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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 16/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 131/2024 R.G. instaurato da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla via Lamaccio è elettivamente domiciliato, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania D'Alessandro, presso il cui studio in Sulmona (AQ) Via
Sallustio n.7/E è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive del 7.10.2024: “Voglia l'On.le Tribunale di
Sulmona, nel totale accoglimento della spiegata domanda pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig. ( ), nato Parte_1 C.F._1
a Sulmona il 06.07.1969 e residente Pratola Peligna, con la Sig.ra la Sig.ra Controparte_1
( ), nata ad Atri il [...] in [...] beni, contestualmente C.F._1 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le dovute annotazioni per le ragioni espresse nelle premesse, alle seguenti condizioni: 1) revocare l'obbligo di mantenimento in capo al
Sig. a favore della Sig.ra stante le attuali condizioni reddituali Parte_1 Controparte_1 di quest'ultimo; 2) disporre che il Sig. nulla deve a titolo di assegno divorzile in Parte_1 favore della Sig.ra o disporre per un assegno mensile non superiore ad euro Controparte_1
1 100,00; 3) confermare nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione del 12 agosto 2022;
4) disporre ogni altro provvedimento”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive del 15.10.2024: “Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24.09.1995 in Pacentro (AQ), come dai Registri dello Stato Civile, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: 1) confermare a carico del ricorrente, sig. Parte_1
l'obbligo di versare un assegno in favore della moglie, sig.ra disponendo che Controparte_1
l'importo dell'assegno divorzile sia almeno di Euro 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5, rivalutabili annualmente come per legge ex indici ISTAT;
2) condannare il ricorrente alle spese, competenze e onorari del giudizio, anche in considerazione del contegno processuale adottato e marcato dallo stesso per aver reso informazioni e produzioni documentali inesatte e/o incomplete in ordine alle proprie reali condizioni economiche”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 18.3.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Pacentro in data in data 24.9.1995, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del comune di Pacentro al n. 4, anno 1995, parte II serie A Ufficio 1, alle seguenti condizioni: revocare l'assegno di mantenimento a favore di stante le proprie Controparte_1 attuali condizioni reddituali;
disporre che alcun assegno divorzile sia dovuto in favore di CP_1
o, al più, che le sia riconosciuto un assegno mensile non superiore ad € 100,00; confermare nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione del 12.8.2022. Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.
Il ricorrente ha allegato:
- di aver contratto matrimonio con in Pacentro in data 24.9.1995, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del comune di Pacentro al n. 4 anno 1995parte II serie A Ufficio 1;
- che in data 29.11.2018 i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona e con sentenza del 18.8.2022 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, stabilendo a proprio carico un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 300 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- di aver richiesto a la possibilità di verificare le condizioni per un divorzio Controparte_1 congiunto, senza però giungere ad un accordo;
- che si rende necessario modificare le condizioni separative, atteso che successivamente alla separazione si sono verificate circostanze sopravvenute, in particolare una diminuzione dei redditi del ricorrente (essendosi ridotto lo stipendio mensile da € 1.700,00 mensili circa a circa € 1.250,00), come evincibile dalle dichiarazioni dei redditi allegate e dalle ultime buste paga;
- di versare mensilmente la somma di € 100,00 in favore di una compagnia assicurativa per conto ed in nome dei figli, come vincibile dagli estratti conto in atti;
- che, allo stato, il proprio reddito mensile di è inferiore a quello della moglie;
Parte_1
- che, pertanto, l'assegno di mantenimento a favore di va revocato o comunque CP_1 sensibilmente ridotto;
2 - che nessun assegno divorzile deve essere riconosciuto a in forza della durata Controparte_1 del matrimonio, delle oggettive e documentate condizioni economiche dei coniugi e soprattutto della natura composita dell'assegno divorzile;
Il ricorrente ha quindi concluso come in atti.
2.Con memoria del 10.6.2024 si è costituita la resistente, la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore di € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 del mese, rivalutabile come per legge secondo gli indici ISTAT.
Parte resistente, a sostegno delle proprie ragioni, ha esposto:
- che già durante il giudizio di separazione ha tentato di sottrarsi all'obbligo disposto dal Parte_1
Presidente del Tribunale di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli, proponendo un reclamo temerario, poi rigettato, con conferma delle statuizioni economiche;
- che anche la Guardia di Finanza, incaricata di espletare accertamenti nel corso del procedimento di separazione, ha confermato lo squilibrio economico tra i redditi dichiarati dai coniugi;
- che il ricorrente ha promosso il ricorso giudiziale di divorzio senza mai aver fatto pervenire alcuna richiesta e/o proposta alla moglie, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo;
- che il matrimonio delle parti in causa è durato trent'anni, durante i quali ha fornito un CP_1 contributo significativo, occupandosi della cura della famiglia e della gestione della casa, rinunciando, anche per volere del marito, alle proprie aspirazioni professionali, nonché alle correlative prospettive pensionistiche, contribuendo alla formazione del patrimonio comune, poi rimasto nella disponibilità del solo marito;
- che all'epoca della separazione, temendo persino per la propria incolumità, la resistente è stata costretta a lasciare la casa familiare, di proprietà del marito, senza poter apprendere nessun bene e/o attrezzatura acquistati durante il matrimonio, reperendo in locazione una nuova sistemazione abitativa per sé e i figli e chiedendo un finanziamento per approntare la nuova abitazione.
- che dalle ultime tre certificazioni uniche si evince che i propri redditi da lavoro dipendente sono stati per l'anno 2021 di € 11.252,93, per il 2022 di € 11.536,47 e per il 2023 di € 13.068,00;
- che il ricorrente vive in una casa di proprietà, non ha mutui né altri debiti, tutti estinti in concomitanza della definizione del giudizio di separazione e, comunque, fino ad allora sopportati dalla coppia in costanza di matrimonio;
- di essere affetta da varie patologie (che potrebbero ripercuotersi sul proprio rapporto lavorativo: è già stata operata prima per la sindrome del tunnel carpale e poi per il “dito a scatto”, e soffre di nevralgie della spalla) e di sostenere notevoli esborsi economici per curarsi;
- che sussiste un effettivo squilibrio economico fra i coniugi, tale da rendere fondata la richiesta di ricevere un assegno divorzile;
- che gode di un ottimo stipendio di base, oltre alle indennità dei turni di notte, per 14 Parte_1 mensilità, mentre la stessa ha un posto di lavoro precario e un'oggettiva difficoltà a reperire un impiego diverso, in considerazione dell'età anagrafica;
- che l'assegno divorzile va riconosciuto anche in considerazione dell'età della resistente, della durata del matrimonio, dell'apporto della moglie alla conduzione del ménage familiare, della circostanza che il marito vive nella casa di proprietà comunque pagata con un mutuo sopportato da entrambi e dell'orientamento formatosi a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018
3 circa la concreta rilevanza del lavoro domestico e casalingo di un coniuge con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali.
Ha quindi concluso come in atti.
3.All'udienza di comparizione delle parti del 18.7.2024, il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo. Parte ricorrente, all'esito delle contestazioni della resistente, ha effettuato produzioni documentali nel termine all'uopo concesso. All'esito di tale attività con ordinanza del 23.8.2024, il Giudice ha rigettato le ulteriori richieste istruttorie e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 16.10.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Pronuncia sullo status.
Nel merito, il contenuto degli scritti introduttivi e la concorde volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In accoglimento della proposta domanda – apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi – deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi i conseguenti adempimenti di legge.
Statuizioni economiche.
In relazione alla richiesta di contributo economico, la resistente ha chiesto che a carico di Parte_1 sia posto un assegno divorzile di € 500,00, in ragione della circostanza che fra i coniugi sussiste una rilevante disparità economica e che il ricorrente può contare sulla disponibilità di un ottimo stipendio di base, oltre che delle indennità dei turni notturni, per 14 mensilità, nonché sulla pensione di invalidità, che il medesimo vive nella casa di esclusiva proprietà, non ha mutui, finanziamenti e/o debiti.
invero, ha dedotto di percepire uno stipendio molto basso, atteso che ha conseguito CP_1 redditi da lavoro dipendente di € 11.252,93 per l'anno 2021, di € 11.536,47 per l'anno 2022 e di € 13.068,00 per l'anno 2023 (a fronte di redditi del coniuge nettamente superiori). All'epoca della separazione, inoltre, ha provveduto a rilasciare la casa familiare, di proprietà del marito, CP_1 senza apprendere nessun bene e/o attrezzatura acquistati durante il matrimonio, reperendo in locazione una nuova sistemazione abitativa per sé e i figli e accendendo un finanziamento per approntare la nuova abitazione;
sostiene ancora oggi le rate mensili per il finanziamento a suo tempo contratto, pari ad € 138,00 mensili. La resistente, infine, ha dedotto di non potersi procurare maggiori entrate personali per ragioni oggettive di età, condizioni personali, salute e contesto territoriale, e che nel corso dell'unione matrimoniale, durata trent'anni, ha fornito un contributo significativo, occupandosi della cura della famiglia e della gestione casa, rinunciando, anche per volere del marito, alle proprie aspirazioni professionali, nonché alle correlative prospettive pensionistiche, in tal modo contribuendo alla formazione del patrimonio comune, poi rimasto nella disponibilità del solo marito.
La domanda accessoria formulata dalla resistente merita accoglimento nei limiti che seguono.
4 Invero, è pacifico che assegno di separazione e assegno di divorzio hanno natura, funzioni e presupposti diversi: “mentre il primo è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza morale e materiale, e quindi tende alla conservazione del tenore di vita coniugale, il secondo è fondato sulla solidarietà post-coniugale ed è oggi definitivamente svincolato dal criterio del tenore di vita (Cass.
22/03/2023, n. 8254; 26/06/2019 n. 17098; Cass. civ. sez. I 28/02/2020 n. 5605; Cass. n. 22738 del
11/08/2021) …" (cfr. Tribunale di Benevento, Sentenza n. 2343/2023 del 29-11-2023).
La Suprema Corte, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ha segnatamente confermato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una finalità composita, assistenziale, compensativa e perequativa in virtù del principio costituzionale di solidarietà e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La decisione delle Sezioni Unite ha negato rilievo al tradizionale parametro del mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ponendo a carico del richiedente l'assegno divorzile l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione (laddove, in precedenza, si configurava a carico del coniuge potenzialmente obbligato il dovere di provare l'insussistenza delle relative condizioni).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile, pertanto, richiede preliminarmente la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/70, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura composita dell'assegno divorzile, peraltro, non toglie che in alcuni casi l'assegno divorzile possa essere eventualmente concesso sulla base di esigenze esclusivamente assistenziali, qualora il coniuge richiedente dimostri di non avere i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (in tal senso Corte Appello Milano, Sentenza del
29.12.2023; Cass. Civ., Sez. I, 19.06.2023 n. 17505: “l'assegno può essere attribuito nella sua funzione squisitamente assistenziale anche in caso di riscontro del solo primo requisito, ovvero di un forte squilibrio reddituale a vantaggio di uno dei coniugi, a fronte della sostanziale, incolpevole, incapacità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento, in ragione dell'età, del livello di professionalità e delle attuali condizioni di mercato del lavoro, fattori ostativi ad un miglioramento della posizione reddituale”).
Nel caso di specie, sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile con finalità prettamente assistenziale a favore di quale coniuge economicamente più Controparte_1 debole.
A riguardo, va valorizzata la circostanza che quest'ultima solo da qualche anno presta attività lavorativa in modo continuativo, sebbene con contratti di lavoro precari, possiede redditi esigui, e
5 non ha concrete ed ulteriori possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, in considerazione dell'età (cinquantotto anni) e delle proprie condizioni personali.
Inoltre, risulta che la resistente per tutta la durata del rapporto coniugale (circa trent'anni) si è occupata in via esclusiva del ménage familiare e della crescita dei figli, circostanze dedotte da parte resistente e non contestate dal ricorrente.
Da ultimo è opportuno altresì rilevare che sulla situazione economica di incidono i costi CP_1 sostenuti per il canone di locazione, pari ad € 300,00 mensili;
invero in seguito alla CP_1 separazione, ha provveduto a rilasciare la casa familiare e a locare un immobile, accendendo un finanziamento per approntare la nuova sistemazione abitativa (per il quale continua a versare una rata mensile di € 138,00).
L'ex coniuge, di contro, è rimasto a vivere nella casa coniugale, non oggetto di assegnazione, attesa l'autosufficienza dei figli maggiorenni, nonché libera da mutui e altri debiti, tutti estinti in concomitanza della definizione del giudizio di separazione, percepisce lo stipendio da lavoro dipendente e una pensione di invalidità, con una condizione economico-patrimoniale senz'altro migliore rispetto a quello di CP_1
Alla luce delle suesposte argomentazioni ed in ragione della concreta disparità reddituale delle parti, può disporsi un assegno divorzile, a carico del ricorrente ed in favore della resistente, nella misura di
€ 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Spese di lite.
Il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Pacentro (AQ) in data 24.9.1995, trascritto nel registro dello stato civile – Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Pacentro al n. 4, anno 1995, parte II serie A Ufficio 1;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pone a carico di a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza, un Parte_1 assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili, da versare in favore di entro il giorno Controparte_1
10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 12.11.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 131/2024 R.G. instaurato da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla via Lamaccio è elettivamente domiciliato, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania D'Alessandro, presso il cui studio in Sulmona (AQ) Via
Sallustio n.7/E è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive del 7.10.2024: “Voglia l'On.le Tribunale di
Sulmona, nel totale accoglimento della spiegata domanda pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig. ( ), nato Parte_1 C.F._1
a Sulmona il 06.07.1969 e residente Pratola Peligna, con la Sig.ra la Sig.ra Controparte_1
( ), nata ad Atri il [...] in [...] beni, contestualmente C.F._1 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le dovute annotazioni per le ragioni espresse nelle premesse, alle seguenti condizioni: 1) revocare l'obbligo di mantenimento in capo al
Sig. a favore della Sig.ra stante le attuali condizioni reddituali Parte_1 Controparte_1 di quest'ultimo; 2) disporre che il Sig. nulla deve a titolo di assegno divorzile in Parte_1 favore della Sig.ra o disporre per un assegno mensile non superiore ad euro Controparte_1
1 100,00; 3) confermare nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione del 12 agosto 2022;
4) disporre ogni altro provvedimento”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive del 15.10.2024: “Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24.09.1995 in Pacentro (AQ), come dai Registri dello Stato Civile, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: 1) confermare a carico del ricorrente, sig. Parte_1
l'obbligo di versare un assegno in favore della moglie, sig.ra disponendo che Controparte_1
l'importo dell'assegno divorzile sia almeno di Euro 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5, rivalutabili annualmente come per legge ex indici ISTAT;
2) condannare il ricorrente alle spese, competenze e onorari del giudizio, anche in considerazione del contegno processuale adottato e marcato dallo stesso per aver reso informazioni e produzioni documentali inesatte e/o incomplete in ordine alle proprie reali condizioni economiche”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 18.3.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Pacentro in data in data 24.9.1995, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del comune di Pacentro al n. 4, anno 1995, parte II serie A Ufficio 1, alle seguenti condizioni: revocare l'assegno di mantenimento a favore di stante le proprie Controparte_1 attuali condizioni reddituali;
disporre che alcun assegno divorzile sia dovuto in favore di CP_1
o, al più, che le sia riconosciuto un assegno mensile non superiore ad € 100,00; confermare nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione del 12.8.2022. Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.
Il ricorrente ha allegato:
- di aver contratto matrimonio con in Pacentro in data 24.9.1995, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del comune di Pacentro al n. 4 anno 1995parte II serie A Ufficio 1;
- che in data 29.11.2018 i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona e con sentenza del 18.8.2022 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, stabilendo a proprio carico un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 300 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- di aver richiesto a la possibilità di verificare le condizioni per un divorzio Controparte_1 congiunto, senza però giungere ad un accordo;
- che si rende necessario modificare le condizioni separative, atteso che successivamente alla separazione si sono verificate circostanze sopravvenute, in particolare una diminuzione dei redditi del ricorrente (essendosi ridotto lo stipendio mensile da € 1.700,00 mensili circa a circa € 1.250,00), come evincibile dalle dichiarazioni dei redditi allegate e dalle ultime buste paga;
- di versare mensilmente la somma di € 100,00 in favore di una compagnia assicurativa per conto ed in nome dei figli, come vincibile dagli estratti conto in atti;
- che, allo stato, il proprio reddito mensile di è inferiore a quello della moglie;
Parte_1
- che, pertanto, l'assegno di mantenimento a favore di va revocato o comunque CP_1 sensibilmente ridotto;
2 - che nessun assegno divorzile deve essere riconosciuto a in forza della durata Controparte_1 del matrimonio, delle oggettive e documentate condizioni economiche dei coniugi e soprattutto della natura composita dell'assegno divorzile;
Il ricorrente ha quindi concluso come in atti.
2.Con memoria del 10.6.2024 si è costituita la resistente, la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore di € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 del mese, rivalutabile come per legge secondo gli indici ISTAT.
Parte resistente, a sostegno delle proprie ragioni, ha esposto:
- che già durante il giudizio di separazione ha tentato di sottrarsi all'obbligo disposto dal Parte_1
Presidente del Tribunale di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli, proponendo un reclamo temerario, poi rigettato, con conferma delle statuizioni economiche;
- che anche la Guardia di Finanza, incaricata di espletare accertamenti nel corso del procedimento di separazione, ha confermato lo squilibrio economico tra i redditi dichiarati dai coniugi;
- che il ricorrente ha promosso il ricorso giudiziale di divorzio senza mai aver fatto pervenire alcuna richiesta e/o proposta alla moglie, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo;
- che il matrimonio delle parti in causa è durato trent'anni, durante i quali ha fornito un CP_1 contributo significativo, occupandosi della cura della famiglia e della gestione della casa, rinunciando, anche per volere del marito, alle proprie aspirazioni professionali, nonché alle correlative prospettive pensionistiche, contribuendo alla formazione del patrimonio comune, poi rimasto nella disponibilità del solo marito;
- che all'epoca della separazione, temendo persino per la propria incolumità, la resistente è stata costretta a lasciare la casa familiare, di proprietà del marito, senza poter apprendere nessun bene e/o attrezzatura acquistati durante il matrimonio, reperendo in locazione una nuova sistemazione abitativa per sé e i figli e chiedendo un finanziamento per approntare la nuova abitazione.
- che dalle ultime tre certificazioni uniche si evince che i propri redditi da lavoro dipendente sono stati per l'anno 2021 di € 11.252,93, per il 2022 di € 11.536,47 e per il 2023 di € 13.068,00;
- che il ricorrente vive in una casa di proprietà, non ha mutui né altri debiti, tutti estinti in concomitanza della definizione del giudizio di separazione e, comunque, fino ad allora sopportati dalla coppia in costanza di matrimonio;
- di essere affetta da varie patologie (che potrebbero ripercuotersi sul proprio rapporto lavorativo: è già stata operata prima per la sindrome del tunnel carpale e poi per il “dito a scatto”, e soffre di nevralgie della spalla) e di sostenere notevoli esborsi economici per curarsi;
- che sussiste un effettivo squilibrio economico fra i coniugi, tale da rendere fondata la richiesta di ricevere un assegno divorzile;
- che gode di un ottimo stipendio di base, oltre alle indennità dei turni di notte, per 14 Parte_1 mensilità, mentre la stessa ha un posto di lavoro precario e un'oggettiva difficoltà a reperire un impiego diverso, in considerazione dell'età anagrafica;
- che l'assegno divorzile va riconosciuto anche in considerazione dell'età della resistente, della durata del matrimonio, dell'apporto della moglie alla conduzione del ménage familiare, della circostanza che il marito vive nella casa di proprietà comunque pagata con un mutuo sopportato da entrambi e dell'orientamento formatosi a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018
3 circa la concreta rilevanza del lavoro domestico e casalingo di un coniuge con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali.
Ha quindi concluso come in atti.
3.All'udienza di comparizione delle parti del 18.7.2024, il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo. Parte ricorrente, all'esito delle contestazioni della resistente, ha effettuato produzioni documentali nel termine all'uopo concesso. All'esito di tale attività con ordinanza del 23.8.2024, il Giudice ha rigettato le ulteriori richieste istruttorie e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 16.10.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Pronuncia sullo status.
Nel merito, il contenuto degli scritti introduttivi e la concorde volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In accoglimento della proposta domanda – apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi – deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi i conseguenti adempimenti di legge.
Statuizioni economiche.
In relazione alla richiesta di contributo economico, la resistente ha chiesto che a carico di Parte_1 sia posto un assegno divorzile di € 500,00, in ragione della circostanza che fra i coniugi sussiste una rilevante disparità economica e che il ricorrente può contare sulla disponibilità di un ottimo stipendio di base, oltre che delle indennità dei turni notturni, per 14 mensilità, nonché sulla pensione di invalidità, che il medesimo vive nella casa di esclusiva proprietà, non ha mutui, finanziamenti e/o debiti.
invero, ha dedotto di percepire uno stipendio molto basso, atteso che ha conseguito CP_1 redditi da lavoro dipendente di € 11.252,93 per l'anno 2021, di € 11.536,47 per l'anno 2022 e di € 13.068,00 per l'anno 2023 (a fronte di redditi del coniuge nettamente superiori). All'epoca della separazione, inoltre, ha provveduto a rilasciare la casa familiare, di proprietà del marito, CP_1 senza apprendere nessun bene e/o attrezzatura acquistati durante il matrimonio, reperendo in locazione una nuova sistemazione abitativa per sé e i figli e accendendo un finanziamento per approntare la nuova abitazione;
sostiene ancora oggi le rate mensili per il finanziamento a suo tempo contratto, pari ad € 138,00 mensili. La resistente, infine, ha dedotto di non potersi procurare maggiori entrate personali per ragioni oggettive di età, condizioni personali, salute e contesto territoriale, e che nel corso dell'unione matrimoniale, durata trent'anni, ha fornito un contributo significativo, occupandosi della cura della famiglia e della gestione casa, rinunciando, anche per volere del marito, alle proprie aspirazioni professionali, nonché alle correlative prospettive pensionistiche, in tal modo contribuendo alla formazione del patrimonio comune, poi rimasto nella disponibilità del solo marito.
La domanda accessoria formulata dalla resistente merita accoglimento nei limiti che seguono.
4 Invero, è pacifico che assegno di separazione e assegno di divorzio hanno natura, funzioni e presupposti diversi: “mentre il primo è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza morale e materiale, e quindi tende alla conservazione del tenore di vita coniugale, il secondo è fondato sulla solidarietà post-coniugale ed è oggi definitivamente svincolato dal criterio del tenore di vita (Cass.
22/03/2023, n. 8254; 26/06/2019 n. 17098; Cass. civ. sez. I 28/02/2020 n. 5605; Cass. n. 22738 del
11/08/2021) …" (cfr. Tribunale di Benevento, Sentenza n. 2343/2023 del 29-11-2023).
La Suprema Corte, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ha segnatamente confermato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una finalità composita, assistenziale, compensativa e perequativa in virtù del principio costituzionale di solidarietà e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La decisione delle Sezioni Unite ha negato rilievo al tradizionale parametro del mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ponendo a carico del richiedente l'assegno divorzile l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione (laddove, in precedenza, si configurava a carico del coniuge potenzialmente obbligato il dovere di provare l'insussistenza delle relative condizioni).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile, pertanto, richiede preliminarmente la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/70, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura composita dell'assegno divorzile, peraltro, non toglie che in alcuni casi l'assegno divorzile possa essere eventualmente concesso sulla base di esigenze esclusivamente assistenziali, qualora il coniuge richiedente dimostri di non avere i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (in tal senso Corte Appello Milano, Sentenza del
29.12.2023; Cass. Civ., Sez. I, 19.06.2023 n. 17505: “l'assegno può essere attribuito nella sua funzione squisitamente assistenziale anche in caso di riscontro del solo primo requisito, ovvero di un forte squilibrio reddituale a vantaggio di uno dei coniugi, a fronte della sostanziale, incolpevole, incapacità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento, in ragione dell'età, del livello di professionalità e delle attuali condizioni di mercato del lavoro, fattori ostativi ad un miglioramento della posizione reddituale”).
Nel caso di specie, sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile con finalità prettamente assistenziale a favore di quale coniuge economicamente più Controparte_1 debole.
A riguardo, va valorizzata la circostanza che quest'ultima solo da qualche anno presta attività lavorativa in modo continuativo, sebbene con contratti di lavoro precari, possiede redditi esigui, e
5 non ha concrete ed ulteriori possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, in considerazione dell'età (cinquantotto anni) e delle proprie condizioni personali.
Inoltre, risulta che la resistente per tutta la durata del rapporto coniugale (circa trent'anni) si è occupata in via esclusiva del ménage familiare e della crescita dei figli, circostanze dedotte da parte resistente e non contestate dal ricorrente.
Da ultimo è opportuno altresì rilevare che sulla situazione economica di incidono i costi CP_1 sostenuti per il canone di locazione, pari ad € 300,00 mensili;
invero in seguito alla CP_1 separazione, ha provveduto a rilasciare la casa familiare e a locare un immobile, accendendo un finanziamento per approntare la nuova sistemazione abitativa (per il quale continua a versare una rata mensile di € 138,00).
L'ex coniuge, di contro, è rimasto a vivere nella casa coniugale, non oggetto di assegnazione, attesa l'autosufficienza dei figli maggiorenni, nonché libera da mutui e altri debiti, tutti estinti in concomitanza della definizione del giudizio di separazione, percepisce lo stipendio da lavoro dipendente e una pensione di invalidità, con una condizione economico-patrimoniale senz'altro migliore rispetto a quello di CP_1
Alla luce delle suesposte argomentazioni ed in ragione della concreta disparità reddituale delle parti, può disporsi un assegno divorzile, a carico del ricorrente ed in favore della resistente, nella misura di
€ 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Spese di lite.
Il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Pacentro (AQ) in data 24.9.1995, trascritto nel registro dello stato civile – Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Pacentro al n. 4, anno 1995, parte II serie A Ufficio 1;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pone a carico di a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza, un Parte_1 assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili, da versare in favore di entro il giorno Controparte_1
10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 12.11.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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