Articolo 154 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 153Articolo 155
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19 aprile 1942
Art. 154.

Se l'interclusione del fondo si e' verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non e' tenuto a dare il passaggio senza indennita'.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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