Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2014, n. 19462
CASS
Sentenza 27 marzo 2014

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Massime1

In tema di raccolta non autorizzata di scommesse, non può invocarsi, per escludere il reato di cui all'art.4 della legge n.401 del 1989, la contrarietà del sistema interno delle concessioni con le libertà eurounitarie di stabilimento e di prestazione di servizi, allorquando non ricorrono le condizioni per ritenere che nei confronti del soggetto per conto del quale opera l'agente, sia stato dispiegato un comportamento discriminatorio sotto il profilo di una arbitraria esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni ovvero di un impedimento a parteciparvi in condizioni di parità con gli altri concorrenti.

Commentario1

  • 1Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [52
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2014, n. 19462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19462
Data del deposito : 27 marzo 2014

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