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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2365 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA e STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità della comunicazione di indebito n. 182172288 del CP_ 5.11.2023, con la quale ha chiesto in restituzione Euro 2.587,23 percepiti a titolo di
Naspi per il periodo 1.06-31.08/2017. Per l'effetto, ha chiesto altresì la condanna dell'istituto al pagamento della citata somma, se già versata e/o trattenuta.
In via subordinata ha chiesto la rideterminazione di quanto eventualmente dovuto in favore dell'ente previdenziale nella misura di Euro 897,02, corrispondenti alla mensilità di Naspi percepita nel mese di agosto 2017.
A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver ottenuto, il 7.03.2016, estratto conto certificativo relativo ai complessivi contributi maturati, prendendo atto della possibilità di accedere al trattamento per la pensione di anzianità anticipata – sulla base delle settimane conteggiate nel documento – in data 1.10.2017.
Ha altresì premesso di aver usufruito – a seguito di interruzione del rapporto di lavoro con la società - del trattamento di Naspi con decorrenza dal Parte_2
8.03.2017.
Ha rappresentato:
- di aver proposto, il 21.07.2017, domanda di pensione di anzianità anticipata, rigettata da
CP_ in quanto avrebbe dovuto essere presentata “non prima di due mesi antecedenti alla decorrenza della pensione”;
- di aver ripresentato, il 4.08.2017, la medesima istanza, in questo caso respinta perché i requisiti per il trattamento erano stati “raggiunti in data 31.05.2017”, con contestuale invito a presentare ricorso sul rigetto della domanda precedente, al fine di preservare la decorrenza dal 1.08.2017;
- di aver depositato ricorso amministrativo, come da indicazioni dell'istituto, inspiegabilmente però non accolto dall'ente stesso;
- di avere, peraltro, ricevuto in data 20.09.2017 missiva di accoglimento della domanda datata 21.07.2017;
- di aver ricevuto, in effetti, il trattamento pensionistico dal 1.07.2017.
Ha precisato di aver scoperto solo nel settembre 2017 che la retrodatazione della decorrenza dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità anticipata era dipesa dall'accreditamento di un numero maggiore di settimane contributive, rispetto a quelle
CP_ dell'estratto ricevuto dall' il 7.03.2016.
Ha contestato la richiesta dell'istituto, di restituzione dell'indennità di Naspi percepita da giugno ad agosto 2017, fondata sul raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico citato già da giugno, con conseguente decadenza dalle prestazioni per la disoccupazione ai sensi dell'art. 2, comma 40, l. 92/2012.
Ha sostenuto, in diritto:
- l'inapplicabilità della decadenza dalla in assenza di domanda di pensione, in CP_2
quanto requisito costitutivo del diritto al trattamento previdenziale;
- l'irripetibilità, in ogni caso, delle prestazioni ottenute in buona fede, sino al provvedimento accertativo dell'indebito.
2 CP_ Con memoria di costituzione ha confermato la ricostruzione in fatto della vicenda, per come esposta da controparte, sottolineando che il precedente datore di lavoro del aveva incrementato tardivamente i flussi relativi anche alla sua posizione Parte_1
contributiva; con conseguente anticipazione del diritto alla pensione anticipata con decorrenza dal 1.06.2017, in luogo di ottobre 2017.
Ha sostenuto la correttezza della propria condotta, stante la decadenza della controparte dalla Naspi ai sensi dell'art. 2, comma 40, l. 92/2012 (poi recepito dall'art. 11, d.lgs.
22/15), applicabile a fronte della mera maturazione del requisito pensionistico, senza necessità di presentazione della relativa domanda.
Ha negato l'operatività, nel caso di specie, dei principi relativi alla ripetizione dell'indebito previdenziale nonché la rilevanza dello stato soggettivo del beneficiario delle somme, invocando la disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.
Ha chiesto il rigetto delle domande e, in via subordinata, la condanna del ricorrente alla restituzione degli importi percepiti a titolo di Naspi per il mese di agosto 2017.
***
Pacifici i fatti di causa, come esposti in premessa, questioni controverse tra le parti sono la corretta interpretazione dell'art. 2, comma 40, l. 92/2012 e dell'omologo art. 11 d.lgs.
22/2015 e quali conseguenze la stessa abbia nella fattispecie in esame.
Con riferimento al primo profilo, deve rilevarsi che - per quanto di interesse in questa sede - le norme espressamente prevedono la decadenza dalla fruizione dell'indennità di disoccupazione nel caso di “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Non si condivide la lettura offerta da parte ricorrente, secondo la quale sarebbe necessaria anche la presentazione della domanda di pensione, posto che la stessa si pone in contrasto con l'esplicita previsione legislativa, che ricollega la decadenza alla mera sussistenza dei requisiti – evidentemente anagrafico-contributivi - per l'accesso alle prestazioni previdenziali.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha osservato come la chiara e precisa formulazione delle disposizioni non lasci “spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale” (Cassazione civile sez. lav., 03/05/2024, n.11965). Con il medesimo arresto la Corte ha altresì spiegato come la retrodatazione della decadenza rispetto all'evento dell'effettivo cumulo delle due prestazioni non determinerebbe un vuoto di
3 protezione in contrasto con l'art. 38 Cost., perché “l'ordinamento previdenziale non lascia l'interessato senza tutele: questi ha, infatti, diritto alla indennità di disoccupazione, fintantoché non maturi i requisiti per la pensione e non è affatto privato di ogni fonte di sostentamento”. Ha aggiunto, in modo certamente condivisibile, che
“l'inerzia dell'interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l'accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista;
né può pretendersi che la scelta del trattamento (sostegno al reddito o pensione) sia discrezionalmente rimessa all'assicurato…il legislatore, invero, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, ha previsto che l'indennità contro la disoccupazione fosse subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, ricavabile anche dal difetto di titolarità del diritto dell'assicurato ad altre provvidenze previdenziali…il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione”.
Nel caso di specie, peraltro, non può non considerarsi che, in base all'estratto conto CP_ certificativo rilasciato il 7.03.2016 da il avrebbe potuto accedere alla Parte_1
pensione di anzianità anticipata con decorrenza da ottobre 2017.
Tale circostanza non è negata dall'istituto e, anzi, deve ritenersi che la situazione – cioè la possibilità che il ricorrente potesse accedere alla pensione richiesta solo da ottobre 2017 - sia rimasta immutata quantomeno sino al luglio 2017.
Infatti:
CP_
- non è stato dedotto né è stato dimostrato da quando il datore di lavoro del ricorrente abbia versato i contributi, pacificamente tardivi, che avrebbero consentito l'accesso alla pensione dal 31.05.2017;
- dal documento allegato sub doc. 3 al ricorso, datato 25.07.2017, si evince chiaramente che parte resistente ha rigettato la domanda di pensione proposta dal il Parte_1
21.07.2017 in quanto presentata oltre due mesi prima rispetto alla data di decorrenza della pensione.
Nel provvedimento del 25.07.2017, in altri termini, si dava atto del fatto che a luglio 2017 mancassero ancora più di due mesi alla possibilità del ricorrente di accedere alla pensione
(da ottobre del medesimo anno).
4 Sarebbe non solo illegittimo, ma addirittura del tutto illogico ritenere operante in via retroattiva la decadenza dalla Naspi, direttamente connessa alla possibilità di accedere ad
CP_ un trattamento pensionistico, quando per pacifica ammissione di a luglio 2017 tale possibilità di accesso al trattamento ancora non si era concretizzata.
Ciò anche alla luce dei principi giurisprudenziali citati nel precedente paragrafo, secondo i quali l'indennità contro la disoccupazione è subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, escluso dalla possibilità di accedere ad altre provvidenze previdenziali, in questo
CP_ caso espressamente negate da (cfr doc. 3 fasc. ric.).
L'assunto non vale con riferimento al mese di agosto 2017: con provvedimento datato CP_
1.09.2017 ha implicitamente dato atto della sussistenza del requisito contributivo – evidentemente nel frattempo sopraggiunto in forza di contributi tardivi – per l'accesso al trattamento pensionistico che, infatti, è stato regolarmente versato dallo stesso mese di agosto.
Ne consegue la legittimità del provvedimento di ripetizione dell'istituto, con riferimento a tale mensilità, quantificata senza contestazione in Euro 897,02.
Sull'applicabilità dell'art. 2033 c.c., con riferimento a questo emolumento, è sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., Cassazione civile sez. lav.,
30/04/2024, n.11659: “Introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio
2015, la è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori CP_2
dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'inquadramento tratteggiato nel ricorso e ribadito nella memoria illustrativa (pagina 1) è corroborato dall'inequivocabile dettato normativo e non è contraddetto in maniera persuasiva dalla parte controricorrente, che si attarda sul diverso profilo, rilevante anche nella generale disciplina dell'indebito, della tutela dell'affidamento alla stregua della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)…Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono
5 l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.”.
La domanda di restituzione proposta da parte ricorrente in riferimento alle mensilità di giugno e luglio 2017 non può essere accolta, non essendoci prova del già avvenuto versamento di tali emolumenti.
CP_ Non può essere accolta la domanda di condanna proposta da quanto al mese di agosto 2017, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerando la peculiarità della vicenda e la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 - in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento CP_ n. 18217288 del 5.11.2023 emesso da nei confronti di con Parte_1
riferimento alla richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di Naspi dal
1.06.2017 al 31.07.2017;
2 – per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto in Euro 897,02, oltre interessi dal
1.09.2017 al saldo;
3 - rigetta nel resto;
CP_ 4 – dichiara inammissibile la domanda di condanna proposta da
5 - compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 12/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA e STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità della comunicazione di indebito n. 182172288 del CP_ 5.11.2023, con la quale ha chiesto in restituzione Euro 2.587,23 percepiti a titolo di
Naspi per il periodo 1.06-31.08/2017. Per l'effetto, ha chiesto altresì la condanna dell'istituto al pagamento della citata somma, se già versata e/o trattenuta.
In via subordinata ha chiesto la rideterminazione di quanto eventualmente dovuto in favore dell'ente previdenziale nella misura di Euro 897,02, corrispondenti alla mensilità di Naspi percepita nel mese di agosto 2017.
A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver ottenuto, il 7.03.2016, estratto conto certificativo relativo ai complessivi contributi maturati, prendendo atto della possibilità di accedere al trattamento per la pensione di anzianità anticipata – sulla base delle settimane conteggiate nel documento – in data 1.10.2017.
Ha altresì premesso di aver usufruito – a seguito di interruzione del rapporto di lavoro con la società - del trattamento di Naspi con decorrenza dal Parte_2
8.03.2017.
Ha rappresentato:
- di aver proposto, il 21.07.2017, domanda di pensione di anzianità anticipata, rigettata da
CP_ in quanto avrebbe dovuto essere presentata “non prima di due mesi antecedenti alla decorrenza della pensione”;
- di aver ripresentato, il 4.08.2017, la medesima istanza, in questo caso respinta perché i requisiti per il trattamento erano stati “raggiunti in data 31.05.2017”, con contestuale invito a presentare ricorso sul rigetto della domanda precedente, al fine di preservare la decorrenza dal 1.08.2017;
- di aver depositato ricorso amministrativo, come da indicazioni dell'istituto, inspiegabilmente però non accolto dall'ente stesso;
- di avere, peraltro, ricevuto in data 20.09.2017 missiva di accoglimento della domanda datata 21.07.2017;
- di aver ricevuto, in effetti, il trattamento pensionistico dal 1.07.2017.
Ha precisato di aver scoperto solo nel settembre 2017 che la retrodatazione della decorrenza dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità anticipata era dipesa dall'accreditamento di un numero maggiore di settimane contributive, rispetto a quelle
CP_ dell'estratto ricevuto dall' il 7.03.2016.
Ha contestato la richiesta dell'istituto, di restituzione dell'indennità di Naspi percepita da giugno ad agosto 2017, fondata sul raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico citato già da giugno, con conseguente decadenza dalle prestazioni per la disoccupazione ai sensi dell'art. 2, comma 40, l. 92/2012.
Ha sostenuto, in diritto:
- l'inapplicabilità della decadenza dalla in assenza di domanda di pensione, in CP_2
quanto requisito costitutivo del diritto al trattamento previdenziale;
- l'irripetibilità, in ogni caso, delle prestazioni ottenute in buona fede, sino al provvedimento accertativo dell'indebito.
2 CP_ Con memoria di costituzione ha confermato la ricostruzione in fatto della vicenda, per come esposta da controparte, sottolineando che il precedente datore di lavoro del aveva incrementato tardivamente i flussi relativi anche alla sua posizione Parte_1
contributiva; con conseguente anticipazione del diritto alla pensione anticipata con decorrenza dal 1.06.2017, in luogo di ottobre 2017.
Ha sostenuto la correttezza della propria condotta, stante la decadenza della controparte dalla Naspi ai sensi dell'art. 2, comma 40, l. 92/2012 (poi recepito dall'art. 11, d.lgs.
22/15), applicabile a fronte della mera maturazione del requisito pensionistico, senza necessità di presentazione della relativa domanda.
Ha negato l'operatività, nel caso di specie, dei principi relativi alla ripetizione dell'indebito previdenziale nonché la rilevanza dello stato soggettivo del beneficiario delle somme, invocando la disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.
Ha chiesto il rigetto delle domande e, in via subordinata, la condanna del ricorrente alla restituzione degli importi percepiti a titolo di Naspi per il mese di agosto 2017.
***
Pacifici i fatti di causa, come esposti in premessa, questioni controverse tra le parti sono la corretta interpretazione dell'art. 2, comma 40, l. 92/2012 e dell'omologo art. 11 d.lgs.
22/2015 e quali conseguenze la stessa abbia nella fattispecie in esame.
Con riferimento al primo profilo, deve rilevarsi che - per quanto di interesse in questa sede - le norme espressamente prevedono la decadenza dalla fruizione dell'indennità di disoccupazione nel caso di “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Non si condivide la lettura offerta da parte ricorrente, secondo la quale sarebbe necessaria anche la presentazione della domanda di pensione, posto che la stessa si pone in contrasto con l'esplicita previsione legislativa, che ricollega la decadenza alla mera sussistenza dei requisiti – evidentemente anagrafico-contributivi - per l'accesso alle prestazioni previdenziali.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha osservato come la chiara e precisa formulazione delle disposizioni non lasci “spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale” (Cassazione civile sez. lav., 03/05/2024, n.11965). Con il medesimo arresto la Corte ha altresì spiegato come la retrodatazione della decadenza rispetto all'evento dell'effettivo cumulo delle due prestazioni non determinerebbe un vuoto di
3 protezione in contrasto con l'art. 38 Cost., perché “l'ordinamento previdenziale non lascia l'interessato senza tutele: questi ha, infatti, diritto alla indennità di disoccupazione, fintantoché non maturi i requisiti per la pensione e non è affatto privato di ogni fonte di sostentamento”. Ha aggiunto, in modo certamente condivisibile, che
“l'inerzia dell'interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l'accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista;
né può pretendersi che la scelta del trattamento (sostegno al reddito o pensione) sia discrezionalmente rimessa all'assicurato…il legislatore, invero, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, ha previsto che l'indennità contro la disoccupazione fosse subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, ricavabile anche dal difetto di titolarità del diritto dell'assicurato ad altre provvidenze previdenziali…il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione”.
Nel caso di specie, peraltro, non può non considerarsi che, in base all'estratto conto CP_ certificativo rilasciato il 7.03.2016 da il avrebbe potuto accedere alla Parte_1
pensione di anzianità anticipata con decorrenza da ottobre 2017.
Tale circostanza non è negata dall'istituto e, anzi, deve ritenersi che la situazione – cioè la possibilità che il ricorrente potesse accedere alla pensione richiesta solo da ottobre 2017 - sia rimasta immutata quantomeno sino al luglio 2017.
Infatti:
CP_
- non è stato dedotto né è stato dimostrato da quando il datore di lavoro del ricorrente abbia versato i contributi, pacificamente tardivi, che avrebbero consentito l'accesso alla pensione dal 31.05.2017;
- dal documento allegato sub doc. 3 al ricorso, datato 25.07.2017, si evince chiaramente che parte resistente ha rigettato la domanda di pensione proposta dal il Parte_1
21.07.2017 in quanto presentata oltre due mesi prima rispetto alla data di decorrenza della pensione.
Nel provvedimento del 25.07.2017, in altri termini, si dava atto del fatto che a luglio 2017 mancassero ancora più di due mesi alla possibilità del ricorrente di accedere alla pensione
(da ottobre del medesimo anno).
4 Sarebbe non solo illegittimo, ma addirittura del tutto illogico ritenere operante in via retroattiva la decadenza dalla Naspi, direttamente connessa alla possibilità di accedere ad
CP_ un trattamento pensionistico, quando per pacifica ammissione di a luglio 2017 tale possibilità di accesso al trattamento ancora non si era concretizzata.
Ciò anche alla luce dei principi giurisprudenziali citati nel precedente paragrafo, secondo i quali l'indennità contro la disoccupazione è subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, escluso dalla possibilità di accedere ad altre provvidenze previdenziali, in questo
CP_ caso espressamente negate da (cfr doc. 3 fasc. ric.).
L'assunto non vale con riferimento al mese di agosto 2017: con provvedimento datato CP_
1.09.2017 ha implicitamente dato atto della sussistenza del requisito contributivo – evidentemente nel frattempo sopraggiunto in forza di contributi tardivi – per l'accesso al trattamento pensionistico che, infatti, è stato regolarmente versato dallo stesso mese di agosto.
Ne consegue la legittimità del provvedimento di ripetizione dell'istituto, con riferimento a tale mensilità, quantificata senza contestazione in Euro 897,02.
Sull'applicabilità dell'art. 2033 c.c., con riferimento a questo emolumento, è sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., Cassazione civile sez. lav.,
30/04/2024, n.11659: “Introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio
2015, la è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori CP_2
dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'inquadramento tratteggiato nel ricorso e ribadito nella memoria illustrativa (pagina 1) è corroborato dall'inequivocabile dettato normativo e non è contraddetto in maniera persuasiva dalla parte controricorrente, che si attarda sul diverso profilo, rilevante anche nella generale disciplina dell'indebito, della tutela dell'affidamento alla stregua della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)…Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono
5 l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.”.
La domanda di restituzione proposta da parte ricorrente in riferimento alle mensilità di giugno e luglio 2017 non può essere accolta, non essendoci prova del già avvenuto versamento di tali emolumenti.
CP_ Non può essere accolta la domanda di condanna proposta da quanto al mese di agosto 2017, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerando la peculiarità della vicenda e la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 - in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento CP_ n. 18217288 del 5.11.2023 emesso da nei confronti di con Parte_1
riferimento alla richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di Naspi dal
1.06.2017 al 31.07.2017;
2 – per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto in Euro 897,02, oltre interessi dal
1.09.2017 al saldo;
3 - rigetta nel resto;
CP_ 4 – dichiara inammissibile la domanda di condanna proposta da
5 - compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 12/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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