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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 895 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato allegato al ricorso in appello dall'avv. Andrea Mazza, presso il cui studio in Mesoraca (KR), Via San Giovanni n. 16, è elettivamente domiciliata appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa per mandato in Controparte_1 CodiceFiscale_1 calce al ricorso in appello dall' Avv. Francesco Cicciù, presso il cui studio in Cariati, alla Via Basilicata, 7, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… riformare la sentenza n. 1493 del 2024 pubblicata il 16.07.2024 e notificata a mezzo pec il 17.07.2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari Sez Lavoro in data 16.07.2024 nell'ambito del procedimento 1392 del 2024 dalla dottoressa IT ON stante la violazione dell'articolo 415 comma 5 cpc e conseguentemente ammettere le motivazioni addotte ed i documenti depositati e/o rimettere, se del caso la causa al Giudice di Primo per la decisione. In caso di decisione nel merito riformare la sentenza appellata e rigettare il ricorso per tutte le motivazioni di cui al presente atto ai quali dare motivo di autonoma doglianza;
con vittoria del doppio grado di giudizio e/o compensazione del primo grado e condanna alle spese per il grado che ci occupa comunque con distrazione a favore del sottoscritto difensore. >>; per l'appellata: <<
2. In via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1493/2024 resa nel procedimento n. 1392/2024 3. nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 1493/2024 resa nel procedimento n. 1392/2024 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 cpc.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<<
1. Con ricorso depositato in data 04/04/2024, parte ricorrente ha dedotto che, a seguito di ispezione ipotecaria su tutti i suoi beni immobiliari, è venuta a conoscenza dell'esistenza di un'iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia Sud S.P.A. oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione sui seguenti beni: 1) Fabbricato sito in Cariati (CS) identificato al catasto al Foglio 0015, Particella 00776, Subalterno 0023, A02 Abitazione di tipo civile;
2) Fabbricato sito in Cariati ed identificato al catasto al Foglio 0015, Particella 00776, Subalterno 0013, C02 magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte;
3) Fabbricato sito in Cariati ed identificato al Catasto al Foglio 0015, Particella 00776, Subalterno 0024, c02 magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte;
4) Fabbricato sito in Cariati ed identificato al Catasto al Foglio 0015, Particella 00776, Subalterno 0012, C02 magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte;
che la predetta ipoteca giudiziale veniva iscritta in data 03.12.2015 per un importo di 209.594,72 euro, sulla base di un presunto credito vantato dell'importo di € 104.797,36 avente natura mista, tra cui titoli relativi a crediti pretesi da Inps (cartella n. R 034R034200900076768640000; cartella n. R 034R034201000196991210000; Avviso di addebito n. R 034R334201200033752470000; Avviso di addebito n. R 034R334201300000543220000); ha lamentato la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (c.d. “preavviso ipoteca”), la mancata notifica degli atti presupposti, l'omessa notifica dell'intimazione ad adempiere, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, evocata in giudizio, è rimasta contumace>>
§3
Il Tribunale, ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'unica parte convenuta in relazione al merito della pretesa contributiva, <dichiara l'illegittimità dell'iscrizione
Pag. 2 di 4 ipotecaria limitatamente ai titoli per cui è causa;
condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.300,00 per compensi, oltre spese di contributo unificato, oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da Agenzia entrate riscossione, che eccepisce la violazione dell'art. 415 comma 5^ cpc e l'erroneità della dichiarazione di contumacia, con conseguente nullità della sentenza, perché “…il decreto di fissazione dell'udienza del 18 giugno 2024 è stato emesso il 9 aprile 2024 ma notificato a soli 5 giorni prima dell'udienza all'odierno appellante e precisamente il 13 giugno 2024 e ciò in palese violazione del disposto dell'articolo 415 cpc comma 5”.
Nel merito, rileva l'infondatezza della proposta opposizione e a tale scopo produce la notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca in oggetto.
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, dalla disamina del fascicolo di primo grado emerge che la notifica dell'atto introduttivo è stata fatta il 13.6.2024 per l'udienza del 18 giugno 2024; quindi la violazione dei termini di cui all'art. 415, quinto comma, cpc risulta integrata, ché solo la costituzione da parte della convenuta – nel caso di specie mancata -, senza la relativa eccezione, avrebbe potuto sanare la prodotta nullità.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica.
Si versa, peraltro, in ipotesi di remissione in primo grado ex art. 354 cpc, anche dopo le modifiche apportate dal d. l.vo 149/2022 e succ. mod.: osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa>> (Cass. Sez. L , Ordinanza n. 2673 del 04/02/2021).
In definitiva, va dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e, per l'effetto, la causa va rimessa al giudice di primo grado.
§6
Pag. 3 di 4 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che, sullo specifico motivo di appello, l'appellato si costituisce e deduce che “in sede di note cartolari disposte dal giudice faceva rilevare la tardiva notifica del ricorso introduttivo e chiedeva termine per rinotificare, tuttavia il giudice emetteva l'impugnata sentenza. Alcuna colpa in capo alla stessa parte può essere addebitata atteso che è stato un mero errore del giudicante”; in sostanza, ammette di avere notificato tardivamente, tant'è che nelle note autorizzate non aveva chiesto la decisione, ma la remissione in termini per la rinotifica.
La correttezza del contegno processuale dell'appellata, estranea all'errore in cui è incorso il giudicante, autorizza l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Agenzia entrate riscossione, con ricorso in data 13 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1493/2024, resa in data 16 luglio 2024, così provvede:
I) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e, per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado;
II) Compensa tra le parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 895 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato allegato al ricorso in appello dall'avv. Andrea Mazza, presso il cui studio in Mesoraca (KR), Via San Giovanni n. 16, è elettivamente domiciliata appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa per mandato in Controparte_1 CodiceFiscale_1 calce al ricorso in appello dall' Avv. Francesco Cicciù, presso il cui studio in Cariati, alla Via Basilicata, 7, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… riformare la sentenza n. 1493 del 2024 pubblicata il 16.07.2024 e notificata a mezzo pec il 17.07.2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari Sez Lavoro in data 16.07.2024 nell'ambito del procedimento 1392 del 2024 dalla dottoressa IT ON stante la violazione dell'articolo 415 comma 5 cpc e conseguentemente ammettere le motivazioni addotte ed i documenti depositati e/o rimettere, se del caso la causa al Giudice di Primo per la decisione. In caso di decisione nel merito riformare la sentenza appellata e rigettare il ricorso per tutte le motivazioni di cui al presente atto ai quali dare motivo di autonoma doglianza;
con vittoria del doppio grado di giudizio e/o compensazione del primo grado e condanna alle spese per il grado che ci occupa comunque con distrazione a favore del sottoscritto difensore. >>; per l'appellata: <<
2. In via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1493/2024 resa nel procedimento n. 1392/2024 3. nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 1493/2024 resa nel procedimento n. 1392/2024 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 cpc.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<<
1. Con ricorso depositato in data 04/04/2024, parte ricorrente ha dedotto che, a seguito di ispezione ipotecaria su tutti i suoi beni immobiliari, è venuta a conoscenza dell'esistenza di un'iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia Sud S.P.A. oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione sui seguenti beni: 1) Fabbricato sito in Cariati (CS) identificato al catasto al Foglio 0015, Particella 00776, Subalterno 0023, A02 Abitazione di tipo civile;
2) Fabbricato sito in Cariati ed identificato al catasto al Foglio 0015, Particella 00776, Subalterno 0013, C02 magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte;
3) Fabbricato sito in Cariati ed identificato al Catasto al Foglio 0015, Particella 00776, Subalterno 0024, c02 magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte;
4) Fabbricato sito in Cariati ed identificato al Catasto al Foglio 0015, Particella 00776, Subalterno 0012, C02 magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte;
che la predetta ipoteca giudiziale veniva iscritta in data 03.12.2015 per un importo di 209.594,72 euro, sulla base di un presunto credito vantato dell'importo di € 104.797,36 avente natura mista, tra cui titoli relativi a crediti pretesi da Inps (cartella n. R 034R034200900076768640000; cartella n. R 034R034201000196991210000; Avviso di addebito n. R 034R334201200033752470000; Avviso di addebito n. R 034R334201300000543220000); ha lamentato la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (c.d. “preavviso ipoteca”), la mancata notifica degli atti presupposti, l'omessa notifica dell'intimazione ad adempiere, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, evocata in giudizio, è rimasta contumace>>
§3
Il Tribunale, ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'unica parte convenuta in relazione al merito della pretesa contributiva, <dichiara l'illegittimità dell'iscrizione
Pag. 2 di 4 ipotecaria limitatamente ai titoli per cui è causa;
condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.300,00 per compensi, oltre spese di contributo unificato, oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da Agenzia entrate riscossione, che eccepisce la violazione dell'art. 415 comma 5^ cpc e l'erroneità della dichiarazione di contumacia, con conseguente nullità della sentenza, perché “…il decreto di fissazione dell'udienza del 18 giugno 2024 è stato emesso il 9 aprile 2024 ma notificato a soli 5 giorni prima dell'udienza all'odierno appellante e precisamente il 13 giugno 2024 e ciò in palese violazione del disposto dell'articolo 415 cpc comma 5”.
Nel merito, rileva l'infondatezza della proposta opposizione e a tale scopo produce la notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca in oggetto.
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, dalla disamina del fascicolo di primo grado emerge che la notifica dell'atto introduttivo è stata fatta il 13.6.2024 per l'udienza del 18 giugno 2024; quindi la violazione dei termini di cui all'art. 415, quinto comma, cpc risulta integrata, ché solo la costituzione da parte della convenuta – nel caso di specie mancata -, senza la relativa eccezione, avrebbe potuto sanare la prodotta nullità.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica.
Si versa, peraltro, in ipotesi di remissione in primo grado ex art. 354 cpc, anche dopo le modifiche apportate dal d. l.vo 149/2022 e succ. mod.: osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa>> (Cass. Sez. L , Ordinanza n. 2673 del 04/02/2021).
In definitiva, va dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e, per l'effetto, la causa va rimessa al giudice di primo grado.
§6
Pag. 3 di 4 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che, sullo specifico motivo di appello, l'appellato si costituisce e deduce che “in sede di note cartolari disposte dal giudice faceva rilevare la tardiva notifica del ricorso introduttivo e chiedeva termine per rinotificare, tuttavia il giudice emetteva l'impugnata sentenza. Alcuna colpa in capo alla stessa parte può essere addebitata atteso che è stato un mero errore del giudicante”; in sostanza, ammette di avere notificato tardivamente, tant'è che nelle note autorizzate non aveva chiesto la decisione, ma la remissione in termini per la rinotifica.
La correttezza del contegno processuale dell'appellata, estranea all'errore in cui è incorso il giudicante, autorizza l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Agenzia entrate riscossione, con ricorso in data 13 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1493/2024, resa in data 16 luglio 2024, così provvede:
I) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e, per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado;
II) Compensa tra le parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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