Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1066 /2024
Il Giudice Istruttore dott. Marcello Bellomo,
Provvedendo con riferimento nell'udienza del 18/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte,
Preso atto che nel termine perentorio assegnato note di udienza sono state depositate:
per parte attrice dall'Avv. CARUSO FLAVIO GIROLAMO il quale ha dedotto “insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo”;
per parte convenuta dal procuratore costituito Avv. STAZI LUCIA la quale ha dedotto
“richiama tutte i suoi precedenti scritti difensivi, e in particolare le note conclusive depo-sitate per l'udienza dell'11.2.2025, e chiede che la causa sia decisa con accoglimento delle” conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta;
Evidenziato che l'udienza è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 terdecies cpc,
Decide la causa depositando la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1066 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) vertente tra
nato a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO FLAVIO GIROLAMO giusta procura in atti, attore nei confronti di
, CF , rappresentata e difesa dall'Avv. STAZI LUCIA, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “- RITENERE E
DICHIARARE fondata la domanda, e quindi la responsabilità dell'istituto bancario “ CP_1
” con sede in Marsala (TP), in persona del direttore pro-tempore, per il fatto accaduto in
[...]
data 5 dicembre 2023, per le motivazioni dedotte in narrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47
Cost., 1176 e 2043 c.c., 119 TUB;
- ACCERTARE il diritto del ricorrente ad avere accesso al conto corrente n. 6346 presso l'istituto bancario “ ” con sede in Marsala (TP) ex art. Controparte_1
119 TUB, allo scopo di poter effettuare le necessarie operazioni bancarie per rispondere ai bisogni materiali dell'interdetto e di poter estrarre copia della documentazione bancaria necessaria ai fini Isee;
- CONDANNARE parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre interessi moratori dalla data dell'assegnazione delle somme sino all'effettivo soddisfo”
Premetteva a detta domanda che quale tutore del fratello Sig. “in Parte_2
data 5 dicembre 2023, … si recava presso l'Istituto bancario “ ”, con sede in Controparte_1
Marsala (TP), Via Dante Alighieri, n. 6 per prelevare alcune somme di denaro necessarie per il fabbisogno dell'interdetto” ma “l'addetto allo sportello negava all'odierno ricorrente di poter effettuare alcuna operazione sul conto corrente intestato al fratello (c/c n. 6346), in quanto detto conto risultava bloccato” in quell'occasione inoltre “gli veniva altresì negata la possibilità di estrarre la documentazione contabile per poter richiedere l'Isee”.
Allegando la violazione da parte dell'istituto bancario dell'art 47 Cost., 1176 e 2043 cc nonché
“del diritto di accesso ai documenti bancari ai sensi del testo unico bancario (t.u.b.)”, rassegnava le su indicate conclusioni.
Si costituiva la convenuta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito dall'attore, evidenziava che quest'ultimo fin dal dicembre del 2022 non era più il tutore del fratello ragione per cui non gli era stato consentito di operare sul conto intestato all'interdetto.
Chiedeva pertanto “1) rigettare ogni domanda della controparte, perché infondata in fatto e in diritto;
2) condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 96, 1° e/o 3° comma, c.p.c.”
Instaurato il contraddittorio, preso atto dell'eccezioni di parte convenuta il Tribunale in persona di altro magistrato, assegnava all'attore termine perentorio di giorni trenta “onde consentire la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza e/o assistenza dell'interdetto e, inoltre, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni”.
Decorso detto termine senza che l'attore ponesse in essere alcuna attività finalizzata a dare esecuzione alla suddetta ordinanza, è stata fissata udienza per la decisione.
La domanda è inammissibile.
Il ricorrente ha espressamente dichiarato nel ricorso introduttivo di agire nel presente giudizio quale tutore del fratello Parte_2
È tuttavia circostanza documentale (cfr. all. 2 comparsa di risposta del convenuto) oltre che pacifica per non essere stata la stessa contestata dal ricorrente, che con decreto del 5.12.2022 il Giudice tutelare dell'intestato tribunale, ha revocato la nomina di quale tutore di Parte_1
Parte_2
Pure documentale (oltre che non contestata) è anche la circostanza che il nuovo tutore abbia prestato giuramento in data 9.12.2022 (cfr. all. 3 comparsa di risposta del convenuto).
Da quanto precede deriva l'assoluto difetto in capo all'attore della rappresentanza sostanziale del fratello.
Non essendo stato detto difetto sanato nel termine perentorio a tal fine assegnato dal
Tribunale, la domanda va dichiarata inammissibile.
La circostanza che prima della costituzione la banca abbia comunicato formalmente
(nonché documentato) anche al procuratore dell'attore le ragioni del diniego opposto, che anche ad esito della costituzione della Banca l'attore abbia insistito nelle domanda formulate in ricorso, che egli nonostante il rilievo del GI non si sia attivato per sanare il rilevato vizio di rappresentanza nel termine assegnato, consente di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art 96 cpc costituendo la condotta del un evidente ipotesi di abuso del processo sia per non risultare la Parte_1
proposta azione fin dall'inizio supportata dall'interesse ad agire giuridicamente rilevante ai sensi dell'art 100 cpc sia per aver perseverato nelle conclusioni rassegnate nonostante l'evidente e documentata mancanza di legittimazione alla proposizione della domanda.
Ne deriva che l'attore va condannato al pagamento in favore della convenuta della somma equitativamente determinata in € 3.000,00
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio (indeterminabile), considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in complessivi Euro 7.616,00 (di cui €
1.701 per fase di studio, € 1.204 per fase introduttiva, € 1.806 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi, in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, dell'utilità dell'attività svolta nell'interesse della parte risultata nel caso di specie integralmente vincente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1066/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro
7.616,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi;
- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art 96 cpc dell'ulteriore somma di €
3.000,00;
- condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € Parte_1
1.000,00.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo