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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 10.4.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. T. Pastore Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 20.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott. ha diagnosticato a carico dell'istante “Moderata difficoltà Per_1
nella stazione eretta, nella deambulazione e nei passaggi posturali in soggetto con rallentamento ideo – motorio in corso di morbo di Alzheimer. Deficit cognitivo grave (MMSE
= 10 / 30, corretto 8.4 / 30 – Scale di Autonomia ADL = 3 / 6, IADL = 0 / 8) conseguente ad encefalopatia di tipo vasculo – degenerativo con documentato accumulo di beta – amiloide, associato a gravi turbe del comportamento (allucinazioni uditivo-visive con delirio di gelosia
e di ladrocinio); severo disturbo depressivo involutivo. Allegata incontinenza urinaria”.
Ha poi osservato che “tale quadro patologico determina la totale inabilità (cento per cento) e
l'ammissibilità ai benefici relativi all'articolo 3, comma 3 della Legge 104 / 1992, come peraltro stabilito in sede amministrativa dalle competenti Commissioni dell'ASL BR di Brindisi
e dal CTU della fase di ATP”, evidenziando – con riferimento alla prestazione per cui è causa
– che “le condizioni psicofisiche dell'istante la mettono sicuramente in condizione di ricorrere alla necessità di assistenza continua da parte di terza persona, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e 508/1988), rispetto ad un soggetto di pari età; si sottolinea che, oltre al deficit deambulatorio di entità medio – grave conseguente soprattutto all'aggravarsi del morbo di Alzheimer, l'istante contestualmente è presente un disturbo neuro-cognitivo avanzato da encefalopatia vascolare cronica e degenerativa da malattia di Alzheimer in paziente con associata sindrome depressiva involutiva (MMSE = 8.4
/ 30) con associato rallentamento ideativo / motorio e con gravi turbe del comportamento che richiedono la continua sorveglianza da parte dei familiari;
per tali ragioni l'attuale complessiva riserva funzionale del soggetto è senz'altro di entità insufficiente a garantire in modo adeguato lo svolgimento di quella attività fisica leggera necessaria a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, rispetto ad un soggetto normale di pari età”.
Ha dunque concluso per la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere da dicembre 2023, ossia “dal mese precedente la diagnosi clinica degli associati disturbi del comportamento richiedenti la somministrazione di farmaci antipsicotici oltre la sorveglianza continua ed inderogabile di terze persone in considerazione dei pericoli inerenti il sé e gli altri”.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante il parere concorde espresso dal ctp dell' e l'assenza di contestazioni – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co.3 CP_1
c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – da parte della ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½. La residua parte – liquidata come in dispositivo – va posta a carico dell' CP_1
secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
accerta e dichiara che la ricorrente è invalida nella misura del 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da dicembre 2023, come da ctu depositata in data 16.1.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte CP_1 che liquida in € 1300,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 10.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere