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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6-1/2025 R. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) Dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
2) Dott.ssa Angela Alborino Giudice
3) Dott. Davide Visconti Giudice Delegato
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCII - nel procedimento n. 6-1/2025 promosso nei confronti di:
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., avente come
[...] P.IVA_1 oggetto sociale “il commercio al dettaglio e all'ingrosso di materiale edile…”.
All'udienza del 20/03/2025, il Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorsi, riuniti nel presente procedimento unitario, e depositati in data 31/01/2025 da
[...]
in data 24/02/2025 da e con atto di intervento in data Parte_1 Parte_2
11/03/2025 da i predetti hanno chiesto la dichiarazione di apertura Controparte_2 della liquidazione giudiziale della Controparte_1
liquidazione, in relazione ad un'esposizione debitoria, nei
[...]
confronti dei predetti creditori, derivante rispettivamente dai seguenti titoli esecutivi relativi al mancato versamento di retribuzioni e TFR:
1) decreto ingiuntivo n. 224/2024 nel procedimento n. 1907/2024 R.G., emesso in data
18/07/2024 dal Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, per la somma di euro
Par 4.647,58 a titolo di TFR e retribuzioni arretrate oltre interessi e spese in favore di
1 Parte_1
2) decreto ingiuntivo n. 291/2024 nel procedimento n. 2790/2024 R.G., emesso in data
05/10/2024 dal Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, per la somma di euro
2.246,91 a titolo di TFR e retribuzioni arretrate oltre interessi e spese in favore di Parte_2
;
[...]
3) verbale di conciliazione munito di decreto di esecutorietà per € 10.300,00 a titolo di TFR e retribuzioni arretrate per Controparte_2
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La società si è costituita con memoria di costituzione.
All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la società debitrice ha sede nel comune di Potenza.
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze degli allegati titoli esecutivi depositati dai ricorrenti e dall'intervenuto.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49 c. 5 CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Il credito dei ricorrenti è di oltre € 18.000,00, inoltre dalla documentazione acquisita dalla
Cancelleria risulta una debitoria erariale di oltre € 500.000,00.
Ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice è assoggettabile alla procedura concorsuale, avendo svolto attività commerciale.
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c. 1 lett. d), e 121 CCII, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCII).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili alla procedura di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del “possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
2 giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammmontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi;
per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.
Sul punto osserva il Collegio che la debitrice non ha dimostrato la mancanza del requisito soggettivo sopra descritto e, dalle risultanze istruttorie, emergono elementi univoci per considerare la stessa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
In particolare, dal bilancio dell'anno 2023, depositato dalla stessa resistente, emerge un attivo patrimoniale annuo di euro 603.022,00 (quindi superiore ad euro 300.000,00) e ricavi annui per euro 506.000,00 (quindi superiori ad euro 200.000,00).
Inoltre, e fermo restando quanto appena rilevato sugli altri due requisiti soggettivi in merito alla apertura della liquidazione giudiziale, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di oltre € 500.000,00: sul punto va, infatti, evidenziato che, pur considerando le varie rateizzazioni di somme iscritte a ruolo depositate agli atti dalla resistente, le stesse rappresentano pur sempre debiti erariali allo stato ancora sussitenti.
Quindi non vi è prova del superamento della presunzione di assoggettabilità alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
È stato chiarito dalla Suprema Corte che, nel caso di società in liquidazione, il superiore requisito va accertato attraverso un confronto fra le sole risorse patrimoniali e l'indebitamento complessivo, al fine di accertare l'idoneità delle prime a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, non essendo più richiesto, una volta avviata la fase liquidatoria, che l'impresa disponga, come quando è in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n.
3 25167; Cass. 30 maggio 2013, 13644). “Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso, onere nella specie non assolto” (cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167).
Il superiore accertamento deve avere ad oggetto concreti elementi probatori e basarsi sul valore di mercato delle attività iscritte nello stato patrimoniale della società resistente, purché effettivamente esistenti e realizzabili in sede di liquidazione volontaria.
Spettava alla società resistente dimostrare l'effettiva esistenza e valore di tali componenti dello stato patrimoniale, dimostrazione che non è stata fornita dalla stessa società sicché difetta detta prova.
Nel caso in esame occorre considerare che la società è stata messa in liquidazione con atto iscritto nel registro delle imprese il 22/07/2024.
Da quanto sopra evidenziato si evince che il passivo non è certamente ripianabile, escludendosi in radice ogni prospettiva di utile recupero gestionale.
Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito dei ricorrenti per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1
Nomina il Dott. Davide Visconti Giudice Delegato alla procedura;
Nomina
Curatore l'Avv. Antonio Casulli, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4 Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
Stabilisce il giorno 03/07/2025 alle ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato, invitando il Curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCII almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
5 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio il 27/03/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Annachiara Di Paolo Dott. Davide Visconti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) Dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
2) Dott.ssa Angela Alborino Giudice
3) Dott. Davide Visconti Giudice Delegato
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCII - nel procedimento n. 6-1/2025 promosso nei confronti di:
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., avente come
[...] P.IVA_1 oggetto sociale “il commercio al dettaglio e all'ingrosso di materiale edile…”.
All'udienza del 20/03/2025, il Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorsi, riuniti nel presente procedimento unitario, e depositati in data 31/01/2025 da
[...]
in data 24/02/2025 da e con atto di intervento in data Parte_1 Parte_2
11/03/2025 da i predetti hanno chiesto la dichiarazione di apertura Controparte_2 della liquidazione giudiziale della Controparte_1
liquidazione, in relazione ad un'esposizione debitoria, nei
[...]
confronti dei predetti creditori, derivante rispettivamente dai seguenti titoli esecutivi relativi al mancato versamento di retribuzioni e TFR:
1) decreto ingiuntivo n. 224/2024 nel procedimento n. 1907/2024 R.G., emesso in data
18/07/2024 dal Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, per la somma di euro
Par 4.647,58 a titolo di TFR e retribuzioni arretrate oltre interessi e spese in favore di
1 Parte_1
2) decreto ingiuntivo n. 291/2024 nel procedimento n. 2790/2024 R.G., emesso in data
05/10/2024 dal Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, per la somma di euro
2.246,91 a titolo di TFR e retribuzioni arretrate oltre interessi e spese in favore di Parte_2
;
[...]
3) verbale di conciliazione munito di decreto di esecutorietà per € 10.300,00 a titolo di TFR e retribuzioni arretrate per Controparte_2
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La società si è costituita con memoria di costituzione.
All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la società debitrice ha sede nel comune di Potenza.
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze degli allegati titoli esecutivi depositati dai ricorrenti e dall'intervenuto.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49 c. 5 CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Il credito dei ricorrenti è di oltre € 18.000,00, inoltre dalla documentazione acquisita dalla
Cancelleria risulta una debitoria erariale di oltre € 500.000,00.
Ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice è assoggettabile alla procedura concorsuale, avendo svolto attività commerciale.
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c. 1 lett. d), e 121 CCII, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCII).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili alla procedura di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del “possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
2 giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammmontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi;
per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.
Sul punto osserva il Collegio che la debitrice non ha dimostrato la mancanza del requisito soggettivo sopra descritto e, dalle risultanze istruttorie, emergono elementi univoci per considerare la stessa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
In particolare, dal bilancio dell'anno 2023, depositato dalla stessa resistente, emerge un attivo patrimoniale annuo di euro 603.022,00 (quindi superiore ad euro 300.000,00) e ricavi annui per euro 506.000,00 (quindi superiori ad euro 200.000,00).
Inoltre, e fermo restando quanto appena rilevato sugli altri due requisiti soggettivi in merito alla apertura della liquidazione giudiziale, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di oltre € 500.000,00: sul punto va, infatti, evidenziato che, pur considerando le varie rateizzazioni di somme iscritte a ruolo depositate agli atti dalla resistente, le stesse rappresentano pur sempre debiti erariali allo stato ancora sussitenti.
Quindi non vi è prova del superamento della presunzione di assoggettabilità alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
È stato chiarito dalla Suprema Corte che, nel caso di società in liquidazione, il superiore requisito va accertato attraverso un confronto fra le sole risorse patrimoniali e l'indebitamento complessivo, al fine di accertare l'idoneità delle prime a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, non essendo più richiesto, una volta avviata la fase liquidatoria, che l'impresa disponga, come quando è in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n.
3 25167; Cass. 30 maggio 2013, 13644). “Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso, onere nella specie non assolto” (cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167).
Il superiore accertamento deve avere ad oggetto concreti elementi probatori e basarsi sul valore di mercato delle attività iscritte nello stato patrimoniale della società resistente, purché effettivamente esistenti e realizzabili in sede di liquidazione volontaria.
Spettava alla società resistente dimostrare l'effettiva esistenza e valore di tali componenti dello stato patrimoniale, dimostrazione che non è stata fornita dalla stessa società sicché difetta detta prova.
Nel caso in esame occorre considerare che la società è stata messa in liquidazione con atto iscritto nel registro delle imprese il 22/07/2024.
Da quanto sopra evidenziato si evince che il passivo non è certamente ripianabile, escludendosi in radice ogni prospettiva di utile recupero gestionale.
Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito dei ricorrenti per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1
Nomina il Dott. Davide Visconti Giudice Delegato alla procedura;
Nomina
Curatore l'Avv. Antonio Casulli, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4 Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
Stabilisce il giorno 03/07/2025 alle ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato, invitando il Curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCII almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
5 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio il 27/03/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Annachiara Di Paolo Dott. Davide Visconti
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