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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9101 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 19907/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.05.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alberto Giuseppe Baldini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 13.05.1974 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Sedriano (MI) in data 05 ottobre 2013 (anno 2013 atto n. 13 parte I) ed hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni con la seguente figlia:
, C.F. , nata a [...] il [...], minorenne Parte_3 C.F._3
FATTO In data 27.05.2025 la signora ha iscritto a ruolo ricorso cumulativo per la domanda di Parte_1 separazione e divorzio. Successivamente, in data 10.09.2025 si è costituito il signor aderendo alla Parte_2 domanda proposta dalla moglie. In data 08.10.2025 le parti hanno presentato istanza congiunta per il mutamento del rito ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni. In data 12.11.2025 le parti hanno depositato note scritte per la trattazione della causa ed hanno congiuntamente confermato di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti CONDIZIONI 1) Disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e prevedere che il signor cambi l'indirizzo di residenza entro 30 giorni dal passaggio in Parte_2 giudicato della sentenza.
2) Affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori e prevedere il Pt_3 collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) Assegnare la casa coniugale alla signora che la abiterà unitamente alla minore;
Pt_1
4) Disporre che il signor possa stare con con le seguenti modalità, salvo Parte_2 Pt_3 più ampi e diversi accordi tra le parti:
a. A fine settimana alternati senza pernottamento, dal venerdì pomeriggio (uscita scolastica) alla domenica pomeriggio sino alle 15.00 quando la riaccompagnerà dalla madre per terminare i compiti scolastici. Avendo cura di accompagnare a Pt_3 catechismo il sabato mattina;
b. Indipendentemente dai weekend di spettanza il padre starà con il venerdì Pt_3 pomeriggio (uscita scolastica) ed il sabato mattina quando il signor Parte_2 accompagnerà la figlia a catechismo e terminato quest'ultimo la riaccompagnerà dalla madre presso il centro estetico Venere di Sedriano;
c. Un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dal pomeriggio dopo le 17.00 sino alle ore 20.30 quando la riaccompagnerà dalla madre dopo cena;
pagina 2 di 5 d. In ogni caso, il signor potrà trascorrere altri momenti con la figlia, con Parte_2 le medesime modalità sopra descritte, senza pernotto, previo accordo con la madre e previa richiesta avanzata con congruo anticipo;
e. Durante le vacanze di Natale, il padre starà con 3 giorni consecutivi nel Pt_3 periodo dalla chiusura scolastica e sino al 30.12 ed altri 3 giorni consecutivi dal 30.12 sino alla ripresa della scuola. I genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Natale e quello di capodanno;
f. Le vacanze di Pasqua e i ponti festivi saranno divisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, ma trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non Pt_3 ha trascorso il Natale;
g. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia almeno 15 giorni anche non consecutivi che i genitori concorderanno entro il 30.04 di ogni anno.
5) Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia minore con la Parte_2 somma mensile di € 300,00 (trecento/00), da versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese per dodici mensilità e soggetta a rivalutazione ISTAT per legge;
6) Disporre altresì che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese Parte_2 extra, come individuate dalle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 3 di 5 private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024: Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) Autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e relativi alla figlia;
8) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla disporre in merito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con le medesime note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 4 di 5 DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 he hanno contratto matrimonio in data 05 ottobre 2013 in Sedriano (MI);
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Valentina Di Peppe;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sedriano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo pagina 5 di 5
Visto, per acquiescenza alla sentenza