Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/04/2004, n. 23271
CASS
Sentenza 26 aprile 2004

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Il reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica o telematica di scommesse o per favorite tali condotte) può concorrere con quello previsto dal comma quarto ter dello stesso art. 4 (raccolta e prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse attuate per via telefonica o telematica senza la specifica autorizzazione prescritta in relazione al mezzo adottato), in quanto essi hanno diversa materialità e diverso oggetto giuridico, tutelando il primo l'interesse pubblico al controllo sulla gestione delle scommesse e la connessa protezione dell'ordine pubblico, il secondo la sicurezza delle telecomunicazioni. (Conf. Cass. Sez. Un. 26 aprile 2004, dep.18 maggio 2004 n. 23272, Poce e n. 23273, Gesualdi ed altri, non massimate)

In tema di attività organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, ed in particolare quelle di cui al comma 4 bis del citato articolo che sanzionano lo svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea (art. 49), atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 46 del Trattato, le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari. (Conf. Cass. Sez. Un. 26 aprile 2004, dep. 18 maggio 2004 n. 23272,Poce e n. 23273, Gesualdi ed altri, non massimate)

Il reato di cui all'art.4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso. (A sostegno del principio enunciato la Corte ha affermato che le disposizioni di cui al citato art. 4 non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari). (Conf. Cass. Sez. Un. 26 aprile 2004, dep. 18 maggio 2004 n. 23272,Poce e n. 23273, Gesualdi ed altri, non massimate).

In tema di sequestro preventivo, la persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., ne', conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame.

Non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne' a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro. (Nella specie è stata disposta l'esclusione dal giudizio di cassazione del CONI, della SISAL e di altri soggetti non intervenuti nel procedimento di riesame del sequestro preventivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/04/2004, n. 23271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23271
    Data del deposito : 26 aprile 2004

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