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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2215/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/11/2024 ad oggetto : Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
da
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
D'ALFONSO LAURA;
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FORTE ANNAMARIA;
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in TRANI il 03/09/2023 (anno 2023, atto n. 37 , parte I );
- dall'unione non sono nati figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis . 49 e .51 c.p.c., depositato in data18/11/2024 , hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio , alle condizioni
1 indicate nel ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto nel ricorso introduttivo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. È stata fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, sulla dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 7.12.2025 .
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, anche ove presentate in forma congiunta, si è pronunziata di recente la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (cfr. Sentenza n. 28727/2023 del
16.10.2023).
Poiché la domanda congiunta di divorzio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, m. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve proseguire dinanzi giudice delegato affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando
2 il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito civile in TRANI il CP_1
3.9.2023 (anno 2023, atto n. , parte , serie ); alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 18/11/2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRANI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, il 26.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/11/2024 ad oggetto : Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
da
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
D'ALFONSO LAURA;
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FORTE ANNAMARIA;
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in TRANI il 03/09/2023 (anno 2023, atto n. 37 , parte I );
- dall'unione non sono nati figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis . 49 e .51 c.p.c., depositato in data18/11/2024 , hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio , alle condizioni
1 indicate nel ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto nel ricorso introduttivo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. È stata fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, sulla dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 7.12.2025 .
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, anche ove presentate in forma congiunta, si è pronunziata di recente la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (cfr. Sentenza n. 28727/2023 del
16.10.2023).
Poiché la domanda congiunta di divorzio non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, m. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve proseguire dinanzi giudice delegato affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando
2 il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito civile in TRANI il CP_1
3.9.2023 (anno 2023, atto n. , parte , serie ); alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 18/11/2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRANI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Trani, il 26.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore
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