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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario CH TA, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al numero 697 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo TRA
e , siti in Campobasso, in Parte_1 Parte_2 persona dell'amministratore p.t. , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_3 procura alle liti su foglio separato e allegato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Assunta Sulmona presso il cui studio professionale, in Campobasso via Umberto I n. 43, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo opposto, dall'Avvocato Nicola Palmiotti presso il cui studio professionale, in Campobasso C.so Mazzini n. 111/B, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato il 22.4.2022, il e i Parte_1
, siti in Campobasso, si opponevano al decreto ingiuntivo n. 162/2022 Parte_4
con cui il Tribunale di Campobasso gli intimava il pagamento, in favore della società
[...]
, dell'importo di € 7.505,90, per fatture rimaste impagate. La parte opponente Controparte_1
eccepiva l'inefficacia della fattura ai fini della prova del credito e, nel merito, riferiva che non si era resa inadempiente nel pagamento dei servizi forniti dall'opposta per aver eseguito pagamenti nella misura di euro 3.000,00, come da bonifico del 10.10.2019 a tacitazione della fatturazione emessa alla data del 31.12.2019, previa imputazione di pagamenti, e che dal vantato credito andava decurtato anche l'importo di euro 2.210,00, come da quietanze rilasciate dalla società Controparte_1 pagina 1 di 9 Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società opposta, la quale impugnava e contestava l'avverso dedotto, riferendo che il credito posto a base della richiesta del decreto ingiuntivo era supportato non solo da fatture ma anche da un contratto concluso con la parte opponente per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori e dai rapporti di intervento sottoscritti dal
; che l'importo di euro 3.000,00 versato dal era stato imputato dalla società Parte_1 Parte_1
opposta a pagamento delle fatture relative al debito pregresso e, nel contempo, disconosceva le quietanze prodotte dall'opponente per l'importo complessivo di euro 2.210,30, mai siglate dal legale rappresentante della società opposta. In ragione di ciò concludeva chiedendo in via principale concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, nel merito, rigettarsi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 c.p.c. e formulata dall'opposta espressa rinuncia all'ascolto dei propri testi dopo la dichiarazione della parte opponente di non contestazione del rapporto contrattuale e degli interventi eseguiti dall'opposta, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2025, con termine per il deposito di note conclusive.
Ciò premesso e passando all'esame nel merito della vicenda, in via preliminare si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Incombe,
quindi, su parte convenuta opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà
l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Si rileva, inoltre, che con sentenza 30.10.01 n. 13533, in tema di riparto dell'onere probatorio, le
Sezioni Unite, risolvendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al pagina 2 di 9 riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, hanno affermato il principio a termini del quale "... il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa," costituito dall'avvenuto adempimento. Tale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. inteso anche come inesatto adempimento. La sentenza pone quindi a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, non solo la prova dell'adempimento della propria obbligazione, ma anche la prova dell'esatto adempimento attesa l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente.
Peraltro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, quanto, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria che,
trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale. Infatti, le fatture commerciali costituiscono senz'altro prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa, in quanto atto unilaterale, non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione.
Solo qualora il rapporto già costituito e riportato nella fattura commerciale non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare.
Si è difatti sostenuto che in assenza di constatazioni e ritenuta pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale, le fatture prodotte e confluite nel materiale probatorio nel giudizio di cognizione assumono valore dimostrativo dell'esistenza delle corrispondenti obbligazioni contrattuali di pagamento pagina 3 di 9 da parte della compratrice: "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed
alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si
inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata
all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia
contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni
eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel
corso dell'esecuzione del rapporto" (cfr. Cass. n. 13651/2006).
Alla luce dei principi sopra indicati, nel caso di specie grava sulla parte opposta l'onere di provare la fonte del diritto di credito dalla stessa azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Senonchè la stessa parte opponente, all'udienza del 14 febbraio 2025, ha dedotto che “l'opposizione
verte principalmente sulla veridicità delle ricevute e sulla imputabilità di pagamento…non contesta il
rapporto contrattuale e la manutenzione effettuata presso il ” , per cui, devono ritenersi Parte_1
pacifiche, in quanto non specificamente contestate dalla parte opponente, le circostanze allegate dall'opposta relative all'intervenuta conclusione tra le parti del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori e alla esecuzione degli interventi di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio.
Si osserva, inoltre, che parte opponente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha provveduto a versare, a mezzo bonifici dell'11.11.2022, del 2.12.2022, del 13.1.2023, del 13.4.2023 e del 17.7.2023, la somma complessiva di euro 6.500,00, come riconosciuto dall'opposta nella propria memoria di replica.
Ciò premesso, quanto ai motivi di opposizione, deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di estinzione per adempimento parziale proposta da parte opponente rispetto alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo contrattuale avendo dedotto che, nel procedimento monitorio, la ricorrente
“nulla dice circa il bonifico effettuato dall'istante alla data del 10.10.2019 quale saldo fatture alla data
del 31.12.2019 e dell'imputazione di pagamento esercitata dal debitore”. pagina 4 di 9 In effetti, nella motivazione riportata sul bonifico del 10.10.2019, parte opponente imputa il pagamento della somma di euro 3.000,00: “a saldo vs. fatture al 31.12.2019 come da prospetto ricevuto “,
depositando in atti la stampa della società opposta relativa agli incassi a decorrere dal 10.10.2019.
Stante l'eccezione sollevata dall'opponente, è opportuno richiamare i principi relativi al riparto dell'onere probatorio in tema di imputazione di pagamento e adempimento delle obbligazioni, come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1193 e 2697 c.c.
Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacchè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova è a carico del debitore che l'eccepisca (cfr. Cass. n. 13533/2001). L'onere della prova, tuttavia, torna a gravare sul creditore qualora il medesimo, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva,
controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore.
Il principio della prossimità consente, infatti, al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (cfr. Cass. n.
18255/2024). Inoltre, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma con l'atto del pagamento stesso, sicchè
una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è
giuridicamente inefficace.
Premesso ciò in termini generali, in riferimento all'eccezione di adempimento da parte dell'opponente di aver effettuato il pagamento pari ad euro 3.000,00 per le fatture in contestazione, il Tribunale osserva che l'ordine di bonifico del 10.10.2019 indica solo "a saldo vs fatture al 31.12.2019" con un generico rinvio al prospetto inviato dall'opposta e senza che nella motivazione si faccia alcun riferimento al numero e alla data delle fatture e al relativo importo, pertanto, in mancanza di specifica imputazione da parte dei Condomini opponenti, parte opposta ha imputato i pagamenti alle pregresse fatture scadute pagina 5 di 9 rispetto a quelle in contestazione (cfr stampa incassi prodotta da entrambe le parti). Ne consegue, in applicazione del criterio legale di cui all'art. 1193, secondo comma c.c., che il debitore aveva l'onere di provare che le fatture pregresse cui il creditore aveva imputato i pagamenti (anno 2017/2018), erano già
stati diversamente estinti, prova che nell'odierno giudizio non è stata offerta.
In difetto di imputazione specifica e della mancata prova da parte dell'opponente del collegamento tra il titolo (bonifico) ed i crediti azionati, rilevato che le fatture richieste in monitorio per l'anno 2019
risultano di importo complessivo inferiore (euro 2.334,45) rispetto a quanto bonificato (euro 3.000,00),
deve ritenersi operante l'imputazione legale dei pagamenti ai crediti preesistenti, con conseguente onere dell'opponente di provare di aver altrimenti estinto questi ultimi, prova né allegata e né dimostrata.
Inoltre, sempre in tema di imputazione di pagamento, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che:
“la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria
rispetto al titolo rispetto al quale è stato dato l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che
confermino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso” (cfr. Cass. n.20052/2024).
Ebbene, la prova che il bonifico del 10.10.2019 non ha alcun collegamento con il credito azionato,
emerge dal prospetto degli incassi della società opposta, prodotto dalla stessa parte opponente a confutazione della tesi dell'imputabilità del pagamento per le fatture fino al 31.12.2019.
In detto prospetto, diversamente dall'assunto dell'opponente, si evince che il titolo di credito emesso in data 10.10.2019, quindi in data anteriore alla presentazione del ricorso monitorio, è afferente al saldo delle fatture al 31.12.2018, come si evince dalla stampa incassi prodotta.
E' quindi evidente l'equivoco in cui è incorsa parte opponente laddove nella motivazione del bonifico,
indicando la causale “a saldo vs fatture al 31.12.2019”, non tiene conto che la stampa prodotta si riferisce “agli incassi dal 10.10.2019”, data corrispondente all'eseguito bonifico, con imputazione della somma di euro 3.000,00 alle fatture pregresse sino al 31.12.2018.
Poiché l'esistenza ed il contenuto della stampa incassi non è oggetto di contestazione tra le parti,
rilevata la sussistenza di elementi oggettivi della riconduzione del bonifico del 10.10.2019 ad un titolo pagina 6 di 9 diverso rispetto a quello ingiunto (fatture sino al 31.12.2018), parte opposta ha, dunque, assolto l'onere della prova della diversa imputazione mentre parte opponente non ha provato che quel pagamento eseguito riguardasse proprio le fatture oggetto del monitorio.
Dal complesso istruttorio espletato, richiamato l'orientamento della Suprema Corte di legittimità sulla natura indiziaria della causale del bonifico (cfr. Cass. 20052/2024), la sussistenza di altri elementi che confermano la riconduzione del versamento eseguito con il bonifico a saldo di fatture diverse da quelle oggetto del monitorio (cfr. stampa incassi), deve escludersi che il pagamento eseguito possa imputarsi al pagamento delle fatture azionate con il monitorio.
E' sorta poi questione tra le parti circa l'imputabilità della somma di euro 2.210,00 portata dalle fatture prodotte dall'opponente con la propria comparsa di costituzione e risposta: quest'ultima asserisce che dette fatture, in quanto sottoscritte dal legale rappresentante della società opposta, costituirebbero prova dell'avvenuto pagamento parziale della somma ingiunta mentre, secondo la tesi della società opposta, il pagamento sarebbe riferibile a fatture diverse ed emesse precedentemente a quelle azionate con il decreto ingiuntivo, disconoscendo in ogni caso la firma ivi apposta dal legale rappresentante.
A seguito di espressa dichiarazione dell'opponente di volersi avvalere della suddetta documentazione e di espressa istanza di verificazione, si è dato ingresso alla CTU grafologica nominando a tal fine il dott.
che ha proceduto ad accertare l'autografia o meno della firma apposta per quietanza Persona_1
dalla legale rappresentante della società opposta sulle seguenti fatture: fattura n. 41/2018 del 3.1.2018,
fattura n. 44/2018 del 3.1.2018, fattura n. 45/2018 del 3.1.2018, fattura 891/2018 del 3.4.2018, fattura n. 894/2018 del 3.4.2018, fattura n. 895/2018 del 3.4.2018, fattura n. 1418/2018 dell'8.4.2018, fattura n. 1649/2018 del 2.7.2017, fattura n. 1651/2018 del 2.7.2018, fattura n. 1652/2018 del 2.7.2018, fattura n. 2428/2018 del 1.10.2018, fattura n. 2430/2018 del 1.10.2018, fattura n. 2431/2018 del 1.10.2028 ,
fattura n. 2189/2018 del 14.7.2018 e fattura n. 2223/2018 del 6.8.2018.
Il Consulente, dopo una approfondita indagine, ha concluso affermando che le firme apposte sulle fatture sopra indicate “certamente provengono dalla mano della sig.ra ”. Persona_2
pagina 7 di 9 Tuttavia, esaminando le fatture poste a base del decreto ingiuntivo e quelle oggetto di esame peritale, si evince come le fatture quietanzate ed oggetto di verifica da parte del CTU attengono prestazioni rese in favore del Condominio , di e di per l'anno 2018 Parte_1 Parte_2 Parte_2
mentre quelle poste a base del decreto ingiuntivo attengono prestazioni che la società opposta ha reso in favore dei Condomini opponenti negli anni 2019-2020-2021 e 2022.
La tesi di parte opponente, secondo cui la somma di cui alle fatture quietanzate pari ad euro 2.210,00
andrebbe decurtata dall'importo ingiunto, non pare potersi accogliere per le seguenti ragioni: 1) le fatture quietanzate attengono un periodo temporale diverso rispetto a quelle poste a base del ricorso monitorio;
2) le fatture quietanzate sono riportate nella stampa degli incassi, che reca il saldo fatture al
31.12.2018 e non ai periodi successivi;
3) è verosimile che la somma bonificata di euro 3.000,00 sia da imputarsi anche alle fatture quietanzate emesse sino al 31.12.2018; 4) l'asserito pagamento in contanti della somma di euro 2.210,00, oltre a non essere stato accertato in alcun modo dal CTU, come erroneamente sostenuto dall'opponente, non ha poi trovato conferma in giudizio, non potendosi, tra l'altro, sostenere che un legale rappresentante di ben tre Condomini, dovendo rendere il conto della propria gestione ai condòmini, possa aver potuto eseguire dei pagamenti in contanti in favore della società opposta.
Pertanto, dato atto dell'intervenuto pagamento spontaneo della somma di complessivi Euro 6.500,00 nel corso del giudizio e richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in tema di opposizione a
decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone
la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel
merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore
risulti provato” (cfr Cass. Civ. n. 10229/2002), considerato che parte opponente non ha contestato il mancato pagamento delle ulteriori fatture poste alla base del ricorso monitorio, andrà condannata al pagamento della somma residua pari ad euro 1.005,90 oltre gli interessi moratori maturati fino al soddisfo. pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Al riguardo si osserva, inoltre, che nonostante l'avvenuto parziale pagamento, lo scaglione dal quale sono state calcolate le spese di lite non è in alcun modo variato.
Le spese della CTU, considerato il disconoscimento della firma del legale rappresentante della società
opposta, poi rilevatosi infondato, e il rigetto dell'opposizione, si ritiene equo porle a carico di entrambe le parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario CH TA, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 162/2022, emesso dal Tribunale di Campobasso
in data 21 marzo 2022, proposta dai e Parte_5 Parte_6
nei confronti della società , ogni contraria domanda,
[...] Controparte_1
eccezione od istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo residuo di euro 1.005,90 oltre gli interessi moratori maturati fino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore della società Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge (spese generali
15%, IVA e CPA).
- pone le spese della CTU in pari misura (50%) a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Campobasso il 4 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
CH TA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario CH TA, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al numero 697 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo TRA
e , siti in Campobasso, in Parte_1 Parte_2 persona dell'amministratore p.t. , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_3 procura alle liti su foglio separato e allegato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Assunta Sulmona presso il cui studio professionale, in Campobasso via Umberto I n. 43, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo opposto, dall'Avvocato Nicola Palmiotti presso il cui studio professionale, in Campobasso C.so Mazzini n. 111/B, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato il 22.4.2022, il e i Parte_1
, siti in Campobasso, si opponevano al decreto ingiuntivo n. 162/2022 Parte_4
con cui il Tribunale di Campobasso gli intimava il pagamento, in favore della società
[...]
, dell'importo di € 7.505,90, per fatture rimaste impagate. La parte opponente Controparte_1
eccepiva l'inefficacia della fattura ai fini della prova del credito e, nel merito, riferiva che non si era resa inadempiente nel pagamento dei servizi forniti dall'opposta per aver eseguito pagamenti nella misura di euro 3.000,00, come da bonifico del 10.10.2019 a tacitazione della fatturazione emessa alla data del 31.12.2019, previa imputazione di pagamenti, e che dal vantato credito andava decurtato anche l'importo di euro 2.210,00, come da quietanze rilasciate dalla società Controparte_1 pagina 1 di 9 Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società opposta, la quale impugnava e contestava l'avverso dedotto, riferendo che il credito posto a base della richiesta del decreto ingiuntivo era supportato non solo da fatture ma anche da un contratto concluso con la parte opponente per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori e dai rapporti di intervento sottoscritti dal
; che l'importo di euro 3.000,00 versato dal era stato imputato dalla società Parte_1 Parte_1
opposta a pagamento delle fatture relative al debito pregresso e, nel contempo, disconosceva le quietanze prodotte dall'opponente per l'importo complessivo di euro 2.210,30, mai siglate dal legale rappresentante della società opposta. In ragione di ciò concludeva chiedendo in via principale concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, nel merito, rigettarsi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 c.p.c. e formulata dall'opposta espressa rinuncia all'ascolto dei propri testi dopo la dichiarazione della parte opponente di non contestazione del rapporto contrattuale e degli interventi eseguiti dall'opposta, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2025, con termine per il deposito di note conclusive.
Ciò premesso e passando all'esame nel merito della vicenda, in via preliminare si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Incombe,
quindi, su parte convenuta opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà
l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Si rileva, inoltre, che con sentenza 30.10.01 n. 13533, in tema di riparto dell'onere probatorio, le
Sezioni Unite, risolvendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al pagina 2 di 9 riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, hanno affermato il principio a termini del quale "... il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa," costituito dall'avvenuto adempimento. Tale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. inteso anche come inesatto adempimento. La sentenza pone quindi a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, non solo la prova dell'adempimento della propria obbligazione, ma anche la prova dell'esatto adempimento attesa l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente.
Peraltro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, quanto, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria che,
trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale. Infatti, le fatture commerciali costituiscono senz'altro prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa, in quanto atto unilaterale, non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione.
Solo qualora il rapporto già costituito e riportato nella fattura commerciale non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare.
Si è difatti sostenuto che in assenza di constatazioni e ritenuta pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale, le fatture prodotte e confluite nel materiale probatorio nel giudizio di cognizione assumono valore dimostrativo dell'esistenza delle corrispondenti obbligazioni contrattuali di pagamento pagina 3 di 9 da parte della compratrice: "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed
alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si
inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata
all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia
contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni
eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel
corso dell'esecuzione del rapporto" (cfr. Cass. n. 13651/2006).
Alla luce dei principi sopra indicati, nel caso di specie grava sulla parte opposta l'onere di provare la fonte del diritto di credito dalla stessa azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Senonchè la stessa parte opponente, all'udienza del 14 febbraio 2025, ha dedotto che “l'opposizione
verte principalmente sulla veridicità delle ricevute e sulla imputabilità di pagamento…non contesta il
rapporto contrattuale e la manutenzione effettuata presso il ” , per cui, devono ritenersi Parte_1
pacifiche, in quanto non specificamente contestate dalla parte opponente, le circostanze allegate dall'opposta relative all'intervenuta conclusione tra le parti del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori e alla esecuzione degli interventi di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio.
Si osserva, inoltre, che parte opponente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha provveduto a versare, a mezzo bonifici dell'11.11.2022, del 2.12.2022, del 13.1.2023, del 13.4.2023 e del 17.7.2023, la somma complessiva di euro 6.500,00, come riconosciuto dall'opposta nella propria memoria di replica.
Ciò premesso, quanto ai motivi di opposizione, deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di estinzione per adempimento parziale proposta da parte opponente rispetto alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo contrattuale avendo dedotto che, nel procedimento monitorio, la ricorrente
“nulla dice circa il bonifico effettuato dall'istante alla data del 10.10.2019 quale saldo fatture alla data
del 31.12.2019 e dell'imputazione di pagamento esercitata dal debitore”. pagina 4 di 9 In effetti, nella motivazione riportata sul bonifico del 10.10.2019, parte opponente imputa il pagamento della somma di euro 3.000,00: “a saldo vs. fatture al 31.12.2019 come da prospetto ricevuto “,
depositando in atti la stampa della società opposta relativa agli incassi a decorrere dal 10.10.2019.
Stante l'eccezione sollevata dall'opponente, è opportuno richiamare i principi relativi al riparto dell'onere probatorio in tema di imputazione di pagamento e adempimento delle obbligazioni, come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1193 e 2697 c.c.
Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacchè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova è a carico del debitore che l'eccepisca (cfr. Cass. n. 13533/2001). L'onere della prova, tuttavia, torna a gravare sul creditore qualora il medesimo, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva,
controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore.
Il principio della prossimità consente, infatti, al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (cfr. Cass. n.
18255/2024). Inoltre, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma con l'atto del pagamento stesso, sicchè
una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è
giuridicamente inefficace.
Premesso ciò in termini generali, in riferimento all'eccezione di adempimento da parte dell'opponente di aver effettuato il pagamento pari ad euro 3.000,00 per le fatture in contestazione, il Tribunale osserva che l'ordine di bonifico del 10.10.2019 indica solo "a saldo vs fatture al 31.12.2019" con un generico rinvio al prospetto inviato dall'opposta e senza che nella motivazione si faccia alcun riferimento al numero e alla data delle fatture e al relativo importo, pertanto, in mancanza di specifica imputazione da parte dei Condomini opponenti, parte opposta ha imputato i pagamenti alle pregresse fatture scadute pagina 5 di 9 rispetto a quelle in contestazione (cfr stampa incassi prodotta da entrambe le parti). Ne consegue, in applicazione del criterio legale di cui all'art. 1193, secondo comma c.c., che il debitore aveva l'onere di provare che le fatture pregresse cui il creditore aveva imputato i pagamenti (anno 2017/2018), erano già
stati diversamente estinti, prova che nell'odierno giudizio non è stata offerta.
In difetto di imputazione specifica e della mancata prova da parte dell'opponente del collegamento tra il titolo (bonifico) ed i crediti azionati, rilevato che le fatture richieste in monitorio per l'anno 2019
risultano di importo complessivo inferiore (euro 2.334,45) rispetto a quanto bonificato (euro 3.000,00),
deve ritenersi operante l'imputazione legale dei pagamenti ai crediti preesistenti, con conseguente onere dell'opponente di provare di aver altrimenti estinto questi ultimi, prova né allegata e né dimostrata.
Inoltre, sempre in tema di imputazione di pagamento, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che:
“la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria
rispetto al titolo rispetto al quale è stato dato l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che
confermino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso” (cfr. Cass. n.20052/2024).
Ebbene, la prova che il bonifico del 10.10.2019 non ha alcun collegamento con il credito azionato,
emerge dal prospetto degli incassi della società opposta, prodotto dalla stessa parte opponente a confutazione della tesi dell'imputabilità del pagamento per le fatture fino al 31.12.2019.
In detto prospetto, diversamente dall'assunto dell'opponente, si evince che il titolo di credito emesso in data 10.10.2019, quindi in data anteriore alla presentazione del ricorso monitorio, è afferente al saldo delle fatture al 31.12.2018, come si evince dalla stampa incassi prodotta.
E' quindi evidente l'equivoco in cui è incorsa parte opponente laddove nella motivazione del bonifico,
indicando la causale “a saldo vs fatture al 31.12.2019”, non tiene conto che la stampa prodotta si riferisce “agli incassi dal 10.10.2019”, data corrispondente all'eseguito bonifico, con imputazione della somma di euro 3.000,00 alle fatture pregresse sino al 31.12.2018.
Poiché l'esistenza ed il contenuto della stampa incassi non è oggetto di contestazione tra le parti,
rilevata la sussistenza di elementi oggettivi della riconduzione del bonifico del 10.10.2019 ad un titolo pagina 6 di 9 diverso rispetto a quello ingiunto (fatture sino al 31.12.2018), parte opposta ha, dunque, assolto l'onere della prova della diversa imputazione mentre parte opponente non ha provato che quel pagamento eseguito riguardasse proprio le fatture oggetto del monitorio.
Dal complesso istruttorio espletato, richiamato l'orientamento della Suprema Corte di legittimità sulla natura indiziaria della causale del bonifico (cfr. Cass. 20052/2024), la sussistenza di altri elementi che confermano la riconduzione del versamento eseguito con il bonifico a saldo di fatture diverse da quelle oggetto del monitorio (cfr. stampa incassi), deve escludersi che il pagamento eseguito possa imputarsi al pagamento delle fatture azionate con il monitorio.
E' sorta poi questione tra le parti circa l'imputabilità della somma di euro 2.210,00 portata dalle fatture prodotte dall'opponente con la propria comparsa di costituzione e risposta: quest'ultima asserisce che dette fatture, in quanto sottoscritte dal legale rappresentante della società opposta, costituirebbero prova dell'avvenuto pagamento parziale della somma ingiunta mentre, secondo la tesi della società opposta, il pagamento sarebbe riferibile a fatture diverse ed emesse precedentemente a quelle azionate con il decreto ingiuntivo, disconoscendo in ogni caso la firma ivi apposta dal legale rappresentante.
A seguito di espressa dichiarazione dell'opponente di volersi avvalere della suddetta documentazione e di espressa istanza di verificazione, si è dato ingresso alla CTU grafologica nominando a tal fine il dott.
che ha proceduto ad accertare l'autografia o meno della firma apposta per quietanza Persona_1
dalla legale rappresentante della società opposta sulle seguenti fatture: fattura n. 41/2018 del 3.1.2018,
fattura n. 44/2018 del 3.1.2018, fattura n. 45/2018 del 3.1.2018, fattura 891/2018 del 3.4.2018, fattura n. 894/2018 del 3.4.2018, fattura n. 895/2018 del 3.4.2018, fattura n. 1418/2018 dell'8.4.2018, fattura n. 1649/2018 del 2.7.2017, fattura n. 1651/2018 del 2.7.2018, fattura n. 1652/2018 del 2.7.2018, fattura n. 2428/2018 del 1.10.2018, fattura n. 2430/2018 del 1.10.2018, fattura n. 2431/2018 del 1.10.2028 ,
fattura n. 2189/2018 del 14.7.2018 e fattura n. 2223/2018 del 6.8.2018.
Il Consulente, dopo una approfondita indagine, ha concluso affermando che le firme apposte sulle fatture sopra indicate “certamente provengono dalla mano della sig.ra ”. Persona_2
pagina 7 di 9 Tuttavia, esaminando le fatture poste a base del decreto ingiuntivo e quelle oggetto di esame peritale, si evince come le fatture quietanzate ed oggetto di verifica da parte del CTU attengono prestazioni rese in favore del Condominio , di e di per l'anno 2018 Parte_1 Parte_2 Parte_2
mentre quelle poste a base del decreto ingiuntivo attengono prestazioni che la società opposta ha reso in favore dei Condomini opponenti negli anni 2019-2020-2021 e 2022.
La tesi di parte opponente, secondo cui la somma di cui alle fatture quietanzate pari ad euro 2.210,00
andrebbe decurtata dall'importo ingiunto, non pare potersi accogliere per le seguenti ragioni: 1) le fatture quietanzate attengono un periodo temporale diverso rispetto a quelle poste a base del ricorso monitorio;
2) le fatture quietanzate sono riportate nella stampa degli incassi, che reca il saldo fatture al
31.12.2018 e non ai periodi successivi;
3) è verosimile che la somma bonificata di euro 3.000,00 sia da imputarsi anche alle fatture quietanzate emesse sino al 31.12.2018; 4) l'asserito pagamento in contanti della somma di euro 2.210,00, oltre a non essere stato accertato in alcun modo dal CTU, come erroneamente sostenuto dall'opponente, non ha poi trovato conferma in giudizio, non potendosi, tra l'altro, sostenere che un legale rappresentante di ben tre Condomini, dovendo rendere il conto della propria gestione ai condòmini, possa aver potuto eseguire dei pagamenti in contanti in favore della società opposta.
Pertanto, dato atto dell'intervenuto pagamento spontaneo della somma di complessivi Euro 6.500,00 nel corso del giudizio e richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in tema di opposizione a
decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone
la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel
merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore
risulti provato” (cfr Cass. Civ. n. 10229/2002), considerato che parte opponente non ha contestato il mancato pagamento delle ulteriori fatture poste alla base del ricorso monitorio, andrà condannata al pagamento della somma residua pari ad euro 1.005,90 oltre gli interessi moratori maturati fino al soddisfo. pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Al riguardo si osserva, inoltre, che nonostante l'avvenuto parziale pagamento, lo scaglione dal quale sono state calcolate le spese di lite non è in alcun modo variato.
Le spese della CTU, considerato il disconoscimento della firma del legale rappresentante della società
opposta, poi rilevatosi infondato, e il rigetto dell'opposizione, si ritiene equo porle a carico di entrambe le parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario CH TA, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 162/2022, emesso dal Tribunale di Campobasso
in data 21 marzo 2022, proposta dai e Parte_5 Parte_6
nei confronti della società , ogni contraria domanda,
[...] Controparte_1
eccezione od istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo residuo di euro 1.005,90 oltre gli interessi moratori maturati fino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore della società Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per competenze, oltre accessori di legge (spese generali
15%, IVA e CPA).
- pone le spese della CTU in pari misura (50%) a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Campobasso il 4 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
CH TA
pagina 9 di 9