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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6380 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10258/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/07/2025 da 1) Parte_1
Nata a Callao (Perù) il 03.09.1983 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Bugada presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Milano (MI) il 15.06.1976 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marina Belinda Pozzi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27.03.2006 in Milano (MI) (anno 2006 atto n.562 parte I)
□ separati consensualmente con verbale in data 08/11/2022 omologato con decreto del 10/11/2022
con i seguenti: nata Pavia il 29.10.2007; cittadina italiana Persona_1
FATTO La signora con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. personalmente Parte_1 sottoscritto e depositato in data 17/03/2025 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto col signor in Milano il 27 marzo 2006 alle condizioni di affido viste e patrimoniali ivi Parte_3 indicate;
Il Giudice delegato Fulvia De Luca fissava udienza per il 14 ottobre 2025 e concedeva il termine per la notifica alla parte resistente sino al 31 maggio 2025
In data 27 giugno 2025 si costituiva il sig. associandosi alla richiesta divorzio, respingendo CP_1 la richiesta economica per il mantenimento della figlia come formulata da parte ricorrente nonché opponendosi alla richiesta di affido superesclusivo, ancorchè rimettendosi in ogni caso sulle modalità dell'affido alla decisione del Giudice stante la prossima maggiore età della figlia.
Il Giudice delegato a seguito della costituzione del signor fissava udienza anticipata Parte_3 di comparizione parti avanti al Giudice Onorario dr.ssa Donatella Guagnano per il giorno 14 luglio
2025 al fine di verificare la possibilità di addivenire ad una tempestiva soluzione conciliativa della lite idonea a risolvere in modo stabile e tendenzialmente definitivo il conflitto.
In data 14 luglio 2025 avanti al Giudice Onorario dr.ssa Donatella Guagnano le parti sono addivenuti ad un accordo complessivo della lite e hanno così chiesto congiuntamente di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc rinunciando al deposito di ulteriori difese e chiedendo altresì la revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato dr.ssa Fulvia De Luca in data 14 ottobre 2025 e con richiesta di trattazione scritta;
L'Ill.mo Giudice adito, Dott.ssa Fulvia De Luca, con provvedimento del 16 luglio 2025, rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo congiunto per la richiesta di scioglimento del matrimonio e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza, ha revocato l'udienza fissata per il 14 ottobre 2025 ha concesso termine per il deposito di note scritte sino al 23 luglio 2025.
All'udienza del 14 luglio 2025 fissata con provvedimento del Giudice Delegato Dr.ssa Fulva De Luca del 01 luglio 2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 51 cpc alle seguenti condizioni:
1. Affido in via esclusiva alla madre della figlia Parte_1 Per_1
presso cui rimarrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica nell'abitazione di
[...] via Turchino 13 Milano e eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. Tempi di frequentazione con il padre: libere le frequentazioni del padre con la figlia Per_1
vista l'età della stessa.
[...]
3. Mantenimento della figlia: il signor corrisponderà alla madre Pt_3 [...]
a titolo di contributo al mantenimento mensile omnicomprensivo della Parte_1 figlia la somma di € 150,00 con decorrenza dal mese di agosto 2025, l'importo dovrà essere versato entro e non oltre il 15 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat;
la madre continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale di . Persona_1
4. La madre si impegna a comunicare al padre quando la Parte_1 figlia troverà e verrà regolarizzata con il lavoro al fine di rideterminare l'assegno di mantenimento mensile.
5. Spese di lite compensate fra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La Giurisdizione e Legge Applicabile allo status Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a) i), Regolamento UE n. 1111/2019 atteso che, avendo parte ricorrente nazionalità peruviana, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figliai non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano il 27 marzo 2006 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/07/2025 da 1) Parte_1
Nata a Callao (Perù) il 03.09.1983 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Bugada presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Milano (MI) il 15.06.1976 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marina Belinda Pozzi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27.03.2006 in Milano (MI) (anno 2006 atto n.562 parte I)
□ separati consensualmente con verbale in data 08/11/2022 omologato con decreto del 10/11/2022
con i seguenti: nata Pavia il 29.10.2007; cittadina italiana Persona_1
FATTO La signora con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. personalmente Parte_1 sottoscritto e depositato in data 17/03/2025 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto col signor in Milano il 27 marzo 2006 alle condizioni di affido viste e patrimoniali ivi Parte_3 indicate;
Il Giudice delegato Fulvia De Luca fissava udienza per il 14 ottobre 2025 e concedeva il termine per la notifica alla parte resistente sino al 31 maggio 2025
In data 27 giugno 2025 si costituiva il sig. associandosi alla richiesta divorzio, respingendo CP_1 la richiesta economica per il mantenimento della figlia come formulata da parte ricorrente nonché opponendosi alla richiesta di affido superesclusivo, ancorchè rimettendosi in ogni caso sulle modalità dell'affido alla decisione del Giudice stante la prossima maggiore età della figlia.
Il Giudice delegato a seguito della costituzione del signor fissava udienza anticipata Parte_3 di comparizione parti avanti al Giudice Onorario dr.ssa Donatella Guagnano per il giorno 14 luglio
2025 al fine di verificare la possibilità di addivenire ad una tempestiva soluzione conciliativa della lite idonea a risolvere in modo stabile e tendenzialmente definitivo il conflitto.
In data 14 luglio 2025 avanti al Giudice Onorario dr.ssa Donatella Guagnano le parti sono addivenuti ad un accordo complessivo della lite e hanno così chiesto congiuntamente di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc rinunciando al deposito di ulteriori difese e chiedendo altresì la revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato dr.ssa Fulvia De Luca in data 14 ottobre 2025 e con richiesta di trattazione scritta;
L'Ill.mo Giudice adito, Dott.ssa Fulvia De Luca, con provvedimento del 16 luglio 2025, rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo congiunto per la richiesta di scioglimento del matrimonio e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza, ha revocato l'udienza fissata per il 14 ottobre 2025 ha concesso termine per il deposito di note scritte sino al 23 luglio 2025.
All'udienza del 14 luglio 2025 fissata con provvedimento del Giudice Delegato Dr.ssa Fulva De Luca del 01 luglio 2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 51 cpc alle seguenti condizioni:
1. Affido in via esclusiva alla madre della figlia Parte_1 Per_1
presso cui rimarrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica nell'abitazione di
[...] via Turchino 13 Milano e eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2. Tempi di frequentazione con il padre: libere le frequentazioni del padre con la figlia Per_1
vista l'età della stessa.
[...]
3. Mantenimento della figlia: il signor corrisponderà alla madre Pt_3 [...]
a titolo di contributo al mantenimento mensile omnicomprensivo della Parte_1 figlia la somma di € 150,00 con decorrenza dal mese di agosto 2025, l'importo dovrà essere versato entro e non oltre il 15 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat;
la madre continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale di . Persona_1
4. La madre si impegna a comunicare al padre quando la Parte_1 figlia troverà e verrà regolarizzata con il lavoro al fine di rideterminare l'assegno di mantenimento mensile.
5. Spese di lite compensate fra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La Giurisdizione e Legge Applicabile allo status Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a) i), Regolamento UE n. 1111/2019 atteso che, avendo parte ricorrente nazionalità peruviana, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figliai non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano il 27 marzo 2006 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai