Art. 15.
Tutte le indennita', comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennita' di trasferta, compresa quella di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565 , restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data della entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836 .
Tutte le indennita', comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennita' di trasferta, compresa quella di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565 , restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data della entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836 .