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Sentenza 27 luglio 2024
Sentenza 27 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/07/2024, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9799/2023 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziella Licciardello che rapp.
e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE-
CONTUMACE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio
in deliberazione, ed indi decisa in esito al decorso in data
27/5/2024 dei termini di legge.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ex art. 143 cpc con formalità di rirto espletate in data 9/1/2024 - unitamente al provvedimento di fissazione della udienza di comparizione - chiedeva al
Tribunale di Catania la pronuncia della sua separazione personale dal coniuge Esponeva che il matrimonio Controparte_1
celebrato il 1/10/1994 e prima del quale e dal quale erano nati i figli il 1/11/1991, il 8/11/1994 e il 7/12/1999 “oggi tutti Per_1 Per_2 CP_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti” - si era rivelato infelice a causa della avvenuta cessazione della affectio coniugalis determinata dal comportamento del coniuge, che aveva causato in via esclusiva il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
Svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
All'udienza in data 26/3/2024, in esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta, sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione,
ed indi decisa in esito al decorso in data 27/5/2024 dei termini
di LEGGE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura stessa delle doglianze esposte e il comportamento
2 di entrambe le parti nel corso del presente giudizio sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, in mancanza di prole minorenne e di ulteriori domande, avendo in sede di precisazione delle conclusioni il procuratore alle liti della ricorrente, altresì personalmente presente, chiesto
“pronunziarsi la separazione personale giudiziale tra i coniugi senza addebito alcuno e senza alcuna ulteriore statuizione essendo i figli nati dal matrimonio tutti
maggiorenni ed economicamente indipendenti ed essendo la csa familiare di esclusiva proprietà della signora , essendo peraltro il coniuge da Parte_1
settembre 2023 nella stessa non coabitante”, null'altro va statuito.
Nulla va statuito per spese attesa la natura della presente statuizione che esclude la sussistenza di soccombenza alcuna.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella contumacia del resistente pronunzia della Controparte_1
separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Catania il 10/11/1962 e
nato in [...] il [...]. Controparte_1
3 Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 14/6/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9799/2023 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziella Licciardello che rapp.
e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE-
CONTUMACE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio
in deliberazione, ed indi decisa in esito al decorso in data
27/5/2024 dei termini di legge.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ex art. 143 cpc con formalità di rirto espletate in data 9/1/2024 - unitamente al provvedimento di fissazione della udienza di comparizione - chiedeva al
Tribunale di Catania la pronuncia della sua separazione personale dal coniuge Esponeva che il matrimonio Controparte_1
celebrato il 1/10/1994 e prima del quale e dal quale erano nati i figli il 1/11/1991, il 8/11/1994 e il 7/12/1999 “oggi tutti Per_1 Per_2 CP_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti” - si era rivelato infelice a causa della avvenuta cessazione della affectio coniugalis determinata dal comportamento del coniuge, che aveva causato in via esclusiva il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
Svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
All'udienza in data 26/3/2024, in esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta, sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione,
ed indi decisa in esito al decorso in data 27/5/2024 dei termini
di LEGGE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale giudiziale è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura stessa delle doglianze esposte e il comportamento
2 di entrambe le parti nel corso del presente giudizio sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, in mancanza di prole minorenne e di ulteriori domande, avendo in sede di precisazione delle conclusioni il procuratore alle liti della ricorrente, altresì personalmente presente, chiesto
“pronunziarsi la separazione personale giudiziale tra i coniugi senza addebito alcuno e senza alcuna ulteriore statuizione essendo i figli nati dal matrimonio tutti
maggiorenni ed economicamente indipendenti ed essendo la csa familiare di esclusiva proprietà della signora , essendo peraltro il coniuge da Parte_1
settembre 2023 nella stessa non coabitante”, null'altro va statuito.
Nulla va statuito per spese attesa la natura della presente statuizione che esclude la sussistenza di soccombenza alcuna.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella contumacia del resistente pronunzia della Controparte_1
separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Catania il 10/11/1962 e
nato in [...] il [...]. Controparte_1
3 Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 14/6/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
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