Sentenza 20 giugno 2012
Massime • 1
È attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizzazione quella che favorisca in qualunque modo sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta di scommesse. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso che sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 4, comma quarto bis, legge n. 401 del 1989 ai meri punti di commercializzazione altresì definiti come "centri elaborazione dati" ovvero "centri trasmissione dati").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2012, n. 35470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35470 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
Testo completo
M 35470 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.Sez. 1364 Saverio F. Mannino - Presidente - Renato Grillo CC 20/6/2012 Luigi Marini Relatore- R.G.N.01812/2012 Santi Gazzara Gastone Andreazza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN ON, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2011 del Tribunale di Salerno che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in sede in data 30/9/2011 per il reato ex art.4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n.401. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Gaetano Sassanelli, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28/10/2011 il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in sede in data 30/9/2011 per il reato ex art.4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n.401. Rileva il Tribunale che sig. DA, quale titolare della ditta individuale che gestisce il locale con insegne "Bet 1128 -Centro Scommesse", operava senza alcuna autorizzazione la raccolta per via telematica di scommesse e la intermediazione nell'attività di scommessa in collegamento con la SOC. "Centurionbet Ltd Trading" avente sede in Stato estero e non autorizzata dall'AAMS.
2. Avverso tale decisione il sig. DA ha proposto tramite il Difensore ricorso con cui, in sintesi, lamenta: a) vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. in ordine anche ai profili sollevati con i motivi aggiunti, essendosi il tribunale del riesame limitato a riproporre la motivazione resa dal Giudice delle indagini preliminari e avendo lo stesso mancato di rispondere alle censure con cui si lamentava che l'esercizio non fosse ancora operativo e che fosse stato sequestrato anche "materiale neutro"; b) errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il tribunale del riesame erroneamente respinto la richiesta di disapplicazione della normativa interna, contrastante con gli artt.46 e 49 del Trattato CE (ora del'Unione europea); c) errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il tribunale di riesame omesso di considerare che si è in presenza di punto di commercializzazione, che non necessita di autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva preliminarmente la Corte che l'ordinanza impugnata non incorre . nel vizio di carenza di motivazione e non ha omesso di prendere in esame le questioni sottoposte alla sua attenzione. La lettura dell'ordinanza, che secondo la disciplina fissata dall'art.309 cod. proc. pen. integra quella con cui il Giudice delle indagini preliminari ha motivatamente disposto il sequestro, consente di affermare che i giudici di merito hanno ritenuto che il punto di commercializzazione avesse già effettuato le prime operazioni, così escludendo che si tratti di esercizio in fase di predisposizione, e hanno operato con riferimento a locali ove le diverse apparecchiature elettroniche e gli tessi televisori apparivano funzionali alla prestazione dei servizi offerti al pubblico, così che non si vede in base a quali argomenti si possa parlare di "materiale neutro".
2. Venendo al secondo motivo di ricorso, la Corte osserva che infondatamente il ricorrente invoca la disapplicazione della disciplina nazionale. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza n.2993/2010 emessa da questa Sezione all'udienza del 10/d.l. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38 nel procedimento Scifone, ordinanza che rimette gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea perché decida una questione pregiudiziale in analoga 2 M materia, l'ipotesi di disapplicazione dell'art.4 della legge 13 dicembre 1989, - n.401 può trovare ingresso solo in presenza di: a) indebita reiezione da parte delle autorità di pubblica sicurezza della richiesta di autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S.; b) reiezione fondata sull'assenza di qualità di concessionario della società estera che opera in Italia mediante punti di trasmissione dati;
c) carenza di tale qualità per fatti non addebitabili alla società estera a seguito di profili nazionali, a livello normativo o contrattuale, in contrasto con le libertà fissate dal Trattato CE. Appare evidente che nel caso in esame non solo il ricorrente non ha esibito alcuna richiesta di autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S., ma la società "Centurionbet Ltd Trading" non risulta avere posto in essere alcuna iniziativa per partecipare alla gara di aggiudicazione delle concessioni pubblicate dopo l'emanazione del "decreto Bersani" (decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248), così che non sussistono i presupposti per ritenere applicabili al sig.DA le questioni sollevate da questa Corte e i contenuti della sentenza della Corte di Giustizia emanata in data 16/2/2012 in causa Costa e Cifone.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non può, infatti, trovare accoglimento la tesi che l'attività di gestione dell'esercizio del ricorrente sarebbe sottratta all'obbligo di autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S. sulla base della distinzione che il ricorrente propone fra punti di raccolta delle scommesse e punti di commercializzazione, definiti come nel presente caso come CED (centri elaborazione dati) e in altri procedimenti come CTD (centri trasmissione dati), Giova ricordare che la norma incriminatrice contenuta nel comma 4-bis dell'art.4 della legge 13 dicembre 1989, n.401, introdotto dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recita: 11Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero." Ebbene, dal momento che la norma considera illecita, se non autorizzata, "qualsiasi" attività organizzata che "comunque favorisca" sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta di scommesse, non vi è dubbio che coloro che sul territorio gestiscono i punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica sicurezza;
e ciò sia che operino all'interno del circuito 3 dell'impresa concessionaria sia che operino collaborando con essa sulla base di un accordo contrattuale.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto e il ricorrente condannato ex art.616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 Giugno 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Saverio F. Mannino Luigi Marini вереники DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 SET 2012 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4