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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
G 1484-1/2025
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. ssa Angela Coluccio Giudice
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da in data 18.09.2025 (iscritto al n. RG Parte_1
1484-1/25) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di (Partita IVA Controparte_1
, con sede in Roma, Via Delle Case Rosse n. 23; P.IVA_1
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato è pari a complessivi euro 36.122,54, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 8047/2024, notificato in data 25.06.2024 e atto di precetto notificato in data 19.03.2025;
1 ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dalla ricorrente presso la sede della debitrice in data 26.05.2025, in forza dei sopraindicati decreto ingiuntivo e atto di precetto;
dalla circostanza che dalla visura estratta dalla Camera di Commercio, l'ultimo bilancio depositato si riferisce all'esercizio 2021;
dall'inadempimento della società debitrice alle obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il. 3.04.2019);
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della resistente di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (Partita IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma (RM), Via Delle Case Rosse n. 23
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore Avv. Andrea Ribotta;
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
2 nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 11.02.2026 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Giorgio Jachia
3
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. ssa Angela Coluccio Giudice
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da in data 18.09.2025 (iscritto al n. RG Parte_1
1484-1/25) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di (Partita IVA Controparte_1
, con sede in Roma, Via Delle Case Rosse n. 23; P.IVA_1
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato è pari a complessivi euro 36.122,54, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 8047/2024, notificato in data 25.06.2024 e atto di precetto notificato in data 19.03.2025;
1 ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dalla ricorrente presso la sede della debitrice in data 26.05.2025, in forza dei sopraindicati decreto ingiuntivo e atto di precetto;
dalla circostanza che dalla visura estratta dalla Camera di Commercio, l'ultimo bilancio depositato si riferisce all'esercizio 2021;
dall'inadempimento della società debitrice alle obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il. 3.04.2019);
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della resistente di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (Partita IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma (RM), Via Delle Case Rosse n. 23
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore Avv. Andrea Ribotta;
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
2 nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 11.02.2026 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Giorgio Jachia
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