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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1362/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LEONE FELICE, in virtù di procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti CARBONE ANGELO e GENTILI Controparte_1
CONCETTA, in virtù di procure in atti
RESISTENTE
E
AVV. , in qualità di Curatore Speciale della minore, nata a CP_2 Persona_1
Napoli il 07/08/2013;
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/05/2023, il ricorrente, ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente, dalla quale è nata una figlia (07/08/2013), riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori;
- che, dopo un breve periodo di convivenza, le parti hanno deciso di interrompere
1 la loro relazione;
- che la figlia è collocata presso la madre;
- di aver sempre manifestato la propria disponibilità nei confronti della figlia, nonostante l'atteggiamento poco incline di quest'ultima alla frequentazione con il padre. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: - disporsi l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, ponendo a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in favore della minore di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, la resistente, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto: - disporsi l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
- disporsi il diritto di visita del padre, in modalità protetta, fatta salva diversa volontà della minore;
- porsi a carico del ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 500,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 23/01/2024, esperita l'audizione della minore, il G.I. ha nominato il CTU
e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: l'affido condiviso della minore, con collocazione presso la madre, un assegno di mantenimento per la minore, a carico del padre, di € 250,00, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Acquisita la relazione del CTU, con ordinanza del 14/11/2024, il Giudice ha nominato il Curatore
Speciale della minore e ha disposto il percorso di sostegno psicologico per quest'ultima ed ha avviato le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità, con onere, posto a carico dei SS delegati, di relazione al Tribunale.
Con comparsa di costituzione si è costituito il Curatore Speciale della minore, avv. la CP_2 quale, premesso di aver riscontrato disagio e malessere da parte della minore di incontrare il padre, ha chiesto confermarsi i provvedimenti già adottati dal Tribunale.
All'udienza cartolare del 07/11/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) affido condiviso della minore con esercizio della responsabilità genitoriale Persona_1 congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione e disgiunto per i rimanenti atti;
2) domiciliazione della minore presso la madre in Caserta alla via Cupa d'Ercole 10;
3) facoltà del sig. d'incontrare la minore due giorni a settimana in ossequio agli impegni Per_1 scolastici, sportivi e ludico ricreativi della stessa possibilmente il martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle 19:00 e nei mesi estivi dalle 16:30 alle 20:30, nonché ogni quindici giorni dalle 16:00 del sabato alle 20:30 con espressa previsione che nei giorni in cui la bambina sarà col padre questi provvederà agli accompagnamenti per eventuali impegni della stessa e a curare che Per_1 esegua i compiti scolastici;
4) facoltà dei genitori di rimodulare gli incontri secondo le esigenze della minore, purché in forma
2 non pregiudizievole alla stessa, senza modifica del presente accordo e di introdurre, qualora la stessa minore lo desideri, eventuali pernotti con il padre;
5) facoltà del sig. , in considerazione che la minore trascorre l'intero periodo di vacanza estiva Per_1 in Meta di Sorrento, onde evitare di cambiare le abitudini di vita della stessa, di vederla ed incontrarla negli stessi giorni sopra previsti, nel posto di vacanza, ad eccezione di eventuali vacanze fuori sede della minore con la madre, che verranno comunicate con almeno 15 gg di anticipo dalla sig.ra ; 6) previsione del fatto che ciascun genitore abbia la possibilità di trascorrere con la CP_1 minore, nei tempi e negli orari già previsti il proprio compleanno, il proprio onomastico e le feste della mamma e/o del papà e che la festa di compleanno della minore venga possibilmente trascorsa dalla stessa con entrambi i genitori che si adopereranno affinché venga debitamente Per_1 festeggiata nei modi e nelle forme che gli stessi riterranno concordemente più adeguate;
7) facoltà del sig. di trascorrere con la minore alternativamente alla madre il giorno di Natale Per_1
o di Capodanno, il giorno di Pasqua o la Pasquetta salvo diverso accordo che i genitori vorranno assumere in ossequio alle esigenze e ai desiderata della minore
8) onere del sig. del versamento in favore della sig.ra , quale Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della minore, della somma di € 400,00 mensili entro il 5 di ciascun mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT FOI a partire dal 7 novembre 2026, oltre al versamento in ragione del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico – ricreative, tutte debitamente documentate e preventivamente concordate ad eccezione di quelle connotate dai caratteri di necessità ed urgenza come da linee guida in vigore presso il tribunale di S. Maria C.V.,
o, in caso di spesa non disciplinata dalle predette linee guida, in base alle linee guida del CNF;
9) entrambi i genitori concordano che la minore continui a frequentare il corso di Per_1 equitazione, il doposcuola ed il corso d'inglese – che già frequenta - con tutte le attività connesse;
10) la sig.ra in virtù della domiciliazione della figlia percepirà il 100% Controparte_1 dell'Assegno Unico Universale, mentre le detrazioni fiscali saranno computate al 50%, come per legge, per ciascun coniuge;
11) la minore avrà carta d'identità valida per l'espatrio e passaporto autonomo, rilasciato nelle forme di legge, con impegno per entrambi i genitori di rimuovere gli ostacoli burocratici dovessero frapporsi al rilascio dei summenzionati documenti;
12) le parti hanno deciso di compensare le spese ed unitamente ai propri avvocati hanno rinunciano al vicolo di solidarietà anche per le spese di CTU di cui ciascuno pagherà il 50% di sua spettanza.
Il curatore non si è opposto all'accordo raggiunto dalle parti e ha chiesto disporsi il prosieguo Per_2 del percorso di sostegno psicologico della minore.
Il P.M. nulla ha osservato.
3 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore, tenuto degli esiti dei percorsi seguiti dalle parti e dalla minore.
Il Tribunale ritiene di disporre il prosieguo del percorso psicologico per la minore, in considerazione delle criticità emerse nel corso del giudizio e della necessità di consolidare i risultati raggiunti.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. dispone il prosieguo del percorso psicologico per la minore;
3. dichiara interamente compensate le spese di giudizio;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 07/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LEONE FELICE, in virtù di procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti CARBONE ANGELO e GENTILI Controparte_1
CONCETTA, in virtù di procure in atti
RESISTENTE
E
AVV. , in qualità di Curatore Speciale della minore, nata a CP_2 Persona_1
Napoli il 07/08/2013;
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/05/2023, il ricorrente, ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente, dalla quale è nata una figlia (07/08/2013), riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori;
- che, dopo un breve periodo di convivenza, le parti hanno deciso di interrompere
1 la loro relazione;
- che la figlia è collocata presso la madre;
- di aver sempre manifestato la propria disponibilità nei confronti della figlia, nonostante l'atteggiamento poco incline di quest'ultima alla frequentazione con il padre. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: - disporsi l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, ponendo a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in favore della minore di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, la resistente, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto: - disporsi l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
- disporsi il diritto di visita del padre, in modalità protetta, fatta salva diversa volontà della minore;
- porsi a carico del ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 500,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 23/01/2024, esperita l'audizione della minore, il G.I. ha nominato il CTU
e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: l'affido condiviso della minore, con collocazione presso la madre, un assegno di mantenimento per la minore, a carico del padre, di € 250,00, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Acquisita la relazione del CTU, con ordinanza del 14/11/2024, il Giudice ha nominato il Curatore
Speciale della minore e ha disposto il percorso di sostegno psicologico per quest'ultima ed ha avviato le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità, con onere, posto a carico dei SS delegati, di relazione al Tribunale.
Con comparsa di costituzione si è costituito il Curatore Speciale della minore, avv. la CP_2 quale, premesso di aver riscontrato disagio e malessere da parte della minore di incontrare il padre, ha chiesto confermarsi i provvedimenti già adottati dal Tribunale.
All'udienza cartolare del 07/11/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) affido condiviso della minore con esercizio della responsabilità genitoriale Persona_1 congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione e disgiunto per i rimanenti atti;
2) domiciliazione della minore presso la madre in Caserta alla via Cupa d'Ercole 10;
3) facoltà del sig. d'incontrare la minore due giorni a settimana in ossequio agli impegni Per_1 scolastici, sportivi e ludico ricreativi della stessa possibilmente il martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle 19:00 e nei mesi estivi dalle 16:30 alle 20:30, nonché ogni quindici giorni dalle 16:00 del sabato alle 20:30 con espressa previsione che nei giorni in cui la bambina sarà col padre questi provvederà agli accompagnamenti per eventuali impegni della stessa e a curare che Per_1 esegua i compiti scolastici;
4) facoltà dei genitori di rimodulare gli incontri secondo le esigenze della minore, purché in forma
2 non pregiudizievole alla stessa, senza modifica del presente accordo e di introdurre, qualora la stessa minore lo desideri, eventuali pernotti con il padre;
5) facoltà del sig. , in considerazione che la minore trascorre l'intero periodo di vacanza estiva Per_1 in Meta di Sorrento, onde evitare di cambiare le abitudini di vita della stessa, di vederla ed incontrarla negli stessi giorni sopra previsti, nel posto di vacanza, ad eccezione di eventuali vacanze fuori sede della minore con la madre, che verranno comunicate con almeno 15 gg di anticipo dalla sig.ra ; 6) previsione del fatto che ciascun genitore abbia la possibilità di trascorrere con la CP_1 minore, nei tempi e negli orari già previsti il proprio compleanno, il proprio onomastico e le feste della mamma e/o del papà e che la festa di compleanno della minore venga possibilmente trascorsa dalla stessa con entrambi i genitori che si adopereranno affinché venga debitamente Per_1 festeggiata nei modi e nelle forme che gli stessi riterranno concordemente più adeguate;
7) facoltà del sig. di trascorrere con la minore alternativamente alla madre il giorno di Natale Per_1
o di Capodanno, il giorno di Pasqua o la Pasquetta salvo diverso accordo che i genitori vorranno assumere in ossequio alle esigenze e ai desiderata della minore
8) onere del sig. del versamento in favore della sig.ra , quale Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della minore, della somma di € 400,00 mensili entro il 5 di ciascun mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT FOI a partire dal 7 novembre 2026, oltre al versamento in ragione del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico – ricreative, tutte debitamente documentate e preventivamente concordate ad eccezione di quelle connotate dai caratteri di necessità ed urgenza come da linee guida in vigore presso il tribunale di S. Maria C.V.,
o, in caso di spesa non disciplinata dalle predette linee guida, in base alle linee guida del CNF;
9) entrambi i genitori concordano che la minore continui a frequentare il corso di Per_1 equitazione, il doposcuola ed il corso d'inglese – che già frequenta - con tutte le attività connesse;
10) la sig.ra in virtù della domiciliazione della figlia percepirà il 100% Controparte_1 dell'Assegno Unico Universale, mentre le detrazioni fiscali saranno computate al 50%, come per legge, per ciascun coniuge;
11) la minore avrà carta d'identità valida per l'espatrio e passaporto autonomo, rilasciato nelle forme di legge, con impegno per entrambi i genitori di rimuovere gli ostacoli burocratici dovessero frapporsi al rilascio dei summenzionati documenti;
12) le parti hanno deciso di compensare le spese ed unitamente ai propri avvocati hanno rinunciano al vicolo di solidarietà anche per le spese di CTU di cui ciascuno pagherà il 50% di sua spettanza.
Il curatore non si è opposto all'accordo raggiunto dalle parti e ha chiesto disporsi il prosieguo Per_2 del percorso di sostegno psicologico della minore.
Il P.M. nulla ha osservato.
3 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore, tenuto degli esiti dei percorsi seguiti dalle parti e dalla minore.
Il Tribunale ritiene di disporre il prosieguo del percorso psicologico per la minore, in considerazione delle criticità emerse nel corso del giudizio e della necessità di consolidare i risultati raggiunti.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. dispone il prosieguo del percorso psicologico per la minore;
3. dichiara interamente compensate le spese di giudizio;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 07/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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