TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/11/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2851/2022,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
CO SI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
, p.iva impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1
Fondo di Garanzia Vittime Della Strada , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Mario Piccolo , che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuta
nonché
, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso le studio dell'Avv. Giuliana Cavalcanti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
interventore
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 12/06/2025 e relative note difensive
.
MOTIVAZIONE La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
30/06/2020 sulla Strada Provinciale Pomigliano-Acerra , ex SS 162, al km 28,2
, direzione Nola alle ore 8,50 circa, mentre si trovava , in qualità di conducente del motoveicolo tg DN 43699 , a percorrere il prefato asse viario.
Nell'occasione , un autoveicolo, rimasto inidentificato, investiva da tergo , precisamente nella parte laterale sinistra , il mentovato dileguandosi , senza fermarsi.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva danno biologico rilevante, oltre che una diminuzione della capacità lavorativa.
Costituitesi le quest'ultima, al netto delle eccezioni Controparte_1 preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva la inverosimiglianza dei fatti esposti , argomentando articolatamente circa le incongruenze tra le documentazioni sanitarie versate in atti e i fatti esposti.
Con comparsa di intervento volontario del 04 12 2023 si costituiva in giudizio l' esprimendo allegazioni difensive finalizzate alla azione di rivalsa ex art. CP_2
1916 c.c. , in combinato disposto all'art. 142 Dlgs 209 -2005 per le somme erogate all'infortunato durante il periodo di assenza da lavoro per l'infortunio subito, chiedendo di surrogarsi nel diritto alla riscossione.
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
Rilevata l'assenza di eccezioni difensive di natura processuale il giudizio va affrontato nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha allegato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata, all'udienza del 14/06/2024 a mezzo interpello dei testi ammessi ed in tal sede escussi, e Testimone_1 Testimone_2 dichiaratisi entrambi indifferenti dalla cui testimonianza si trae la sintesi che segue segnatamente al primo referente: ..” ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho assistito ad un sinistro stradale avvenuto sull'Asse Mediano il 30 06 2020, verso le ore 8,30 di mattina, posto che il tratto viario lo percorro da circa venti anni quando mi reco al lavoro;
ADR: mi trovavo, pertanto, a condurre la mia autovettura allorchè, giunto alla intersezione dello svincolo tra Acerra e Casalnuovo, ho notato una autovettura di colore scuro la quale ha effettuato una manovra di sorpasso della mia autovettura , e procedendo per alcune centinaia di metri ha impattato una motocicletta che percorreva la strada sulla mia medesima direzione di marcia e corsia ove percorrevo anch'io , ovvero verso Pomigliano D'Arco;
ADR: l'urto avveniva tra la parte posteriore della autovettura sorpassante e quello sempre posteriore sinistro del motoveicolo;
tanto in virtù del fatto che il conducente della prefata autovettura perdeva il controllo della manovra in tal guisa da far ”serpeggiare” l'autoveicolo sulla corsia di sorpasso: tale circostanza, a mio avviso, accadde anche per via della velocità sostenuta dallo stesso;
ADR: non ricordo esattamente il modello di auto ma presumibilmente trattavasi di una utilitaria;
ADR: a seguito della collisione il conducente della moto cadde al suolo, pertanto decisi di fermarmi per verificare le conseguenze;
ADR: l'autoveicolo che ingenerò il sinistro non si fermò ne rallentò, piuttosto, accelerò la sua corsa dileguandosi;
ADR: ovviamente, posto che ero intento alla guida, durante la fase di collisione non ho potuto utilizzare il cellulare per riprendere l'auto pirata , tanto meno ho potuto trascrivere la targa della stessa.
ADR: ricordo che si fermarono altre persone presenti sul posto e posso affermare che avvicinandomi al malcapitato ho notato che lo stesso fosse un uomo di mezza età con indosso ancora in casco protettivo.
ADR: il mentovato presentava evidenti segni di ferite da cui si evidenziava sanguinamento agli arti superiori.
