Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4483 del 2025, proposto da CO UT, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Missineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per
l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 25/2025, depositata e resa pubblica il 28 marzo 2025, Sez. Lavoro, r.g. 111/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 29 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 22 novembre 2025.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il pres. AR EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1.Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 111/2024, con la quale il Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro ha così statuito: “condanna parte convenuta a riconoscere in favore di ES CC il beneficio economico della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, per l’effetto, ad accreditare l’importo di € 1.000,00 sulla carta in questione; condanna parte convenuta al pagamento in favore di ES CC delle spese di lite, che liquida in € 258,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.” (sent. n. 25, pubblicata il 28 marzo 2025).
La decisione, viene precisato nel ricorso, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di Cancelleria del 22 novembre 2025, prodotta in giudizio.
Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 29 aprile 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i., il quale dispone, al comma 1, che “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.”.
Il ricorrente ha quindi domandato a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza predetta, adottando tutti gli atti necessari. Ha chiesto inoltre, di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro a titolo di astreinte, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., e, per il caso di persistente inottemperanza, ha domandato a questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti e provvedimenti richiesti e necessari, e la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con un atto di mera forma.
3. Alla udienza camerale del 29 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Risulta infatti dagli atti di causa che:
- la sentenza n. 25/2025, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 29 aprile 2025. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Sondrio in data 22 novembre 2025;
- il ricorso è stato ritualmente notificato in data 24 novembre 2025;
- risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
4.2. La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato – Como/Lecco/Sondrio il quale, a semplice richiesta della parte interessata, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i sessanta (60) giorni successivi alla richiesta della parte. E’ ammessa delega a un funzionario della Direzione territoriale.
5.1. Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
5.2. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, e rientrando l’attività demandata al commissario ad acta nei compiti istituzionali di quest’ultimo, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario ad acta predetto.
6. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la stessa va respinta in considerazione innanzitutto dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
6.1. Sul punto, in ogni caso, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, pur constatando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto, al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative» (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
6.2. Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, questo Collegio ritiene che molteplici ragioni giustifichino, in concreto, la decisione di non condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte in linea con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia - Milano, Sez. III, n. 1275/2026, Sez. II, n. 953/2026 , TAR Sardegna, Sez. I, sentt. nn. 1014, 1015 e 1016 del 20 novembre 2025).
Come già affermato nelle pronunce richiamate, occorre rilevare, in primo luogo, che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente implica lo svolgimento di un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti. Tra questi vi sono gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (che non costituiscono oggetto del presente ricorso) nonché le società SO.GE.I. e CONSAP, di cui il Ministero si avvale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, per la predisposizione e l’attivazione della Carta in forma di applicazione web. L’ultima fase del procedimento – relativa all’attivazione della Carta – è, inoltre, affidata a strutture centralizzate operanti a livello nazionale, con inevitabili riflessi sui tempi tecnici di completamento dell’adempimento.
In tale contesto, risulta dunque ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’esecuzione della sentenza sia riconducibile, principalmente, all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della Carta elettronica del docente.
In secondo luogo, come già chiarito nelle medesime decisioni, il beneficio in esame – per la modestia del suo ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali dei docenti – non si configura quale mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce ulteriormente i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
6.3. Sì che, alla luce di quanto esposto, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
7. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura - liquidata nel dispositivo – di euro 800,00 , oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato. Le spese sono distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como/Lecco/Sondrio, assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte del ricorrente;
c) respinge la richiesta di condanna del Ministero resistente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR EL, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR EL |
IL SEGRETARIO