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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 9675/2024 del R.G.
Tra
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Huri Vaisshna Palumbo;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allegava che l'istante in data 18.07.2024 aveva ricevuto la richiesta di restituzione emessa dall' datata 29.6.2024 inerente a somme ricevute a titolo di Reddito di Cittadinanza per CP_1 un totale di € 4.019,25 per la seguente motivazione: “Mancanza del requisito di residenza (art 2, co.
1, a),2) L. 26/2019 – non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo” (cfr. doc. in atti).
Esponeva che la ricorrente ha sempre avuto la residenza nello Stato Italiano così come emerge dal certificato di residenza storica allegato e deduceva di fornire “la prova idonea di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il godimento della prestazione…”
Chiedeva la declaratoria di illegittimità della richiesta di restituzione dell'indebito.
L' si è costituito deducendo che ai sensi della normativa applicabile resta in capo ai comuni la CP_1 verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.
Esponeva che “la domanda risulta revocata per mancanza requisito della residenza continuativa negli ultimi due anni precedenti la richiesta. Il provvedimento è stato adottato in data 16.01.2024 dal
Comune di Marano. A seguito della revoca, l' è tenuto ad inserire in procedura e comunicare CP_2 il relativo indebito….” Allegava che “Coerentemente con il quadro normativo di riferimento, dunque, la revoca della prestazione per cui è causa è stata determinata da quanto comunicato all' dal Comune di CP_1 residenza. Ciò detto, merita evidenziare, in questa sede, alche al fine di meglio chiarire quelli che sono i margini di “operabilità” dell'Istituto che, rispetto all'accertamento del Comune, l'attività amministrativa dell' è del tutto vincolata: l'Istituto, invero, riceve l'esito degli accertamenti CP_1 effettuati dai Comuni tramite la Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (c.d. piattaforma GePI): l'esito negativo degli accertamenti preclude il pagamento del reddito di cittadinanza e determina la revoca del provvedimento eventualmente già emesso. E invero, ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.l. n. 4/2019, «Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione
1 erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito». Ebbene, in materia di Reddito di cittadinanza ciascuno degli enti coinvolti, e ciascuno per le proprie competenze, effettua il controllo circa l'esistenza delle condizioni di legge già risultanti dalle autocertificazioni dei CP_ richiedenti. Sulla scorta degli esiti di detti controlli, l' si trova poi vincolato, per legge, a procedere, come visto, all'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è CP_ tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Evidentemente l' non può rispondere in alcun modo dell'attività di controllo svolta dal Comune competente…”
Deduceva che “In ogni caso, controparte non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante CP_ rispetto alle pretese avanzate nei confronti dell' E invero, soprattutto con riguardo alle contestazioni relative all'indebito, andrà evidenziato che l'azione per cui è causa è un'azione di accertamento, negativo, della pretesa restitutoria. …….. L'onere probatorio, dunque, deve considerarsi a carico esclusivo del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens. Questa difesa, pertanto, evidenzia le carenze assertive e probatorie del ricorso, giacché parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla debenza degli importi percepiti e pretesi. Sotto questo profilo, pare utile osservare che la prova deve avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del presunto diritto di credito e non solo quello posto a fondamento del provvedimento di revoca della prestazione. Giova, infatti, ribadire come non si tratti di un giudizio di tipo impugnatorio diretto ad accertare la legittimità di un provvedimento amministrativo, ma di un giudizio sul rapporto giuridico sostanziale, per cui colui che formula la domanda deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del presunto diritto di credito. Controparte, nel caso che ci occupa, è comunque venuta meno al descritto onere probatorio in quanto nulla ha dedotto e nulla ha provato circa gli elementi costitutivi del diritto al pagamento del reddito di cittadinanza, diversi da quello relativo alla residenza: patrimonio mobiliare, cittadinanza, possesso di autoveicoli o motoveicoli aventi le caratteristiche di legge, etc. Si ricordi, al riguardo, che “i giudizi in materia di previdenza e assistenza sociale non hanno ad oggetto la legittimità degli atti adottati dagli enti competenti, bensì la spettanza, al verificarsi delle condizioni previste, di diritti che derivano dalla legge. Il ricorrente non può, quindi, limitarsi a censurare la motivazione del provvedimento di diniego o revoca della prestazione inizialmente concessa, dovendo invece fornire la prova della sussistenza di tutti i requisiti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta” (cfr. Tribunale Genova, 18 aprile 2023, n. 350). In definitiva, poiché parte ricorrente si è sottratta all'onere di dedurre e di provare l'esistenza degli ulteriori elementi costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza elencati nel
D.L. n. 4/2019, tali elementi costitutivi, per effetto del principio di circolarità tra deduzione-prova- contestazione, non possono più trovare ingresso nel giudizio. …”
Il ricorso è infondato.
Deve rilevarsi che la Corte di Legittimità afferma che l'atto di concessione della pensione è atto amministrativo di mera certazione della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale, e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 15267 del 2004; Sez. L, Sentenza n. 14295 del 2011).
2 Deve rilevarsi, inoltre, che la sentenza della Cassazione, sez. lav., n. 16260 del 29/10/2003 espone in tema di prestazioni assistenziali il seguente principio di diritto, affermando “che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti da norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi volti ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica cioè di giudizio per sua natura opinabile, rivestono natura meramente ricognitiva, preordinata all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte Cass. S.U. 8 aprile
1975 n. 1261 e 24 ottobre 1991 n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente denominati dalle norme;
..”.
Inoltre la Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 2010) ha affermato il seguente principio di diritto esponendo testualmente: “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.”
Nella fattispecie che ci occupa era pertanto onere della ricorrente allegare e provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'erogazione della prestazione, laddove la ricorrente nulla ha allegato e provato in merito ai requisiti reddituali e patrimoniali per fruire della prestazione.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004) afferma che nel rito del lavoro il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. - indicare ex art. 414, n. 4 cod. proc. civ. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 cod. proc. civ., del vizio dell'atto, comprovano l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati ne' specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova , in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.), ma anche l'attore (art. 414, n.5, cod. proc. civ.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall'inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte Cost.
14 gennaio 1977, n. 13.
La Corte nella suddetta pronuncia afferma infatti: “4.6. La sanatoria del ricorso nei sensi ora precisati non vale però a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova, che devono essere specificati così come prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c. Da qui la possibilità per il convenuto di eccepire in ogni tempo ed in ogni grado del giudizio - al fine di ottenere il rigetto della domanda
3 avversa - il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova (art. 2697 c.c.), analogamente a quanto è risultato essere avvenuto nella presente controversia ad iniziativa della s.p.a. Ferrovie dello Stato. Come è stato osservato, se anche a seguito dell'intervento del giudice ex art. 164, comma 5^, c.p.c. siano stati emendati i vizi che inficiano il ricorso, con gli elementi carenti dell'editio actionis, ciò non può, di certo, comportare il superamento delle preclusioni afferenti i mezzi istruttori, maturate con il deposito del ricorso, con la conseguenza che qualora il ricorrente non abbia provveduto ab initio a dedurre detti mezzi, tutte le allegazioni individualizzanti il diritto dedotto in giudizio, poiché non suffragate da alcun mezzo istruttorio, consentiranno al giudice di emettere una sentenza di rigetto nel merito della domanda.”
Pertanto - premesso che la cognizione del giudice ordinario non attiene alla legittimità dell'atto emesso dall' - l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituire quanto CP_1 percepito (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 2010 sopra menzionata) comporta che il ricorrente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, laddove nella fattispecie concreta in esame manca l'allegazione e la prova dei requisiti patrimoniali legittimanti l'erogazione della prestazione assistenziale, già erogata.
Infatti nella fattispecie in esame parte ricorrente non ha in primo luogo specificamente allegato la sussistenza dei requisiti patrimoniali per fruire della prestazione e nemmeno ha indicato i mezzi istruttori diretti alla prova.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve statuirsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso il 30.04.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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