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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
RE PVB BLICA ITALIA
N°
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
3441 R.G.L. 2024, promossa F.A.
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Mattea Parte_1
Addì GAGLIARDO, giusta procura in atti, ed elettivamente
Rilasciata spedizione in domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Via forma esecutiva all'Avv.
Principe di Villafranca 10;
- Ricorrente -
per CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio FALQUI
[...] Il Cancelliere Contr e Stefania SOTGIA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Ente, in Cagliari, Via Delitala 2 e all'indirizzo pec indicato in memoria.
Resistente -
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO E RATEI NASPI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 12/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Parte_1 premesso che, essendo stato Con ricorso depositato il 6/03/2024,
licenziato in data 30/06/2023, aveva presentato in data 3/07/2023 domanda per l'indennità
di disoccupazione NASPI, (accolta il 2/08/2023 con decorrenza 8/07/2023) nonché aveva,
altresì, proposto domanda per la pensione di vecchiaia anticipata il 15/09/2023 con riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1°/10/2023, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 4/10/2023 con il quale l' CP_1 gli aveva chiesto la restituzione della somma di € 1.232,88, percepita a titolo di indennità Naspi nel mese di Agosto 2023,
1con la in quanto la prestazione di disoccupazione non era cumulabile, secondo l' CP_1 pensione di cui era titolare.
Chiese, pertanto, di accertare e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente presentato la domanda
Naspi intesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici richiesti del mese di agosto 2023 e settembre
2023 a titolo di NASPI;
accertare e dichiarare che il sig.re Pt_1 è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per usufruire del beneficio della NASpI del mese di Agosto 2023 e Settembre 2023 e della pensione a partire dal mese di ottobre 2023, per l'effetto, accertare e dichiarare l' illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 1.232,88 avanzata dall' CP_1 con nota del 4.10.2023 nei confronti del sig.re Parte_1
Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 1.232,88 erogata dall' CP_1 in favore del ricorrente nel periodo dall'1.8.2023 al 31.8.2023 o per il diverso periodo o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
Accertata e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare 1,CP- alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
Accertare e dichiarare che il ricorrente per i motivi sopra esposti ha diritto all'erogazione della naspi anche del mese di settembre 2023;
Accertare e dichiarare che il ricorrente per i motivi sopra esposti ha diritto all'erogazione della pensione dal mese di settembre 2023;
Accertare e dichiarare che il sig.re Pt_1 ha diritto alla pensione dal mese di ottobre 2023; condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma spettante per la mancata erogazione delle somme previste per il beneficio acquisito oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
L CP_1 si è costituito con memoria, insistendo per il rigetto del ricorso e rilevando che
"il debito è derivante dalla applicazione della circolare CP_1 88/2019 relativa all'articolo 15, comma 1 del decreto -legge n.4 /2019 che, sostituendo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-
legge n.201/2011 (convertito dalla Legge n.214/2011), ha previsto che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra).
In relazione a tale innovazione normativa, si precisa che è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione NASpi "fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico". Per cui essendo la decorrenza teorica della pensione quella di agosto 2023 l'indennità Naspi di agosto e di settembre non è dovuta e l'indebito relativo alla rata percepita giorno 11 settembre 2023 è corretto"; ' CP_1 ha, inoltre, precisato "che è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione
NASpi “fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico". Per cui essendo la decorrenza teorica della pensione quella di agosto 2023 l'indennità Naspi di agosto e di settembre non è dovuta e l'indebito relativo alla rata percepita giorno 11 settembre 2023 è corretto derivante dalla applicazione della circolare 180/2014".
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
12/06/2025, sulla scorta della documentazione allegata e delle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. Lav. 30/04/2024 n°11659, ha affermato il principio secondo cui La NASPI spetta soltanto sino alla maturazione del diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata, risultando al riguardo inconferenti la decorrenza o l'effettiva percezione del trattamento pensionistico. L'eventuale domanda di restituzione da parte dell' CP_1
del trattamento NASPI indebitamente erogato soggiace alle regole di cui all'art. 2033 c.c..
Tale regula iuris costituisce l'esplicazione, in relazione alla NASPI, del principio analogo affermato in tema di indennità di mobilità (prestazione affine alla NASPI) secondo cui in tema di concessione del beneficio di cui all'art. 7, comma 7, della l. n. 223 del 1991, vigente "ratione temporis", l'erogazione dell'indennità di cd. "mobilità lunga" spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché altrimenti l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge.
E poiché nel caso in esame, la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata
è avvenuta dal 1° Luglio 2023, come si evince dall'estratto del sistema informatico dell' CP_1 prodotto in atti ( il requisito di 42 anni e 10 mesi pari a a 2227 settimane contributive era maturato il 31/03/2023, cui si aggiungono i tre mesi della c.d. finestra, che scadevano il 30/06/2023) la circostanza che per effetto della presentazione della domanda amministrativa soltanto il 15/09/2023, la pensione abbia avuto decorrenza effettiva dal
1°/10/2023, non può considerarsi rilevante ai fini della percezione della NASPI, che non poteva essere riconosciuta per il periodo successivo alla maturazione dei requisiti per la pensione.
Correttamente, quindi, l' CP_1 ha ritenuto, conformemente al suindicato orientamento giurisprudenziale che la NASPI di Agosto e Settembre 2023 non fosse dovuta e che quella indebitamente erogata per il mese di Agosto 2023 dovesse essere restituita.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1 va
respinta.
La natura della questione giuridica trattata integra gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ.per compensare integralmente, fra le parti,
le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 Luglio 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
RE PVB BLICA ITALIA
N°
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
3441 R.G.L. 2024, promossa F.A.
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Mattea Parte_1
Addì GAGLIARDO, giusta procura in atti, ed elettivamente
Rilasciata spedizione in domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Via forma esecutiva all'Avv.
Principe di Villafranca 10;
- Ricorrente -
per CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio FALQUI
[...] Il Cancelliere Contr e Stefania SOTGIA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Ente, in Cagliari, Via Delitala 2 e all'indirizzo pec indicato in memoria.
Resistente -
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO E RATEI NASPI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 12/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Parte_1 premesso che, essendo stato Con ricorso depositato il 6/03/2024,
licenziato in data 30/06/2023, aveva presentato in data 3/07/2023 domanda per l'indennità
di disoccupazione NASPI, (accolta il 2/08/2023 con decorrenza 8/07/2023) nonché aveva,
altresì, proposto domanda per la pensione di vecchiaia anticipata il 15/09/2023 con riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1°/10/2023, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 4/10/2023 con il quale l' CP_1 gli aveva chiesto la restituzione della somma di € 1.232,88, percepita a titolo di indennità Naspi nel mese di Agosto 2023,
1con la in quanto la prestazione di disoccupazione non era cumulabile, secondo l' CP_1 pensione di cui era titolare.
Chiese, pertanto, di accertare e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente presentato la domanda
Naspi intesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici richiesti del mese di agosto 2023 e settembre
2023 a titolo di NASPI;
accertare e dichiarare che il sig.re Pt_1 è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per usufruire del beneficio della NASpI del mese di Agosto 2023 e Settembre 2023 e della pensione a partire dal mese di ottobre 2023, per l'effetto, accertare e dichiarare l' illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 1.232,88 avanzata dall' CP_1 con nota del 4.10.2023 nei confronti del sig.re Parte_1
Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 1.232,88 erogata dall' CP_1 in favore del ricorrente nel periodo dall'1.8.2023 al 31.8.2023 o per il diverso periodo o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
Accertata e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare 1,CP- alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
Accertare e dichiarare che il ricorrente per i motivi sopra esposti ha diritto all'erogazione della naspi anche del mese di settembre 2023;
Accertare e dichiarare che il ricorrente per i motivi sopra esposti ha diritto all'erogazione della pensione dal mese di settembre 2023;
Accertare e dichiarare che il sig.re Pt_1 ha diritto alla pensione dal mese di ottobre 2023; condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma spettante per la mancata erogazione delle somme previste per il beneficio acquisito oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
L CP_1 si è costituito con memoria, insistendo per il rigetto del ricorso e rilevando che
"il debito è derivante dalla applicazione della circolare CP_1 88/2019 relativa all'articolo 15, comma 1 del decreto -legge n.4 /2019 che, sostituendo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-
legge n.201/2011 (convertito dalla Legge n.214/2011), ha previsto che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra).
In relazione a tale innovazione normativa, si precisa che è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione NASpi "fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico". Per cui essendo la decorrenza teorica della pensione quella di agosto 2023 l'indennità Naspi di agosto e di settembre non è dovuta e l'indebito relativo alla rata percepita giorno 11 settembre 2023 è corretto"; ' CP_1 ha, inoltre, precisato "che è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione
NASpi “fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico". Per cui essendo la decorrenza teorica della pensione quella di agosto 2023 l'indennità Naspi di agosto e di settembre non è dovuta e l'indebito relativo alla rata percepita giorno 11 settembre 2023 è corretto derivante dalla applicazione della circolare 180/2014".
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
12/06/2025, sulla scorta della documentazione allegata e delle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. Lav. 30/04/2024 n°11659, ha affermato il principio secondo cui La NASPI spetta soltanto sino alla maturazione del diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata, risultando al riguardo inconferenti la decorrenza o l'effettiva percezione del trattamento pensionistico. L'eventuale domanda di restituzione da parte dell' CP_1
del trattamento NASPI indebitamente erogato soggiace alle regole di cui all'art. 2033 c.c..
Tale regula iuris costituisce l'esplicazione, in relazione alla NASPI, del principio analogo affermato in tema di indennità di mobilità (prestazione affine alla NASPI) secondo cui in tema di concessione del beneficio di cui all'art. 7, comma 7, della l. n. 223 del 1991, vigente "ratione temporis", l'erogazione dell'indennità di cd. "mobilità lunga" spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché altrimenti l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge.
E poiché nel caso in esame, la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata
è avvenuta dal 1° Luglio 2023, come si evince dall'estratto del sistema informatico dell' CP_1 prodotto in atti ( il requisito di 42 anni e 10 mesi pari a a 2227 settimane contributive era maturato il 31/03/2023, cui si aggiungono i tre mesi della c.d. finestra, che scadevano il 30/06/2023) la circostanza che per effetto della presentazione della domanda amministrativa soltanto il 15/09/2023, la pensione abbia avuto decorrenza effettiva dal
1°/10/2023, non può considerarsi rilevante ai fini della percezione della NASPI, che non poteva essere riconosciuta per il periodo successivo alla maturazione dei requisiti per la pensione.
Correttamente, quindi, l' CP_1 ha ritenuto, conformemente al suindicato orientamento giurisprudenziale che la NASPI di Agosto e Settembre 2023 non fosse dovuta e che quella indebitamente erogata per il mese di Agosto 2023 dovesse essere restituita.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1 va
respinta.
La natura della questione giuridica trattata integra gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ.per compensare integralmente, fra le parti,
le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 Luglio 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)