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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/07/2024, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Presidente Dott. Martino Casavola
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Giudice Dott.ssa Anna Carbonara
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 7629 del R.G. relativo all'anno 2018 riservato per la decisione all'udienza del 14.02.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
promosso
DA
'rappresentato e difeso Parte 1 nato a [...] il [...], CF: C.F. 1
() ed elettivamente domiciliato presso lo dall'Avv. Giuseppe Sidella (CF: C.F. 2 studio dello stesso sito in Taranto alla Via Roma n. 12, come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente
E nata a San OR CO (TA) il 02.06.1968, CF: Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pignatelli (CF: C.F. 3 و
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Taranto C.F. 4
alla Via Lago di Misurina n. 32, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto intervenuto ex lege avente ad oggetto "Cessazione degli effetti civili del matrimonio".
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 14.02.2024 e per il P.M con visto del 05.03.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che con sentenza parziale n. 906/2021, depositata in data 14.04.2021, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. le parti formulavano le richieste istruttorie.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testi ed interrogatorio formale del ricorrente. All'udienza del 14.02.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
Preliminarmente devono essere confermate le statuizioni assunte in merito ai mezzi istruttori, non sussistendo motivi per discostarsi dalle relative motivazioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
La domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, è quella concernente il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1
Parte ricorrente domandava la revoca dell'assegno previsto in favore della moglie in sede di separazione e in subordine la diminuzione dello stesso. La resistente costituitasi in giudizio domandava in riconvenzionale la previsione di un assegno divorzile maggiore rispetto a quanto statuito nel giudizio di separazione, che quantificava nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. in euro 1.000,00 mensili, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In sede di separazione le parti avevano convenuto un assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 500,00 mensili. All'udienza presidenziale del 01.10.2019 venivano confermate le condizioni della separazione ad eccezione del contributo al mantenimento per il figlio Per "-, in quanto convivente con il padre.
Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla resistente, della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto ed in via gradata la riduzione rispetto a quanto statuito in sede di separazione, il Collegio ritiene che debba essere accolta nella misura ritenuta di giustizia.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n. 12196:
"Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati atta c\d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa '
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Inoltre laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e
- tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio, sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021 ed anche Cass.
23583/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento alla condizione economico
- reddituale e patrimoniale delle parti che Parte 1 è titolare della ditta "Termoidraulica di
Conte US e risulta aver percepito redditi pari ad euro 34.379,00 (730/2021) ed euro
32.103,00 (730/2020); lo stesso successivamente allo scioglimento della comunione tra coniugi, è divenuto altresì proprietario di un locale commerciale e di un appartamento situati in Pulsano alla via Roma n. 127, nonché di un appartamento sito in Pulsano alla Contrada Serrone via
Monteparasco. Al contempo il Pt 1 è stato dichiarato soggetto invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, in quanto affetto da “linfoma non Hogdkin tipo micosi fungoide", come documentato dal verbale di accertamento del 03.09.2021, redatto dalla commissione Asl
depositato in atti. Tali elementi di giudizio comprovano una incontrovertibile riduzione della capacità lavorativa del Pt 1 in ragione delle patologie sofferte ed accertate nelle apposite sedi.
Quanto alla resistente, ha dedotto di essere attualmente disoccupata e di non poter svolgere alcun impiego in ragione delle patologie invalidanti da cui è affetta e di aver prestato attività lavorativa durante il matrimonio presso l'attività del marito.
Tale assunto ha trovato parziale riscontro nella prova testimoniale espletata. Infatti, la teste
Testimone 1 ha dichiarato, "E' vero che la sig.ra ha lavorato presso l'azienda CP 1
del marito CP_1 ha lavorato fin dai Parte 1 per il periodo indicato. Precisamente la tempi dell'apertura della azienda, allorchè la stessa passò dal precedente titolare, padre del sig.
Pt 1 al figlio, Pt 1 Il rapporto si è protratto ininterrottamente fino al momento della separazione dei coniugi. Di tanto sono a conoscenza in quanto amica di famiglia dall'anno
1992/1993. Spesso andavo a trovare nel negozio la sig.ra e la vedevo lavorare CP 1
all'interno"; ... "Confermo integralmente la circostanza n. 2 che mi viene letta. Di tanto sono a conoscenza, non solo per il rapporto di amicizia, ma anche perché sovente facevo acquisti presso il negozio. Pertanto ho avuto modo di vedere la CP 1 sia all'orario di apertura che in quelli intermedi, che in quelli di chiusura. Non posso dire con certezza se la CP 1 abbia mai ricevuto alcun compenso. Posso dire che la stessa mi ha riferito più volte di non ricevere alcunchè;".
La teste Testimone 2 ha altresì dichiarato "Confermo la circostanza n. 1, in quanto spesso andavo a trovare mia IA quando non era in casa, la trovavo giù nel negozio sottostante e la trovavo intenta a lavorare"... "Confermo la circostanza n. 2, avendo visto mia IA che svolgeva le mansioni e attività indicate. Si occupava delle pulizie interne del locale e aveva contatti con i clienti. Non percepiva alcun stipendio". Tali testimonianze possono considerarsi del tutto attendibili, avendo avuto i testimoni escussi conoscenza diretta dei fatti riferiti.
La collaborazione lavorativa della resistente presso l'attività del marito ha trovato ogni più ampia conferma nell'estratto conto contributivo INPS, prodotto dalla resistente, il quale attesta che la
Parte 1 percependo redditi CP 1 ha svolto la funzione di Coadiutore di impresa di dal 1994 al 2015.
CP 1 deve evidenziarsi che non è statoQuanto alla posizione economico reddituale della fornito un quadro sufficientemente esaustivo delle situazioni prospettate in quanto la stessa non ha inteso depositare le dichiarazioni dei redditi limitandosi a produrre un Modello Isee riferito all'anno 2021 dal quale risulta l'indicazione di euro 47.637,02.
Controparte_1 è inoltre proprietaria della ex casa coniugale, sita in Pulsano, dalla quale, come dalla stessa affermato, percepisce un canone di locazione nonché di due appartamenti, un garage ed un locale siti in San OR.
La stessa ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato in costanza di matrimonio presso l'attività del marito, è impossibilitata a svolgere attività lavorativa per problemi di salute, ma dalla documentazione prodotta ( esclusa quella depositata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, da considerarsi inutilizzabile) non risultano sussistere patologie tali da determinare l'impedimento allo svolgimento di attività lavorativa. Tuttalpiù quanto sofferto dalla resistente (confronta documentazione medica allegata alla memoria istruttoria) comprovano patologie caratterizzate dalla temporaneità e non di certo una incapacità/inabilità assoluta allo svolgimento di un'attività lavorativa. Nulla è emerso in tal senso dalla testimonianza della Tes 1 "Confermo integralmente la circostanza n.
7. Dopo la separazione, la sig.ra CP 1 ha dovuto affrontare momenti di crisi economica che l'hanno costretta a lavorare in campagna presso i suoi genitori. Tanto posso dirlo perché anche io ho lavorato presso i genitori della CP_1 nella stessa campagna e la vedevo"... "E' vera la circostanza n.
8. Si trattava di lavori pesanti, insostenibili, come raccolta delle olive, vendemmia e altro. Tanto vero che anche io non me la sono più sentita di continuare. La signora CP_1 non è mai andata in Ospedale, o quanto meno io non l'ho accompagnata. Sotto questo aspetto è stata seguita dai genitori".
Alla luce delle emergenze del giudizio innanzi rassegnate, ritiene il Collegio giustificato il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile nella misura di euroControparte_1
€ 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, importo che il ricorrente dovrà corrispondergli il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal deposito del presente provvedimento.
Ciò in ragione del divario economico sussistente tra le parti;
della differente posizione lavorativa e la potenzialità reddituale degli stessi, sia in ragione dell'età della sig.ra CP 1 (cinquantasei anni) che delle condizioni di salute del Pt 1 nonché considerata la durata del matrimonio (ventisei anni), il fatto che dallo stesso sono nati due figli ed il contributo dato dalla richiedente l'assegno con il suo apporto casalingo per l'accudimento della prole, nonchè alla realizzazione del patrimonio familiare, anche tramite l'attività lavorativa svolta nella ditta del marito.
Va d'altro canto considerato il verosimile contributo del Pt 1 in costanza di matrimonio alla realizzazione del patrimonio immobiliare da cui la CP 1 ricava o può ricavare redditi e la sua capacità lavorativa, non avendo dimostrato di essere affetta da patologie invalidanti.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede;
pone a carico di Parte 1 l'obbligo di corrispondere a Controparte 1 a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 16.07.2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Presidente Dott. Martino Casavola
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Giudice Dott.ssa Anna Carbonara
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 7629 del R.G. relativo all'anno 2018 riservato per la decisione all'udienza del 14.02.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
promosso
DA
'rappresentato e difeso Parte 1 nato a [...] il [...], CF: C.F. 1
() ed elettivamente domiciliato presso lo dall'Avv. Giuseppe Sidella (CF: C.F. 2 studio dello stesso sito in Taranto alla Via Roma n. 12, come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente
E nata a San OR CO (TA) il 02.06.1968, CF: Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pignatelli (CF: C.F. 3 و
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Taranto C.F. 4
alla Via Lago di Misurina n. 32, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto intervenuto ex lege avente ad oggetto "Cessazione degli effetti civili del matrimonio".
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 14.02.2024 e per il P.M con visto del 05.03.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che con sentenza parziale n. 906/2021, depositata in data 14.04.2021, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. le parti formulavano le richieste istruttorie.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testi ed interrogatorio formale del ricorrente. All'udienza del 14.02.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
Preliminarmente devono essere confermate le statuizioni assunte in merito ai mezzi istruttori, non sussistendo motivi per discostarsi dalle relative motivazioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
La domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, è quella concernente il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1
Parte ricorrente domandava la revoca dell'assegno previsto in favore della moglie in sede di separazione e in subordine la diminuzione dello stesso. La resistente costituitasi in giudizio domandava in riconvenzionale la previsione di un assegno divorzile maggiore rispetto a quanto statuito nel giudizio di separazione, che quantificava nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. in euro 1.000,00 mensili, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In sede di separazione le parti avevano convenuto un assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 500,00 mensili. All'udienza presidenziale del 01.10.2019 venivano confermate le condizioni della separazione ad eccezione del contributo al mantenimento per il figlio Per "-, in quanto convivente con il padre.
Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla resistente, della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto ed in via gradata la riduzione rispetto a quanto statuito in sede di separazione, il Collegio ritiene che debba essere accolta nella misura ritenuta di giustizia.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n. 12196:
"Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati atta c\d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa '
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Inoltre laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e
- tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio, sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021 ed anche Cass.
23583/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento alla condizione economico
- reddituale e patrimoniale delle parti che Parte 1 è titolare della ditta "Termoidraulica di
Conte US e risulta aver percepito redditi pari ad euro 34.379,00 (730/2021) ed euro
32.103,00 (730/2020); lo stesso successivamente allo scioglimento della comunione tra coniugi, è divenuto altresì proprietario di un locale commerciale e di un appartamento situati in Pulsano alla via Roma n. 127, nonché di un appartamento sito in Pulsano alla Contrada Serrone via
Monteparasco. Al contempo il Pt 1 è stato dichiarato soggetto invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, in quanto affetto da “linfoma non Hogdkin tipo micosi fungoide", come documentato dal verbale di accertamento del 03.09.2021, redatto dalla commissione Asl
depositato in atti. Tali elementi di giudizio comprovano una incontrovertibile riduzione della capacità lavorativa del Pt 1 in ragione delle patologie sofferte ed accertate nelle apposite sedi.
Quanto alla resistente, ha dedotto di essere attualmente disoccupata e di non poter svolgere alcun impiego in ragione delle patologie invalidanti da cui è affetta e di aver prestato attività lavorativa durante il matrimonio presso l'attività del marito.
Tale assunto ha trovato parziale riscontro nella prova testimoniale espletata. Infatti, la teste
Testimone 1 ha dichiarato, "E' vero che la sig.ra ha lavorato presso l'azienda CP 1
del marito CP_1 ha lavorato fin dai Parte 1 per il periodo indicato. Precisamente la tempi dell'apertura della azienda, allorchè la stessa passò dal precedente titolare, padre del sig.
Pt 1 al figlio, Pt 1 Il rapporto si è protratto ininterrottamente fino al momento della separazione dei coniugi. Di tanto sono a conoscenza in quanto amica di famiglia dall'anno
1992/1993. Spesso andavo a trovare nel negozio la sig.ra e la vedevo lavorare CP 1
all'interno"; ... "Confermo integralmente la circostanza n. 2 che mi viene letta. Di tanto sono a conoscenza, non solo per il rapporto di amicizia, ma anche perché sovente facevo acquisti presso il negozio. Pertanto ho avuto modo di vedere la CP 1 sia all'orario di apertura che in quelli intermedi, che in quelli di chiusura. Non posso dire con certezza se la CP 1 abbia mai ricevuto alcun compenso. Posso dire che la stessa mi ha riferito più volte di non ricevere alcunchè;".
La teste Testimone 2 ha altresì dichiarato "Confermo la circostanza n. 1, in quanto spesso andavo a trovare mia IA quando non era in casa, la trovavo giù nel negozio sottostante e la trovavo intenta a lavorare"... "Confermo la circostanza n. 2, avendo visto mia IA che svolgeva le mansioni e attività indicate. Si occupava delle pulizie interne del locale e aveva contatti con i clienti. Non percepiva alcun stipendio". Tali testimonianze possono considerarsi del tutto attendibili, avendo avuto i testimoni escussi conoscenza diretta dei fatti riferiti.
La collaborazione lavorativa della resistente presso l'attività del marito ha trovato ogni più ampia conferma nell'estratto conto contributivo INPS, prodotto dalla resistente, il quale attesta che la
Parte 1 percependo redditi CP 1 ha svolto la funzione di Coadiutore di impresa di dal 1994 al 2015.
CP 1 deve evidenziarsi che non è statoQuanto alla posizione economico reddituale della fornito un quadro sufficientemente esaustivo delle situazioni prospettate in quanto la stessa non ha inteso depositare le dichiarazioni dei redditi limitandosi a produrre un Modello Isee riferito all'anno 2021 dal quale risulta l'indicazione di euro 47.637,02.
Controparte_1 è inoltre proprietaria della ex casa coniugale, sita in Pulsano, dalla quale, come dalla stessa affermato, percepisce un canone di locazione nonché di due appartamenti, un garage ed un locale siti in San OR.
La stessa ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato in costanza di matrimonio presso l'attività del marito, è impossibilitata a svolgere attività lavorativa per problemi di salute, ma dalla documentazione prodotta ( esclusa quella depositata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, da considerarsi inutilizzabile) non risultano sussistere patologie tali da determinare l'impedimento allo svolgimento di attività lavorativa. Tuttalpiù quanto sofferto dalla resistente (confronta documentazione medica allegata alla memoria istruttoria) comprovano patologie caratterizzate dalla temporaneità e non di certo una incapacità/inabilità assoluta allo svolgimento di un'attività lavorativa. Nulla è emerso in tal senso dalla testimonianza della Tes 1 "Confermo integralmente la circostanza n.
7. Dopo la separazione, la sig.ra CP 1 ha dovuto affrontare momenti di crisi economica che l'hanno costretta a lavorare in campagna presso i suoi genitori. Tanto posso dirlo perché anche io ho lavorato presso i genitori della CP_1 nella stessa campagna e la vedevo"... "E' vera la circostanza n.
8. Si trattava di lavori pesanti, insostenibili, come raccolta delle olive, vendemmia e altro. Tanto vero che anche io non me la sono più sentita di continuare. La signora CP_1 non è mai andata in Ospedale, o quanto meno io non l'ho accompagnata. Sotto questo aspetto è stata seguita dai genitori".
Alla luce delle emergenze del giudizio innanzi rassegnate, ritiene il Collegio giustificato il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile nella misura di euroControparte_1
€ 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, importo che il ricorrente dovrà corrispondergli il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal deposito del presente provvedimento.
Ciò in ragione del divario economico sussistente tra le parti;
della differente posizione lavorativa e la potenzialità reddituale degli stessi, sia in ragione dell'età della sig.ra CP 1 (cinquantasei anni) che delle condizioni di salute del Pt 1 nonché considerata la durata del matrimonio (ventisei anni), il fatto che dallo stesso sono nati due figli ed il contributo dato dalla richiedente l'assegno con il suo apporto casalingo per l'accudimento della prole, nonchè alla realizzazione del patrimonio familiare, anche tramite l'attività lavorativa svolta nella ditta del marito.
Va d'altro canto considerato il verosimile contributo del Pt 1 in costanza di matrimonio alla realizzazione del patrimonio immobiliare da cui la CP 1 ricava o può ricavare redditi e la sua capacità lavorativa, non avendo dimostrato di essere affetta da patologie invalidanti.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede;
pone a carico di Parte 1 l'obbligo di corrispondere a Controparte 1 a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 16.07.2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE