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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 05/12/2022, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 00604/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
a] del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa 07.02.2019, notificato il 2-OMISSIS-, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della infermità “scoliosi lombare destra convessa” e la concessione dell'equo indennizzo richiesto, nonché del nuovo parere negativo -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali;
per la declaratoria
b) del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “scoliosi lombare destra convessa”, con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to G. Antonazzo, in sostituzione dell'avv.to D. Lorenzo;
FATTO E DIRITTO.
1.Il ricorrente, arruolato in Leva Prolungata con l’8^ Scaglione 1998 della Marina Militare Italiana ed assegnato al Reggimento Battaglione San Marco Brigata Assalto “Grado” con le mansioni di “Radiotelegrafista”, espone quanto segue.
Prima di essere arruolato, ha superato una serie di visite mediche di carattere sia generale sia specialistico, risultando non solo genericamente idoneo al servizio militare, ma anche adatto alle specifiche mansioni proprie di un Reparto altamente operativo.
Durante tutto il periodo del proprio servizio militare, il ricorrente ha svolto: attività ginnica quotidiana che consisteva nel percorrere circa 10 Km di corsa, seguita da attività in palestra finalizzata a testare la resistenza fisica; attività di combattimento terrestre che consisteva in marce effettuate per distanze da 2 a 10 Km in assetto da combattimento con zaini molto pesanti sulle spalle, gibernaggio completo, giubbotto anti schegge, fucile e munizionamento previsto; attività di “Squadra Assalto” che consisteva nell’attaccare e conquistare un ipotetico obiettivo, con attività fisiche estreme e con il fucile mitragliatore MG42 del peso di circa 12 Kg; campi di addestramento in Sardegna con attività a bordo di cingolati ed esposizione a vibrazioni costanti per diverse ore nell’arco della giornata; attività di marcia in resistenza che consistevano nel percorrere nel più breve tempo possibile 10, 20 o 30 Km in assetto da combattimento ed, in più, con una cassettina di sabbia nello zaino del peso di circa 15 Kg; attività di marce topografiche che consistevano nel trovare dei punti topografici riportati sulle cartine nel minor tempo possibile e, quindi, camminare per molte ore in assetto da combattimento; campi addestrativi sia in Italia sia all’estero, dormendo per terra nelle tende, ma anche all’aperto, su terreni sconnessi, a volte anche sulle rocce, con periodi di sonno brevissimi ed addestramenti fisici prolungati e faticosi.
Ha anche svolto il corso speciale di “Fuciliere Anfibio”, classificandosi 2° su 28 con il seguente giudizio: “è nelle condizioni di disimpegnare benissimo il servizio”.
Ha partecipato anche a 3 missioni in Kossovo; durante tale attività all’estero il -OMISSIS-, nella sua qualità di radiotelegrafista e Fuciliere Anfibio, ha svolto attività di pattugliamento appiedato ove, oltre a tutto l’equipaggiamento in dotazione (giubbotto antiproiettile, 7 caricatori, 5 bombe a mano, viveri, zaino pesantissimo) portava una radio ricetrasmittente del peso di circa 20 Kg. La detta attività di pattugliamento si svolgeva per turni lunghi e massacranti, della durata anche di dodici ore consecutive.
Con decreto -OMISSIS- del 19.06.2002 il ricorrente veniva collocato in congedo assoluto a decorrere dal 25.10.2001 per l’infermità “scoliosi dorsolombare ad esse iliaca” e, tuttavia, mai tale affezione era stata riscontrata nelle frequenti visite mediche cui il -OMISSIS- era stato sottoposto durante l’intero periodo dell’attività di servizio militare.
Con domande del 4.02.2002 e del 19.11.2004, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “scoliosi lombare destra convessa”, con conseguente riconoscimento dell’equo indennizzo spettante.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere reso nell’adunanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, giudicava la citata affezione non dipendente da causa di servizio con la seguente motivazione: “ trattasi di deviazione della colonna vertebrale sul piano frontale, spesso associata a torsione e rotazione di varie vertebre. Salvo i rari casi in cui consegue ad altre infermità, essa è idiopatica dovuta ad uno squilibrio statico-dinamico a carico di tre o più vertebre nell’età dell’accrescimento e, come tale, non ricollegabile in alcun modo al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”.
Con decreto n. -OMISSIS- del 15.02.2011 il Ministero della Difesa rigettava la domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità predetta da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, aderendo al citato parere.
Avverso il predetto provvedimento presentava ricorso innanzi al T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce (R.G. n. 1053/2011) che, con sentenza n. -OMISSIS-, lo accoglieva (per difetto di motivazione), annullando il decreto n. -OMISSIS- datato 15.02.2011.
Con successivo provvedimento prot. -OMISSIS- datato 07.03.2014 il citato Dicastero, in (dichiarata) esecuzione della menzionata sentenza n. -OMISSIS-, comunicava di aver inviato al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il fascicolo medico-legale del -OMISSIS- e che, con parere -OMISSIS- quest’ultimo aveva confermato il giudizio negativo. In particolare, il predetto parere risulta fondato sulla seguente motivazione: “ per l’infermità Scoliosi lombare destra convessa si conferma il precedente parere negativo, in quanto sulla patologia oggetto di riesame il Collegio ritiene che non possano aver influito le condizioni di servizio svolte. Infatti, l’affezione in esame è ricollegabile ai fattori costituzionali, trattandosi di infermità la cui etiopatogenesi, secondo gli attuali orientamenti scientifici, deve individuarsi nei suddetti fattori. Pertanto, il servizio prestato non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, nell’insorgenza e decorso della patologia in questione. Considerato che per quanto concerne l’ingresso in un Corpo specializzato, in assenza di problematiche fisiche che possano condizionare l’espletamento delle normali funzioni, si specifica che la Scoliosi lombare destra convessa è individuabile solo attraverso specifici esami radiologici, essendo la maggior parte delle volte asintomatica e quindi non evidenziabile se non su richiesta dell’interessato ”.
Avverso detto provvedimento il -OMISSIS- proponeva nuovo ricorso innanzi al T.A.R. per la Puglia Sezione di Lecce RG -OMISSIS- che, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 17.05.2018, veniva accolto (per ravvisato persistente difetto di motivazione).
2. Con l’epigrafato decreto n. -OMISSIS- datato 07.02.2019 e notificato il 2-OMISSIS-, l’Amministrazione della Difesa rigettava nuovamente la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della menzionata infermità denunciata dal ricorrente, aderendo al nuovo parere negativo espresso al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con atto -OMISSIS- emesso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 0-OMISSIS- (in quanto “ l’infermità per cui è causa non possa essere riconosciuta dipendente da causa ovvero concausa di servizio in quanto “trattasi di patologia della colonna vertebrale che si sviluppa in età infantile e adolescenziale, talvolta ereditaria, legata a fattori costituzionali o altre malattie [sindromi genetiche, malattie neuromuscolari, osteopatie, infezioni e molte ancora]. In oltre l’80% dei casi le cause non sono note e quindi si parla di scoliosi idiopatica. Non sono descritte in letteratura scientifica scoliosi strutturate ad esordio nell’età adulta, ove per età adulta si intende la fine dell’accrescimento corporeo, di certo già raggiunta dall’interessato arruolato a 20 anni abbondanti compiuti. Gli invocati eventi di servizio, per quanto gravosi, non possono in nessun modo aver determinato direttamente, né aver influito sotto il profilo concausale, su una patologia universalmente riconosciuta ad etiopatogenesi costituzionale. Il fatto che non sia stata evidenziata in sede di selezione è spiegabile poiché la radiografia della colonna vertebrale non rientra tra gli esami di routine per l’idoneità al servizio di leva e pertanto, in assenza di sintomatologia e di dismorfismi clinicamente obiettivabili, non si è verosimilmente ritenuto di dover procedere a tale accertamento. E’ invece plausibile che la sintomatologia dolorosa esordita dopo i servizi prestati e che ha permesso la diagnosi, sia stata determinata dai sovraccarichi incidenti su un rachide lombare già patologico” ).
Avverso i suindicati nuovi provvedimenti negativi è insorto il militare ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.
I) Violazione ed elusione del giudicato amministrativo; motivazione manifestamente errata; eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
II) Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata.
L’8 maggio 2019 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce eccependo l’infondatezza del ricorso.
Nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3.Ciò premesso, il Tribunale ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, al fine di accertare se l’insorgenza della patologia “scoliosi lombare destra convessa”, denunciata dalla parte ricorrente possa o meno, sul piano causale o concausale, essere ricondotta, nella sua insorgenza e nel decorso ai fattori di rischio specifici legati al servizio prestato dal militare ricorrente.
Per il compimento della Verificazione si fissa il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della presente ordinanza.
Il Verificatore comunicherà con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di verificazione.
Il Verificatore, una volta esaurito l’incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il Verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il Verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso verificatore (dando altresì conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al Verificatore in occasione dell’avvio delle operazioni di verificazione.
Il Verificatore è fin d’ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte.
Il Verificatore è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico.
Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del Verificatore, sulle altre questioni oggetto della causa e sulle spese processuali del giudizio.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato in epigrafe, dispone una Verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Dirigente Medico Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, nominato Verificatore, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 6 giugno 2023.
Si comunichi alle parti e al Verificatore nominato dal Tribunale.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.