Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2011, n. 42077
CASS
Sentenza 6 ottobre 2011

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È configurabile il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizzazione, "sub specie" di illecita intermediazione, nella condotta del gestore di un centro di servizio il quale, anziché limitarsi a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario, interferisca nell'attività di scommessa del cliente. (Nella specie, l'indagato provvedeva alla riscossione del denaro degli scommettitori).

Commentario1

  • 1Testimoni non superflui? Revoca dell'ammissione nulla se non motivataAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2011, n. 42077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42077
Data del deposito : 6 ottobre 2011

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