Sentenza 20 maggio 2021
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/05/2021, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00685/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Imm.Re Sporting Club Monza S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lemme, Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso lo studio Diego Bernardi in Venezia, Santa Croce 252;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza, Segretariato Regionale Ministero Beni e Attivita' Culturali e del Turismo per il EN, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Como Lecco Monza-Brianza Pa, Segretariato Regionale Ministero Beni e Attivita' Culturali e del Turismo per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
il provvedimento prot. 11105 del 3/5/2017, della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza di annullamento dell'attestato di libera circolazione, del 4/11/2015 n. 5385;
di tutti gli atti connessi, pregiudiziali e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMM.RE SPORTING CLUB MONZA S.P.A. il 8/11/2017:
dei provvedimenti impugnati in via principale alla luce dell’entrata in vigore della normativa di semplificazione in materia di procedure di controllo della circolazione di opere d’arte, ex art. 1, commi 175 e 176, L. 4 agosto 2017, n. 124.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la società Immobiliare Sporting Club Monza S.p.A. ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Verona ha annullato d’ufficio l’attestato di libera circolazione di una statua denominata IN, eseguita dalla scultore LU NT e posta all’interno della piscina di proprietà della stessa ricorrente, sul rilievo che detta scultura abbia natura pertinenziale e costituisca un tutt’uno con la piscina e che, pertanto, la sua asportazione sia avvenuta in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 50 comma 1 del d.lgs. n. 42/2004.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Tribunale non intende discostarsi da quanto accertato e statuito dal Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 1333/2018, nella vertenza “a monte” avente ad oggetto le comunicazioni del Segretariato regionale e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Lombardia che costituisco il presupposto del provvedimento di autotutela questa sede gravato.
Nel corso di tale giudizio il Tar Lombardia ha, innanzitutto, respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, sulla base dei seguenti rilievi: “Considerato che, allo stato, sulla base della documentazione in atti, si può affermare come la scultura in ceramica “IN” sia stata realizzata, non oltre il 1951 (è dunque ultracinquantennale), dal maestro LU NT specificatamente per la piscina di villa AB, della quale ha continuato a far parte fino al 2015, parzialmente immersa in tale vasca, posata su un basamento dedicato ed emettendo spruzzi d’acqua, con un’intuibile funzione decorativa;
che la stessa scultura, già per il suo autore e le sue dimensioni (3 metri e 20 cm. di lunghezza e 1 metro e 20 cm. di larghezza) pare costituire un’importante opera d’arte (stimata circa € 400.000), astrattamente ascrivibile all’ambito dei beni culturali: sicché è da ritenere – pur nella sommarietà della presente fase - che il suo distacco nel 2015 dal complesso architettonico di villa AB (è irrilevante se tale distacco abbia o meno imposto interventi traumatici), avrebbe dovuto essere previamente autorizzato dalla competente Soprintendenza di Monza, giusto il disposto degli artt. 50 e 169 del d. lgs. 42/2004, i quali, letti congiuntamente, sembrano escludere la necessità che l’opera staccata o l’edificio cui la stessa era prima collegata fossero, al momento della separazione, già oggetto della dichiarazione accertante l’interesse culturale, di cui all’art. 13 d.lgs. cit.;
che, pertanto, riferendosi infine agli atti gravati, non pare ingiustificato l’invito degli Uffici lombardi del Ministero dei beni culturali all’Ufficio esportazioni della Soprintendenza di Verona di riconsiderare l’avvenuto rilascio, per l’opera in questione, dell’attestato di libera circolazione, così come non sembrano palesemente censurabili le iniziative assunte per evitarne la vendita presso una casa d’aste austriaca, dove la scultura attualmente si troverebbe, e per ottenerne il rientro in Italia (…)”.
Con la sentenza n. 1333/2018, emessa a conclusione del giudizio promosso avverso gli atti presupposti, il medesimo Tar respingeva il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente – la quale nega che l’opera modellata dal NT (IN) costituisse, prima dell’avvenuto distacco, un elemento decorativo del complesso immobiliare (edificio) costituito dalla piscina posta all’interno dello Sporting Club di Monza - sulla base delle seguente, articolata motivazione: “ Le amministrazioni convenute hanno offerto piena evidenza probatoria del rapporto di pertinenzialità tra l’opera decorativa e la piscina, al di là della discussa paternità del supporto della statua.
Tale prova si desume dalle seguenti circostanze di fatto, pacificamente riscontrabili sulla base della documentazione prodotta in atti:
- il basamento dell’opera (di cui non vi è più traccia in quanto oggetto di demolizione da parte della proprietà) non era semplicemente appoggiato al fondo della piscina ma era legato alla stessa dai tubi per il passaggio dell’acqua, come attestato dalle dichiarazioni degli operai che avevano partecipato alle fasi di demolizioni del basamento stesso;
- la statua aveva la funzione di fontana, come dimostrato dalla presenza, tuttora visibile, al suo interno, di ugelli che gettavano l’acqua dalle narici;
- a conferma di ciò, un articolo comparso sul settimanale “Settimo Giorno” pubblicato in data 23 agosto 1951 così descrive la statua: “un grande delfino, lungo tre metri e cinquanta, dello scultore LU NT, galleggia a fior d’acqua e zampilla dalle narici (…)”;
- a ulteriore riprova dello scopo non solo ornamentale ma anche funzionale ed impiantistico a servizio della piscina svolto dalla scultura, soccorrono le immagini d’epoca prodotte in giudizio, di cui una pubblicata sul n. 262 della rivista Domus dell’ottobre 1951 con didascalia (secondo cui la piscina conteneva “un delfino lungo tre metri e mezzo, in ceramica smaltata” che “getta acqua”);
- una serie di 6 foto pubblicate sul numero di marzo 1990 della rivista “L’architettura. Cronache e Storia” rende visibile la continuità del rivestimento a mosaico ceramico di colore azzurro tra il fondo, le pareti della vasca e il basamento della scultura, così attestando l’imprescindibile nesso funzionale esistente tra tutte le parti coinvolgenti opera decorativa ed edificio.
Ne consegue, pertanto, che gli atti contestati hanno costituito legittima attuazione ex post di un potere ordinamentale conferito alle amministrazioni convenute, che si sarebbe dovuto esplicitare, se fosse stata seguita dalla proprietà la normale procedura, in un potere preventivo e autorizzatorio sul distacco del IN dal suo contesto fisico (ovvero, dalla piscina).
Le conclusioni appena raggiunte, peraltro, implicano l’infondatezza, oltre che, per certi versi, l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti, in quanto gli stessi si fondano su di una reinterpretazione del dato normativo nazionale, alla luce delle novità contenute nella disciplina euro-unitaria di riferimento sulla libera circolazione dei beni culturali, che non può in ogni caso prescindere dalle circostanze di fatto ritenute accertate nel caso di specie.
In altri termini, l’amministrazione ha correttamente operato un intervento di tutela in ordine al bene distaccato senza autorizzazione, sulla base di una normativa nazionale che non solo era in vigore all’epoca dei fatti, ma che deve considerarsi tuttora cogente e coerente con la disciplina europea di riferimento, in quanto connessa ad aspetti di salvaguardia del patrimonio culturale nazionale indipendenti dalla materia della libera circolazione dei beni culturali stessi; il distacco di un’opera dal suo contesto ambientale, peraltro, anche da un punto di vista logico e cronologico, si pone su un piano distinto rispetto alla successiva valorizzazione e circolazione dell’opera stessa.
In altri termini, la normativa sopravvenuta indicata dalla ricorrente non interferisce con la generale proibizione di distacco di elementi decorativi da un edificio (tra cui può certamente essere ricompresa, come visto, anche un'opera che avrebbe di per sé dignità di bene culturale autonomo) senza previa autorizzazione, divieto che persegue scopi diversi e preventivi rispetto a quelli afferenti alla libera circolazione del bene culturali, la quale, al contrario, presuppone la presenza di un vincolo giuridico e l'assenza di un impedimento connesso ad un'operazione materiale (il distacco, appunto) potenzialmente pregiudizievole del complesso armonioso formato dall'insieme di più beni di oggettivo pregio, seppure non ancora sottoposti alla valutazione tecnica formale delle Autorità competenti.
Nè ha rilievo, al riguardo, la questione della retroattività della norma extrapenale più favorevole integrante la fattispecie incriminatrice, in quanto, da un lato, la disposizione sopravvenuta rileverebbe soltanto sull'assenza di necessità, ora per allora, di chiedere l'attestato per la libera circolazione (e non su una inesistente libertà di distacco dell'elemento decorativo); dall'altro, occorre mantenere su piani distinti una eventuale assenza di responsabilità penale per sopravvenuta abrogazione o per carenza dell'elemento soggettivo del reato e la legittimità formale e sostanziale di un procedimento amministrativo i cui effetti peculiari si sono esauriti nel momento dell'avvenuta constatazione della violazione dell'obbligo di natura amministrativa individuato dalla legge”.
Gli accertamenti e le motivazioni contenute nella sentenza del Tar Lombardia n. 1333/2018 sono condivisi, per la loro analiticità ed accuratezza, e fatti propri da questo Tribunale e inducono a rigettare il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente avverso il provvedimento di annullamento d’ufficio in questa sede gravato (consequenziale agli accertamenti e alle comunicazioni della Soprintendenza lombarda), tenuto altresì conto che l’annullamento in autotutela dell’attestazione di libera circolazione della scultura IN risulta sorretto, oltre che dall’illegittimità originaria dell’atto, dall'interesse pubblico a garantire l'unitarietà dell'elemento decorativo con l'opera architettonica di cui la scultura costituisce fondamentale pertinenza.
Alla luce delle suesposte osservazioni - considerato che il provvedimento impugnato è stato adottato dal competente organo periferico del Ministero all’esito di una congrua istruttoria e che non vi sono prove circa il supposto vizio della volontà in cui sarebbe incorsa la Soprintendenza di Verona, rilevato che eventuali problematiche legate al rientro in Italia dell’opera illegittimamente esportata (in violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 42/2004) potranno semmai riguardare l’esecuzione del provvedimento impugnato, ma non influiscono sulla sua validità – il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dal Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO