Articolo 4 della Legge 29 maggio 2009, n. 71
Articolo 3
Versione
24 giugno 2009
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 giugno 2009