Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Martina Narra;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Alessandra Cogni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.02.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia di divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 86/2024, pubblicata in data 20.05.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 23.12.2024, come da attestazione di
Cancelleria del 24.12.2024 presente in atti.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di voler conseguire la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco e mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Maleo (Lo) Via Leonardo Da Vinci N. 9, di proprietà esclusiva
Pag. 1
3) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la residenza del padre, in Maleo, Via Leonardo Da Vinci N. 9.
4) La SIa all'oggi priva di occupazione lavorativa, nulla verserà a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento del minore, che sarà, quindi, totalmente a carico del SI
, comprese le spese straordinarie, previste in dettaglio in seno al Protocollo Linee Pt_1 guida mantenimento C.d.A. Milano.
5) Il SI si obbliga, peraltro, a corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 Pt_1 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile fino al dicembre 2025 compreso.
6)Il SI , a partire dal mese di gennaio 2026, verserà alla SIa Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) I coniugi concordano come l'Assegno Unico in favore del figlio verrà percepito interamente dal genitore collocatario.
8) La SIa avrà la facoltà di vedere tutti i giorni, andandolo a Parte_2 Per_1 prendere all'uscita della scuola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16,30 e, nelle giornate di lunedì e mercoledì, lo accompagnerà agli allenamenti di calcio a Maleo. Gli altri giorni infrasettimanali, potrà trascorrere il tempo con lui, fino al rientro del SI
, verso le ore 18,30. Pt_1
, inoltre, passerà con la madre un fine settimana alternato, dal venerdì Per_1 pomeriggio all'uscita della scuola e sino alla domenica prima di cena. Nelle settimane in cui il minore starà con il padre nel week end, la SIa terrà quest'ultimo a Parte_2 dormire due giorni infrasettimanali, il martedì ed il giovedì.
Fatto salvo ogni eventuale e migliore accordo tra le parti.
I giorni di Natale e Pasqua, Santo Stefano e Lunedì dell'Angelo, Capodanno e l'Epifania, salvo diverso accordo tra i coniugi, verranno da trascorsi ad anni alterni con Per_1 ciascun genitore.
Nel lungo periodo di pausa estiva, il figlio potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori previo accordo entro il mese di maggio. In tali periodi i diritti di visita verranno sospesi. Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente quando sarà con l'altro genitore. Ciascun genitore, inoltre, nel Per_1 periodo in cui trascorrerà con il figlio i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale fornendone indicazione e recapiti.
9) I SIi e si impegnano sin da ora alla massima collaborazione e al Pt_1 Parte_2 consulto reciproco nell'ambito dell'educazione e crescita del figlio . A tal fine Per_1 prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche,
l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita del minore, che possa influire sulla sua formazione e crescita psico-fisica, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione
Pag. 2 naturale e delle aspirazioni del medesimo.
10) Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, i Genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé”. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L. 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Torre Dè Picenardi (CR) in data 29.05.2010, trascritto nei Parte_2 registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 4, parte 2, anno 2010;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre Dè Picenardi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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