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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/12/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
TR I B U N A L E O R D I N A R I O D I PA R M A
SEZIONE PRIMA CIVILE
Proc. N.R.G. 487/2024
Il Tribunale Ordinario di Parma, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 487 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CONVERTINI ANGELO parte ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. MORINI ALESSANDRA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pag. 1 Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Contrariis rejectis:
- accertato il mutamento delle condizioni dei coniugi e dei figli, disporre ai sensi della Legge 898/70 e successive modifiche, la modifica delle condizioni dello scioglimento del matrimonio stabiliti con la sen- tenza n. 330/2011 emessa in data 16.02.2011, e depositata in Cancelleria il 22.03.2011 e per
l'effetto:
1) revocare l'obbligo di mantenimento posto a carico del Sig. del versamento Parte_1 dell'assegno mensile divorzile di € 200,00 in favore della Sig.ra CP_1
2) revocare l'obbligo di contributo al mantenimento della figlia posto a carico del Sig. Per_1 [...]
pari ad € 450,00, qualora la stessa fosse accertato essere autosufficiente, ed in caso contra- Pt_2 rio di ridurlo ad € 250,00;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare il ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio proposto dal sig. in quanto infon- Parte_1 dato in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti e, in via riconvenzionale, a modifica della sentenza del
Tribunale di Mantova n. 330/2011 depositata in data 22.03.2011:
- condannare il sig. a corrispondere in favore della sig.ra , per il man- Parte_1 CP_1 tenimento della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, con bonifico bancario Per_1 entro il 27 di ogni mese un contributo mensile di euro 550,00 rivalutabile annualmente istat;
- condannare il sig. a corrispondere in favore della sig.ra quale con- Parte_1 CP_1 tributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente istat, con trattenuta dal suo stipendio e versamento diretto da parte dell'Ente datore di lavoro dello stesso;
- liquidare e per l'effetto condannare il sig. a rimborsare, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
, il 50% delle spese straordinarie extra assegno già sostenute per la figlia , negli anni Parte_3 Per_1
2019-2020-2021-2022-2023-2024 documentate, per la somma complessiva di euro 5.697,76;
- condannare il sig. a rimborsare in favore della sig.ra il 50% delle Parte_1 CP_1 spese straordinarie extra assegno per la figlia secondo il seguente disciplinare: […]
- Con vittoria di spese e competenze legali
FA T T O E D I R I T T O
pag. 2 Con ricorso depositato il 16/02/2024 coniuge divorziato da Parte_1 [...]
per sentenza del Tribunale di Mantova n. 330/2011 del 16/02/2011, Parte_4 chiedeva una revoca delle statuizioni economiche dettate dalla sentenza di divorzio che, nel recepire l'accordo raggiunto dalle parti nel relativo giudizio, contemplavano un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia (nata il [...]) pari Per_1 ad € 450,00 mensili e un assegno divorzile a favore dell'ex moglie nella misura di €
200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava le domande avanzate dal CP_1 ricorrente, instando, in via riconvenzionale, affinché gli oneri posti in capo a
contro
- parte a titolo di contributo al mantenimento della figlia e assegno divorzile fossero au- mentati, rispettivamente, ad € 550,00 e ad € 250,00 mensili rivalutabili, con espressa previsione dell'obbligo del padre di rimborsare il 50% delle spese straordinarie soste- nute per la figlia;
chiedeva, inoltre, la resistente la condanna di controparte al rimborso delle spese straordinarie da lei sostenute per la figlia anteriormente all'instaurazione del giudizio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato, la causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, decorsi i termini per il deposito degli scritti conclusivi, era rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 4/12/2025.
§
Occorre preliminarmente rilevare che, nel caso di specie, deve indubbiamente esclu- dersi che la figlia delle parti , ad oggi di anni 21, versi in una condizione di auto- Per_1 sufficienza economica, nonostante il raggiungimento della maggiore età.
È pacifico, infatti, che la ragazza, già diplomata presso l'Istituto Tecnico Leonardo Da
Vinci di Parma, sia attualmente iscritta al corso di laurea in Tecniche di laboratorio
Biomedico presso l'Università degli Studi di Parma e stia proseguendo con profitto an- che gli studi presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, dove segue il Corso Uni- versitario accademico di clarinetto (cfr. doc. 2, 24 e 25 di parte resistente), senza svol- gere alcuna attività lavorativa. Essa, pertanto, è tutt'oggi impegnata a tempo pieno in un percorso di studi che, tenuto anche conto della giovane età della ragazza, risulta del tutto coerente con la legittima aspirazione della stessa ad acquisire una formazione su-
pag. 3 periore da sfruttare in vista di un futuro ingresso nel mondo del lavoro, giustificando il permanere di un obbligo in capo ai genitori di contribuire al suo mantenimento.
Tanto premesso, è noto che, ai fini di una modifica delle statuizioni economiche detta- te in sede di divorzio, sia per quanto concerne l'assegno divorzile che il contributo po- sto in capo ad un genitore per il mantenimento dei figli, il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità delle relative contri- buzioni ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circo- stanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio dell'assetto patrimoniale definito con il precedente provvedimento e adeguare l'importo o lo stesso obbligo di contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (in argomento cfr. ex multis Cass. Civ. n.
18608/2021; n. 10647/2020).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre dare atto che, nel caso di spe- cie, le risultanze del giudizio non evidenziano una variazione peggiorativa nella com- plessiva situazione economico-patrimoniale del ricorrente.
Il ricorrente, invero, è da tempo impiegato come guardia penitenziaria presso la Casa
Circondariale di Mantova e percepisce redditi che, sulla base delle Certificazioni Uni- che depositate in atti, sono cresciuti leggermente negli anni, assestandosi stabilmente oggi a circa € 2.300,00 netti mensili [nel dettaglio: Anno 2020/CU € 25747 netto annuo (€
2145 netti mese); Anno 2021/CU € 26465 netto annuo (€ 2205 netti mese); Anno 2022/CU €
27727 netto annuo (€ 2310 netti mese); Anno 2023/CU € 28172 netto annuo (€ 2347 netti mese); Anno 2024/CU € 27702 netto annuo (€ 2308 netti mese)]1; egli, inoltre, è titolare di depositi postali il cui controvalore ha visto un progressivo incremento nel corso del tempo, passando da circa € 10.865,00 nel 2019 a circa € 40.980,00 nel 2022 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente), verosimilmente anche in ragione dei corrispettivi conseguiti per la vendita delle quote di immobili siti a Napoli ricevute in successione dal padre nel 2020
(si veda in particolare il contratto di vendita del 8/07/2020 depositato dal ricorrente che attesta il percepimento da parte dello stesso di un corrispettivo di circa €
17.400,00). 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluribus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del 23/04/2010 pag. 4 La principale sopravvenienza addotta dal ricorrente a supporto di un peggioramento della sua situazione è rappresentata dalla circostanza che, nel corso del presente giudi- zio, egli avrebbe acquistato un immobile a Mantova in cui si è trasferito, contraendo un mutuo per sostenere il relativo importo (si vedano le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 9/07/2024), dopo aver vissuto per anni in un alloggio di servizio presso la casa circondariale, ad un canone minimale (quantificato in € 35,00 mensili). Tale cir- costanza, tuttavia, non trova alcun preciso riscontro nella documentazione in atti, es- sendosi il ricorrente limitato a depositare, unitamente al certificato di registrazione del preliminare di compravendita, una comunicazione della Banca relativa alla sua richiesta di mutuo (doc. 16-17 di parte ricorrente) che non consente in alcun modo di apprezza- re l'effettiva assunzione e l'esatta consistenza del relativo debito.
È pacifico, d'altra parte, che, a seguito del divorzio, il ricorrente non abbia più avuto alcun rapporto con la figlia, venendo dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoria- le con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Brescia nel settembre 2015 (cfr. doc. 6 di parte resistente); a prescindere dalle ragioni che hanno portato a tale interru- zione dei rapporti, non può non tenersi conto in questa sede del fatto che le frequenta- zioni tra il padre e la figlia contemplate in sede di divorzio (laddove si prevedeva che il padre potesse vedere la figlia liberamente) non hanno mai trovato attuazione, risultan- do la figlia, ormai da tempo, interamente a carico della madre.
Al contempo, è del tutto ragionevole presumere, in linea con consolidata giurispruden- za di legittimità (ex multis Cass. n. 13664/2022), che la significativa crescita di , Per_1 rispetto all'epoca del divorzio (quando la ragazza aveva soltanto 6 anni), abbia compor- tato un netto incremento delle sue esigenze di vita, tenuto anche conto del percorso di studi dalla stessa intrapreso, incremento che deve essere indubbiamente considerato nella rideterminazione del contributo posto in capo ai genitori per il suo mantenimen- to.
Il quadro sopra richiamato porta a ritenere fondata la domanda della resistente di au- mento del contributo paterno per il mantenimento della figlia - peraltro richiesto in mi- sura sostanzialmente corrispondente all'importo dovuto dal ricorrente per effetto della rivalutazione ex lege di tale contributo -, che viene, pertanto, ad essere rideterminato in questa sede in € 550,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda.
pag. 5 A tale contributo, inoltre, deve accompagnarsi l'espressa introduzione di un obbligo per il ricorrente, non contemplato in sede di divorzio, di contribuire al 50% delle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto nel Protocollo in uso presso questo
Tribunale, riferendosi tale voce ad esborsi che, tenuto anche conto di tutti gli elementi sopra richiamati, non possono in alcun modo ritenersi oggi assorbiti dal versamento dell'assegno periodico2.
A conferma delle conclusioni sopra indicate in ordine al mantenimento di , peral- Per_1 tro, occorre a questo punto rilevare come la situazione del ricorrente (titolare di un congruo reddito da lavoro dipendente e presumibilmente proprietario dell'abitazione in cui vive oggi), caratterizzata da una certa stabilità, si contrapponga ad una situazione della resistente indubbiamente deteriore.
Invero, risulta per tabulas che la resistente negli ultimi anni abbia conseguito redditi mi- nimali derivanti dallo svolgimento saltuario di attività lavorativa come collaboratrice scolastica, con contratti a tempo determinato, trovando come principale fonte di reddi- to l'assegno divorzile versatole dall'ex coniuge nella misura di € 200,00 mensili [nel det- taglio le dichiarazioni agli atti riportano redditi netti, comprensivi dell'assegno divorzile, pari a:
Anno 2021/€ 4249 netto annuo (€ 354 netti mese); Anno 2022/€ 11453 netto annuo (€ 954 netti mese); Anno 2023/€ 6695 netto annuo (€ 557 netti mese); Anno 2024/€ 3886 netto an- nuo (€ 323 netti mese)].
Essa ha documentato agli atti di avere subito ricoveri e di assumere terapie farmacolo- giche per una lombosciatalgia (doc. 14 e 21) che, pur non risolvendosi in una sua inabi- lità lavorativa certificata, interferisce verosimilmente con la possibilità per la stessa di incrementare i suoi sforzi lavorativi, portando a ravvisare un quadro di precarietà lavo- rativa riconducibile a circostanze alla stessa non imputabili che si pone, del resto, in so- stanziale continuità rispetto a quello sussistente alla data del divorzio (si vedano anche le dichiarazioni rese dalla resistente all'udienza del 9/07/2024).
In questo contesto, la principale sopravvenienza che ha interessato la situazione eco- nomico patrimoniale della resistente è rappresentata dal fatto che la stessa, nel 2014, ha 2 Con la precisazione che non costituisce oggetto del presente giudizio la determinazione di quali spe- se, compiute in assenza del consenso paterno, devono essere rimborsate da parte del ricorrente, de- terminazione inevitabilmente rimessa ad una valutazione, afferente all'attuazione della regolamentazio- ne dettata in questa sede, circa la corrispondenza con l'interesse della figlia dei pagamenti di cui viene chiesto il rimborso.
pag. 6 acquisito per successione del padre la quota di 1/3 di cespiti – tra cui quote di fabbrica- ti siti in Provincia di Napoli ed a Viterbo di cui essa è ancora oggi proprietaria che, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, non risultano locati – il cui controvalo- re, nella dichiarazione di successione (cfr. doc. 26 di parte ricorrente), è quantificato nell'importo complessivo di circa € 600.000,00, la vendita di parte dei quali le ha con- sentito di acquistare nel 2018, al prezzo di € 135.000,00 (cfr. doc. 15 di parte resisten- te), l'immobile di Parma in cui si è trasferita a vivere insieme alla figlia.
L'impatto di tale sopravvenienza, invero, pur astrattamente rilevante ai fini della modi- fica delle condizioni di divorzio, deve essere inevitabilmente temperato dal rilievo che essa si inserisce in un contesto di estrema fragilità economica della resistente, eviden- ziata altresì dalla titolarità da parte della resistente di liquidità - riconducibile ad un con- to corrente presso Poste con un saldo a dicembre 2023 di circa € 3.900,00 e ad un con- to corrente presso con un saldo a dicembre 2023 di circa € 13.000,00 (doc. 3-4 CP_2 di parte resistente) - in progressiva diminuzione nel corso del tempo.
La successione paterna, in particolare, può essere valorizzata in questa sede, al più, per rilevare come la resistente, grazie alle sopravvenienze intervenute a seguito del divor- zio, abbia potuto soddisfare in termini tendenzialmente stabili le proprie esigenze abi- tative, senza, però, disporre ancora oggi di risorse sufficienti a soddisfare tutte le sue ulteriori esigenze di vita.
Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che risulti equa una riduzione minima dell'assegno divorzile di cui beneficia la resistente, che viene, pertanto, rideterminato in questa sede, con decorrenza dalla data della domanda, nella misura di € 150,00 mensili, salva la rivalutazione annuale dovuta per legge.
§
Quanto alle ulteriori domande della resistente, volte ad ottenere la condanna di con- troparte al rimborso pro quota dei versamenti pregressi sostenuti per le spese straordi- narie per la figlia, non può che rilevarsi come le stesse, riferendosi ad esborsi anteriori all'instaurazione del presente giudizio, si sostanzino in pretese restitutorie che, risultan- do prive del vincolo di accessorietà e connessione “forte” di cui agli artt. 31-36 c.p.c. tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta in questa sede ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., devono essere dichiarate inammissibili (cfr., tra tante, Cass. n.
20638/2004; Cass. n. 18870/2014). pag. 7 §
L'esito complessivo del giudizio evidenzia una prevalente soccombenza del ricorrente
(tenuto in particolare conto delle statuizioni relative al contributo dovuto per il mante- nimento della figlia), giustificando una condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2/3, con compensazione di tali spese (stante il parziale accogli- mento della domanda relativa all'assegno divorzile), nella residua misura di 1/3.
Occorre dare atto, peraltro, che all'udienza del 9/07/2025 il Giudice delegato ha for- mulato una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che contemplava per il ricorrente condizioni di fatto più favorevoli di quelle definite in questa sede (preveden- do, in particolare, accanto ad un aumento del contributo a suo carico per il manteni- mento della figlia ad € 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, una ridu- zione dell'assegno divorzile su lui gravante ad € 125,00 mensili), condizioni che, a fron- te dell'accettazione di controparte, sono state da lui rifiutate all'udienza del 9/10/2024, sul presupposto della titolarità da parte della resistenza di entrate (riferite a canoni di locazione per gli immobili di cui è comproprietaria) che non trovano alcun riscontro in questa sede.
La condotta del ricorrente, in tal modo, ha comportato un allungamento dei tempi di definizione del presente giudizio connessi alla necessità di svolgimento di una fase de- cisoria i cui costi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vengono pertanto integralmente posti a suo carico.
Non risulta, peraltro, che (come confermato dalla resistente in sede di precisazione del- le conclusioni) la domanda presentata dalla resistente al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Parma di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (doc.
19 di parte resistente) abbia trovato accoglimento, con la conseguenza che devono es- sere liquidate a favore della stessa le spese del giudizio.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori me- di per fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova n. 330/2011 del 16/02/2011, così dispone: pag. 8 1. ridetermina l'importo posto a carico di a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento della figlia , con decorrenza dalla data della domanda (giu- Per_1 gno 2024), nella misura di € 550,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla madre entro il giorno 27 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di
Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad ec- cezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifi- co, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previa- mente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dota- zione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didatti- ca, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente con- cordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio dif- ferenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: pag. 9 • tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponi- bilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medi- co curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assen- za di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed ab- bigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); pag. 10 • acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richie- derà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso co- me consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spe- sa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dal- la documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai fi- gli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegna- ti, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quo- ta proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i geni- tori determinata nel provvedimento.
2. ridetermina l'importo dovuto da a a titolo Parte_1 CP_1
di assegno divorzile, con decorrenza dalla data della domanda (febbraio 2024), nel- la misura di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese;
3. dichiara inammissibili le domande di parte resistente volte ad ottenere il rimborso delle spese straordinarie pregresse sostenute per la figlia;
pag. 11 4. condanna al rimborso nei confronti di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, ponendo a suo carico un importo quantificato, nella misura e secondo i criteri dettati in motivazione (2/3 delle spese per fase di studio e introduttiva e tutte le spese per la fase decisoria), in € 4.841,60, oltre ac- cessori di legge.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
04/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pag. 12