Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2022, n. 663
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Sentenza 10 novembre 2022

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In tema di disciplina emergenziale, la c.d. sospensione "covid" per complessivi 64 giorni di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche al termine per il deposito della sentenza che sarebbe venuto a scadere nell'arco temporale ricompreso tra il 9 marzo e l' 11 maggio 2020, a nulla rilevando che, in concreto, la motivazione sia stata depositata anticipatamente ed al di fuori del periodo emergenziale, con conseguente differimento del "dies a quo" per proporre impugnazione, il quale è in ogni caso ricollegato alla scadenza del termine di deposito che il giudice si è assegnato nel dispositivo ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2022, n. 663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 663
    Data del deposito : 10 novembre 2022

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