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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 64/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rapp.tati e difesi dall'avv. Walter Mauriello C.F._2
( , come da procura in calce all'atto di appello, con il C.F._3
quale elett.te domiciliano in Avellino alla Via F. Iannaccone n. 7.
APPELLANTI
E
( , Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( , ( ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6
( ), in proprio e quale Controparte_4 C.F._7
erede di e , Persona_1 Parte_3 Controparte_5
( e ( ), C.F._8 Controparte_6 C.F._9
entrambi quali eredi di e , rapp.tati e Persona_1 Parte_3
difesi dall'avv. Domenico Majello ( ), come da procura C.F._10
in calce all'atto di citazione di primo grado, con il quale elett.te domiciliano in Sant'Angelo a Scala (AV) alla Via Roma n. 99. Pag. 1 a 20 APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni
Per gli appellanti: - Rigettare gli appelli incidentali condizionati perché inammissibili e comunque infondati;
- Accogliere il presente gravame e per
l'effetto annullare e/o integralmente riformare, la sentenza n. 1913/2019, resa dal Tribunale di Avellino, in persona del GI dr.ssa Valentina Pierri, nel giudizio
R.G.n. 4869/2009, pubblicata in data 21.10.2019, notificata il 25.11.2019 perché nulla, errata ed, in ogni caso, infondata in fatto e diritto chiedendo che venga riformata nella parte in cui ha dichiarato la contitolarità degli appellati sul viale giardino oggetto di causa ed in riforma dell'impugnata sentenza, venga accertata e dichiarata la titolarità del viale giardino in capo al Sig.
per effetto dell'usucapione ai sensi dell'art 1158 cc e ss.. - Condannare Pt_1
gli appellati al pagamento dell'indennizzo, previsto dagli artt. 16 e 17 della L.n.
203/82, da calcolarsi nella misura pari all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti ed il valore di mercato del fondo senza migliorie. - Condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio per la soccombenza con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per gli appellati/appellanti incidentali: 1) in via preliminare, ribadisce che gli appellati non accettano il contraddittorio su domande diverse, integrative o modificative di quelle oggetto del giudizio di primo grado, come la richiesta formulata solo con l'atto di appello di indennizzo ai sensi degli artt. 16 e 17 della L. 203/82, normativa peraltro riguardante la materia dei contratti agrari
e, quindi, del tutto inconferente nella fattispecie;
2) nel merito, chiede che
l'appello sia dichiarato inammissibile e infondato e, conseguentemente, che sia confermata la sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore. 3) solo in via subordinata, in caso di accoglimento di uno o più motivi dell'appello principale, chiede che si Pag. 2 a 20 accolto l'appello incidentale condizionato proposto con la comparsa di costituzione e, per l'effetto: a) dichiarare che gli appellanti hanno illegittimamente chiuso il viale-giardino e impedito agli appellati di utilizzarlo, disponendo la riapertura del bene e la restituzione in favore degli appellati;
b) dichiarare che il viale-giardino sito in Sant'Angelo a Scala, al Vico I Valle, 11
(di pertinenza del detto fabbricato condominiale), identificato al fl. 6, p.lla 184,
è per tabulas di proprietà comune degli odierni appellati, per le motivazioni illustrate nella comparsa di costituzione, disponendo la restituzione in favore dei legittimi proprietari;
c) condannare, conformemente a quanto già disposto con la sentenza di primo grado, gli appellanti a rimuovere il lucchetto e/o ogni altra cosa arbitrariamente e illegittimamente apposta al cancello d'ingresso del viale-giardino in questione, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo ogni cosa abusivamente riposta e le piante collocate nel viale giardino;
d) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di causa, da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato il 4.8.2009, , Persona_1 Parte_3
, , , e
[...] Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
convennero in giudizio i coniugi e Controparte_3 Parte_2
, per sentir così provvedere: “1) dichiarare che il viale- Parte_1
giardino sito in Sant'Angelo a Scala, al Vico I Valle, 11 (di pertinenza del detto fabbricato condominiale), identificato al fl. 6, p.lla 184, è di proprietà comune anche degli attori per le motivazioni innanzi illustrate ed in forza dei titoli specificati in sede di esposizione, che si produrranno agli atti di causa;
2) accertare che solo la convenuta sig.ra è anch'essa Parte_2
comproprietario del detto bene, mentre il marito non è Parte_1
titolare di alcun diritto sul medesimo;
3) condannare i convenuti a rimuovere il lucchetto e/o ogni altra cosa arbitrariamente e illegittimamente apposta al cancello d'ingresso del viale-giardino in questione, onde consentire agli attori Pag. 3 a 20 il libero accesso e il godimento dei loro diritti vantati sul bene;
4) condannare
i convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo ogni cosa abusivamente riposta e le piante collocate nel viale giardino, oltre ad un congruo risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per
l'ingiusta detenzione del bene. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1.1. A sostegno dedussero:
- di essere proprietari di immobili facenti parte di un fabbricato condominiale sito in Sant'Angelo a Scala (AV) al Vico I Valle n. 11;
- che, segnatamente, era proprietario dell'immobile Persona_1
identificato catastalmente al fl. 6 p.lla 174, sub 11 e 12, per atto del notaio del 23.8.1977 (rep. 9748, racc. 3823); sua moglie Persona_2 [...]
era proprietaria di un vano identificato al fl. 6, p.lla 174, sub Parte_3
6, per atto di donazione-divisione del notaio del Persona_2
18.3.1975 (rep. 6340, racc. 2305); la loro figlia, , era Controparte_4
proprietaria di un appartamento identificato catastalmente al fl. 6, p.lla 174, sub 6, sub 12, 13, 14 e 15, per atto del notaio del 23.9.2002 (rep. Per_3
61347, racc. 15986); era comproprietario dei locali Controparte_1
identificati catastalmente al fl. 6, p.lla 174, sub 9 e 10, giusta denuncia di successione del 1992 (n. 7424, n. vol. 3479) e denuncia di successione del
9.2.2000 (n. 925, n. vol. 4185), entrambe presentate all'ufficio del registro di
Napoli; e erano comproprietari Controparte_2 Controparte_3
dell'appartamento identificato catastalmente al fl. 6, p.lla 174, sub 5 e 7, rispettivamente per atto del notaio del 14.9.1974 (rep. Persona_2
6060, racc. 2053) e per decreto di trasferimento del Tribunale di Avellino depositato il 14.12.1999;
- che, essendo proprietari dei suddetti beni, erano anche comproprietari insieme alla convenuta , anch'ella proprietaria di un Parte_2
appartamento sito in quel fabbricato condominiale (identificato al fl. 6, p.lla
174, sub 6), di una corte identificata catastalmente al fl. 6, p.lla 184, Pag. 4 a 20 consistente in un viale-giardino caratterizzato da pietre e rivestimenti ornamentali che richiamavano il valore storico-artistico del palazzo attiguo, del quale gli stessi erano proprietari;
- che il viale-giardino, al quale si accedeva tramite cancello collocato di fronte al portone d'ingresso al fabbricato condominiale, costituiva una pertinenza comune agli appartamenti di quel fabbricato, identificati al fl. 6, p.lla 174, sub.
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
- che, lungo il viale-giardino, era stato depositato materiale vario ed erano state piantate viti e altre piante di basso fusto e il cancello d'ingresso era stato chiuso con un nuovo lucchetto in modo da impedirne l'accesso;
- che, a fronte della necessità di effettuare lavori di riparazione del muro di cinta nella parte confinante con il terreno di proprietà di , fu Controparte_7
indetta una riunione alla quale furono convocati i proprietari degli immobili situati nel complesso immobiliare;
- che, con raccomandata del 12.5.2009, e Parte_2 Parte_1
avevano riferito di essere esclusivi proprietari del viale-giardino.
1.2. Costituitisi il 23.11.2009, tramite comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, ed Parte_1 Parte_2
contestarono, nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda avversaria, di cui chiesero il rigetto perché infondata. Inoltre, previo accertamento del possesso continuato e indisturbato, esercitato per oltre vent'anni e reso evidente mediante l'apposizione del lucchetto al cancello, la coltivazione di viti e kiwi e il pascolo del bestiame, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiesero di dichiarare l'intervenuta usucapione del viale-giardino de quo in favore di;
in via Parte_1
subordinata, nell'ipotesi di rigetto della spiegata domanda riconvenzionale, chiesero di condannare gli attori al pagamento di una somma, da determinarsi anche in via equitativa ovvero a seguito di c.t.u., per tutte le migliorie apportate dallo stesso sul predetto viale. Pt_1
Pag. 5 a 20
1.3. Il Tribunale, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione ed escussi i testimoni, nominò il consulente tecnico d'ufficio, arch. al fine di accertare: lo stato dei luoghi per cui era Per_4
causa; se ci fosse coincidenza del detto viale, identificato al fl. 6, p.lla 184, con quello descritto nell'Atto del Notaio del 16.6.1901, quando ancora Per_5
non vi era alcuna identificazione catastale;
se il detto viale/giardino costituisse una pertinenza al fabbricato denominato identificato Pt_1
catastalmente al fl. 6, p.lla 174 con vari subalterni;
se ci fossero altri elementi utili per la decisione della causa.
1.4. All'esito, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese conclusive, il Tribunale di Avellino, ritenuta fondata la domanda attorea così decise: “
1. accoglie la domanda di rivendica avanzata dagli attori e, per l'effetto, dichiara gli attori comproprietari per intervenuta usucapione, in uno a , del viale-giardino sito in Sant'Angelo a Parte_2
Scala, al Vico I Valle, 11, identificato in NCEU al fl. 6, p.lla 184; 2. condanna i convenuti alla rimozione del lucchetto apposto al cancello d'ingresso del viale- giardino per cui è causa nonché alla rimozione delle cose ivi abusivamente riposte;
3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
4. rigetta le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto;
5. Parte_1
condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite sostenute, che si liquidano in euro 3.073,95 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6. pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta”.
Qualificata la domanda proposta da parte attrice come azione di rivendica della comproprietà, il Tribunale ritenne che, “ancorché gli attori abbiano omesso di fornire adeguata dimostrazione per tabulas della contitolarità dell'area controversa (giacché i titoli di proprietà versati in atti hanno tutti natura di acquisto derivativo ed, inoltre, ad eccezione dell'atto divisionale del
16.1.1901 e dell' atto di donazione per notar del 5/9/1950, non Per_6
Pag. 6 a 20 contemplano alcun espresso riferimento al viale cortile, che, per la sua destinazione autonoma, non può essere qualificato come pertinenza del fabbricato principale), nondimeno gli stessi attori hanno dimostrato, mediante
l'escussione dei testimoni, il compimento, in proprio favore, dell'usucapione ultraventennale della comproprietà del viale”.
Richiamando, in particolare, le dichiarazioni testimoniali dalle quali era emerso che il viale-giardino era stato utilizzato dagli attori e dai loro danti causa, disponendo anche delle chiavi di accesso, “per semplice svago o per piccoli lavori di manutenzione” e posseduto dagli stessi in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta per oltre trent'anni “fino alla sostituzione del lucchetto ad opera del convenuto nella primavera del 2009”, Parte_1
il Tribunale li dichiarò comproprietari “in uno a , dagli stessi Parte_2
riconosciuta comproprietaria - per aver usucapito i diritti di comproprietà sul bene”.
All'accoglimento della domanda principale di rivendica, seguì anche l'accoglimento della domanda degli attori volta al ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione del lucchetto apposto al cancello d'ingresso del viale-giardino in questione e di quanto illegittimamente riposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, il Tribunale, in primo luogo, la dichiarò inammissibile, in quanto proposta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva e, previo rilievo che il convenuto aveva chiesto
“l'accertamento dell'acquisto a titolo originario dell'area quale proprietario e non quale comproprietario”, la rigettò nel merito, sul presupposto che, in base al tenore delle dichiarazioni testimoniali, non era stata fornita la prova rigorosa, richiesta dalla giurisprudenza, circa il possesso in via esclusiva del viale in questione.
Aggiunse, in particolare, che “le dichiarazioni rese dai testimoni dallo stesso convenuto addotti, pur confermando che ha certamente Parte_1
Pag. 7 a 20 utilizzato l'area sia per coltivazione sia come deposito, non forniscono elementi idonei a ritenere tale utilizzo incompatibile con il contemporaneo uso dedotto dagli attori (frequentazione dell'area come svago o per piccoli lavori di manutenzione)”, non risultando “significativo che i testimoni di parte convenuta abbiano affermato di non aver mai visto persone diverse dallo
nell'area, in quanto la modalità di utilizzo dedotta dagli attori è Pt_1
compatibile con la frequentazione saltuaria del luogo”.
Rigettò, infine, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto per i presunti miglioramenti apportati al bene in contestazione per carenza di prova al riguardo, nonché la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, sul presupposto della mancata prova circa la tipologia dei danni subiti.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Avellino nr. 1913/2019 del 21.10.2019, notificata il 25.11.2019 è stata impugnata da e da Parte_1 Parte_2
.
[...]
2.1. Con il primo motivo di gravame, ed Parte_1 Parte_2
lamentano che la sentenza è viziata nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di rivendica degli attori, sull'erroneo assunto che questi ultimi avessero assolto al rigoroso onere della prova cui erano tenuti, mentre il convenuto non aveva dimostrato di essere il proprietario esclusivo Pt_1
del viale-giardino.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che la domanda attorea di accertamento della comproprietà sul viale-cortile sia stata accolta, attribuendo rilievo ai certificati catastali e trascurando, di contro, l'atto di divisione del 1901 e la relazione tecnica e, al contempo, contestano la decisione di rigetto della loro domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto basata sull'erronea valutazione del materiale istruttorio.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del rigetto della loro domanda riconvenzionale di rimborso delle spese per le migliorie Pag. 8 a 20 apportate al fondo, deducendo, in proposito, che la pronuncia contrasta con l'art. 1150 c.c. e la legge n. 203/1982.
2.4. Costituitisi, , , Persona_1 Parte_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestato, nel merito, l'avverso dedotto per manifesta infondatezza, chiedendo di confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello e di dichiarata insussistenza della comproprietà sull'area in questione, hanno proposto appello incidentale condizionato con cui hanno denunciato, in primo luogo, che il tribunale aveva qualificato erroneamente la loro domanda come azione di rivendica anziché di restituzione, in considerazione dei titoli giustificativi del loro diritto;
hanno riproposto, poi, le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado e dirette a dimostrare la comproprietà del viale;
hanno contestato, inoltre, la c.t.u. che, basandosi sulla nozione di pertinenza urbanistica, aveva escluso la natura pertinenziale del bene in questione;
hanno richiamato, infine, le risultanze catastali, a corredo della fondatezza della propria domanda.
2.5. Interrotto il processo, con ordinanza del 21.4.2020, per l'intervenuto decesso di e e riassunta la causa dagli Persona_1 Parte_3
appellanti e tempestivamente l'11.9.2020 (tenuto conto Pt_1 Pt_2
del termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. nonché della sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ex art. 83, d.l. 18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. 23/2020), si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 [...]
, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
(queste ultime anche come eredi dei de cuius) riportandosi alle eccezioni e difese già proposte.
Disposta la rinotifica dell'atto di riassunzione nei confronti di
[...]
, quale altro erede dei de cuius non correttamente evocato in CP_6
Pag. 9 a 20 giudizio, quest'ultimo si è costituito riportandosi alle difese già spiegate dagli appellati riassumenti.
§.
3. Rigettata la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c., la Corte, all'udienza del 5.6.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. L'appello principale è inammissibile e infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Va dichiarata, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello proposto da per carenza di interesse. Parte_2
Occorre rilevare, in proposito, che i distinti motivi di impugnazione con cui l'appellante si duole della dichiarazione della comproprietà per Pt_2
intervenuta usucapione sul viale-cortile in capo a sé stessa e agli attori e del mancato riconoscimento dell'indennizzo per le migliorie apportate nel terreno, concreterebbero, laddove accolti, un risultato a lei sfavorevole e, pertanto, ne evidenziano la carenza di interesse.
Come noto, “il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile;
per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione Pag. 10 a 20 contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato” (Cass. 28307/2020).
Pertanto, in applicazione dell'art. 100 c.p.c. e in base al tenore delle conclusioni rassegnate che mirano, in riforma della sentenza impugnata, all'accertamento della titolarità esclusiva del viale in questione in capo al solo appellante , va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
. Parte_2
3.2. Ciò premesso, va detto che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., formulata dagli appellati, nella sua formulazione vigente ratione temporis, non può essere condivisa, se non per alcuni minimi aspetti
(cfr. infra), posto che in applicazione dei principi espressi in giurisprudenza
(cfr. Cass. 36481/2022; Cass. 27199/2017), l'appellante , nel Pt_1
complesso, ha sufficientemente contestato la decisione con argomentazioni specifiche.
Ancora, va chiarito che l'oggetto del presente grado di giudizio risulta inevitabilmente condizionato dai motivi di impugnazione, in forza dei quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, da ciò derivando che ogni statuizione non oggetto di analitica e specifica impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ciò vale per la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione per essere “stata proposta nei confronti di soggetti che, sulla scorta delle deduzioni dello stesso , non sarebbero Pt_1
gli intestatari formali del bene e, dunque, non sarebbero i legittimati passivi”, che non è stata censurata con nessuno dei motivi di appello.
Ciò precisato, l'appello proposto da è dunque ammissibile Parte_1
ma non può essere accolto, perché infondato.
3.3. Con una duplice articolazione di motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sostiene che il giudice di Parte_1
primo grado ha errato nel ritenere che gli attori avessero assolto all'onere Pag. 11 a 20 della prova, della fondatezza dell'azione di rivendicazione da essi proposta e, al contempo, ha omesso di valutare le prove in relazione alla propria domanda riconvenzionale di usucapione.
La censura è infondata.
A fronte della qualificazione giuridica, data dal Tribunale, alla pretesa attorea, come azione di rivendicazione della comproprietà del viale-giardino,
è noto che il soggetto che agisca in rivendica, in via generale, deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, risalendo anche attraverso una serie di regolari passaggi fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, rilevando che parte attrice non aveva depositato la serie completa dei titoli di acquisto dell'area controversa dei loro danti causa fino all'acquisto a titolo originario, avendo i titoli di proprietà versati in atti natura di acquisto derivativo e non facendo gli stessi espresso riferimento al viale-cortile, ad eccezione dell'atto divisionale del
16.1.1901 e dell'atto di donazione per notar del 5.9.1950, ha ritenuto Per_6
che dalla prova testimoniale siano risultati confermati i presupposti dell'usucapione in capo agli attori.
I testimoni escussi, , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno concordemente riferito che: Testimone_4
- gli attori e, in precedenza, i loro danti causa hanno utilizzato pacificamente e continuativamente l'area in questione per oltre trent'anni;
- “molti anni addietro”, aveva apposto un lucchetto al Persona_1
cancello d'ingresso al viale-giardino, consegnando le chiavi a tutti i condomini del fabbricato adiacente;
- , , , , Persona_1 Parte_3 Controparte_9 Testimone_3
i coniugi e e i coniugi Controparte_10 Controparte_11 Per_1
Pag. 12 a 20 e , in qualità di proprietari delle rispettive unità Per_1 Controparte_12
immobiliari site nel fabbricato condominiale, disponevano delle chiavi di accesso al viale e lo hanno utilizzato in maniera ininterrotta per oltre trent'anni;
- gli attori , e hanno Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
anch'essi utilizzato continuativamente l'area in questione per averne le chiavi di accesso, da quando sono diventati proprietari delle rispettive unità immobiliari appartenenti al fabbricato condominiale e, segnatamente, il primo a partire dal 1999 per essere subentrato a , la Testimone_3
seconda dal 2009 per aver acquistato dai coniugi e il terzo a Persona_7
partire dal 1992, essendo subentrato, quale erede legittimo, ai coniugi
; CP_13
- gli attori e, prima ancora, i loro danti causa hanno utilizzato il viale-giardino
“per semplice svago o per piccoli lavori di manutenzione”;
- il convenuto ha sostituito il lucchetto di ingresso al detto Parte_1
bene nella primavera del 2009, impedendo l'accesso ad altri.
Appare, dunque, provato l'esercizio di fatto del compossesso con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, e con un comportamento da parte dei compossessori rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, stante il comune possesso delle chiavi e il libero utilizzo del bene secondo la sua destinazione da parte di tutti.
Quanto alla prova dell'animus, è noto che quest'elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal corpus possidendi, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando, ad esempio, che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr. Cass.
22667/2017; Cass. 14092/2010). Pag. 13 a 20 Tale prova lo non ha fornito, anzi la linea difensiva da lui adottata, Pt_1
nell'opporre alla domanda di rivendica la propria usucapione, non ha contestato, in maniera specifica e puntuale, la precedente appartenenza del bene in capo ai rivendicanti o ad uno dei loro danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (1978, anno di matrimonio con Parte_2
). AN lo , nel dedurre che la proprietà formale dell'area
[...] Pt_1
apparteneva agli eredi di fu , ha richiamato anch'egli CP_14 CP_15
l'atto divisionale del 1901, sicché è verosimile che il bene appartenesse ad un comune dante causa come emerge anche dalle allegazioni degli attori (cfr. memoria I termine ex art. 183 c.p.c. degli attori che hanno dedotto che dall'atto di divisione del 1901 “si evince che il detto bene […] restava comune ai sigg. , e (pagg. 13-14). Da questi CP_16 Per_8 Per_9 CP_14
ultimi, i diritti vantati sul viale giardino si sono trasferiti di volta in volta in favore dei loro aventi causa, fino agli odierni proprietari, identificabili negli attori e nella convenuta ”). Parte_2
Orbene tale deduzione, rafforza l'esito della prova testimoniale, circa la sussistenza della comproprietà in capo in capo agli attori.
Oltre a ciò, va considerato che l'appellante , in questa sede di Pt_1
gravame, non ha offerto utili riscontri all'intervenuta propria usucapione, avendo avanzato argomentazioni che non dialogano con l'iter argomentativo della sentenza, concentrandosi sulla erronea valutazione della documentazione catastale che, come emerge dalla lettura della decisione impugnata, non è stata, invece, messa dal primo giudice a fondamento della domanda attorea.
Pertanto, va condivisa la decisione del primo giudice che ha ritenuto che la materiale disponibilità del bene da parte degli attori e della convenuta si era manifestata in un comportamento univocamente Parte_2
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, protrattosi per oltre vent'anni. Pag. 14 a 20 A fronte di tale accertamento, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sul presupposto che il convenuto Pt_1
non ha fornito prova rigorosa dell'utilizzo in via esclusiva del bene.
In proposito, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede “animo proprio” e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui
e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere “uti dominus”
e non più “uti condominus”, senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass.
6452/2025), in quanto anche questa rappresenta una manifestazione delle facoltà comprese nel diritto di proprietà e nel relativo possesso.
Orbene, l'appellante , quanto alla prova degli elementi costitutivi Pt_1
dell'usucapione, deduce di essersi occupato “per oltre 31 anni del viale- giardino uti dominus, dedicandosi al pascolo del proprio bestiame, piantando delle viti e alberi di kiwi nonché utilizzandolo come deposito”, ma la semplice coltivazione del fondo e l'adibizione a ricovero di materiali, per quanto attestate dalla relazione tecnica (cfr. pag. 32: “il viale nella parte centrale è occupato da coltivazioni di vario genere irrigate e curate come un vero
“orticello” e, nell'area rimanente ,si presenta nel suo complesso come un insieme di oggetti e utensili di vario genere”), non costituiscono elementi sufficienti ai fini della dimostrazione del possesso esclusivo del bene, utile ad usucapionem, non postulando le stesse, come correttamente rilevato dal
Tribunale, delle modalità di utilizzo del bene oggettivamente incompatibili con l'esercizio dell'altrui diritto domenicale, manifestatosi, nella specie, attraverso la frequentazione saltuaria del luogo come svago o per piccoli lavori di manutenzione. Pag. 15 a 20 Va infatti rammentato che la Suprema Corte ha affermato che In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.(cfr. Cass. 19478/2007).
In particolare con riguardo all'attività di coltivazione del fondo la connotazione principale dell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al diritto proprietà è la esclusione dei terzi dal godimento del bene in questione, come la recinzione del fondo o la chiusura del cancello di accesso, che dimostrano l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario.
In tal senso la Cassazione ha affermato che “Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione Pag. 16 a 20 materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso.
Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo”
(Cfr. Cass. n. 1796/2022).
Nel caso di specie, la prova dell'avvenuta chiusura del fondo risale soltanto alla primavera del 2009, periodo in cui, secondo quanto emerge dalle deduzioni in fatto, confermate, peraltro, dagli stessi testimoni, il convenuto ha sostituito il lucchetto d'ingresso al viale in questione, Pt_1
precludendo in concreto l'accesso agli attori.
Tuttavia, questo comportamento materiale, di per sé astrattamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva del bene, non è idoneo a far maturare l'usucapione in favore del , stante il Pt_1
compimento da parte degli attori di un atto interruttivo del decorso del termine, rappresentato proprio dalla domanda introduttiva del presente giudizio.
In definitiva, a fronte della mancata prova del possesso esclusivo del bene in questione per il tempo necessario alla usucapione, la domanda di usucapione non può essere accolta, da ciò conseguendo il rigetto dei primi due motivi di impugnazione.
3.4. Appare ugualmente infondato il terzo motivo con cui l'appellante si duole del rigetto della domanda per le pretese migliorie apportate Pt_1
al viale rivendicato.
Premesso che è priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c., formulata dagli appellati, in quanto Parte_1
ha semplicemente dato una diversa qualificazione giuridica alla
[...]
originaria domanda riconvenzionale di rimborso, prospettando a riguardo Pag. 17 a 20 mere argomentazioni di diritto, senza allegare nuovi fatti, nel merito la doglianza è, tuttavia, infondata e va disattesa.
Come noto, “ai sensi dell'art. 1150 cod. civ., il possessore ha diritto all'indennità per i miglioramenti, purché l'incremento di valore sussista al tempo della restituzione della cosa, in quanto il diritto medesimo prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e si correla al dato obiettivo dell'incremento di valore secondo criteri di effettività e attualità, traendo il proprietario vantaggio dalla miglioria solo dal momento della reintegrazione nel godimento del bene” (Cass. 8156/2012; nello stesso senso, cfr. Cass.
39917/2021).
Deriva da quanto precede, pertanto, che l'incremento deve essere effettivo e duraturo e deve sussistere alla data della restituzione, atteso che solo dal momento della reintegrazione nel possesso del bene il proprietario si trova nella situazione di poterne usufruire e, quindi, di trarre vantaggio dal miglioramento apportato al bene.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova certa e tranquillizzante delle proprie allegazioni, in quanto ha omesso di individuare le opere eseguite e di riferire la loro conseguente utilizzabilità sia in concreto, nello stato di fatto esistente, che in futuro.
Il riferimento alla coltivazione e al pascolo appare, infatti, oltremodo generico e non consente di cogliere un possibile incremento di valore apportato al fondo in termini di effettività e di attualità, vieppiù se si considera che il c.t.u. nella relazione peritale ha evidenziato lo stato di degrado e di abbandono del luogo di causa, descrivendo, alle pagg. 31 e 32, che: “il viale nella parte centrale è occupato da coltivazioni di vario genere irrigate e curate come un vero “orticello” e, nell'area rimanente ,si presenta nel suo complesso come un insieme di oggetti e utensili di vario genere che contribuiscono a configurarlo più come un deposito disordinato e fatiscente che come un giardino. Pag. 18 a 20 Naturalmente la destinazione d'uso di cui gode allo stato attuale il viale, che sembrerebbe come sopradescritto, più quella di un orto più che di un giardino, non è assolutamente adatta al prestigio delle vestigia di cui è dotato. È ammissibile che l'immobile abbia subito rimaneggiamenti e cambiamenti nel tempo dovuti alla vetustà, all'inconsapevolezza dei suoi visitatori, alla cattiva manutenzione, ma sembrerebbe opportuno cogliere l'occasione per riordinare
e restaurare gli elementi costruttivi che sono sparsi nella proprietà, numerarli, catalogarli ed assemblarli”.
In definitiva, in forza delle ragioni innanzi illustrate l'appello principale va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§.
4. Il rigetto dell'appello principale, sulla considerazione della fondatezza della domanda attorea di rivendica e sull'insussistenza del possesso esclusivo utile ad usucapionem in capo a , assorbe l'esame Parte_1
del gravame incidentale condizionato, fondato sull'erronea qualificazione, data dal Tribunale, alla domanda proposta in primo grado e sull'omesso esame delle prove in relazione alla domanda di restituzione.
§.
5. L'appello principale proposto da va dunque dichiarato Parte_2
inammissibile, mentre quello proposto da va rigettato e le Parte_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Majello, dichiaratosi antistatario;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti, in solido, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed avverso la Parte_1 Parte_2
Pag. 19 a 20 sentenza n. 1913/2019 del 21.10.2019, notificata il 25.11.2019, emessa dal
Tribunale di Avellino, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_2
2. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato
4. Condanna ed , in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e delle spese Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
di lite, che liquida, in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Domenico
Majello dichiaratosi antistatario;
5. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, in solido, da parte degli appellanti principali, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 02.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 20 a 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 64/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rapp.tati e difesi dall'avv. Walter Mauriello C.F._2
( , come da procura in calce all'atto di appello, con il C.F._3
quale elett.te domiciliano in Avellino alla Via F. Iannaccone n. 7.
APPELLANTI
E
( , Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( , ( ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6
( ), in proprio e quale Controparte_4 C.F._7
erede di e , Persona_1 Parte_3 Controparte_5
( e ( ), C.F._8 Controparte_6 C.F._9
entrambi quali eredi di e , rapp.tati e Persona_1 Parte_3
difesi dall'avv. Domenico Majello ( ), come da procura C.F._10
in calce all'atto di citazione di primo grado, con il quale elett.te domiciliano in Sant'Angelo a Scala (AV) alla Via Roma n. 99. Pag. 1 a 20 APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni
Per gli appellanti: - Rigettare gli appelli incidentali condizionati perché inammissibili e comunque infondati;
- Accogliere il presente gravame e per
l'effetto annullare e/o integralmente riformare, la sentenza n. 1913/2019, resa dal Tribunale di Avellino, in persona del GI dr.ssa Valentina Pierri, nel giudizio
R.G.n. 4869/2009, pubblicata in data 21.10.2019, notificata il 25.11.2019 perché nulla, errata ed, in ogni caso, infondata in fatto e diritto chiedendo che venga riformata nella parte in cui ha dichiarato la contitolarità degli appellati sul viale giardino oggetto di causa ed in riforma dell'impugnata sentenza, venga accertata e dichiarata la titolarità del viale giardino in capo al Sig.
per effetto dell'usucapione ai sensi dell'art 1158 cc e ss.. - Condannare Pt_1
gli appellati al pagamento dell'indennizzo, previsto dagli artt. 16 e 17 della L.n.
203/82, da calcolarsi nella misura pari all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti ed il valore di mercato del fondo senza migliorie. - Condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio per la soccombenza con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per gli appellati/appellanti incidentali: 1) in via preliminare, ribadisce che gli appellati non accettano il contraddittorio su domande diverse, integrative o modificative di quelle oggetto del giudizio di primo grado, come la richiesta formulata solo con l'atto di appello di indennizzo ai sensi degli artt. 16 e 17 della L. 203/82, normativa peraltro riguardante la materia dei contratti agrari
e, quindi, del tutto inconferente nella fattispecie;
2) nel merito, chiede che
l'appello sia dichiarato inammissibile e infondato e, conseguentemente, che sia confermata la sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore. 3) solo in via subordinata, in caso di accoglimento di uno o più motivi dell'appello principale, chiede che si Pag. 2 a 20 accolto l'appello incidentale condizionato proposto con la comparsa di costituzione e, per l'effetto: a) dichiarare che gli appellanti hanno illegittimamente chiuso il viale-giardino e impedito agli appellati di utilizzarlo, disponendo la riapertura del bene e la restituzione in favore degli appellati;
b) dichiarare che il viale-giardino sito in Sant'Angelo a Scala, al Vico I Valle, 11
(di pertinenza del detto fabbricato condominiale), identificato al fl. 6, p.lla 184,
è per tabulas di proprietà comune degli odierni appellati, per le motivazioni illustrate nella comparsa di costituzione, disponendo la restituzione in favore dei legittimi proprietari;
c) condannare, conformemente a quanto già disposto con la sentenza di primo grado, gli appellanti a rimuovere il lucchetto e/o ogni altra cosa arbitrariamente e illegittimamente apposta al cancello d'ingresso del viale-giardino in questione, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo ogni cosa abusivamente riposta e le piante collocate nel viale giardino;
d) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di causa, da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato il 4.8.2009, , Persona_1 Parte_3
, , , e
[...] Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
convennero in giudizio i coniugi e Controparte_3 Parte_2
, per sentir così provvedere: “1) dichiarare che il viale- Parte_1
giardino sito in Sant'Angelo a Scala, al Vico I Valle, 11 (di pertinenza del detto fabbricato condominiale), identificato al fl. 6, p.lla 184, è di proprietà comune anche degli attori per le motivazioni innanzi illustrate ed in forza dei titoli specificati in sede di esposizione, che si produrranno agli atti di causa;
2) accertare che solo la convenuta sig.ra è anch'essa Parte_2
comproprietario del detto bene, mentre il marito non è Parte_1
titolare di alcun diritto sul medesimo;
3) condannare i convenuti a rimuovere il lucchetto e/o ogni altra cosa arbitrariamente e illegittimamente apposta al cancello d'ingresso del viale-giardino in questione, onde consentire agli attori Pag. 3 a 20 il libero accesso e il godimento dei loro diritti vantati sul bene;
4) condannare
i convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo ogni cosa abusivamente riposta e le piante collocate nel viale giardino, oltre ad un congruo risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per
l'ingiusta detenzione del bene. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1.1. A sostegno dedussero:
- di essere proprietari di immobili facenti parte di un fabbricato condominiale sito in Sant'Angelo a Scala (AV) al Vico I Valle n. 11;
- che, segnatamente, era proprietario dell'immobile Persona_1
identificato catastalmente al fl. 6 p.lla 174, sub 11 e 12, per atto del notaio del 23.8.1977 (rep. 9748, racc. 3823); sua moglie Persona_2 [...]
era proprietaria di un vano identificato al fl. 6, p.lla 174, sub Parte_3
6, per atto di donazione-divisione del notaio del Persona_2
18.3.1975 (rep. 6340, racc. 2305); la loro figlia, , era Controparte_4
proprietaria di un appartamento identificato catastalmente al fl. 6, p.lla 174, sub 6, sub 12, 13, 14 e 15, per atto del notaio del 23.9.2002 (rep. Per_3
61347, racc. 15986); era comproprietario dei locali Controparte_1
identificati catastalmente al fl. 6, p.lla 174, sub 9 e 10, giusta denuncia di successione del 1992 (n. 7424, n. vol. 3479) e denuncia di successione del
9.2.2000 (n. 925, n. vol. 4185), entrambe presentate all'ufficio del registro di
Napoli; e erano comproprietari Controparte_2 Controparte_3
dell'appartamento identificato catastalmente al fl. 6, p.lla 174, sub 5 e 7, rispettivamente per atto del notaio del 14.9.1974 (rep. Persona_2
6060, racc. 2053) e per decreto di trasferimento del Tribunale di Avellino depositato il 14.12.1999;
- che, essendo proprietari dei suddetti beni, erano anche comproprietari insieme alla convenuta , anch'ella proprietaria di un Parte_2
appartamento sito in quel fabbricato condominiale (identificato al fl. 6, p.lla
174, sub 6), di una corte identificata catastalmente al fl. 6, p.lla 184, Pag. 4 a 20 consistente in un viale-giardino caratterizzato da pietre e rivestimenti ornamentali che richiamavano il valore storico-artistico del palazzo attiguo, del quale gli stessi erano proprietari;
- che il viale-giardino, al quale si accedeva tramite cancello collocato di fronte al portone d'ingresso al fabbricato condominiale, costituiva una pertinenza comune agli appartamenti di quel fabbricato, identificati al fl. 6, p.lla 174, sub.
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
- che, lungo il viale-giardino, era stato depositato materiale vario ed erano state piantate viti e altre piante di basso fusto e il cancello d'ingresso era stato chiuso con un nuovo lucchetto in modo da impedirne l'accesso;
- che, a fronte della necessità di effettuare lavori di riparazione del muro di cinta nella parte confinante con il terreno di proprietà di , fu Controparte_7
indetta una riunione alla quale furono convocati i proprietari degli immobili situati nel complesso immobiliare;
- che, con raccomandata del 12.5.2009, e Parte_2 Parte_1
avevano riferito di essere esclusivi proprietari del viale-giardino.
1.2. Costituitisi il 23.11.2009, tramite comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, ed Parte_1 Parte_2
contestarono, nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda avversaria, di cui chiesero il rigetto perché infondata. Inoltre, previo accertamento del possesso continuato e indisturbato, esercitato per oltre vent'anni e reso evidente mediante l'apposizione del lucchetto al cancello, la coltivazione di viti e kiwi e il pascolo del bestiame, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiesero di dichiarare l'intervenuta usucapione del viale-giardino de quo in favore di;
in via Parte_1
subordinata, nell'ipotesi di rigetto della spiegata domanda riconvenzionale, chiesero di condannare gli attori al pagamento di una somma, da determinarsi anche in via equitativa ovvero a seguito di c.t.u., per tutte le migliorie apportate dallo stesso sul predetto viale. Pt_1
Pag. 5 a 20
1.3. Il Tribunale, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione ed escussi i testimoni, nominò il consulente tecnico d'ufficio, arch. al fine di accertare: lo stato dei luoghi per cui era Per_4
causa; se ci fosse coincidenza del detto viale, identificato al fl. 6, p.lla 184, con quello descritto nell'Atto del Notaio del 16.6.1901, quando ancora Per_5
non vi era alcuna identificazione catastale;
se il detto viale/giardino costituisse una pertinenza al fabbricato denominato identificato Pt_1
catastalmente al fl. 6, p.lla 174 con vari subalterni;
se ci fossero altri elementi utili per la decisione della causa.
1.4. All'esito, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese conclusive, il Tribunale di Avellino, ritenuta fondata la domanda attorea così decise: “
1. accoglie la domanda di rivendica avanzata dagli attori e, per l'effetto, dichiara gli attori comproprietari per intervenuta usucapione, in uno a , del viale-giardino sito in Sant'Angelo a Parte_2
Scala, al Vico I Valle, 11, identificato in NCEU al fl. 6, p.lla 184; 2. condanna i convenuti alla rimozione del lucchetto apposto al cancello d'ingresso del viale- giardino per cui è causa nonché alla rimozione delle cose ivi abusivamente riposte;
3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
4. rigetta le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto;
5. Parte_1
condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite sostenute, che si liquidano in euro 3.073,95 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6. pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta”.
Qualificata la domanda proposta da parte attrice come azione di rivendica della comproprietà, il Tribunale ritenne che, “ancorché gli attori abbiano omesso di fornire adeguata dimostrazione per tabulas della contitolarità dell'area controversa (giacché i titoli di proprietà versati in atti hanno tutti natura di acquisto derivativo ed, inoltre, ad eccezione dell'atto divisionale del
16.1.1901 e dell' atto di donazione per notar del 5/9/1950, non Per_6
Pag. 6 a 20 contemplano alcun espresso riferimento al viale cortile, che, per la sua destinazione autonoma, non può essere qualificato come pertinenza del fabbricato principale), nondimeno gli stessi attori hanno dimostrato, mediante
l'escussione dei testimoni, il compimento, in proprio favore, dell'usucapione ultraventennale della comproprietà del viale”.
Richiamando, in particolare, le dichiarazioni testimoniali dalle quali era emerso che il viale-giardino era stato utilizzato dagli attori e dai loro danti causa, disponendo anche delle chiavi di accesso, “per semplice svago o per piccoli lavori di manutenzione” e posseduto dagli stessi in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta per oltre trent'anni “fino alla sostituzione del lucchetto ad opera del convenuto nella primavera del 2009”, Parte_1
il Tribunale li dichiarò comproprietari “in uno a , dagli stessi Parte_2
riconosciuta comproprietaria - per aver usucapito i diritti di comproprietà sul bene”.
All'accoglimento della domanda principale di rivendica, seguì anche l'accoglimento della domanda degli attori volta al ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione del lucchetto apposto al cancello d'ingresso del viale-giardino in questione e di quanto illegittimamente riposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, il Tribunale, in primo luogo, la dichiarò inammissibile, in quanto proposta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva e, previo rilievo che il convenuto aveva chiesto
“l'accertamento dell'acquisto a titolo originario dell'area quale proprietario e non quale comproprietario”, la rigettò nel merito, sul presupposto che, in base al tenore delle dichiarazioni testimoniali, non era stata fornita la prova rigorosa, richiesta dalla giurisprudenza, circa il possesso in via esclusiva del viale in questione.
Aggiunse, in particolare, che “le dichiarazioni rese dai testimoni dallo stesso convenuto addotti, pur confermando che ha certamente Parte_1
Pag. 7 a 20 utilizzato l'area sia per coltivazione sia come deposito, non forniscono elementi idonei a ritenere tale utilizzo incompatibile con il contemporaneo uso dedotto dagli attori (frequentazione dell'area come svago o per piccoli lavori di manutenzione)”, non risultando “significativo che i testimoni di parte convenuta abbiano affermato di non aver mai visto persone diverse dallo
nell'area, in quanto la modalità di utilizzo dedotta dagli attori è Pt_1
compatibile con la frequentazione saltuaria del luogo”.
Rigettò, infine, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto per i presunti miglioramenti apportati al bene in contestazione per carenza di prova al riguardo, nonché la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, sul presupposto della mancata prova circa la tipologia dei danni subiti.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Avellino nr. 1913/2019 del 21.10.2019, notificata il 25.11.2019 è stata impugnata da e da Parte_1 Parte_2
.
[...]
2.1. Con il primo motivo di gravame, ed Parte_1 Parte_2
lamentano che la sentenza è viziata nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di rivendica degli attori, sull'erroneo assunto che questi ultimi avessero assolto al rigoroso onere della prova cui erano tenuti, mentre il convenuto non aveva dimostrato di essere il proprietario esclusivo Pt_1
del viale-giardino.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che la domanda attorea di accertamento della comproprietà sul viale-cortile sia stata accolta, attribuendo rilievo ai certificati catastali e trascurando, di contro, l'atto di divisione del 1901 e la relazione tecnica e, al contempo, contestano la decisione di rigetto della loro domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto basata sull'erronea valutazione del materiale istruttorio.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del rigetto della loro domanda riconvenzionale di rimborso delle spese per le migliorie Pag. 8 a 20 apportate al fondo, deducendo, in proposito, che la pronuncia contrasta con l'art. 1150 c.c. e la legge n. 203/1982.
2.4. Costituitisi, , , Persona_1 Parte_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestato, nel merito, l'avverso dedotto per manifesta infondatezza, chiedendo di confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello e di dichiarata insussistenza della comproprietà sull'area in questione, hanno proposto appello incidentale condizionato con cui hanno denunciato, in primo luogo, che il tribunale aveva qualificato erroneamente la loro domanda come azione di rivendica anziché di restituzione, in considerazione dei titoli giustificativi del loro diritto;
hanno riproposto, poi, le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado e dirette a dimostrare la comproprietà del viale;
hanno contestato, inoltre, la c.t.u. che, basandosi sulla nozione di pertinenza urbanistica, aveva escluso la natura pertinenziale del bene in questione;
hanno richiamato, infine, le risultanze catastali, a corredo della fondatezza della propria domanda.
2.5. Interrotto il processo, con ordinanza del 21.4.2020, per l'intervenuto decesso di e e riassunta la causa dagli Persona_1 Parte_3
appellanti e tempestivamente l'11.9.2020 (tenuto conto Pt_1 Pt_2
del termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. nonché della sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ex art. 83, d.l. 18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. 23/2020), si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 [...]
, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
(queste ultime anche come eredi dei de cuius) riportandosi alle eccezioni e difese già proposte.
Disposta la rinotifica dell'atto di riassunzione nei confronti di
[...]
, quale altro erede dei de cuius non correttamente evocato in CP_6
Pag. 9 a 20 giudizio, quest'ultimo si è costituito riportandosi alle difese già spiegate dagli appellati riassumenti.
§.
3. Rigettata la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c., la Corte, all'udienza del 5.6.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. L'appello principale è inammissibile e infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Va dichiarata, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello proposto da per carenza di interesse. Parte_2
Occorre rilevare, in proposito, che i distinti motivi di impugnazione con cui l'appellante si duole della dichiarazione della comproprietà per Pt_2
intervenuta usucapione sul viale-cortile in capo a sé stessa e agli attori e del mancato riconoscimento dell'indennizzo per le migliorie apportate nel terreno, concreterebbero, laddove accolti, un risultato a lei sfavorevole e, pertanto, ne evidenziano la carenza di interesse.
Come noto, “il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile;
per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione Pag. 10 a 20 contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato” (Cass. 28307/2020).
Pertanto, in applicazione dell'art. 100 c.p.c. e in base al tenore delle conclusioni rassegnate che mirano, in riforma della sentenza impugnata, all'accertamento della titolarità esclusiva del viale in questione in capo al solo appellante , va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
. Parte_2
3.2. Ciò premesso, va detto che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., formulata dagli appellati, nella sua formulazione vigente ratione temporis, non può essere condivisa, se non per alcuni minimi aspetti
(cfr. infra), posto che in applicazione dei principi espressi in giurisprudenza
(cfr. Cass. 36481/2022; Cass. 27199/2017), l'appellante , nel Pt_1
complesso, ha sufficientemente contestato la decisione con argomentazioni specifiche.
Ancora, va chiarito che l'oggetto del presente grado di giudizio risulta inevitabilmente condizionato dai motivi di impugnazione, in forza dei quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, da ciò derivando che ogni statuizione non oggetto di analitica e specifica impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ciò vale per la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione per essere “stata proposta nei confronti di soggetti che, sulla scorta delle deduzioni dello stesso , non sarebbero Pt_1
gli intestatari formali del bene e, dunque, non sarebbero i legittimati passivi”, che non è stata censurata con nessuno dei motivi di appello.
Ciò precisato, l'appello proposto da è dunque ammissibile Parte_1
ma non può essere accolto, perché infondato.
3.3. Con una duplice articolazione di motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sostiene che il giudice di Parte_1
primo grado ha errato nel ritenere che gli attori avessero assolto all'onere Pag. 11 a 20 della prova, della fondatezza dell'azione di rivendicazione da essi proposta e, al contempo, ha omesso di valutare le prove in relazione alla propria domanda riconvenzionale di usucapione.
La censura è infondata.
A fronte della qualificazione giuridica, data dal Tribunale, alla pretesa attorea, come azione di rivendicazione della comproprietà del viale-giardino,
è noto che il soggetto che agisca in rivendica, in via generale, deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, risalendo anche attraverso una serie di regolari passaggi fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, rilevando che parte attrice non aveva depositato la serie completa dei titoli di acquisto dell'area controversa dei loro danti causa fino all'acquisto a titolo originario, avendo i titoli di proprietà versati in atti natura di acquisto derivativo e non facendo gli stessi espresso riferimento al viale-cortile, ad eccezione dell'atto divisionale del
16.1.1901 e dell'atto di donazione per notar del 5.9.1950, ha ritenuto Per_6
che dalla prova testimoniale siano risultati confermati i presupposti dell'usucapione in capo agli attori.
I testimoni escussi, , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno concordemente riferito che: Testimone_4
- gli attori e, in precedenza, i loro danti causa hanno utilizzato pacificamente e continuativamente l'area in questione per oltre trent'anni;
- “molti anni addietro”, aveva apposto un lucchetto al Persona_1
cancello d'ingresso al viale-giardino, consegnando le chiavi a tutti i condomini del fabbricato adiacente;
- , , , , Persona_1 Parte_3 Controparte_9 Testimone_3
i coniugi e e i coniugi Controparte_10 Controparte_11 Per_1
Pag. 12 a 20 e , in qualità di proprietari delle rispettive unità Per_1 Controparte_12
immobiliari site nel fabbricato condominiale, disponevano delle chiavi di accesso al viale e lo hanno utilizzato in maniera ininterrotta per oltre trent'anni;
- gli attori , e hanno Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
anch'essi utilizzato continuativamente l'area in questione per averne le chiavi di accesso, da quando sono diventati proprietari delle rispettive unità immobiliari appartenenti al fabbricato condominiale e, segnatamente, il primo a partire dal 1999 per essere subentrato a , la Testimone_3
seconda dal 2009 per aver acquistato dai coniugi e il terzo a Persona_7
partire dal 1992, essendo subentrato, quale erede legittimo, ai coniugi
; CP_13
- gli attori e, prima ancora, i loro danti causa hanno utilizzato il viale-giardino
“per semplice svago o per piccoli lavori di manutenzione”;
- il convenuto ha sostituito il lucchetto di ingresso al detto Parte_1
bene nella primavera del 2009, impedendo l'accesso ad altri.
Appare, dunque, provato l'esercizio di fatto del compossesso con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, e con un comportamento da parte dei compossessori rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, stante il comune possesso delle chiavi e il libero utilizzo del bene secondo la sua destinazione da parte di tutti.
Quanto alla prova dell'animus, è noto che quest'elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal corpus possidendi, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando, ad esempio, che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr. Cass.
22667/2017; Cass. 14092/2010). Pag. 13 a 20 Tale prova lo non ha fornito, anzi la linea difensiva da lui adottata, Pt_1
nell'opporre alla domanda di rivendica la propria usucapione, non ha contestato, in maniera specifica e puntuale, la precedente appartenenza del bene in capo ai rivendicanti o ad uno dei loro danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (1978, anno di matrimonio con Parte_2
). AN lo , nel dedurre che la proprietà formale dell'area
[...] Pt_1
apparteneva agli eredi di fu , ha richiamato anch'egli CP_14 CP_15
l'atto divisionale del 1901, sicché è verosimile che il bene appartenesse ad un comune dante causa come emerge anche dalle allegazioni degli attori (cfr. memoria I termine ex art. 183 c.p.c. degli attori che hanno dedotto che dall'atto di divisione del 1901 “si evince che il detto bene […] restava comune ai sigg. , e (pagg. 13-14). Da questi CP_16 Per_8 Per_9 CP_14
ultimi, i diritti vantati sul viale giardino si sono trasferiti di volta in volta in favore dei loro aventi causa, fino agli odierni proprietari, identificabili negli attori e nella convenuta ”). Parte_2
Orbene tale deduzione, rafforza l'esito della prova testimoniale, circa la sussistenza della comproprietà in capo in capo agli attori.
Oltre a ciò, va considerato che l'appellante , in questa sede di Pt_1
gravame, non ha offerto utili riscontri all'intervenuta propria usucapione, avendo avanzato argomentazioni che non dialogano con l'iter argomentativo della sentenza, concentrandosi sulla erronea valutazione della documentazione catastale che, come emerge dalla lettura della decisione impugnata, non è stata, invece, messa dal primo giudice a fondamento della domanda attorea.
Pertanto, va condivisa la decisione del primo giudice che ha ritenuto che la materiale disponibilità del bene da parte degli attori e della convenuta si era manifestata in un comportamento univocamente Parte_2
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, protrattosi per oltre vent'anni. Pag. 14 a 20 A fronte di tale accertamento, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sul presupposto che il convenuto Pt_1
non ha fornito prova rigorosa dell'utilizzo in via esclusiva del bene.
In proposito, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede “animo proprio” e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui
e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere “uti dominus”
e non più “uti condominus”, senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass.
6452/2025), in quanto anche questa rappresenta una manifestazione delle facoltà comprese nel diritto di proprietà e nel relativo possesso.
Orbene, l'appellante , quanto alla prova degli elementi costitutivi Pt_1
dell'usucapione, deduce di essersi occupato “per oltre 31 anni del viale- giardino uti dominus, dedicandosi al pascolo del proprio bestiame, piantando delle viti e alberi di kiwi nonché utilizzandolo come deposito”, ma la semplice coltivazione del fondo e l'adibizione a ricovero di materiali, per quanto attestate dalla relazione tecnica (cfr. pag. 32: “il viale nella parte centrale è occupato da coltivazioni di vario genere irrigate e curate come un vero
“orticello” e, nell'area rimanente ,si presenta nel suo complesso come un insieme di oggetti e utensili di vario genere”), non costituiscono elementi sufficienti ai fini della dimostrazione del possesso esclusivo del bene, utile ad usucapionem, non postulando le stesse, come correttamente rilevato dal
Tribunale, delle modalità di utilizzo del bene oggettivamente incompatibili con l'esercizio dell'altrui diritto domenicale, manifestatosi, nella specie, attraverso la frequentazione saltuaria del luogo come svago o per piccoli lavori di manutenzione. Pag. 15 a 20 Va infatti rammentato che la Suprema Corte ha affermato che In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.(cfr. Cass. 19478/2007).
In particolare con riguardo all'attività di coltivazione del fondo la connotazione principale dell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al diritto proprietà è la esclusione dei terzi dal godimento del bene in questione, come la recinzione del fondo o la chiusura del cancello di accesso, che dimostrano l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario.
In tal senso la Cassazione ha affermato che “Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione Pag. 16 a 20 materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso.
Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo”
(Cfr. Cass. n. 1796/2022).
Nel caso di specie, la prova dell'avvenuta chiusura del fondo risale soltanto alla primavera del 2009, periodo in cui, secondo quanto emerge dalle deduzioni in fatto, confermate, peraltro, dagli stessi testimoni, il convenuto ha sostituito il lucchetto d'ingresso al viale in questione, Pt_1
precludendo in concreto l'accesso agli attori.
Tuttavia, questo comportamento materiale, di per sé astrattamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva del bene, non è idoneo a far maturare l'usucapione in favore del , stante il Pt_1
compimento da parte degli attori di un atto interruttivo del decorso del termine, rappresentato proprio dalla domanda introduttiva del presente giudizio.
In definitiva, a fronte della mancata prova del possesso esclusivo del bene in questione per il tempo necessario alla usucapione, la domanda di usucapione non può essere accolta, da ciò conseguendo il rigetto dei primi due motivi di impugnazione.
3.4. Appare ugualmente infondato il terzo motivo con cui l'appellante si duole del rigetto della domanda per le pretese migliorie apportate Pt_1
al viale rivendicato.
Premesso che è priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c., formulata dagli appellati, in quanto Parte_1
ha semplicemente dato una diversa qualificazione giuridica alla
[...]
originaria domanda riconvenzionale di rimborso, prospettando a riguardo Pag. 17 a 20 mere argomentazioni di diritto, senza allegare nuovi fatti, nel merito la doglianza è, tuttavia, infondata e va disattesa.
Come noto, “ai sensi dell'art. 1150 cod. civ., il possessore ha diritto all'indennità per i miglioramenti, purché l'incremento di valore sussista al tempo della restituzione della cosa, in quanto il diritto medesimo prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e si correla al dato obiettivo dell'incremento di valore secondo criteri di effettività e attualità, traendo il proprietario vantaggio dalla miglioria solo dal momento della reintegrazione nel godimento del bene” (Cass. 8156/2012; nello stesso senso, cfr. Cass.
39917/2021).
Deriva da quanto precede, pertanto, che l'incremento deve essere effettivo e duraturo e deve sussistere alla data della restituzione, atteso che solo dal momento della reintegrazione nel possesso del bene il proprietario si trova nella situazione di poterne usufruire e, quindi, di trarre vantaggio dal miglioramento apportato al bene.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova certa e tranquillizzante delle proprie allegazioni, in quanto ha omesso di individuare le opere eseguite e di riferire la loro conseguente utilizzabilità sia in concreto, nello stato di fatto esistente, che in futuro.
Il riferimento alla coltivazione e al pascolo appare, infatti, oltremodo generico e non consente di cogliere un possibile incremento di valore apportato al fondo in termini di effettività e di attualità, vieppiù se si considera che il c.t.u. nella relazione peritale ha evidenziato lo stato di degrado e di abbandono del luogo di causa, descrivendo, alle pagg. 31 e 32, che: “il viale nella parte centrale è occupato da coltivazioni di vario genere irrigate e curate come un vero “orticello” e, nell'area rimanente ,si presenta nel suo complesso come un insieme di oggetti e utensili di vario genere che contribuiscono a configurarlo più come un deposito disordinato e fatiscente che come un giardino. Pag. 18 a 20 Naturalmente la destinazione d'uso di cui gode allo stato attuale il viale, che sembrerebbe come sopradescritto, più quella di un orto più che di un giardino, non è assolutamente adatta al prestigio delle vestigia di cui è dotato. È ammissibile che l'immobile abbia subito rimaneggiamenti e cambiamenti nel tempo dovuti alla vetustà, all'inconsapevolezza dei suoi visitatori, alla cattiva manutenzione, ma sembrerebbe opportuno cogliere l'occasione per riordinare
e restaurare gli elementi costruttivi che sono sparsi nella proprietà, numerarli, catalogarli ed assemblarli”.
In definitiva, in forza delle ragioni innanzi illustrate l'appello principale va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§.
4. Il rigetto dell'appello principale, sulla considerazione della fondatezza della domanda attorea di rivendica e sull'insussistenza del possesso esclusivo utile ad usucapionem in capo a , assorbe l'esame Parte_1
del gravame incidentale condizionato, fondato sull'erronea qualificazione, data dal Tribunale, alla domanda proposta in primo grado e sull'omesso esame delle prove in relazione alla domanda di restituzione.
§.
5. L'appello principale proposto da va dunque dichiarato Parte_2
inammissibile, mentre quello proposto da va rigettato e le Parte_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Majello, dichiaratosi antistatario;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti, in solido, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed avverso la Parte_1 Parte_2
Pag. 19 a 20 sentenza n. 1913/2019 del 21.10.2019, notificata il 25.11.2019, emessa dal
Tribunale di Avellino, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_2
2. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato
4. Condanna ed , in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e delle spese Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
di lite, che liquida, in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Domenico
Majello dichiaratosi antistatario;
5. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, in solido, da parte degli appellanti principali, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 02.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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