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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/12/2024, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Paolo Bonofiglio – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2857/2023 r.g. proposto da
, nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Viterbo, via V. Veneto n. 61, presso lo studio dell'avv. Lidia Ladi, come da procura in calce al ricorso ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Viterbo, via Genova n. 29, presso lo studio dell'avv. Anna M. De Facendis, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2023 il sig. adiva l'intestato tribunale per Parte_1
chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Viterbo il
20.08.1994 con la sig.ra (atto. n. 137 – p. II – s. A – registro atti di matrimonio Controparte_1
anno 1994), di disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della figlia e, qualora non ancora economicamente indipendente, l'obbligo di Per_1
corrisponderne uno per la figlia pari a € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2 Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale non si opponeva né alla pronuncia di cessazione CP_1
di effetti civili del matrimonio, né a quella di revoca del contributo economico in favore della figlia ma evidenziava la necessaria conferma del contributo pari ad € 350 in favore della figlia Per_1
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre alla partecipazione al 50% delle Per_2
spese straordinarie, come stabilito in sede di separazione.
Revocato il contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed Per_1
economicamente autonoma, e confermato quello in favore di all'udienza del 12.09.2024, la Per_2
causa, a seguito del mutamento del rito in consensuale, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 28.11.2024, ove le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio Controparte_1 Parte_1
mantenimento, godendo di autonome sostanze. Porre a carico del padre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne la somma mensile di € 350,00 fino alla mensilità di Per_2
marzo 2025 compresa, oltre al 50% degli oneri straordinari secondo il Protocollo in uso a codesto
Tribunale. Revocare il contributo ordinario e straordinario per la figlia a far data dal 12 Per_1
settembre 2024, secondo il raggiunto accordo. Spese di lite interamente compensate.”
La domanda è fondata in quanto le condizioni pattuite dagli ex coniugi non sono in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico.
In virtù dell'accordo raggiunto le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Viterbo il
20.08.1994 tra e (atto. n. 137 – p. II – s. A – registro atti Parte_1 Controparte_1
di matrimonio anno 1994) alle condizioni di cui in parte motiva;
2. conferma la revoca del contributo, posto a carico del padre, per il mantenimento della figlia con decorrenza dal 12 settembre 2024 e prende atto del fatto che il ricorrente si è Per_1
impegnato a corrispondere € 350 mensili fino a Marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia maggiorenne;
Per_2
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 5.12.24
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Paolo Bonofiglio – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2857/2023 r.g. proposto da
, nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Viterbo, via V. Veneto n. 61, presso lo studio dell'avv. Lidia Ladi, come da procura in calce al ricorso ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Viterbo, via Genova n. 29, presso lo studio dell'avv. Anna M. De Facendis, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2023 il sig. adiva l'intestato tribunale per Parte_1
chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Viterbo il
20.08.1994 con la sig.ra (atto. n. 137 – p. II – s. A – registro atti di matrimonio Controparte_1
anno 1994), di disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della figlia e, qualora non ancora economicamente indipendente, l'obbligo di Per_1
corrisponderne uno per la figlia pari a € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2 Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale non si opponeva né alla pronuncia di cessazione CP_1
di effetti civili del matrimonio, né a quella di revoca del contributo economico in favore della figlia ma evidenziava la necessaria conferma del contributo pari ad € 350 in favore della figlia Per_1
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre alla partecipazione al 50% delle Per_2
spese straordinarie, come stabilito in sede di separazione.
Revocato il contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed Per_1
economicamente autonoma, e confermato quello in favore di all'udienza del 12.09.2024, la Per_2
causa, a seguito del mutamento del rito in consensuale, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 28.11.2024, ove le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio Controparte_1 Parte_1
mantenimento, godendo di autonome sostanze. Porre a carico del padre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne la somma mensile di € 350,00 fino alla mensilità di Per_2
marzo 2025 compresa, oltre al 50% degli oneri straordinari secondo il Protocollo in uso a codesto
Tribunale. Revocare il contributo ordinario e straordinario per la figlia a far data dal 12 Per_1
settembre 2024, secondo il raggiunto accordo. Spese di lite interamente compensate.”
La domanda è fondata in quanto le condizioni pattuite dagli ex coniugi non sono in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico.
In virtù dell'accordo raggiunto le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Viterbo il
20.08.1994 tra e (atto. n. 137 – p. II – s. A – registro atti Parte_1 Controparte_1
di matrimonio anno 1994) alle condizioni di cui in parte motiva;
2. conferma la revoca del contributo, posto a carico del padre, per il mantenimento della figlia con decorrenza dal 12 settembre 2024 e prende atto del fatto che il ricorrente si è Per_1
impegnato a corrispondere € 350 mensili fino a Marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia maggiorenne;
Per_2
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 5.12.24
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco