Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4211.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Parlati dom.
CONTRO
CP_1 Avv. Ponzo
Parte ricorrente ha adito, in data 14.4.22, questo Tribunale avverso la cartella di pagamento notificatale in data 9.3.22, chiedendo annullarsi, revocarsi e dichiararsi inefficace detta cartella e non dovute le somme richieste e comunque rideterminarsi il credito previa compensazione con quello a titolo di indennità di maternità ex dlgs
150.2001 e regolamento vantato da parte opponente per l'anno 2018\19 ed in CP_1 subordine ridurre la pretesa di parte avversa a quella corrispondente al contributo di solidarietà ex art.21 del Regolamento;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone:
- di essere stata iscritta all'Ordine dei farmacisti in data 24.7.14;
- di avere chiesto di poter corrispondere il solo contributo di solidarietà ex art.21 del Regolamento dell'ente essendo disoccupata;
- di essere stata poi assunta a t.d. e part time dall'1.7.15 al 31.12.15 con proroga al 29.2.16;
- di essere stata posta in malattia per gravidanza a rischio dal 22.2.16 con interdizione dal lavoro in data 23.2.16;
- di essere stata collocata in congedo per maternità obbligatoria dal 10.7.16 sino al
22.12.16, considerato il parto del 22.9.16;
- come sia stata accertata nuova gravidanza a rischio in data 23.6.18 ma di non avere
- di avere comunicato in data 11.6.20 i periodi di contribuzione “all'Inps” relativi al periodo lavorato e da scomputarsi dal quinquennio di disoccupazione di cui all'art.21 Regolamento oltre i periodi di interdizione assoluta dal lavoro e di malattia e da scomputarsi dai periodi di disoccupazione;
- come il periodo massimo di contribuzione ridotta o di solidarietà per gli iscritti in stato di disoccupazione involontaria è stato allungato da 5 a 7 anni con decreto ministeriale del
14.6.16 sicchè detto periodo nella specie scade al 31.12.20 ed infondata è la pretesa di parte avversa per gli anni 2019 e 2020;
- come del resto il periodo di lavoro a termine, quello di interdizione dal lavoro, quello di malattia relativo alla gravidanza tra maggio 2018 e gennaio 2019 devono comunque essere scomputati dai periodi di disoccupazione ex art.21 Regolamento;
- come ci si misuri con una violazione degli obblighi di lealtà e salvaguardia della Pa e come avrebbe avuto diritto in relazione alla seconda gravidanza all'indennità di maternità ex art.70, co.3 dlgs 151.2001.
Fissata l'udienza di discussione del 12.3.24 , si è costituita solo in data 7.3.24 parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
Sottolinea come parte avversa, farmacista iscritta all'albo dal 24.7.14 al 15.12.20 e poi dal 24.3.22, sia iscritta ex art.21 dlgs n.233.1946 ad come la cartella opposta sia CP_1 relativa ai contributi dovuti per gli anni 2019\2020.
Evidenzia come, nell'esercizio della propria autonomia gestionale, organizzativa e contabile ex dlgs 509.1994 [Cass. 31459.2021; Cass.1841.19; Cass. 3461.19], sia stato adottato il regolamento di Previdenza il cui art. 21 recita: “Qualora l'iscritto CP_1 all'Ente eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, la misura del contributo previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell'85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante. A tale situazione e per gli stessi effetti è equiparata, per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi, la temporanea ed involontaria disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio
2016 e fino al 31 dicembre 2018, il periodo massimo complessivo è aumentato di due anni contributivi. L'iscritto che, al 1° gennaio 2016, abbia già esaurito il quinquennio di contribuzione ridotta o di solidarietà per temporanea ed involontaria disoccupazione, può usufruire, entro l'anno 2018, dell'ulteriore periodo di contribuzione ridotta o di solidarietà, previa presentazione di apposita domanda di riduzione nei termini di decadenza di cui al presente articolo
L'iscritto per la prima volta all'Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e non abbia altri redditi da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria, ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero. In questo caso il contributo versato, a titolo di solidarietà, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche di cui al presente regolamento. La medesima facoltà di cui al comma precedente è riconosciuta alle stesse condizioni, per il periodo massimo indicato al comma 2, all'iscritto per la prima volta all'Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che si trovi nella condizione di temporanea ed involontaria disoccupazione. A decorrere dal
1°gennaio 2014 la misura del contributo di solidarietà per chi si trovi nella condizione di temporanea e involontaria disoccupazione è fissata all'1% del contributo previdenziale intero”;
come parte avversa, con domanda del 9.1.15, abbia chiesto il beneficio del contributo di solidarietà per disoccupazione temporanea ed involontaria per il 2014, accolta con nota del 12.3.15;
come detto beneficio si è procrastinato per 5 anni al termine dei quali è stata applicata l'aliquota contributiva ridotta al 50% in quanto iscritto non esercente attività professionale;
come infondata sia la pretesa a fruire di un periodo di disoccupazione di 7 anni, alla luce del tenore letterale dell'art.21 cit., in quanto fruibile solo nel periodo 2016\18 allorchè ancora per la ricorrente non era esaurito il quinquennio;
come del resto negli anni 2019\20 la ricorrente non aveva reso, siccome previsto dall'art.19 dlgs 150.2015, dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa vidimata dal Centro per l'impiego, una volta cessata l'attività lavorativa espletata nel 2015 e 2016 per la farmacia D'OR di HI (e peraltro comunicata ad solo nel 2020); CP_1
come il credito allegato a titolo di maternità non possa essere opposto in compensazione ex c.d. 1246 n.3 c.c. e 545 cpc e del resto risulti non certo né liquido né esigibile e da cui peraltro parte avversa, non avendolo domandato nel termine di decadenza ex art.71 dlgs
151.2001 ed ex art. 4 del regolamento per la liquidazione dell'indennità di maternità adottato da è decaduta. CP_1
Parte ricorrente ha lamentato la decadenza di parte avversa dalla possibilità di produrre documenti e come con la presa d'atto di parte avversa del periodo di lavoro prestato dalla ricorrente per la Farmacia D'OR sia stato sospeso il quinquennio di disoccupazione con conseguente insussistenza del credito azionato.
In proposito, si deve osservare come solo in data 11.6.20 risulta comunicato il rapporto di lavoro alle dipendenze della Farmacia d'ettorre.
La cartella di pagamento per cui è causa è relativa alla contribuzione Enpalf per il periodo 2019\2020 e la ricorrente risulta iscritta all'albo dal 24.7.14.
In merito alla allegata illegittimità dell'iscrizione a ruolo in considerazione dell'avvenuto prolungamento del periodo di contribuzione ridotta per ds temporanea da 5 a 7 anni ex art.21 del Regolamento, si deve osservare come detta norma preveda che “Qualora l'iscritto all'Ente eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, la misura del contributo previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell'85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante.
A tale situazione e per gli stessi effetti è equiparata, per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi, la temporanea ed involontaria disoccupazione. A decorrere dal
1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il periodo massimo complessivo è aumentato di due anni contributivi. L'iscritto che, al 1° gennaio 2016, abbia già esaurito il quinquennio di contribuzione ridotta o di solidarietà per temporanea ed involontaria disoccupazione, può usufruire, entro l'anno 2018, dell'ulteriore periodo di contribuzione ridotta o di solidarietà, previa presentazione di apposita domanda di riduzione nei termini di decadenza di cui al presente articolo.
L'iscritto per la prima volta all'Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e non abbia altri redditi da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria, ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero. In questo caso il contributo versato, a titolo di solidarietà, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche di cui al presente regolamento.
La medesima facoltà di cui al comma precedente è riconosciuta alle stesse condizioni, per il periodo massimo indicato al comma 2, all'iscritto per la prima volta all'Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che si trovi nella condizione di temporanea ed involontaria disoccupazione.
A decorrere dal 1°gennaio 2014 la misura del contributo di solidarietà per chi si trovi nella condizione di temporanea e involontaria disoccupazione è fissata all'1% del contributo previdenziale intero.
La facoltà di riduzione è estesa nella misura del 33,33% o del 50% o dell'85% anche ai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità erogata dall' che CP_1 non esercitino l'attività professionale e, nei limiti della riduzione del 33,33% o del 50% agli iscritti che non esercitino attività professionale.
Salvo quanto previsto dall'art. 21 bis, non sono ammessi, in ogni altro caso, al beneficio della riduzione i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all'art.7 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, ovvero gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia.
Agli iscritti, titolari del trattamento d'invalidità non è comunque consentito di CP_1 avvalersi delle decurtazioni previste dal presente articolo, nel periodo compreso tra il sesto ed il ventesimo anno di iscrizione.
La riduzione è concessa su domanda degli interessati e, con esclusione del caso di disoccupazione, può essere richiesta anche per i riscatti di cui all'art. 20.
La domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il beneficio;
il termine è prorogato al 31 dicembre del medesimo anno nel caso in cui la condizione che consente di richiedere la riduzione ovvero il versamento del contributo di solidarietà sia stata acquisita dopo il 30 settembre.
Per coloro che si iscrivano per la prima volta il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre del primo anno in cui i contributi vengono posti in riscossione.
In caso di perdita della facoltà di riduzione del contributo previdenziale l'interessato è tenuto a farne denuncia all entro l'anno in cui si è verificato l'evento. CP_1
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale, l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
La domanda presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre, produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno in corso alla data della domanda;
per l'iscritto, che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la domanda di riduzione ha effetto a partire dalla contribuzione dell'anno in cui viene presentata solo qualora la condizione medesima sia cessata nell'anno precedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà.
Per coloro che si iscrivano per la prima volta, il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine; in questo caso la domanda produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno di iscrizione.
Per avere diritto a chiedere la riduzione o il versamento del contributo di solidarietà è necessario che l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo per un periodo di durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all'interno dello stesso anno solare ovvero ad almeno la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione. Ai fini del computo si terrà conto dei giorni di calendario.
Il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre, fatta eccezione per i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo per cui la proroga ha effetto solo qualora la condizione medesima sia cessata nell'anno precedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà.”
Il 2018 rappresenta quindi ex art.21 il limite temporale per la fruizione dell'ulteriore periodo di agevolazione contributiva.
Parte ricorrente comunque contesta il computo del quinquennio di agevolazione contributiva, in considerazione dell'assunzione in data 1.7.15 per 18 mesi, cessati in data
22.12.16 in considerazione del periodo di astensione per maternità obbligatoria e considerato altresì l'interdizione dal lavoro per gravidanza nel febbraio 2016 e poi da maggio 2018 a gennaio 2019.
La fruizione dell'agevolazione contributiva postula, costituendo una eccezione alla regolamentazione ordinaria della posizione contributiva, la prova, a carico del richiedente, della sussistenza delle condizioni all'uopo necessarie.
Ebbene, parte ricorrente risulta essere stata assunta con contratto a termine in data 1.7.15 sino al 22.12.16.
È noto, “14. l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 Cost., comma 2.
15. Tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore.” [Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 17/09/2019) 04-11-2019, n. 28295].
Nella specie , cessato il rapporto di lavoro, la ricorrente ha versato in una condizione di non occupazione, nozione questa, del resto, ritagliata dall'art.19 dlgs 46.2015 e cui deve ritenersi ricostruita quella di cui all'art.21 regolamento.
Detto anche di ciò si deve osservare come il periodo di non occupazione \disoccupazione utile per una contribuzione in misura ridotta non deve superare il limite di 5 anni complessivi.
Nella fattispecie, i periodi di disoccupazione ridotta ammontano pacificamente a 5 anni, salva la contestata rilevanza del periodo relativo alla seconda gravidanza.
Ebbene i periodi di astensione obbligatoria per maternità sono incompatibili con la condizione di non occupazione [sospendendone -arg. art.19 co.3 dlgs 150.2015- la pendenza, alla luce dell'art.17 dlgs 151.01 che pone un divieto di svolgimento di attività lavorativa sicchè non può coesistere rispetto a detto divieto una condizione di involontaria non occupazione (art.21 Reg: “temporanea ed involontaria disoccupazione”)].
Inoltre, si deve osservare come il periodo di gravidanza a rischio ricada nel periodo
23.6.18\29.1.19 e sia quindi intervenuta nelle more della proroga del rapporto di lavoro dell'1.7.15 ed in relazione al periodo successivo (la cartella per cui è causa riguarda gli anni 2019 e 2020) è pacifica la condizione di non occupazione.
Detto anche di ciò e rilevato che non è previsto un obbligo di trasmissione di avviso bonario e non emerge alcuna impossibilità per la ricorrente di esercitare le prerogative riconosciutale dal regolamento si deve osservare come il divieto di compensazione CP_1 relativo ai crediti impignorabili è stato introdotto ad esclusiva tutela del titolare del credito considerato impignorabile, sicché il divieto opera solo nei confronti del soggetto contro il quale è destinata la previsione normativa de qua;
conseguentemente, mentre al titolare di un debito impignorabile non può essere opposta la compensazione di un debito che trovi fondamento in un titolo diverso, al titolare di un credito pignorabile può essere opposto in compensazione un credito dichiarato impignorabile [Cass. civ., 15/04/1971, n. 1061].
Tuttavia si deve osservare come dal diritto opposto in compensazione parte ricorrente è decaduta ex art.71 dlgs 151.2001 ed art.4 Reg. in difetto di tempestiva domanda.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni, in considerazione del rigore scientifico con cui sono state tratte, appaiono condivisibili.
È quindi emersa la insussistenza del credito allegato da parte convenuta salvo per quanto concerna il 2020 in misura di euro 2295,00 per contributi maturati, considerata la durata del rapporto di lavoro dell'1.7.15 per oltre 6 mesi ex art.19, III, dlgs 150.2015.
Parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata al relativo pagamento oltre accessori.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
annulla la cartella opposta e condanna parte ricorrente a versare a parte avversa euro
2295,00 oltre accessori.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di parte resistente costituita.
Spese per il resto compensate.
Lecce, 12/02/2025
Lorenzo Bellanova