Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 14335/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. GRIFFINI MARA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
( ) (avv. BRANCA AMALIA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: «affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso la madre;
obbligo del padre di concorrere al mantenimento della figlia, versando alla madre, entro il giorno 18 di ogni mese, un assegno di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016; l'assegno unico universale verrà percepito direttamente ed integralmente dalla madre;
il padre terrà con sé la figlia il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 17:30 sino alle ore 21:00, nonché, a fine settimana alternati, dal venerdì alle 17:30 sino alla domenica mattina alle ore 11.00; le vacanze natalizie e pasquali saranno disciplinate secondo il regime ordinario, salva l'alternanza, fra i genitori, dei principali giorni festivi;
quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà stare con la figlia minore per quindici giorni, anche non Per_1
1
spese di lite compensate;
rinunzia all'impugnazione dell'emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori di (10 aprile 2013) e, dopo un avvio contenzioso del giudizio, nel Persona_2 corso della prima udienza hanno raggiunto un accordo di regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla figlia.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della minore.
Sussistono pertanto i presupposti per recepire l'intesa dei genitori, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 08/04/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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