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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trapani
CC - SEZIONE ORDINARIA
N. R.G. 1264/2023
Il Giudice Carlo Di Rosa, lette le note depositate dalle parti entro il 7 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso:
Che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, signor Parte_1 CP_1
, e, signor , proponevano opposizione avverso il
[...] Controparte_2 Controparte_1
Decreto ingiuntivo n° 276/2023, dell'15/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale
Ordinario di Trapani, R.G. n. 936/2023, richiesto dal la quale sosteneva Parte_2 di essere creditrice della dell'importo pari ad € 83.378,78 oltre interessi come Parte_1 da provvedimento, € 2.242,00 per compensi ed € 407,00 per esborsi, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
che il in persona del legale rappresentante pro termpore si costituiva in Parte_2 giudizio contestando la proposta opposizione;
che in corso di causa la condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria) prevista dall'art. 5 co.
1 bis D. Lgs. 28/2010 veniva assolta ma con verbale negativo in atti versato;
che in data 23.11.2024 veniva formulata una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore:
“a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa, revoca del decreto ingiuntivo opposto con pagamento a carico di parte opponente in favore dell'opposto dell'importo, rateizzabile in dodici mesi, di euro 45.000,00; compensazione integrale delle spese di lite”;
che tale proposta è stata modificata dalla volontà delle parti, manifestata nelle successive note depositate sia entro la data del 7.02.2025 e 07.03.2025 nei seguenti termini:
pagamento da parte dei sigg. , e della ed Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 in favore della parte opposta della somma di € 45.000,00, secondo i Parte_2 seguenti termini e modalità: € 10.000,00 all'accettazione, € 35.000,00 mediante rate mensili di €
729,16 cad. fino all'estinzione integrale dell'importo, estinzione del giudizio di opposizione a decreto a spese legali compensate.
Che pertanto può intervenire una dichiarazione di cessazione della materia del contende atteso il manifestarsi della volontà transattiva delle parti, così come emerge dalle note ex art.127 ter cpc depositate dalle parti;
che la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007);
che in quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass.
Sez. 5 -, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017);
PQM
Il Tribunale di trapani in funzione di giudice unico:
Dichiara cessata la materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo nei seguenti termini:
pagamento da parte dei sigg. , e della ed Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 in favore della parte opposta della somma di € 45.000,00, secondo i Parte_2 seguenti termini e modalità: € 10.000,00 all'accettazione, € 35.000,00 mediante rate mensili di €
729,16 cad. fino all'estinzione integrale dell'importo, estinzione del giudizio di opposizione a decreto a spese legali compensate.
Spese di lite compensate
Si comunichi.
Trapani lì 12/03/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
CC - SEZIONE ORDINARIA
N. R.G. 1264/2023
Il Giudice Carlo Di Rosa, lette le note depositate dalle parti entro il 7 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso:
Che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, signor Parte_1 CP_1
, e, signor , proponevano opposizione avverso il
[...] Controparte_2 Controparte_1
Decreto ingiuntivo n° 276/2023, dell'15/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale
Ordinario di Trapani, R.G. n. 936/2023, richiesto dal la quale sosteneva Parte_2 di essere creditrice della dell'importo pari ad € 83.378,78 oltre interessi come Parte_1 da provvedimento, € 2.242,00 per compensi ed € 407,00 per esborsi, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
che il in persona del legale rappresentante pro termpore si costituiva in Parte_2 giudizio contestando la proposta opposizione;
che in corso di causa la condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria) prevista dall'art. 5 co.
1 bis D. Lgs. 28/2010 veniva assolta ma con verbale negativo in atti versato;
che in data 23.11.2024 veniva formulata una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore:
“a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa, revoca del decreto ingiuntivo opposto con pagamento a carico di parte opponente in favore dell'opposto dell'importo, rateizzabile in dodici mesi, di euro 45.000,00; compensazione integrale delle spese di lite”;
che tale proposta è stata modificata dalla volontà delle parti, manifestata nelle successive note depositate sia entro la data del 7.02.2025 e 07.03.2025 nei seguenti termini:
pagamento da parte dei sigg. , e della ed Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 in favore della parte opposta della somma di € 45.000,00, secondo i Parte_2 seguenti termini e modalità: € 10.000,00 all'accettazione, € 35.000,00 mediante rate mensili di €
729,16 cad. fino all'estinzione integrale dell'importo, estinzione del giudizio di opposizione a decreto a spese legali compensate.
Che pertanto può intervenire una dichiarazione di cessazione della materia del contende atteso il manifestarsi della volontà transattiva delle parti, così come emerge dalle note ex art.127 ter cpc depositate dalle parti;
che la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007);
che in quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass.
Sez. 5 -, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017);
PQM
Il Tribunale di trapani in funzione di giudice unico:
Dichiara cessata la materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo nei seguenti termini:
pagamento da parte dei sigg. , e della ed Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 in favore della parte opposta della somma di € 45.000,00, secondo i Parte_2 seguenti termini e modalità: € 10.000,00 all'accettazione, € 35.000,00 mediante rate mensili di €
729,16 cad. fino all'estinzione integrale dell'importo, estinzione del giudizio di opposizione a decreto a spese legali compensate.
Spese di lite compensate
Si comunichi.
Trapani lì 12/03/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa