse errato nell'applicazione delle norme di legge, nonché nella valutazione delle risultanze istruttorie.
Ad avviso dell'appellante era stata omessa dal Giudice di prime cure la verifica delle caratteristiche della carreggiata, se non per un accenno generico alla poca ampiezza della banchina, non tenendo, invece, in considerazione la presenza del segnale di divieto di fermata e sosta, che il conducente dell'auto ove si trovava la aveva disatteso. CP_1
Inoltre, l'appellante lamentava che il Tribunale avesse errato nel non attribuire alcun rilievo alla circostanza che le deposizioni testimoniali si fossero rivelate contraddittorie circa il luogo ove si era fermata la vettura, argomentando nel motivo di appello che, essendo incerto il luogo, non poteva essere valutato neppure il nesso di causalità tra la res assunta, come pericolosa e l'evento.
Adduceva, ancora, l'appellante che, anche qualora si fosse ritenuto provato che la vettura si era arrestata in corrispondenza del passaggio verso il civico 64, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere “inconferente” l'eccezione formulata dalla sull'obbligo di manutenzione incombente sui Controparte_2
5 proprietari delle aree assistite da accessi privati, posto che l'accesso carraio era regolamentato dall'art. 22 e dagli artt. 44-45-46 del Regolamento di attuazione al
Codice della Strada, mentre, per le fasce di rispetto e visibilità nelle intersezioni stradali, si applicavano gli artt. 16-18 del C.d.S.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, sarebbe stato onere del proprietario della abitazione sita al civico 64 l'onere di provvedere allo sfalcio dell'erba, onde assicurare la visibilità del proprio vialetto di ingresso.
L'Ente impugnava la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto provato il malore della . CP_1
Argomentava l'appellante che, dalle dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2
nonché dalle affermazioni della stessa danneggiata rilasciate al proprio medico legale e riportate in CTP, non era stata acquisita la prova che la si fosse CP_1
sentita male e, pertanto, veniva meno la giustificazione della sosta a bordo strada, intesa come stato di necessità, tale da legittimare la violazione del segnale di divieto di fermata e sosta.
Ad avviso dell'appellante, anche il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure affermava che le risultanze istruttorie confermavano che il canale era completamente coperto dalla vegetazione e non visibile ad occhio nudo, doveva ritenersi errata.
Infatti, esponeva l'appellante, esaminando la fotografia n. 3 allegata al Verbale di intervento, si riscontrava che il fossato era chiaramente visibile, nonostante la presenza dell'erba.
In ogni caso, anche se il fossato non fosse stato visibile, l'appellante riteneva sussistere un comportamento imprudente della danneggiata , rappresentato CP_1
dall'essersi avventurata a piedi, con il rischio di inciampare, cadere, o altro, tale da configurare un concorso di colpa in capo alla stessa.
Tali essendo i motivi di gravame proposti nel giudizio avanti questa Corte, si costituiva la parte appellata, , con comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata in data 02.10.2024, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
6 Disposta ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di prima comparizione, la Corte, viste le note depositate dalle parti, fissava l'udienza del 06.03.2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'udienza del 06.03.2025, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti e la sentenza impugnata, valutati i documenti allegati e riesaminato il materiale probatorio assunto nel giudizio di primo grado, osserva quanto segue.
L'appello proposto si appalesa infondato.
Deve rilevarsi, preliminarmente, che l'appellante, , non Controparte_2
consta aver impugnato la statuizione del Giudice di primo grado che riconduceva la fattispecie, oggetto del giudizio, all'ambito di applicazione della normativa di cui all'art. 2051 c.c. e non a quella di cui all'art. 2043 c.c.
Nel caso di cui si tratta, pertanto, la risponde per Controparte_2
custodia ex art. 2051 c.c. relativamente agli eventi dannosi occorsi su sedime pubblico, causati dalla presenza di un canale di scolo sito in prossimità di strada di pertinenza dell'Ente Pubblico.
Per quanto attiene l'interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del
Tribunale (che, secondo l'appellante, non avrebbe attribuito il giusto peso alla condotta del conducente, avrebbe ritenuto non rilevante il luogo di fermata del veicolo e non valorizzato gli aspetti contraddittori delle deposizioni testimoniali) la
Corte ritiene che dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado il fatto oggetto del giudizio risulta ricostruibile in maniera univoca ed attendibile e che alcune discordanze (su fatti comunque non determinanti) nelle dichiarazioni dei testi sono da ritenersi del tutto comprensibili, visto che le deposizioni sono intervenute ad oltre sette anni di distanza dai fatti.