ADR: ho visto, poco dopo, giungere sul posto una ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri che mi ha censito.
ADR: il giorno dopo sono stato convocato presso la caserma de CC di Afragola per rendere sommarie informazioni sul sinistro.
ADR: preciso che il motoveicolo al momento dell'urto si trovava rigorosamente sulla corsia di destra. ADR: non posso descrivere con precisione i danni riportati dal motociclo: a questo punto esibita al teste la foto n 20 tratta dagli allegati di parte attorea il teste riconosce il motoveicolo coinvolto nel sinistro;
ADR: se non erro è la prima volta che rendo testimonianza in un sinistro stradale..”.
Nel medesimo contesto istruttorio veniva introdotto l'altro teste ammesso dai cui stralci della deposizione si riporta quanto segue:..”
ADR: conosco i fatti di causa in quanto mi trovavo a percorrere la strada che collega a Saviano in quanto ero intento per motivi di lavoro Parte_2
a raggiungere tale destinazione;
ADR: mi riferisco ad eventi accaduti poco dopo l'evento COVID, ovvero, nell'anno 2020, verso fine del mese di giugno ( verosimilmente il 29 o il 30);
ADR: mentre percorrevo strettamente la mia mano ho visto superarmi sulla sinistra una autovettura che aveva una condotta di guida palesemente veloce;
non ho potuto individuare il modello della stessa ma di certo era di colore nero;
ADR: ho visto percorrere tale autoveicolo per almeno 200 metri sulla corsia di sorpasso per poi vederlo rientrare immediatamente su quella di percorrenza ordinaria ed urtare con il lato destro un motociclista intento a percorrere la corsia di marcia;
ADR: a seguito dell'urto il veicolo ingenerante il sinistro prese una condotta di guida singolare ondeggiando visibilmente, dileguandosi accelerando in maniera evidente;
ADR: essendo impegnato alla guida non ho potuto effettuare alcuna foto dei fatti, tanto meno riportare il numero di targa della prefata autovettura;
ADR: mi sono fermato, insieme ad alcuni astanti, i quali mi notiziarono del fatto che erano stati avvertiti i soccorsi che non ho visto arrivare;
ADR: mi sono avvicinato al malcapitato ed ho potuto constatare che lo stesso presentasse ferite lacero contuse sanguinanti;
ho deciso, in ogni caso, di lasciare al predetto i miei recapiti per l'eventualità di una qualche evenienza.
ADR: non ricordo se il motociclista indossasse un casco protettivo anche perché
, stante l'emotività della scena, ho in parte rimosso alcuni dettagli: tuttavia di certo, gli arti superiori erano quelli più coinvolti come conseguenze apparenti.
ADR: se non erro alcuni anni fa sono stato ascoltato quale teste in un sinistro stradale;
ADR. Esibita agli atti una foto tratta dalla produzione di parte attorea il teste riconosce la motocicletta coinvolta nel sinistro..”.
Dalla descrizione delle distinte deposizioni, a prescindere da inevitabili ma inconferenti distinguo dovuti alle personali capacità espositive degli astanti, si evince che l'impatto tra i veicoli avvenne in virtù di una manovra di sorpasso effettuata dal veicolo, rimasto indentificato, in tal guisa da non rispettare i criteri minimi della diligenza richiesti in cotal frangente.
Supporta la veridicità dell'accaduto il sintetico verbale di sommarie informazioni stilato dai Carabinieri delle Tenenza di Casalnuovo, sopraggiunti a chiamata sul luogo del sinistro dalle cui conclusioni si evince la conferma che l'urto subito dal motociclo sul lato sinistro posteriore fu verosimilmente causato da un veicolo rimasto ignoto.
All'uopo, la regolamentazione afferente il sorpasso tra veicoli risulta regolamentato dall'art. 148 del Codice Della Strada e, limitatamente alla questione oggetto della presente decisione , rileva quanto disciplinato dal comma 3 che qui si riporta…” Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare..”
Orbene, la deposizione dei testi escussi, unitamente alla descrizione dei danni riportati, in una con le sommarie informazioni rese dai verbalizzanti, postula che verosimilmente la manovra di sorpasso affrontata dal conducente rimasto inidentificato sia stata effettuata proprio in dispregio a quanto statuito dal comma 3 della evocata disposizione normativa.
Tanto in virtù di una condotta di guida di certo inadeguata allo stato dei luoghi
, aggravata da una velocità tale da far perdere il controllo della autovettura , collidendo con il motoveicolo procedente nella medesima direzione di marcia, urtandolo sul lato posteriore e conseguendone la caduta al suolo del suo conducente.
Risulta, altresì, verosimile che i testi, procedendo alla guida delle rispettive autovetture, colti dal fattore sorpresa di un evento svoltosi in una manciata di secondi, non siano stati nelle condizioni di trascrivere il numero di targa del veicolo ingenerante il sinistro, ovvero, ad effettuare una istantanea fotografica.
Appaiono, pertanto, soddisfatte le prerogative di cui all'art. 282 del Dlgs n. 209
-2005.
Ergo, il quadro istruttorio propende per una responsabilità piena del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott . al quale venivano posti i Testimone_3 quesiti attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della
S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n.
26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Fatte tali premesse, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente. Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 12
% ; temporanea assoluta giorni 15; temporanea parziale al 75 % gg 40; temporanea parziale al 50% di gg 30;temporanea parziale al 25% di gg 50;
Per le spese mediche certificate il CTU riconosce una congruità documentale in misura di €1.367,80.
Accerta, altresì, una diminuzione della capacità lavorativa in misura del 35%.
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 42 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 15.805,87 , valore punto danno biologico € € 2.851,87 tratto dalla Tabelle di Milano correnti.
Per la temporanea totale di gg 15 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 1.725,00 ; per la temporanea parziale di 40 gg, si applica il medesimo valore percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 3.450,00
;per la temporanea parziale di gg 30 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di €1.725,00.; per la temporanea parziale di gg 50 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di €1.437,50
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 36.912,30
.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Dalla disamina delle conclusioni rese, inoltre, dal consulente si evince una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa in misura del 35% , posta di credito richiesta dall'attore nel libello introduttivo
In linea generale, la capacità lavorativa è l'idoneità di un soggetto di produrre un reddito.
La giurisprudenza ne distingue due forme: la capacità lavorativa generica, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini;
la capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione.
Orbene, la lesione della capacità lavorativa comporta un pregiudizio. V'è più che, non esiste una correlazione diretta tra la percentuale di invalidità
e la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica;
infatti, il grado di invalidità non si riflette in maniera automatica sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, ma spetta al giudice di merito valutarne l'incidenza in concreto (Cass. 19537/2007).
Inoltre tale posta di credito deve soggiacere alle normali regole ex art .2697 c.c., ricadendo l'onere della prova sulla parte che assume di aver ricevuto quest'ulteriore pregiudizio.
Giurisprudenza ormai consolidata sul punto ha trovato la sintesi nel principio che segue: .. “Il danno patrimoniale da perdita della capacita' di lavoro e di guadagno e' un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (ex plurimis, Cass. 23/09/2014, n. 2003; Cass. 14/11/2013, n. 25634).” (Cass.
10499/2017)..”
All'uopo, la formula per il calcolo della perdita di capacità lavorativa individuata
è la seguente: R (reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita capacità lavorativa specifica in percentuale) – S (scarto tra la vita fisica e quella lavorativa, pari al 10%).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'attore, nella narrativa esponente i fatti del libello introduttivo, faccia espresso riferimento ad una diminuzione della propria capacità lavorativa senza allegare, tuttavia, in atti idonea documentazione suffragante il calcolo preciso del lucro cessante.
Non risulta, infatti, esibita busta paga o “CUD” attestanti il reddito complessivo non bastando la qualifica e le mansioni dallo stesso svolte e descritte nel documento proveniente dal datore di lavoro in quanto rivestente natura meramente indiziaria, conseguendone l'impossibilità di liquidare, seppur con criteri meramente equitativi, il danno richiesto.
Resta, infine, da valutare la domanda formulata dall'interventore in giudizio ex art. 106 cpc.
Circa la domanda di surroga avanzata dall' nel presente giudizio, va CP_2 osservato quanto segue. La surrogazione dell'assicuratore è disciplinata dall'art. 1916 c.c. secondo cui:
«L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili»
E' note che, in virtù del generale principio dell'onere della prova, grava sull'ente previdenziale provare di aver corrisposto delle indennità alla parte attrice e il loro preciso ammontare.
Risulta pacifico che, la surroga prevista all' art. 1916 c.c., presuppone la rigorosa prova in capo all'assicuratore di aver corrisposto l'indennità in favore dell'avente diritto, vale a dire del soggetto titolare dell'interesse assicurato;
Analizzando la relativa vicenda inerente al presente giudizio va osservato quanto segue.
L'ente previdenziale con atto del 25-11-2023 interviene nel presente giudizio al fine di surrogarsi nei diritti di parte attrice verso la convenuta società di assicurazione quale FGVS, per le somme che la stessa avrebbe CP_1 corrisposto a quest'ultimo a titolo di indennità per malattia. allegando a tale atto;
procura generale alle liti:,verbale di Pronto Soccorso;
rapporto incidente stradale Carabinieri Casalnuovo di Napoli;
n. 10 certificati di malattia.
Alcun ulteriore documentazione risulta allegata a tale atto di intervento, seppur nello stesso si fa riferimento ad ulteriore documentazione : - n. 8 “Rigo 52” Pt_3
- verifica delle denunce con indennità di malattia – relativi al sig. periodi dal Controparte_3
07/2020 al 11/2020 e dal 04/2021 al 06/2021 - modello AS1; - questionario dell'assicurato- raccomandata AR del 09.11.2021 notificata alla compagnia assicurativa in data CP_1
18/11/2021 con attestazione di ricevimento;
- rettifica del 06/07/2023 notificata alla compagnia assicurativa in data 06/07/2023 CP_1 con attestazione di ricevimento;
- diffida del 06/09/2023 notificata alla compagnia assicurativa in data 06/09/2023 con CP_1 attestazione di ricevimento “
- precedente giurisprudenziale: Corte di Appello di Napoli IX sez civile sentenza 1427/2020.
Parte attrice ha eccepito, tempestivamente (note di udienza del 05-12-2023)
l'inammissibilità della domanda di surroga , poiché non risultava provata né
l'an, né il quantum di quanto, secondo quanto affermato dall'ente previdenziale, sarebbe stato indennizzato.
Il G.U. all'esito della medesima udienza, concedeva i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. Nei termini di cui sopra l' Ente intervenuto in surroga non ha versato in atti, alcuna, ulteriore documentazione.
Parte attrice ha ribadito. in tutti i propri scritti successivi, la predetta carenza, assoluta, di prova (in ordine all' an e al quantum) delle somme. indennizzate.
Solo con la comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c.( quindi dopo l'espletamento della prova orale la chiusura della fase istruttoria), parte interveniente versava in atti (in allegato alla predetta memoria) l'atto “Uniemens
“.
Documento in cui vengono descritti gli importi elargiti dall' per la CP_2 pratica in questione, alla parte attrice.
E' noto che, atteso il carattere perentorio dei termine ex art. 183 comma 6
c.p.c., la documentazione prodotta oltre i termini ivi indicati, non può essere utilizzata dal Giudicante.
Fa eccezione l'ipotesi in cui il ritardo sia dovuto a una causa di forza maggiore che legittima la remissione in termini della parte, su sua espressa richiesta ( circostanza non sussistente nel caso di specie).
