Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1955, n. 45
Versione
19 marzo 1955
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36 , sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1955.

Entrata in vigore il 19 marzo 1955