7 I testi , e , infatti, nelle relative deposizioni hanno Tes_1 Testimone_3 CP_3
chiaramente confermato che la vettura con a bordo la IG.ra si CP_1
arrestava a margine della carreggiata della Strada Provinciale, avendo la trasportata avvertito un malore (nausea).
Tale circostanza non può essere esclusa dal fatto che il suddetto particolare non sia stato portato a conoscenza del teste luogotenente dei Carabinieri che Tes_2
interveniva in loco) perché al suo sopraggiungere la IG.ra era già caduta nel CP_1
canale e, di conseguenza, l'attenzione degli astanti era concentrata nell'assistenza della vittima dopo la caduta nel canale di scolo e sulle lesioni che ne erano derivate.
Questo, tanto più ove si consideri che le affermazioni dei testi sono certamente conciliabili con la presenza del malore e con la dinamica della caduta accidentale.
Né vi è motivo di ritenere i testi inattendibili in forza della loro parentela o affinità con l'infortunata la quale, del resto, nella successiva dichiarazione resa al medico legale non ha fatto altro che confermare le modalità della caduta (cosa che interessava in quella sede).
Irrilevante (anche ai sensi di cui infra) appare la circostanza che la vettura si sia arrestata poco prima o in esatta corrispondenza del cancello del civico n. 64, dato che dalle assunzioni testimoniali trova conferma puntuale la circostanza che la IG.ra (seduta a fianco del guidatore) scesa dalla macchina (e direttasi verso CP_1
l'automobile retrostante, anch'essa arrestatasi, ove viaggiava la figlia) cadeva nel fossato di scolo, che non era in alcun modo visibile, perché integralmente coperto da erba alta, fatto quest'ultimo confermato anche dal teste indifferente ed Tes_2
estraneo al nucleo familiare della danneggiata.
Dalla ricostruzione delle testimonianze come sopra richiamate, discende la responsabilità per custodia della , in quanto soggetto Controparte_2
dotato dell'effettivo potere sul bene pubblico, a nulla rilevando che l'obbligo di pulizia sulla zona di accesso alla proprietà privata di cui al civico n.64 (sempre nell'ipotesi che la vettura non sia fermata prima) spetti al proprietario del relativo immobile.
8 L'art. 45, 9°c. del Regolamento del C.d.S. infatti, nel prevedere che gli accessi sono realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada, sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, stabilisce che questi “sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso”.
L'effettivo potere sulla cosa, corrispondente alla custodia di cui all'art. 2051 c.c., di conseguenza, non è stato dismesso dall'Ente Pubblico a favore del privato, ancora soggetto alle sue precise prescrizioni ed alla sua sorveglianza.
Neppure può dirsi che l'evento sia stato dovuto al caso fortuito (che esonera il custode da responsabilità) o che vi sia stato un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
Il malore che ha colto la IG.ra , infatti, ha giustificato la sosta di emergenza CP_1
dell'autovettura ai sensi dell'art. 157, 1°c., l. d) del C.d.S. per malessere fisico del passeggero, a prescindere dalla presenza in loco di un cartello stradale di divieto di fermata.
La nozione di stato di necessità previsto dall'art. 157, 1°c., l. d) del C.d.S. rappresenta un'eccezione anche al divieto di fermata (Cass. 1979, n. 2879) ed il malessere fisico che lo giustifica non si esaurisce solo nel concetto di infermità, ma si estende al più generale concetto di disagio o di necessità fisica, anche transitoria, che non consenta di proseguire il viaggio (Cass. pen. 2019, n. 13124).
Né emerge ulteriormente la fattispecie di cui all'art. 1227, 1°c. c.c. giacché, come detto, le testimonianze sono univoche, nel senso di indicare che il canale di scolo non era in alcun modo visibile, in quanto completamente ricoperto dall'erba e, di conseguenza, parte appellata non aveva modo di evitarlo.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello spiegato non può trovare accoglimento, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellata, la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore della seconda.
9 Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 26.001 a € 52.000): fase di studio della controversia 2.058,00 fase introduttiva del giudizio 1.418,00 fase decisionale 3.470,00 totale compenso dovuto 6.946,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dalla Controparte_2
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto dalla avverso la Controparte_2
sentenza n. 741/2024, pubblicata dal Tribunale di Torino in data 31.01.2024, che conferma;
10 b) condanna l'appellante, , a rifondere Controparte_2
all'appellata, , le spese del presente grado di giudizio, CP_1
liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre al rimborso forfettario in misura del
15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante (
[...]
). Controparte_2
Così deciso in Torino, nella Camera di ConIGlio tenuta il 20.03.2025.
IL CONSIGLIERE REL. AUS. IL PRESIDENTE dott.ssa Angela LABANCA dott. Francesco RIZZI
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