Deve quindi ritenersi, chiaramente, inutilizzabile il documento “uniemens” allegando dall'Ente alla propria comparsa conclusionale. CP_2
Acclarata la inutilizzabilità del predetto atto non risulta possibile determinane né l'an, né, di conseguenza, il quantum, degli importi che l' Previdenziale CP_4 sostiene, abbia versato, a titolo di indennità, alla parte attrice.
Per completezza, in ordine al presente intervento di surroga, va detto che, lo stesso, anche qualora fosse stata correttamente documentata l'entità delle indennità corrisposte, in ogni caso, è da ritenersi, lo stesso non sia meritevole di accoglimento.
Quanto sopra esposto, in ossequio alle pronunce della Suprema Corte, le quali affermano che, le somme erogate dall' al lavoratore-danneggiato CP_2
(a titolo di indennità), non vadano detratte dal risarcimento ad essa spettante.
Ciò in quanto, come nel caso si specie, trattasi di indennità ricevute quale danno patrimoniale, mentre il risarcimento attiene fa riferimento al danno non patrimoniale subito,.
In conformità, di quanto sopra esposto, la Suprema Corte ha statuito che
(Cass. n. 11657/2022) non vi può essere “compensatio lucri cum damno” se l'indennizzo e il risarcimento, pur essendo correlati al fatto illecito, sono diretti a porre rimedio non già lo stesso pregiudizio, ma pregiudizi differenti (danno patrimoniale nel primo caso e danno non patrimoniale nel secondo caso).
In ultima analisi, va affrontata la questione afferente la risarcibilità del danno a cose in ipotesi di sinistro stradale avverso il Fondo di Garanzia Vittime della
Strada.
L'art 283 del Dlgs n. 209-2005 al comma 2 sì recita ..” Nel caso di cui al comma
1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare…”
Appare evidente che la gravità delle lesioni cui fa espresso riferimento il dettato normativo debba valutarsi nell'ambito delle macro lesioni, ovvero, di quelle conseguenze per il danneggiato che superino lo sbarramento delle microlesioni di cui all'art 139 della evocata normativa.
Ergo, considerato che l'esito della visita medico-legale predisposta sull'infortunato ha statuito l'insorgere di una lesione computata in misura del
12% , detta posta di credito può agevolmente accogliersi nei limiti della franchigia predisposta dall' art 283 .
Soccorre, all'uopo, la copiosa documentazione fotografica riproducente il motoveicolo danneggiato evidenziante il punto di impatto sul lato posteriore sinistro .
Tanto, considerando che , di norma, la perdita di equilibrio del conducente di un motoveicolo produce non solo il danno diretto da impatto con l'antagonista, bensì, danni riflessi dovuti alla caduta ed allo scartocciamento del mezzo a due ruote.
Ergo appare congruo riconoscere una valutazione equitativa di € 1.000,00 a cui va opportunamente sottratta la franchigia di legge di € 500,00.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria calcolata sulla minor somma de valutata.
In sintesi, la domanda attorea va accolta e per lo effetto va condannata l'impresa assicuratrice nella qualità di impresa designata dal Controparte_5
FGVS. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate, considerato il concorso di colpa, come da dispositivo, secondo i parametri medi del del DM 2014 n.55 e s.m,; restando integralmente compensate nei rapporti tra e le altre parti processuali. CP_2
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale;
per lo effetto condanna la , impresa designata dal Fondo di Controparte_6
Garanzia Vittime della Strada , a pagare, in favore dell' attore, , la somma di
€ 36.412,30,oltre interessi di legge dal dì della domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
- condanna, altresì', la convenuta, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 786,00 per verosimili esborsi ed in € 7.616,00 oltre accessori di legge con attribuzione , per compensi parametrati , con attribuzione ex art. 93 cpc.
- compensa integralmente le spese tra interventore e le altre parti CP_2 processuali.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola 17 11 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata