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Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/08/2024, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
10 ottobre 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Milano, via Monte Nero, n. 17, presso lo studio dell'avv. Guido
Palmieri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica di deposito della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10
marzo 2024
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 18 (C.F.: , difesa in proprio Controparte_1 CodiceFiscale_2
ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Padova,
via Carlo Rezzonico, n. 6
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 3859/2023, pubblicata in data 11 maggio 2023 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 19348/2021 r.g.
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Milano accogliere le seguenti CONCLUSIONI
rigettare l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. non (più) esistendo la pregiudiziale penale rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, anche formulata in termini inammissibili
dichiarare inammissibile per litispendenza la domanda riconvenzionale in quanto svolta in sede penale, la cui denuncia è anteriore alla costituzione in questo giudizio.
accertati i fatti di causa, la minaccia e lo svolgimento di indagini deontologicamente vietate per poterle utilizzare contro il cliente dell'avvocato
al fine di denigrare l'avvocato condannare la Parte_1 Parte_1 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e morale nella somma non inferiore a 7.000 euro, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese legali, per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. IN VIA ISTRUTTORIA, se necessario ai fini del decidere, si formulano i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni
CAP.1 VERO CHE nel corso dell'assemblea condominiale dell'11 maggio
2021 l'avv. ha invitato i condomini a fare ricerche su internet sul conto CP_2 dell'avvocato Parte_1
CAP.2 VERO CHE nel corso dell'assemblea condominiale dell'11 maggio
2021 l'avv. illustrava che il Presidente del Tribunale di Padova non era in CP_2 grado di trovare (ancora) un giudice che si occupasse della azione promossa contro il . Parte_2
pagina2 di 18 si indicano a testimoni: dottore , delegato in assemblea per Testimone_1 conto di e ovviamente per l'interrogatorio formale del legale CP_3 rappresentante del . Parte_2
CAP.3 VERO CHE la ricerca su internet di vicende attinenti alla persona dell'avvocato fu svolta dall'avv. attorno e non oltre al 13 Parte_1 CP_2 aprile 2021, come da documenti 17 e 18 che si mostrano alla parte. CAP.4 VERO CHE la ricerca su internet di vicende attinenti alla persona dell'avvocato fu dall'avv. , quella di cui ai documenti 17 e Parte_1 CP_2
18 che si mostrano alla parte, fu svolta dall'avv. nella speranza di trovare CP_2 qualcosa da utilizzare contro l'avvocato Parte_1
CAP.5 VERO CHE il comportamento dell'avv. - ed in particolare la CP_2 violenza verbale e il ricorso alla minaccia - fu narrato all'avvocato
[...] proprio dalla cliente che riferiva di precedenti Pt_1 CP_3 comportamenti tenuti sin da quando l'avv. era condomina del CP_2 Parte_2
, e quando ne assunse la difesa in giudizio nelle cause r.g. 1995 del
[...]
2015 e r.g. 4564/2017 del tribunale di Padova, nonché davanti al TAR del Veneto. testimoni: avv. NC PietroPaolo del foro di Roma;
e dottor Tes_1
presso e per interrogatorio formale”.
[...] CP_3
Per NC LÒ:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del presente giudizio ex art. 305 c.p.c. non essendo stato riassunto nei termini in considerazione del fatto che la “Comparsa di costituzione di nuovo difensore” depositata dall'Avv. Guido Palmieri in data 10.03.2024 non appare idonea alla riassunzione del presente giudizio in quanto la procura alla stessa allegata risulta del tutto generica, priva di data oltre che di qualsivoglia riferimento al presente giudizio tant'è che non emergerebbe in maniera chiara la volontà della parte appellante di riassumere il presente giudizio interrottosi a seguito della perdita della capacità di stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. dell'appellante in conseguenza della misura dell'interdizione all'esercizio della Parte_1 professione e del conseguente provvedimento di sospensione adottato dall'Ordine degli Avvocati di Monza in conseguenza di sentenza penale divenuta irrevocabile.
pagina3 di 18 Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello ex art. 342 c.p.c. oltre che per violazione del divieto dello ius novorum in appello ex art. 345 comma 3 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza sia in fatto che in diritto tutti i motivi di impugnazione ex adverso formulati e, per l'effetto, confermarsi integralmente la Sentenza n. 3859/2023 del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio. In via istruttoria: ci si oppone, altresì, all'ammissione delle istanze istruttorie orali ex adverso reiterate anche in questo grado di giudizio per le motivazioni già svolte nella III^ Memoria autorizzata del 21.12.2021 e reiterate in questa sede e fatte proprie dal Giudice di primae curae”.
pagina4 di 18 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 aprile 2021 l'avv.
[...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l'avv. Pt_1
NC LÒ, chiedendo, previo accertamento che la parte convenuta si era resa responsabile di minaccia nei confronti dell'attore, nonché del compimento di indagini deontologicamente vietate per poterle utilizzare contro il cliente dell'avv. al fine di denigrare quest'ultimo, la condanna dell'avv. NC Parte_1
LÒ al risarcimento dei danni “patrimoniale e morale” subiti, in misura “non inferiore a 7.000,00 euro, oltre interessi legali”.
L'attore ha allegato di essere stato vittima di minaccia contenuta nella comunicazione pec inviatagli il 14 aprile 2021 dall'avv. NC LÒ in risposta a una comunicazione pec pervenutale in pari data dall'avv.
[...]
e nella quale l'avv. NC LÒ veniva accusata di aver commesso Pt_1 una truffa ai danni di (assistita dall'avv. in una causa CP_3 Parte_1 di opposizione a precetto nei confronti del assistito dall'avv. Parte_2
Francesco LÒ) per la esposizione di I.V.A. e di spese generali non dovute;
che in detta missiva del 14 aprile 2021 l'avv. NC LÒ aveva rappresentato lo svolgimento di indagini sullo stesso avv. e lo aveva invitato a Parte_1
evitare accuse infondate, rappresentandogli che, diversamente, lo avrebbe denunciato per calunnia.
L'attore ha dedotto che le espressioni contenute nella detta missiva configuravano una minaccia in suo danno e, nella parte in cui rappresentavano il compimento di indagini sulla persona dell'attore medesimo, integravano un illecito deontologico.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha eccepito, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'insussistenza di qualsivoglia minaccia, non avendo prospettato all'avv. alcun danno ingiusto, ma essendosi Parte_1
limitata a far valere un proprio diritto, quale quello di presentare una querela per calunnia in relazione alle infondate accuse di truffa rivoltele dall'avv.
[...]
Ha allegato, in merito, la falsità dell'accusa esposta nella prima Pt_1 comunicazione dell'avv. relativa alla non debenza delle somme Parte_1
esposte a titolo di I.V.A. per essere ella soggetta al regime forfetario, atteso che pagina5 di 18 nell'annualità alla quale si riferiva le citate spese l'avv. NC LÒ era soggetta al regime fiscale ordinario.
La parte convenuta ha, inoltre, eccepito l'insussistenza di qualsivoglia indebita indagine sulla persona dell'avv. e ha contestato di aver Parte_1 mai utilizzato qualsivoglia informazione “contro il cliente dell'avvocato
[...]
anche a fini diffamatori”, affermando di essersi limitata a digitare su un Pt_1 qualsiasi motore di ricerca su internet il nome dell'attore, per acquisire informazioni relative ai procedimenti penali in cui l'attore era stato coinvolto.
La parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda e ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore principale al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., per l'instaurazione della controversia nella consapevolezza dell'insussistenza dei presupposti giuridici, prima ancora che di fatto, fondanti l'azione medesima. Ha, inoltre, chiesto l'accertamento del carattere gravemente lesivo del suo onore e della sua reputazione delle affermazioni e delle espressioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (richiamate alla nota n. 4 di pagina 3 e a pagina 17 della comparsa di risposta), in quanto concretanti il reato di calunnia, contenendo l'infondata accusa di reati che non aveva commesso, quali minaccia e truffa e la conseguente condanna dell'avv. al risarcimento di tutti i danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di euro 15.000,00.
A definizione della causa, istruita mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 3859/2023, pubblicata in data 11 maggio 2023, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande rispettivamente proposte dalle parti, compensando integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10 ottobre 2023,
[...]
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto la Pt_1
parziale riforma.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il 22 gennaio 2024, NC LÒ ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha puntualmente confutato i motivi di appello, chiedendone il rigetto, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Il 10 marzo 2024 si è costituito in giudizio, per l'appellante avv.
[...]
originariamente difesosi in proprio ex art. 86 c.p.c, l'avv. Guido Pt_1
pagina6 di 18 rappresentando che, a causa della perdita dello ius postulandi da parte Pt_1 dell'avv. il processo si era interrotto ope legis il 15 dicembre Parte_1
2023.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25 giugno 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni prima e trenta giorni prima della detta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Nessuna delle parti ha depositato memoria di replica entro il successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza) assegnato con il medesimo provvedimento.
La preliminare eccezione di estinzione del processo.
In sede di precisazione delle conclusioni NC LÒ ha chiesto alla
Corte di dichiarare l'intervenuta estinzione del processo, ai sensi dell'art. 305
c.p.c., non essendo stato riassunto nei termini in considerazione del fatto che la
“Comparsa di costituzione di nuovo difensore”, depositata dall'avv. Guido
Palmieri il 10 marzo 2024, non sarebbe idonea alla riassunzione del presente giudizio “in quanto la procura alla stessa allegata risulta del tutto generica, priva di data oltre che id qualsivoglia riferimento al presente giudizio tant'è che non emergerebbe in maniera chiara la volontà della parte appellante di riassumere il presente giudizio interrottosi a seguito della perdita della capacità di stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. dell'appellante in Parte_1 conseguenza della misura dell'interdizione all'esercizio della professione e del conseguente provvedimento di sospensione adottato dall'Ordine degli Avvocati di
Monza in conseguenza di sentenza penale divenuta irrevocabile”.
Premesso che l'appellante non ha svolto alcuna difesa in merito a tale eccezione di estinzione del presente processo, si osserva che l'eccezione non merita accoglimento, considerato che la procura conferita dall'appellante all'avv.
Guido Palmieri è congiunta telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10 marzo 2024, con la conseguenza che deve ritenersi pertinente al presente giudizio e che, quanto alla dedotta mancanza di pagina7 di 18 data, deve ritenersi, in virtù del principio di conservazione degli atti, che sia stata rilascia quanto meno in data coeva a quella del deposito della detta comparsa.
E' opportuno ricordare che la Corte di Cassazione ha di recente affermato, in una pronuncia delle Sezioni Unite riferita al ricorso per cassazione, ma espressione di un principio generale, che “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso” (Cass., S.
U., 19 gennaio 2024, n. 2075).
In senso conforme si è precisato che “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata
e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso” (Cass., ord. 27 marzo 2024, n. 8334).
Quanto alla mancanza di data e alla genericità del mandato, si ricorda che, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, “È validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità” (Cass. 27 maggio 2019, n. 14437).
L'eccezione di inammissibilità del gravame.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'odierna parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal d.l. n. 82 del 2012.
pagina8 di 18 L'assunto di tale parte, secondo cui l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità previsti dalla citata disposizione di legge, è privo di pregio, ove si consideri che nell'atto di appello sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, sono illustrati i motivi delle censure svolte, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado e sono, altresì, enunciate le censure avanzate contro la sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appello di Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha escluso la configurabilità del reato di minaccia di cui all'art. 610 c.p. nel contenuto della mail inviata da quest'ultima all'avv. il 14 aprile 2021, così escludendo, di conseguenza, la Parte_1 responsabilità dell'avv. NC LÒ ex art. 2043 c.c.,
Sotto un primo profilo l'appellante sostiene che il giudice ha omesso di CP_ considerare il carattere minatorio della lettera inviata dall'avv. all'avv. il 12 aprile 2021 e ritiene che dalla “replica stizzita dell'avv. Parte_1
in data 12 aprile 2021 (sempre il doc.2)” sia partito “il casus belli” e che CP_2
tale lettera abbia “fatto scaturire tutte le conseguenze, con il dileggio della cliente,
l'accusa di falso, il consiglio “molto spassionato” – quello di “valutare bene la situazione” – “se vuole proseguire in iniziative di questo tipo, io proseguirò” (pp.
2 e 3, atto di appello).
Afferma che “Queste sono minacce (sia pure espresse in un italiano quasi passabile) degne della mafia” (p. 3, atto di appello).
Sotto un secondo profilo l'appellante censura la parte della sentenza in cui, dopo aver ricordato i principi in materia di minaccia ex art. 610 c.p. e ricordato, in particolare, come non sia “configurabile l'illecito qualora il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento”, il giudice di prime cure ha, poi, osservato in fatto che “Il caso in esame rientra nel paradigma da ultimo delineato, atteso che nella citata missiva l'avv. si è limitata ad invitare l'attore a non reiterare le accuse, CP_2
ritenute infondate, di truffa mosse nella precedente comunicazione, prospettando, in caso contrario, l'esercizio di un diritto riconosciuto alla parte, nelle forme e modi previsti dall'ordinamento” (p. 3, sentenza gravata).
pagina9 di 18 Secondo l'appellante “la convenuta non si à limitata;
anzi. Un conto è replicare alle accuse di truffa, come avvenuto nella mail del 12 aprile 2021; altro
è fare indagini, e minacciare (altro che, prima ha minacciato e poi ha attuato la minaccia, l'ha fatto davvero) la denuncia per calunnia, come avvenuto con la mail del 14 aprile 2021. Il tribunale ha confuso fatti avvenuti in tempi diversi, mentre non ha considerato i due fatti contestuali: l'indignazione per essere stata accusata di truffa, e la reazione non già per la minaccia dell'azione penale, quanto per le indagini” (p. 4, atto di appello).
Sotto un ulteriore profilo l'appellante impugna il capo della motivazione in cui il giudice di prime cure ha motivato nei seguenti termini:
“Né, diversamente da quanto prospettato dall'attore, il fatto che nella stessa
e-mail l'avv. avesse affermato la intervenuta restituzione dell'Iva relativa CP_2
alla controversia con lo studio e Associati è sufficiente a ritenere CP_4
configurabile lo scopo intimidatorio ed a desumere la mancanza di plausibile collegamento con il diritto preteso. Al riguardo, da un lato, non vi è prova che, al di fuori dell'anno 2020, l'avv. abbia usufruito del regime fiscale forfettario e CP_2
quindi non fosse tenuta ad emettere fattura.
Dall'altro lato, come emerge dal doc. 16 di parte convenuta, l'Iva relativa alla sentenza 1995/2019 è stata restituita alla società dallo CP_3 CP_5
e non dall'avv. , che ha emesso la relativa fattura ed ha percepito
[...] CP_2
l'Iva dal proprio cliente, data l'inerenza della controversia all'attività di impresa dello studio e non in considerazione del regime fiscale della Controparte_5
convenuta (sul punto si richiama la sentenza del Tribunale di Padova n. 1973 del
2022 di cui al doc. 30 che ha deciso in primo grado la causa risarcitoria promossa da nei confronti dello e del CP_3 CP_5 Parte_2
)” (pp. 3 e 4, sentenza gravata).
[...]
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato, essendosi occupato dell'accusa di truffa alla convenuta, “che è materia di altro giudizio, non di questo” (p. 5, atto di appello). Aggiunge che il giudice pone in relazione la minaccia della denuncia per calunnia con l'accusa di truffa, “mentre avrebbe semmai dovuto metterla in relazione con l'archiviazione, ovverosia l'esito di quella denuncia (e della opposizione all'archiviazione). La convenuta stava abusando dell'astratto diritto di calunniare” (p. 5, atto di appello).
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
pagina10 di 18 Nella parte in cui si deduce il carattere minatorio della comunicazione del
12 aprile 2021, il motivo introduce un accertamento nuovo, in violazione dell'art. 345 c.p.c. ed è, pertanto, inammissibile.
Invero, dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come pure della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in quel giudizio, emerge chiaramente come l'attore, odierno appellante, avesse dedotto l'esistenza di un fatto illecito (minaccia) in relazione al contenuto di una specifica comunicazione pec, cioè quella inviata dall'avv. NC LÒ all'avv.
[...]
il 14 aprile 2021. Pt_1
In quell'atto di citazione, aveva, invero, richiamato le Parte_1
espressioni, ritenute minatorie, contenute nella comunicazione pec del 14 aprile
2021 e non altre e sempre di quelle espressioni aveva argomentato nello scritto conclusivo di cui all'art. 190 c.p.c.
Così individuato dallo stesso attore il thema decidendum, non è possibile introdurre per la prima volta in sede di appello l'accertamento di un fatto illecito diverso.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha fatto riferimento a tale comunicazione pec del 14 aprile 2021 per escludere la sussistenza della prospettata minaccia.
Quanto al secondo profilo di censura, è opportuno richiamare il contenuto delle due comunicazioni del 14 aprile 2021: quella inviata dall'avv.
[...] all'avv. NC LÒ e quella di risposta inviata da quest'ultima al Pt_1
primo.
Nella mail del 14 aprile 2021, ore 10.37, l'avv. ha scritto quanto Pt_1
segue:
“Reputo una offesa personale non comunicarmi l'indirizzo pec… che è poi quello che Lei ha utilizzato per inviare la corrispondenza (per conoscenza) … rinviandomi all'usuale modalità di ricerca.
Effettivamente, il nome del giudice è corretto, ma non il numero di ruolo generale, per un errore sui numeri.
Non mi dia consigli, che sono in grado di sbagliare da solo, né tantomeno millanti l'esito di quelle cause, che parallelamente alla revocazione, sono oggetto di azione di responsabilità dello Stato per l'errore dei magistrati.
pagina11 di 18 Devo invece richiederle le fatture (emesse nei confronti dei suoi clienti) conseguenti ai pagamenti spontanei della sentenza 1087/2018, nonché della sentenza 1995/2019 (nonché quella eventualmente emessa a storno in ragione della restituzione).
La società mia cliente intende chiamarla in giudizio personalmente per il risarcimento del danno da truffa costituito per quanto riguarda la sentenza 1087/2018 esposizione di iva non dovuta, pari a 3.553,72 euro esposizione di spese generali che non le spettano in quanto assoggettata al regime forfetario, pari a 2.014,50 euro conseguentemente esposizione erronea del cpa, da restituire per quanto riguarda la sentenza 1995/2019 esposizione di iva non dovuta, sia perché a regime forfetario sia perché il cliente è sostituto d'imposta
(NB LA SOMMA, restituita, NON INFICIA LA TESI DELLA TRUFFA
CONSUMATA), pari a 1.908,64 euro esposizione di spese generali che non le spettano in quanto assoggettata al regime forfetario, pari a 1.088,10 conseguentemente esposizione erronea di cpa da restituire.
La invito a restituire le somme prima della notifica dell'atto di citazione, così da evitarmelo.
Se così fosse me ne dia comunicazione” (doc. n. 14, fascicolo di primo grado pp. 5 e 6). Pt_1
CP_ Nella mail di risposta inviata in pari data, alle ore 11.28, l'avv. ha replicato nei seguenti termini:
“Riscontro la Sua ultima e sono esterrefatta dai toni e contenuti.
Ribadisco che il abbia un indirizzo pec. Parte_2
Prendo atto che mi ha comunicato il numero di RG errato.
Per quanto riguarda le altre Sue affermazioni ed accuse piuttosto gravi, ovviamente mi riservo di agire in sede penale.
Sto acquisendo informazioni sul Suo conto dal Suo ordine di appartenenza per capire se Lei è lo stesso legale cui si riferiscono alcuni articoli giornalistici
pagina12 di 18 che ho letto (e non si tratti di un caso di omonimia) e La invito fin d'ora ad astenersi da accuse infondate altrimenti si becca un'altra denuncia per calunnia.
Lei può tranquillamente chiedere tutta la documentazione contabile al
Condominio.
L'iva cui Lei si riferisce relativa alla controversia contro lo CP_5
è stata già restituita.
[...]
Sono ventidue anni che faccio l'Avvocato e, mi creda, non ho nulla da temere perché ho sempre operato nel rispetto della legge.
La invito a non tediarmi con le Sue assurde accuse e a verificare meglio quello che sostiene.
In ogni caso mi riservo di denunciarLa per calunnia vista l'accusa che Lei mi ha rivolto”.
(doc. n. 14, cit., p. 5).
Ciò premesso, va rilevato come il giudice di prime cure abbia esattamente valutato i fatti, per come desumibili dalla richiamata corrispondenza, ritenendo CP_ che la reazione dell'avv. configurasse il lecito esercizio di un diritto riconosciuto alla parte, nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento e, cioè, il diritto di denunciare l'avv. per calunnia in relazione alle accuse Parte_1
di truffa che quest'ultimo le aveva mosso nella precedente comunicazione.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il giudice non ha confuso fatti avvenuti in tempi diversi, ma ha giustamente messo in correlazione l'indignazione CP_ dell'avv. per l'accusa di truffa e la reazione per la minaccia della relativa azione penale. Nessun altro fatto emerge dalla richiamata corrispondenza.
Anche l'ulteriore profilo di censura è privo di fondamento, ove si consideri che, nel valutare il comportamento asseritamente minatorio che sarebbe stato CP_ posto in essere dall'avv. attraverso la richiamata mail del 14 aprile 2021, il giudice di prime cure ha correttamente messo in correlazione i fatti risultanti dalla citata corrispondenza e, cioè, da un lato, l'accusa di truffa formulata dall'avv.
e, dall'altro lato, la denuncia per calunnia prospettata, quale Parte_1
CP_ giusta reazione, dall'avv. .
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'esito di quella denuncia non può essere messo in correlazione con l'accusa di truffa contenuta nella missiva dell'avv. per il semplice motivo che nel momento Parte_1
pagina13 di 18 CP_ in cui l'avv. ha risposto all'accusa rivoltale dall'avv. non era ancora Pt_1
intervenuta alcuna denuncia per calunnia e tantomeno alcuna decisione in merito.
Le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine all'accusa di CP_ truffa a carico dell'avv. vanno, quindi, integralmente confermate, poiché CP_ evidenziano il collegamento con il diritto preteso dall'avv. (quello di denunciare l'autore di false accuse di truffa).
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia ritenuto l'illiceità delle indagini sulla persona dell'avv.
CP_
svolte dall'avv. . Parte_1
Impugna, quindi, il capo della sentenza in cui il giudice ha argomentato nei seguenti termini:
“Quanto alla prospettazione dell'acquisizione di informazioni dal Consiglio dell'Ordine, l'indicazione dell'oggetto della richiesta di informazioni (la verifica della corrispondenza tra l'attore e il soggetto menzionato in alcuni articoli giornalistici) e il fatto che tale periodo sia collegato alla rappresentazione della proposizione di una denuncia per calunnia in caso di reiterazione dell'accuse, non sembrano palesare la prospettazione di ulteriori conseguenze rispetto a quella inerente alla tutela della parte in sede penale.
Venendo alla secondo condotta, si rileva che non risulta configurare un illecito l'affermazione contenuta nella e-mail inviata dall'avv. CP_2 sull'acquisizione di informazioni dall'Ordine degli avvocati presso cui l'avv. risulta iscritto. Pt_1
Invero, dal contenuto della e-mail, si desume esclusivamente che l'oggetto delle asserite investigazioni sarebbe limitato alla richiesta di informazioni all'ordine di appartenenza dell'avv. per verificare se l'attore fosse lo Pt_1
stesso avvocato menzionato in alcuni articoli di stampa che la convenuta aveva letto. Non è quindi possibile evincere dalla citata comunicazione, né tanto meno dalle risultanze istruttorie né la effettiva acquisizione da parte dell'avv. CP_2 tramite indagini presso l'Ordine degli avvocati di notizie o informazioni relative alla vita privata dell'attore, né tanto meno un'utilizzazione di eventuali notizie con finalità di denigrazione dell'attore” (p. 4, sentenza gravata).
pagina14 di 18 L'appellante lamenta che il giudice non abbia svolto alcuna argomentazione in diritto e afferma che è notorio che le indagini sul conto del professionista della controparte sono vietate sia per il codice deontologico sia dall'art. 2043 c.c.
Afferma che “Mettere in relazione – attraverso le mentovate indagini – gli articoli di giornale e l'avocato (che solo ipocrisia potrebbe Parte_1
permettere di dubitare, anche senza attribuire alcuna parvenza di verità alle notizie) in un contesto estraneo può avere solo un significato, quello
CP_ diffamatorio” e che l'intento dell'avv. era quello di legare la denuncia ai precedenti e, quindi, di impedire all'avv. di esercitare il ministero Parte_1
di difensore.
Il motivo non può essere accolto.
Come è stato correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non vi è prova che l'avv. NC LÒ abbia svolto indagini deontologicamente vietate sulla persona dell'avv. e che le abbia utilizzate a fini diffamatori. Parte_1
CP_ Neppure vi è prova che l'avv. abbia svolto indagini sulla vita privata dall'avv. utilizzandole, poi, per impedirgli di esercitare il Parte_1
ministero di difensore.
Neppure è ravvisabile una minaccia nel senso prospettato dall'appellante, CP_ che vorrebbe mettere in relazione le indagini asseritamente svolte dall'avv. sul suo conto e l'intento di impedire all'avv. di esercitare il ministero di Pt_1
difensore.
CP_ Nella comunicazione mail del 14 aprile 2021, invero, l'avv. si è limitata ad affermare, testualmente, che “Sto acquisendo informazioni sul Suo conto dal Suo ordine di appartenenza per capire se Lei è lo stesso legale cui si riferiscono alcuni articoli giornalistici che ho letto (e non si tratti di un caso di omonimia)” (doc. n. 14, cit.). CP_ Da tale comunicazione si desume esclusivamente che l'avv. ha informato l'avv. del fatto che stesse acquisendo informazioni Parte_1 dall'ordine di appartenenza di quest'ultimo al fine di verificarne l'identità ed escludere casi di omonimia.
Va, invero, considerato che il 12 marzo 2021 l'avv. aveva Parte_1
CP_ notificato all'avv. un atto di citazione in opposizione a precetto nel quale non era riportato alcun riferimento né all'indirizzo di studio dell'avv. né ad Pt_1
un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ma solo alla pec dell'Ordine degli pagina15 di 18 CP_ avvocati di Monza e che in quell'atto di citazione l'avv. veniva già accusato di truffa, per aver esposto I.V.A. non dovuta e rimborso forfetario non dovuto, sull'assunto che fosse soggetta al regime forfetario (cfr. doc. n. 12, fascicolo di primo grado di . Pt_1
In tale contesto, appare, quindi, pienamente lecita l'assunzione, da parte CP_ dell'avv. , di informazioni dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avv. al fine di verificarne l'identità, in vista della tutela del Parte_1
proprio diritto.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che le indagini
CP_ svolte dall'avv. “non sembrano palesare la prospettazione di ulteriori conseguenze rispetto a quella inerente alla tutela della parte in sede penale”.
La decisione impugnata è, dunque, corretta e fondata sulla valutazione delle prove acquisite nel processo.
In difetto di prove, il cui onere gravava sull'attore avv. in Parte_1
CP_ ordine all'acquisizione, da parte dell'avv. , di informazioni non ostensibili e alla loro utilizzazione in danno dell'interessato o del suo cliente, non è possibile configurare alcun illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con un terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto delle proprie istanze istruttorie, con le quali l'attore dava conto della “reiterazione degli illeciti da parte della convenuta, che continua a fare indagini, che invita i condomini a farle autonomamente, a ricercare compulsivamente notizie dalla stampa, addirittura richiamandosi all'autorevolezza dell'associato accademico a tutti ignoto, ” (p. 6, atto di appello). Controparte_6
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato le istanze di ammissione di prove orali formulate dall'avv. in quanto relative a fatti estranei Pt_1 all'oggetto del giudizio.
Invero, avendo il giudizio ad oggetto l'accertamento di una presunta CP_ minaccia in relazione ad una specifica comunicazione pec inviata dall'avv. all'avv. il 14 aprile 2021, nonché l'accertamento del Parte_1
CP_ compimento, da parte dell'avv. , di indagini deontologicamente vietate per poterle utilizzare contro il cliente dell'avv. al fine di denigrare lo stesso, Pt_1 appaiono affatto irrilevanti le istanze, riproposte nel presente giudizio dall'avv.
pagina16 di 18 volte a provare quanto occorso in data 11 maggio 2021 nel corso Pt_1 dell'assemblea del . Parte_2
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Con un quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante afferma che con
“l'auspicata riforma della sentenza di primo grado, la corte d'appello dovrà determinare le spese legali del giudizio di primo grado”.
Più che di un motivo di censura, si tratta della richiesta di riforma della pronuncia sulle spese di lite quale conseguenza dell'accoglimento del gravame.
La richiesta rimane assorbita dal rigetto dell'impugnazione.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio,
[...]
soccombente, deve essere condannato a rimborsare all'appellato le spese Pt_1
del presente grado da quest'ultimo anticipate, liquidate in dispositivo, in base al
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, corrispondente al valore della domanda risarcitoria riproposta dall'appellante (pari a euro 7.000,00 in linea capitale), dell'attività effettivamente svolta (dimezzando, quindi, il compenso per la fase decisionale in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale) e applicati i parametri medi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di NC LÒ, per Parte_1
la riforma della sentenza n. 3859/2023, pubblicata in data 11 maggio 2023 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 19348/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
a rimborsare a NC LÒ le spese del presente grado Parte_1 da quest'ultima anticipate, liquidate in euro 3.010,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24
pagina17 di 18 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
10 ottobre 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Milano, via Monte Nero, n. 17, presso lo studio dell'avv. Guido
Palmieri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica di deposito della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10
marzo 2024
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 18 (C.F.: , difesa in proprio Controparte_1 CodiceFiscale_2
ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Padova,
via Carlo Rezzonico, n. 6
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 3859/2023, pubblicata in data 11 maggio 2023 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 19348/2021 r.g.
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Milano accogliere le seguenti CONCLUSIONI
rigettare l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. non (più) esistendo la pregiudiziale penale rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, anche formulata in termini inammissibili
dichiarare inammissibile per litispendenza la domanda riconvenzionale in quanto svolta in sede penale, la cui denuncia è anteriore alla costituzione in questo giudizio.
accertati i fatti di causa, la minaccia e lo svolgimento di indagini deontologicamente vietate per poterle utilizzare contro il cliente dell'avvocato
al fine di denigrare l'avvocato condannare la Parte_1 Parte_1 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e morale nella somma non inferiore a 7.000 euro, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese legali, per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. IN VIA ISTRUTTORIA, se necessario ai fini del decidere, si formulano i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni
CAP.1 VERO CHE nel corso dell'assemblea condominiale dell'11 maggio
2021 l'avv. ha invitato i condomini a fare ricerche su internet sul conto CP_2 dell'avvocato Parte_1
CAP.2 VERO CHE nel corso dell'assemblea condominiale dell'11 maggio
2021 l'avv. illustrava che il Presidente del Tribunale di Padova non era in CP_2 grado di trovare (ancora) un giudice che si occupasse della azione promossa contro il . Parte_2
pagina2 di 18 si indicano a testimoni: dottore , delegato in assemblea per Testimone_1 conto di e ovviamente per l'interrogatorio formale del legale CP_3 rappresentante del . Parte_2
CAP.3 VERO CHE la ricerca su internet di vicende attinenti alla persona dell'avvocato fu svolta dall'avv. attorno e non oltre al 13 Parte_1 CP_2 aprile 2021, come da documenti 17 e 18 che si mostrano alla parte. CAP.4 VERO CHE la ricerca su internet di vicende attinenti alla persona dell'avvocato fu dall'avv. , quella di cui ai documenti 17 e Parte_1 CP_2
18 che si mostrano alla parte, fu svolta dall'avv. nella speranza di trovare CP_2 qualcosa da utilizzare contro l'avvocato Parte_1
CAP.5 VERO CHE il comportamento dell'avv. - ed in particolare la CP_2 violenza verbale e il ricorso alla minaccia - fu narrato all'avvocato
[...] proprio dalla cliente che riferiva di precedenti Pt_1 CP_3 comportamenti tenuti sin da quando l'avv. era condomina del CP_2 Parte_2
, e quando ne assunse la difesa in giudizio nelle cause r.g. 1995 del
[...]
2015 e r.g. 4564/2017 del tribunale di Padova, nonché davanti al TAR del Veneto. testimoni: avv. NC PietroPaolo del foro di Roma;
e dottor Tes_1
presso e per interrogatorio formale”.
[...] CP_3
Per NC LÒ:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del presente giudizio ex art. 305 c.p.c. non essendo stato riassunto nei termini in considerazione del fatto che la “Comparsa di costituzione di nuovo difensore” depositata dall'Avv. Guido Palmieri in data 10.03.2024 non appare idonea alla riassunzione del presente giudizio in quanto la procura alla stessa allegata risulta del tutto generica, priva di data oltre che di qualsivoglia riferimento al presente giudizio tant'è che non emergerebbe in maniera chiara la volontà della parte appellante di riassumere il presente giudizio interrottosi a seguito della perdita della capacità di stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. dell'appellante in conseguenza della misura dell'interdizione all'esercizio della Parte_1 professione e del conseguente provvedimento di sospensione adottato dall'Ordine degli Avvocati di Monza in conseguenza di sentenza penale divenuta irrevocabile.
pagina3 di 18 Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello ex art. 342 c.p.c. oltre che per violazione del divieto dello ius novorum in appello ex art. 345 comma 3 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza sia in fatto che in diritto tutti i motivi di impugnazione ex adverso formulati e, per l'effetto, confermarsi integralmente la Sentenza n. 3859/2023 del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio. In via istruttoria: ci si oppone, altresì, all'ammissione delle istanze istruttorie orali ex adverso reiterate anche in questo grado di giudizio per le motivazioni già svolte nella III^ Memoria autorizzata del 21.12.2021 e reiterate in questa sede e fatte proprie dal Giudice di primae curae”.
pagina4 di 18 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 aprile 2021 l'avv.
[...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l'avv. Pt_1
NC LÒ, chiedendo, previo accertamento che la parte convenuta si era resa responsabile di minaccia nei confronti dell'attore, nonché del compimento di indagini deontologicamente vietate per poterle utilizzare contro il cliente dell'avv. al fine di denigrare quest'ultimo, la condanna dell'avv. NC Parte_1
LÒ al risarcimento dei danni “patrimoniale e morale” subiti, in misura “non inferiore a 7.000,00 euro, oltre interessi legali”.
L'attore ha allegato di essere stato vittima di minaccia contenuta nella comunicazione pec inviatagli il 14 aprile 2021 dall'avv. NC LÒ in risposta a una comunicazione pec pervenutale in pari data dall'avv.
[...]
e nella quale l'avv. NC LÒ veniva accusata di aver commesso Pt_1 una truffa ai danni di (assistita dall'avv. in una causa CP_3 Parte_1 di opposizione a precetto nei confronti del assistito dall'avv. Parte_2
Francesco LÒ) per la esposizione di I.V.A. e di spese generali non dovute;
che in detta missiva del 14 aprile 2021 l'avv. NC LÒ aveva rappresentato lo svolgimento di indagini sullo stesso avv. e lo aveva invitato a Parte_1
evitare accuse infondate, rappresentandogli che, diversamente, lo avrebbe denunciato per calunnia.
L'attore ha dedotto che le espressioni contenute nella detta missiva configuravano una minaccia in suo danno e, nella parte in cui rappresentavano il compimento di indagini sulla persona dell'attore medesimo, integravano un illecito deontologico.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha eccepito, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'insussistenza di qualsivoglia minaccia, non avendo prospettato all'avv. alcun danno ingiusto, ma essendosi Parte_1
limitata a far valere un proprio diritto, quale quello di presentare una querela per calunnia in relazione alle infondate accuse di truffa rivoltele dall'avv.
[...]
Ha allegato, in merito, la falsità dell'accusa esposta nella prima Pt_1 comunicazione dell'avv. relativa alla non debenza delle somme Parte_1
esposte a titolo di I.V.A. per essere ella soggetta al regime forfetario, atteso che pagina5 di 18 nell'annualità alla quale si riferiva le citate spese l'avv. NC LÒ era soggetta al regime fiscale ordinario.
La parte convenuta ha, inoltre, eccepito l'insussistenza di qualsivoglia indebita indagine sulla persona dell'avv. e ha contestato di aver Parte_1 mai utilizzato qualsivoglia informazione “contro il cliente dell'avvocato
[...]
anche a fini diffamatori”, affermando di essersi limitata a digitare su un Pt_1 qualsiasi motore di ricerca su internet il nome dell'attore, per acquisire informazioni relative ai procedimenti penali in cui l'attore era stato coinvolto.
La parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda e ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore principale al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., per l'instaurazione della controversia nella consapevolezza dell'insussistenza dei presupposti giuridici, prima ancora che di fatto, fondanti l'azione medesima. Ha, inoltre, chiesto l'accertamento del carattere gravemente lesivo del suo onore e della sua reputazione delle affermazioni e delle espressioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (richiamate alla nota n. 4 di pagina 3 e a pagina 17 della comparsa di risposta), in quanto concretanti il reato di calunnia, contenendo l'infondata accusa di reati che non aveva commesso, quali minaccia e truffa e la conseguente condanna dell'avv. al risarcimento di tutti i danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di euro 15.000,00.
A definizione della causa, istruita mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 3859/2023, pubblicata in data 11 maggio 2023, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande rispettivamente proposte dalle parti, compensando integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10 ottobre 2023,
[...]
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto la Pt_1
parziale riforma.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il 22 gennaio 2024, NC LÒ ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha puntualmente confutato i motivi di appello, chiedendone il rigetto, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Il 10 marzo 2024 si è costituito in giudizio, per l'appellante avv.
[...]
originariamente difesosi in proprio ex art. 86 c.p.c, l'avv. Guido Pt_1
pagina6 di 18 rappresentando che, a causa della perdita dello ius postulandi da parte Pt_1 dell'avv. il processo si era interrotto ope legis il 15 dicembre Parte_1
2023.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25 giugno 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni prima e trenta giorni prima della detta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Nessuna delle parti ha depositato memoria di replica entro il successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza) assegnato con il medesimo provvedimento.
La preliminare eccezione di estinzione del processo.
In sede di precisazione delle conclusioni NC LÒ ha chiesto alla
Corte di dichiarare l'intervenuta estinzione del processo, ai sensi dell'art. 305
c.p.c., non essendo stato riassunto nei termini in considerazione del fatto che la
“Comparsa di costituzione di nuovo difensore”, depositata dall'avv. Guido
Palmieri il 10 marzo 2024, non sarebbe idonea alla riassunzione del presente giudizio “in quanto la procura alla stessa allegata risulta del tutto generica, priva di data oltre che id qualsivoglia riferimento al presente giudizio tant'è che non emergerebbe in maniera chiara la volontà della parte appellante di riassumere il presente giudizio interrottosi a seguito della perdita della capacità di stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. dell'appellante in Parte_1 conseguenza della misura dell'interdizione all'esercizio della professione e del conseguente provvedimento di sospensione adottato dall'Ordine degli Avvocati di
Monza in conseguenza di sentenza penale divenuta irrevocabile”.
Premesso che l'appellante non ha svolto alcuna difesa in merito a tale eccezione di estinzione del presente processo, si osserva che l'eccezione non merita accoglimento, considerato che la procura conferita dall'appellante all'avv.
Guido Palmieri è congiunta telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10 marzo 2024, con la conseguenza che deve ritenersi pertinente al presente giudizio e che, quanto alla dedotta mancanza di pagina7 di 18 data, deve ritenersi, in virtù del principio di conservazione degli atti, che sia stata rilascia quanto meno in data coeva a quella del deposito della detta comparsa.
E' opportuno ricordare che la Corte di Cassazione ha di recente affermato, in una pronuncia delle Sezioni Unite riferita al ricorso per cassazione, ma espressione di un principio generale, che “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso” (Cass., S.
U., 19 gennaio 2024, n. 2075).
In senso conforme si è precisato che “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata
e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso” (Cass., ord. 27 marzo 2024, n. 8334).
Quanto alla mancanza di data e alla genericità del mandato, si ricorda che, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, “È validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità” (Cass. 27 maggio 2019, n. 14437).
L'eccezione di inammissibilità del gravame.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'odierna parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal d.l. n. 82 del 2012.
pagina8 di 18 L'assunto di tale parte, secondo cui l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità previsti dalla citata disposizione di legge, è privo di pregio, ove si consideri che nell'atto di appello sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, sono illustrati i motivi delle censure svolte, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado e sono, altresì, enunciate le censure avanzate contro la sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appello di Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha escluso la configurabilità del reato di minaccia di cui all'art. 610 c.p. nel contenuto della mail inviata da quest'ultima all'avv. il 14 aprile 2021, così escludendo, di conseguenza, la Parte_1 responsabilità dell'avv. NC LÒ ex art. 2043 c.c.,
Sotto un primo profilo l'appellante sostiene che il giudice ha omesso di CP_ considerare il carattere minatorio della lettera inviata dall'avv. all'avv. il 12 aprile 2021 e ritiene che dalla “replica stizzita dell'avv. Parte_1
in data 12 aprile 2021 (sempre il doc.2)” sia partito “il casus belli” e che CP_2
tale lettera abbia “fatto scaturire tutte le conseguenze, con il dileggio della cliente,
l'accusa di falso, il consiglio “molto spassionato” – quello di “valutare bene la situazione” – “se vuole proseguire in iniziative di questo tipo, io proseguirò” (pp.
2 e 3, atto di appello).
Afferma che “Queste sono minacce (sia pure espresse in un italiano quasi passabile) degne della mafia” (p. 3, atto di appello).
Sotto un secondo profilo l'appellante censura la parte della sentenza in cui, dopo aver ricordato i principi in materia di minaccia ex art. 610 c.p. e ricordato, in particolare, come non sia “configurabile l'illecito qualora il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento”, il giudice di prime cure ha, poi, osservato in fatto che “Il caso in esame rientra nel paradigma da ultimo delineato, atteso che nella citata missiva l'avv. si è limitata ad invitare l'attore a non reiterare le accuse, CP_2
ritenute infondate, di truffa mosse nella precedente comunicazione, prospettando, in caso contrario, l'esercizio di un diritto riconosciuto alla parte, nelle forme e modi previsti dall'ordinamento” (p. 3, sentenza gravata).
pagina9 di 18 Secondo l'appellante “la convenuta non si à limitata;
anzi. Un conto è replicare alle accuse di truffa, come avvenuto nella mail del 12 aprile 2021; altro
è fare indagini, e minacciare (altro che, prima ha minacciato e poi ha attuato la minaccia, l'ha fatto davvero) la denuncia per calunnia, come avvenuto con la mail del 14 aprile 2021. Il tribunale ha confuso fatti avvenuti in tempi diversi, mentre non ha considerato i due fatti contestuali: l'indignazione per essere stata accusata di truffa, e la reazione non già per la minaccia dell'azione penale, quanto per le indagini” (p. 4, atto di appello).
Sotto un ulteriore profilo l'appellante impugna il capo della motivazione in cui il giudice di prime cure ha motivato nei seguenti termini:
“Né, diversamente da quanto prospettato dall'attore, il fatto che nella stessa
e-mail l'avv. avesse affermato la intervenuta restituzione dell'Iva relativa CP_2
alla controversia con lo studio e Associati è sufficiente a ritenere CP_4
configurabile lo scopo intimidatorio ed a desumere la mancanza di plausibile collegamento con il diritto preteso. Al riguardo, da un lato, non vi è prova che, al di fuori dell'anno 2020, l'avv. abbia usufruito del regime fiscale forfettario e CP_2
quindi non fosse tenuta ad emettere fattura.
Dall'altro lato, come emerge dal doc. 16 di parte convenuta, l'Iva relativa alla sentenza 1995/2019 è stata restituita alla società dallo CP_3 CP_5
e non dall'avv. , che ha emesso la relativa fattura ed ha percepito
[...] CP_2
l'Iva dal proprio cliente, data l'inerenza della controversia all'attività di impresa dello studio e non in considerazione del regime fiscale della Controparte_5
convenuta (sul punto si richiama la sentenza del Tribunale di Padova n. 1973 del
2022 di cui al doc. 30 che ha deciso in primo grado la causa risarcitoria promossa da nei confronti dello e del CP_3 CP_5 Parte_2
)” (pp. 3 e 4, sentenza gravata).
[...]
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato, essendosi occupato dell'accusa di truffa alla convenuta, “che è materia di altro giudizio, non di questo” (p. 5, atto di appello). Aggiunge che il giudice pone in relazione la minaccia della denuncia per calunnia con l'accusa di truffa, “mentre avrebbe semmai dovuto metterla in relazione con l'archiviazione, ovverosia l'esito di quella denuncia (e della opposizione all'archiviazione). La convenuta stava abusando dell'astratto diritto di calunniare” (p. 5, atto di appello).
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
pagina10 di 18 Nella parte in cui si deduce il carattere minatorio della comunicazione del
12 aprile 2021, il motivo introduce un accertamento nuovo, in violazione dell'art. 345 c.p.c. ed è, pertanto, inammissibile.
Invero, dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come pure della memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in quel giudizio, emerge chiaramente come l'attore, odierno appellante, avesse dedotto l'esistenza di un fatto illecito (minaccia) in relazione al contenuto di una specifica comunicazione pec, cioè quella inviata dall'avv. NC LÒ all'avv.
[...]
il 14 aprile 2021. Pt_1
In quell'atto di citazione, aveva, invero, richiamato le Parte_1
espressioni, ritenute minatorie, contenute nella comunicazione pec del 14 aprile
2021 e non altre e sempre di quelle espressioni aveva argomentato nello scritto conclusivo di cui all'art. 190 c.p.c.
Così individuato dallo stesso attore il thema decidendum, non è possibile introdurre per la prima volta in sede di appello l'accertamento di un fatto illecito diverso.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha fatto riferimento a tale comunicazione pec del 14 aprile 2021 per escludere la sussistenza della prospettata minaccia.
Quanto al secondo profilo di censura, è opportuno richiamare il contenuto delle due comunicazioni del 14 aprile 2021: quella inviata dall'avv.
[...] all'avv. NC LÒ e quella di risposta inviata da quest'ultima al Pt_1
primo.
Nella mail del 14 aprile 2021, ore 10.37, l'avv. ha scritto quanto Pt_1
segue:
“Reputo una offesa personale non comunicarmi l'indirizzo pec… che è poi quello che Lei ha utilizzato per inviare la corrispondenza (per conoscenza) … rinviandomi all'usuale modalità di ricerca.
Effettivamente, il nome del giudice è corretto, ma non il numero di ruolo generale, per un errore sui numeri.
Non mi dia consigli, che sono in grado di sbagliare da solo, né tantomeno millanti l'esito di quelle cause, che parallelamente alla revocazione, sono oggetto di azione di responsabilità dello Stato per l'errore dei magistrati.
pagina11 di 18 Devo invece richiederle le fatture (emesse nei confronti dei suoi clienti) conseguenti ai pagamenti spontanei della sentenza 1087/2018, nonché della sentenza 1995/2019 (nonché quella eventualmente emessa a storno in ragione della restituzione).
La società mia cliente intende chiamarla in giudizio personalmente per il risarcimento del danno da truffa costituito per quanto riguarda la sentenza 1087/2018 esposizione di iva non dovuta, pari a 3.553,72 euro esposizione di spese generali che non le spettano in quanto assoggettata al regime forfetario, pari a 2.014,50 euro conseguentemente esposizione erronea del cpa, da restituire per quanto riguarda la sentenza 1995/2019 esposizione di iva non dovuta, sia perché a regime forfetario sia perché il cliente è sostituto d'imposta
(NB LA SOMMA, restituita, NON INFICIA LA TESI DELLA TRUFFA
CONSUMATA), pari a 1.908,64 euro esposizione di spese generali che non le spettano in quanto assoggettata al regime forfetario, pari a 1.088,10 conseguentemente esposizione erronea di cpa da restituire.
La invito a restituire le somme prima della notifica dell'atto di citazione, così da evitarmelo.
Se così fosse me ne dia comunicazione” (doc. n. 14, fascicolo di primo grado pp. 5 e 6). Pt_1
CP_ Nella mail di risposta inviata in pari data, alle ore 11.28, l'avv. ha replicato nei seguenti termini:
“Riscontro la Sua ultima e sono esterrefatta dai toni e contenuti.
Ribadisco che il abbia un indirizzo pec. Parte_2
Prendo atto che mi ha comunicato il numero di RG errato.
Per quanto riguarda le altre Sue affermazioni ed accuse piuttosto gravi, ovviamente mi riservo di agire in sede penale.
Sto acquisendo informazioni sul Suo conto dal Suo ordine di appartenenza per capire se Lei è lo stesso legale cui si riferiscono alcuni articoli giornalistici
pagina12 di 18 che ho letto (e non si tratti di un caso di omonimia) e La invito fin d'ora ad astenersi da accuse infondate altrimenti si becca un'altra denuncia per calunnia.
Lei può tranquillamente chiedere tutta la documentazione contabile al
Condominio.
L'iva cui Lei si riferisce relativa alla controversia contro lo CP_5
è stata già restituita.
[...]
Sono ventidue anni che faccio l'Avvocato e, mi creda, non ho nulla da temere perché ho sempre operato nel rispetto della legge.
La invito a non tediarmi con le Sue assurde accuse e a verificare meglio quello che sostiene.
In ogni caso mi riservo di denunciarLa per calunnia vista l'accusa che Lei mi ha rivolto”.
(doc. n. 14, cit., p. 5).
Ciò premesso, va rilevato come il giudice di prime cure abbia esattamente valutato i fatti, per come desumibili dalla richiamata corrispondenza, ritenendo CP_ che la reazione dell'avv. configurasse il lecito esercizio di un diritto riconosciuto alla parte, nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento e, cioè, il diritto di denunciare l'avv. per calunnia in relazione alle accuse Parte_1
di truffa che quest'ultimo le aveva mosso nella precedente comunicazione.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il giudice non ha confuso fatti avvenuti in tempi diversi, ma ha giustamente messo in correlazione l'indignazione CP_ dell'avv. per l'accusa di truffa e la reazione per la minaccia della relativa azione penale. Nessun altro fatto emerge dalla richiamata corrispondenza.
Anche l'ulteriore profilo di censura è privo di fondamento, ove si consideri che, nel valutare il comportamento asseritamente minatorio che sarebbe stato CP_ posto in essere dall'avv. attraverso la richiamata mail del 14 aprile 2021, il giudice di prime cure ha correttamente messo in correlazione i fatti risultanti dalla citata corrispondenza e, cioè, da un lato, l'accusa di truffa formulata dall'avv.
e, dall'altro lato, la denuncia per calunnia prospettata, quale Parte_1
CP_ giusta reazione, dall'avv. .
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'esito di quella denuncia non può essere messo in correlazione con l'accusa di truffa contenuta nella missiva dell'avv. per il semplice motivo che nel momento Parte_1
pagina13 di 18 CP_ in cui l'avv. ha risposto all'accusa rivoltale dall'avv. non era ancora Pt_1
intervenuta alcuna denuncia per calunnia e tantomeno alcuna decisione in merito.
Le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine all'accusa di CP_ truffa a carico dell'avv. vanno, quindi, integralmente confermate, poiché CP_ evidenziano il collegamento con il diritto preteso dall'avv. (quello di denunciare l'autore di false accuse di truffa).
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia ritenuto l'illiceità delle indagini sulla persona dell'avv.
CP_
svolte dall'avv. . Parte_1
Impugna, quindi, il capo della sentenza in cui il giudice ha argomentato nei seguenti termini:
“Quanto alla prospettazione dell'acquisizione di informazioni dal Consiglio dell'Ordine, l'indicazione dell'oggetto della richiesta di informazioni (la verifica della corrispondenza tra l'attore e il soggetto menzionato in alcuni articoli giornalistici) e il fatto che tale periodo sia collegato alla rappresentazione della proposizione di una denuncia per calunnia in caso di reiterazione dell'accuse, non sembrano palesare la prospettazione di ulteriori conseguenze rispetto a quella inerente alla tutela della parte in sede penale.
Venendo alla secondo condotta, si rileva che non risulta configurare un illecito l'affermazione contenuta nella e-mail inviata dall'avv. CP_2 sull'acquisizione di informazioni dall'Ordine degli avvocati presso cui l'avv. risulta iscritto. Pt_1
Invero, dal contenuto della e-mail, si desume esclusivamente che l'oggetto delle asserite investigazioni sarebbe limitato alla richiesta di informazioni all'ordine di appartenenza dell'avv. per verificare se l'attore fosse lo Pt_1
stesso avvocato menzionato in alcuni articoli di stampa che la convenuta aveva letto. Non è quindi possibile evincere dalla citata comunicazione, né tanto meno dalle risultanze istruttorie né la effettiva acquisizione da parte dell'avv. CP_2 tramite indagini presso l'Ordine degli avvocati di notizie o informazioni relative alla vita privata dell'attore, né tanto meno un'utilizzazione di eventuali notizie con finalità di denigrazione dell'attore” (p. 4, sentenza gravata).
pagina14 di 18 L'appellante lamenta che il giudice non abbia svolto alcuna argomentazione in diritto e afferma che è notorio che le indagini sul conto del professionista della controparte sono vietate sia per il codice deontologico sia dall'art. 2043 c.c.
Afferma che “Mettere in relazione – attraverso le mentovate indagini – gli articoli di giornale e l'avocato (che solo ipocrisia potrebbe Parte_1
permettere di dubitare, anche senza attribuire alcuna parvenza di verità alle notizie) in un contesto estraneo può avere solo un significato, quello
CP_ diffamatorio” e che l'intento dell'avv. era quello di legare la denuncia ai precedenti e, quindi, di impedire all'avv. di esercitare il ministero Parte_1
di difensore.
Il motivo non può essere accolto.
Come è stato correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non vi è prova che l'avv. NC LÒ abbia svolto indagini deontologicamente vietate sulla persona dell'avv. e che le abbia utilizzate a fini diffamatori. Parte_1
CP_ Neppure vi è prova che l'avv. abbia svolto indagini sulla vita privata dall'avv. utilizzandole, poi, per impedirgli di esercitare il Parte_1
ministero di difensore.
Neppure è ravvisabile una minaccia nel senso prospettato dall'appellante, CP_ che vorrebbe mettere in relazione le indagini asseritamente svolte dall'avv. sul suo conto e l'intento di impedire all'avv. di esercitare il ministero di Pt_1
difensore.
CP_ Nella comunicazione mail del 14 aprile 2021, invero, l'avv. si è limitata ad affermare, testualmente, che “Sto acquisendo informazioni sul Suo conto dal Suo ordine di appartenenza per capire se Lei è lo stesso legale cui si riferiscono alcuni articoli giornalistici che ho letto (e non si tratti di un caso di omonimia)” (doc. n. 14, cit.). CP_ Da tale comunicazione si desume esclusivamente che l'avv. ha informato l'avv. del fatto che stesse acquisendo informazioni Parte_1 dall'ordine di appartenenza di quest'ultimo al fine di verificarne l'identità ed escludere casi di omonimia.
Va, invero, considerato che il 12 marzo 2021 l'avv. aveva Parte_1
CP_ notificato all'avv. un atto di citazione in opposizione a precetto nel quale non era riportato alcun riferimento né all'indirizzo di studio dell'avv. né ad Pt_1
un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ma solo alla pec dell'Ordine degli pagina15 di 18 CP_ avvocati di Monza e che in quell'atto di citazione l'avv. veniva già accusato di truffa, per aver esposto I.V.A. non dovuta e rimborso forfetario non dovuto, sull'assunto che fosse soggetta al regime forfetario (cfr. doc. n. 12, fascicolo di primo grado di . Pt_1
In tale contesto, appare, quindi, pienamente lecita l'assunzione, da parte CP_ dell'avv. , di informazioni dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avv. al fine di verificarne l'identità, in vista della tutela del Parte_1
proprio diritto.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che le indagini
CP_ svolte dall'avv. “non sembrano palesare la prospettazione di ulteriori conseguenze rispetto a quella inerente alla tutela della parte in sede penale”.
La decisione impugnata è, dunque, corretta e fondata sulla valutazione delle prove acquisite nel processo.
In difetto di prove, il cui onere gravava sull'attore avv. in Parte_1
CP_ ordine all'acquisizione, da parte dell'avv. , di informazioni non ostensibili e alla loro utilizzazione in danno dell'interessato o del suo cliente, non è possibile configurare alcun illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con un terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto delle proprie istanze istruttorie, con le quali l'attore dava conto della “reiterazione degli illeciti da parte della convenuta, che continua a fare indagini, che invita i condomini a farle autonomamente, a ricercare compulsivamente notizie dalla stampa, addirittura richiamandosi all'autorevolezza dell'associato accademico a tutti ignoto, ” (p. 6, atto di appello). Controparte_6
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato le istanze di ammissione di prove orali formulate dall'avv. in quanto relative a fatti estranei Pt_1 all'oggetto del giudizio.
Invero, avendo il giudizio ad oggetto l'accertamento di una presunta CP_ minaccia in relazione ad una specifica comunicazione pec inviata dall'avv. all'avv. il 14 aprile 2021, nonché l'accertamento del Parte_1
CP_ compimento, da parte dell'avv. , di indagini deontologicamente vietate per poterle utilizzare contro il cliente dell'avv. al fine di denigrare lo stesso, Pt_1 appaiono affatto irrilevanti le istanze, riproposte nel presente giudizio dall'avv.
pagina16 di 18 volte a provare quanto occorso in data 11 maggio 2021 nel corso Pt_1 dell'assemblea del . Parte_2
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Con un quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante afferma che con
“l'auspicata riforma della sentenza di primo grado, la corte d'appello dovrà determinare le spese legali del giudizio di primo grado”.
Più che di un motivo di censura, si tratta della richiesta di riforma della pronuncia sulle spese di lite quale conseguenza dell'accoglimento del gravame.
La richiesta rimane assorbita dal rigetto dell'impugnazione.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio,
[...]
soccombente, deve essere condannato a rimborsare all'appellato le spese Pt_1
del presente grado da quest'ultimo anticipate, liquidate in dispositivo, in base al
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, corrispondente al valore della domanda risarcitoria riproposta dall'appellante (pari a euro 7.000,00 in linea capitale), dell'attività effettivamente svolta (dimezzando, quindi, il compenso per la fase decisionale in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale) e applicati i parametri medi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di NC LÒ, per Parte_1
la riforma della sentenza n. 3859/2023, pubblicata in data 11 maggio 2023 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 19348/2021 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
a rimborsare a NC LÒ le spese del presente grado Parte_1 da quest'ultima anticipate, liquidate in euro 3.010,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24
pagina17 di 18 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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