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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2420/2025
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 2420/2025
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 09/12/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. Paolo Pirruccio, sono presenti:
- l'Avv. Antonio Aiello nell'interesse della parte ricorrente
, presente personalmente;
Parte_1
- l'Avv. Monica Cantafio, per delega dell'Avv. Gennaro Pierino Mellea, nell'interesse della resistente Controparte_1
L'Avv. Aiello si riporta, preliminarmente, al ricorso introduttivo e chiede l'integrale accoglimento delle istanze e delle conclusioni ivi rassegnate. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale sia perché non è stato chiesto il differimento dell'udienza sia perché i fatti oggetto della stessa non sono stati mai prima oggetto di contestazione disciplinare o oggetto del motivo di licenziamento, sicché difetta la connessione oggettiva con la causa avanzata dalla ricorrente. In punto di fatto, rappresenta che la casella mail era gestita direttamente dall'amministratore della Società e dà atto di aver già depositato telematicamente, con busta in attesa di accettazione da parte della Cancelleria, a prova contraria, i file jpeg delle conversazioni whatsapp tra la ricorrente e il datore di lavoro dai quali si evince che quest'ultimo, al di fuori dell'orario di lavoro, chiedeva alla propria dipendente l'invio di documenti aziendali, tra l'altro non in uso esclusivo della ricorrente perché si trattava di documenti a disposizione di tutti i dipendenti. Chiede, pertanto, l'ammissione di detta documentazione e l'ammissione della prova testimoniale sulla seguente circostanza: “Vero che le password delle mail aziendali erano impostate e gestite dal datore di lavoro, il quale poteva a suo piacimento modificarle ed entrare nel server della posta elettronica”, indicando quale teste , residente in [...] delle Serre n. 30 di Catanzaro e Giusi Paone, residente in località Baia dei Canonici 1/A, Borgia (CZ). Gli stessi testi sono indicati a prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte. Stante la natura documentale della causa, l'Avv. Aiello chiede che la stessa venga decisa, salva l'istruttoria sopra richiesta ove ritenuta
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necessaria. Evidenzia, infine, che non ricorre il presupposto del motivo oggettivo posto a base del licenziamento, in quanto gli Pt_2 depositati nella maggior parte si riferiscono a cessazioni del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, uno per mancato superamento del periodo di prova e solo due per giusta causa senza che sia stata però specificata la riorganizzazione aziendale.
L'Avv. Cantafio si riporta alla comparsa di risposta, insistendo nelle richieste anche istruttorie e nelle conclusioni ivi formulate, evidenziando, in relazione alla mancata richiesta di differimento dell'udienza, che vi è stato un errore nel deposito della busta (un problema nel sistema). Insiste, pertanto, nella domanda riconvenzionale ed evidenzia che la documentazione veniva inviata sulla mail personale della ricorrente e sono stati formulati capitoli di prova proprio per dimostrare tale circostanza ovvero l'appropriazione indebita di detta documentazione. Chiede lo stralcio della documentazione depositata da parte avversa questa mattina, in quanto tardiva, si oppone alla prova testimoniale formulata a verbale e, in subordine, chiede termine per controdedurre, non avendo potuto visionare detta documentazione. Rileva, con riferimento agli , Pt_2 che vi è stata una esigenza di riorganizzazione aziendale.
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2420/2025 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aiello
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_2
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Pierino Mellea
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/10/2025, Parte_1
ha convenuto in giudizio la (Società di
[...] Controparte_1
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Ingegneria e Costruzioni) esponendo:
- di essere stata dipendente della Società resistente, con sede in
Catanzaro, Viale Magna Grecia 188, dal 13/05/2022 al 22/05/2025;
- che in data 26/09/2024 aveva partorito il piccolo;
Persona_1
- che durante il periodo c.d. protetto, che si sarebbe dovuto concludere il 26/09/2025, il datore di lavoro le aveva chiesto la cortesia di rientrare per esigenze di servizio, sicché - pur in difficoltà
- per mantenere il posto di lavoro ed assecondare la società era rientrata in servizio in data 03/02/2025;
- che, nonostante lo sforzo profuso, inspiegabilmente ed inaspettatamente, con comunicazioni del 22/04/2025, del
23/04/2025 e del 12/05/2025, la società resistente comunicava il recesso dal rapporto di lavoro per “riduzione del personale”, gestendo in modo contestato il periodo di preavviso e delle ferie residue;
- che aveva formalmente contestato, con PEC del 20/05/2025, sia il licenziamento che la gestione del preavviso e delle ferie residue.
1.1. La ricorrente ha quindi dedotto la nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 151 del 2001, essendo esso vietato durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
1.2. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1. accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimatole in violazione del divieto di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 e, per l'effetto,
2. ordinarne la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della società convenuta:
- al risarcimento del danno per tutto il periodo di estromissione, sino all'effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base della retribuzione globale di fatto (€ 2.292,80 lordi mensili), oltre accessori di legge, contributi previdenziali e assistenziali e spettanze accessorie maturate;
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- al pagamento delle indennità sostitutive di ferie, permessi e festività maturati e non goduti;
3. dichiarare che per ogni ulteriore mese di estromissione successivo al 13 ottobre 2025 e sino alla data della sentenza definitiva, spetterà alla ricorrente, a titolo di risarcimento, una somma pari ad € 2.292,80 lordi mensili, da calcolarsi pro rata temporis per eventuali frazioni di mese, oltre alle relative spettanze accessorie e contributi dovuti;
4. riconoscerle, ai sensi dell'art. 18, co. 3, della legge n. 300/1970, la facoltà di esercitare, nei termini di legge, l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad € 34.392,00 lordi), con conseguente risoluzione del rapporto dalla data di esercizio dell'opzione e con il riconoscimento delle spettanze accessorie e dei contributi sino a tale data;
5. in via subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda di nullità, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per carenza dei presupposti della giusta causa o del giustificato motivo e, per l'effetto:
- dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso;
- condannare la società convenuta al pagamento in suo favore:
- dell'indennità risarcitoria nella misura prevista dall'art. 3 del D.
Lgs. n. 23/2015, da determinarsi in una forbice compresa tra un minimo di € 13.756,80 (6 mensilità) e un massimo di € 82.540,80
(36 mensilità) lordi, secondo i criteri di legge e tenuto conto della retribuzione utile ai fini del TFR;
- dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta, stimata in via esemplificativa in € 2.292,80 lordi o secondo il periodo contrattuale spettante;
- dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, stimata in via esemplificativa in € 2.484,18 lordi o secondo il saldo effettivo risultante dalla documentazione di paga;
- nonché delle ulteriori spettanze di legge e contrattuali e delle
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spese di lite;
6. in via ulteriormente gradata, laddove venissero accertati meri vizi formali o procedurali, applicare il regime indennitario previsto per tali ipotesi dal D. Lgs. n. 23/2015, come novellato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 118/2025, determinando l'indennità senza il precedente limite massimo di sei mensilità, secondo i criteri e la base di calcolo già indicati;
7. condannare comunque la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle somme dovute, secondo le regole di legge e di contratto.
2. Si è costituita la Controparte_3 che ha concluso per il rigetto di tutte le domande della
[...] ricorrente, chiedendo che venga pertanto accertata la piena legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
2.1. La resistente ha altresì avanzato domanda riconvenzionale chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha violato gravemente gli obblighi di fedeltà e riservatezza ex art. 2105 c.c., nonché gli obblighi contrattuali specificamente sottoscritti;
- accertare che la stessa ha illegittimamente sottratto, duplicato e trasferito a sé documenti e informazioni riservate della società, in violazione anche degli artt. 98-99 del D. Lgs. n. 30/2005;
- condannare in via riconvenzionale la ricorrente al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la violazione del dovere di fedeltà;
- in via strettamente subordinata e solo nell'ipotesi in cui il
Tribunale dovesse ritenere illegittimo il licenziamento e riconoscere un diritto della ricorrente a un'indennità risarcitoria, che quest'ultima venga determinata in modo da non eccedere il minimo edittale, dovendo anzi essere contenuta nella misura minima astrattamente prevista.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto nei limiti e
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nei sensi di seguito precisati, mentre la domanda riconvenzionale è inammissibile.
4. Come è noto, l'art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità) prevede un divieto assoluto di licenziamento delle lavoratrici (le quali “non possono essere licenziate”) “dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Non rileva, dunque, che la lavoratrice abbia ripreso l'attività lavorativa (su richiesta del datore di lavoro, secondo la prospettazione della ricorrente oppure, meno verosimilmente, “volontariamente”, come sostenuto da parte resistente) in data 03/02/2025.
Ciò che rileva è che al momento del licenziamento (lettera del
22/04/2025) non fosse ancora decorso un anno dalla nascita del figlio
(avvenuta il 26/09/2024, come da certificato allegato al ricorso).
4.1. D'altronde, non si verte in alcuna delle ipotesi che consentono di derogare al divieto, contemplate dal terzo comma dell'art. 54 cit.
(colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
esito negativo della prova), essendo il licenziamento stato intimato per “riduzione del personale” (così nell'oggetto della lettera) ovvero per giustificato motivo oggettivo.
4.2. Ne consegue che il licenziamento “è nullo ed improduttivo di effetti, sicché il rapporto di lavoro va considerato come mai interrotto
e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio” (Cass. n. 475/2017).
5. Con riferimento al trattamento sanzionatorio del licenziamento affetto da nullità, si osserva quanto segue.
5.1. La ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo
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indeterminato in data 12/05/2022 (si veda la lettera di assunzione prodotta da entrambe le parti).
Ne consegue che il rapporto di lavoro de quo rientra nell'ambito di applicazione del nuovo regime c.d. “a tutele crescenti”, introdotto dal
D. Lgs. n. 23/2015, essendo stato instaurato successivamente al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del citato D. Lgs.).
5.2. Le dimensioni dell'impresa sono, poi, irrilevanti nella presente fattispecie, atteso che trova applicazione l'art. 2, comma 1, del D.
Lgs. n. 23/2015 che disciplina, tra le altre, anche l'ipotesi della nullità del licenziamento.
In tali casi, infatti, il Giudice (a prescindere dai limiti dimensionali dell'impresa) ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
5.3. Inoltre, il comma 2 dell'art. 2 cit. dispone che, con la medesima pronuncia, il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum di cui, nel caso oggetto di controversia, non vi è prova alcuna in atti e la cui esistenza eventuale sarebbe stato onere sempre del datore di lavoro provare: Cass. ord. n. 1636/2020).
5.4. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
6. In conclusione, deve essere ordinata alla la Controparte_1 immediata reintegrazione di nel posto di lavoro Parte_1 precedentemente occupato, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di
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riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (22/05/2025) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
7. Fermo il risarcimento del danno come sopra determinato, resta intatta la facoltà della lavoratrice ricorrente di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (non assoggettata a contribuzione previdenziale), la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale facoltà deve essere esercitata nei termini di legge (art. 2, comma 3, cit.).
8. Per quanto concerne la determinazione dell'indennità risarcitoria, la legge ora prevede - come si è visto - che essa debba essere
“commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” che ha sostituito il criterio (invocato erroneamente dalla ricorrente) della c.d. “retribuzione globale di fatto” (che aveva dato luogo a notevoli incertezze interpretative).
Orbene, dall'ultima busta paga prodotta dalla ricorrente (quella di maggio 2025) si evince che la lavoratrice ha percepito (fino al
22/05/2025, data di cessazione del rapporto di lavoro pure indicata in busta paga), una retribuzione imponibile ai fini Irpef di € 10.441,54
(che è poi la retribuzione su cui si dovrebbe calcolare anche il TFR).
Dividendo detta retribuzione per il numero di giorni compresi tra il
01/01/2025 e il 22/05/2025 (pari a 142) si perviene a una retribuzione media giornaliera di € 73,53 e ad una retribuzione media mensile di € 2.205,90, che è, appunto, l'indennità sostituiva mensile dovuta in favore della lavoratrice.
9. La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non può essere accolta.
Invero, la ricorrente ha già effettivamente (e pacificamente) fruito delle ferie, sebbene ritenga che poiché “il datore di lavoro ha imposto
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la fruizione delle ferie residue tra il 24.04.2025 e il 22.05.2025, ossia in pieno periodo protetto … Queste ferie non devono essere considerate effettivamente godute e devono essere retribuite come
“ferie non godute”, con riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ciascun giorno” (pag. 6 del ricorso).
Tali ferie, effettivamente godute, sono state, quindi, già retribuite, sicché un eventuale riconoscimento dell'indennità sostitutiva si tradurrebbe in una inammissibile duplicazione retributiva per il medesimo periodo, con illegittima locupletazione da parte del lavoratore (in quanto le ferie verrebbero retribuite per due volte).
10. La domanda riconvenzionale è invece inammissibile.
10.1. L'art. 418 c.p.c. prevede infatti che “il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che “Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ.
l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 23815/2007).
10.2. Parte resistente non ha tuttavia avanzato nella sua memoria di costituzione l'istanza di fissazione di una nuova udienza, sicché essa
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è decaduta dalla facoltà di avanzare una domanda riconvenzionale.
11. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e vengono liquidate come in dispositivo.
Parte resistente è, infatti, prevalentemente soccombente considerando che la domanda di reintegrazione è stata integralmente accolta mentre la domanda riconvenzionale (di valore pari ad €
150.000,00), dichiarata inammissibile, è di valore di gran lunga maggiore di quella avanzata da parte ricorrente per indennità sostitutiva delle ferie (pari a circa € 2.500,00). Non si ravvisano, pertanto, i presupposti neppure per una parziale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente Parte_1 dalla per CP_1 Controparte_3
“riduzione del personale” con lettera del 22/04/2025 e successive lettere del 23/04/2025 e del 12/05/2025, con decorrenza dal 22/05/2025;
- per l'effetto, condanna la resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla immediata reintegrazione della ricorrente Parte_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato
[...] nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.205,90 mensili, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
(22/05/2025) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dell'INPS per il medesimo periodo;
- dà atto che resta ferma la facoltà della lavoratrice
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ricorrente prevista dal comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. n.
23/2015;
- rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente;
- condanna la resistente in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano nelle somme di € 259,00 per esborsi e di € 7.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Aiello.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 2420/2025
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 09/12/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. Paolo Pirruccio, sono presenti:
- l'Avv. Antonio Aiello nell'interesse della parte ricorrente
, presente personalmente;
Parte_1
- l'Avv. Monica Cantafio, per delega dell'Avv. Gennaro Pierino Mellea, nell'interesse della resistente Controparte_1
L'Avv. Aiello si riporta, preliminarmente, al ricorso introduttivo e chiede l'integrale accoglimento delle istanze e delle conclusioni ivi rassegnate. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale sia perché non è stato chiesto il differimento dell'udienza sia perché i fatti oggetto della stessa non sono stati mai prima oggetto di contestazione disciplinare o oggetto del motivo di licenziamento, sicché difetta la connessione oggettiva con la causa avanzata dalla ricorrente. In punto di fatto, rappresenta che la casella mail era gestita direttamente dall'amministratore della Società e dà atto di aver già depositato telematicamente, con busta in attesa di accettazione da parte della Cancelleria, a prova contraria, i file jpeg delle conversazioni whatsapp tra la ricorrente e il datore di lavoro dai quali si evince che quest'ultimo, al di fuori dell'orario di lavoro, chiedeva alla propria dipendente l'invio di documenti aziendali, tra l'altro non in uso esclusivo della ricorrente perché si trattava di documenti a disposizione di tutti i dipendenti. Chiede, pertanto, l'ammissione di detta documentazione e l'ammissione della prova testimoniale sulla seguente circostanza: “Vero che le password delle mail aziendali erano impostate e gestite dal datore di lavoro, il quale poteva a suo piacimento modificarle ed entrare nel server della posta elettronica”, indicando quale teste , residente in [...] delle Serre n. 30 di Catanzaro e Giusi Paone, residente in località Baia dei Canonici 1/A, Borgia (CZ). Gli stessi testi sono indicati a prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte. Stante la natura documentale della causa, l'Avv. Aiello chiede che la stessa venga decisa, salva l'istruttoria sopra richiesta ove ritenuta
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necessaria. Evidenzia, infine, che non ricorre il presupposto del motivo oggettivo posto a base del licenziamento, in quanto gli Pt_2 depositati nella maggior parte si riferiscono a cessazioni del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, uno per mancato superamento del periodo di prova e solo due per giusta causa senza che sia stata però specificata la riorganizzazione aziendale.
L'Avv. Cantafio si riporta alla comparsa di risposta, insistendo nelle richieste anche istruttorie e nelle conclusioni ivi formulate, evidenziando, in relazione alla mancata richiesta di differimento dell'udienza, che vi è stato un errore nel deposito della busta (un problema nel sistema). Insiste, pertanto, nella domanda riconvenzionale ed evidenzia che la documentazione veniva inviata sulla mail personale della ricorrente e sono stati formulati capitoli di prova proprio per dimostrare tale circostanza ovvero l'appropriazione indebita di detta documentazione. Chiede lo stralcio della documentazione depositata da parte avversa questa mattina, in quanto tardiva, si oppone alla prova testimoniale formulata a verbale e, in subordine, chiede termine per controdedurre, non avendo potuto visionare detta documentazione. Rileva, con riferimento agli , Pt_2 che vi è stata una esigenza di riorganizzazione aziendale.
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2420/2025 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aiello
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_2
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Pierino Mellea
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/10/2025, Parte_1
ha convenuto in giudizio la (Società di
[...] Controparte_1
Pag. 3 di 12 R.G. LAV. N. 2420/2025
Ingegneria e Costruzioni) esponendo:
- di essere stata dipendente della Società resistente, con sede in
Catanzaro, Viale Magna Grecia 188, dal 13/05/2022 al 22/05/2025;
- che in data 26/09/2024 aveva partorito il piccolo;
Persona_1
- che durante il periodo c.d. protetto, che si sarebbe dovuto concludere il 26/09/2025, il datore di lavoro le aveva chiesto la cortesia di rientrare per esigenze di servizio, sicché - pur in difficoltà
- per mantenere il posto di lavoro ed assecondare la società era rientrata in servizio in data 03/02/2025;
- che, nonostante lo sforzo profuso, inspiegabilmente ed inaspettatamente, con comunicazioni del 22/04/2025, del
23/04/2025 e del 12/05/2025, la società resistente comunicava il recesso dal rapporto di lavoro per “riduzione del personale”, gestendo in modo contestato il periodo di preavviso e delle ferie residue;
- che aveva formalmente contestato, con PEC del 20/05/2025, sia il licenziamento che la gestione del preavviso e delle ferie residue.
1.1. La ricorrente ha quindi dedotto la nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 151 del 2001, essendo esso vietato durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
1.2. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1. accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimatole in violazione del divieto di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 e, per l'effetto,
2. ordinarne la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della società convenuta:
- al risarcimento del danno per tutto il periodo di estromissione, sino all'effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base della retribuzione globale di fatto (€ 2.292,80 lordi mensili), oltre accessori di legge, contributi previdenziali e assistenziali e spettanze accessorie maturate;
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- al pagamento delle indennità sostitutive di ferie, permessi e festività maturati e non goduti;
3. dichiarare che per ogni ulteriore mese di estromissione successivo al 13 ottobre 2025 e sino alla data della sentenza definitiva, spetterà alla ricorrente, a titolo di risarcimento, una somma pari ad € 2.292,80 lordi mensili, da calcolarsi pro rata temporis per eventuali frazioni di mese, oltre alle relative spettanze accessorie e contributi dovuti;
4. riconoscerle, ai sensi dell'art. 18, co. 3, della legge n. 300/1970, la facoltà di esercitare, nei termini di legge, l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad € 34.392,00 lordi), con conseguente risoluzione del rapporto dalla data di esercizio dell'opzione e con il riconoscimento delle spettanze accessorie e dei contributi sino a tale data;
5. in via subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda di nullità, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per carenza dei presupposti della giusta causa o del giustificato motivo e, per l'effetto:
- dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso;
- condannare la società convenuta al pagamento in suo favore:
- dell'indennità risarcitoria nella misura prevista dall'art. 3 del D.
Lgs. n. 23/2015, da determinarsi in una forbice compresa tra un minimo di € 13.756,80 (6 mensilità) e un massimo di € 82.540,80
(36 mensilità) lordi, secondo i criteri di legge e tenuto conto della retribuzione utile ai fini del TFR;
- dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta, stimata in via esemplificativa in € 2.292,80 lordi o secondo il periodo contrattuale spettante;
- dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, stimata in via esemplificativa in € 2.484,18 lordi o secondo il saldo effettivo risultante dalla documentazione di paga;
- nonché delle ulteriori spettanze di legge e contrattuali e delle
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spese di lite;
6. in via ulteriormente gradata, laddove venissero accertati meri vizi formali o procedurali, applicare il regime indennitario previsto per tali ipotesi dal D. Lgs. n. 23/2015, come novellato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 118/2025, determinando l'indennità senza il precedente limite massimo di sei mensilità, secondo i criteri e la base di calcolo già indicati;
7. condannare comunque la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle somme dovute, secondo le regole di legge e di contratto.
2. Si è costituita la Controparte_3 che ha concluso per il rigetto di tutte le domande della
[...] ricorrente, chiedendo che venga pertanto accertata la piena legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
2.1. La resistente ha altresì avanzato domanda riconvenzionale chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha violato gravemente gli obblighi di fedeltà e riservatezza ex art. 2105 c.c., nonché gli obblighi contrattuali specificamente sottoscritti;
- accertare che la stessa ha illegittimamente sottratto, duplicato e trasferito a sé documenti e informazioni riservate della società, in violazione anche degli artt. 98-99 del D. Lgs. n. 30/2005;
- condannare in via riconvenzionale la ricorrente al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la violazione del dovere di fedeltà;
- in via strettamente subordinata e solo nell'ipotesi in cui il
Tribunale dovesse ritenere illegittimo il licenziamento e riconoscere un diritto della ricorrente a un'indennità risarcitoria, che quest'ultima venga determinata in modo da non eccedere il minimo edittale, dovendo anzi essere contenuta nella misura minima astrattamente prevista.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto nei limiti e
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nei sensi di seguito precisati, mentre la domanda riconvenzionale è inammissibile.
4. Come è noto, l'art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità) prevede un divieto assoluto di licenziamento delle lavoratrici (le quali “non possono essere licenziate”) “dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Non rileva, dunque, che la lavoratrice abbia ripreso l'attività lavorativa (su richiesta del datore di lavoro, secondo la prospettazione della ricorrente oppure, meno verosimilmente, “volontariamente”, come sostenuto da parte resistente) in data 03/02/2025.
Ciò che rileva è che al momento del licenziamento (lettera del
22/04/2025) non fosse ancora decorso un anno dalla nascita del figlio
(avvenuta il 26/09/2024, come da certificato allegato al ricorso).
4.1. D'altronde, non si verte in alcuna delle ipotesi che consentono di derogare al divieto, contemplate dal terzo comma dell'art. 54 cit.
(colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
esito negativo della prova), essendo il licenziamento stato intimato per “riduzione del personale” (così nell'oggetto della lettera) ovvero per giustificato motivo oggettivo.
4.2. Ne consegue che il licenziamento “è nullo ed improduttivo di effetti, sicché il rapporto di lavoro va considerato come mai interrotto
e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio” (Cass. n. 475/2017).
5. Con riferimento al trattamento sanzionatorio del licenziamento affetto da nullità, si osserva quanto segue.
5.1. La ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo
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indeterminato in data 12/05/2022 (si veda la lettera di assunzione prodotta da entrambe le parti).
Ne consegue che il rapporto di lavoro de quo rientra nell'ambito di applicazione del nuovo regime c.d. “a tutele crescenti”, introdotto dal
D. Lgs. n. 23/2015, essendo stato instaurato successivamente al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del citato D. Lgs.).
5.2. Le dimensioni dell'impresa sono, poi, irrilevanti nella presente fattispecie, atteso che trova applicazione l'art. 2, comma 1, del D.
Lgs. n. 23/2015 che disciplina, tra le altre, anche l'ipotesi della nullità del licenziamento.
In tali casi, infatti, il Giudice (a prescindere dai limiti dimensionali dell'impresa) ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
5.3. Inoltre, il comma 2 dell'art. 2 cit. dispone che, con la medesima pronuncia, il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum di cui, nel caso oggetto di controversia, non vi è prova alcuna in atti e la cui esistenza eventuale sarebbe stato onere sempre del datore di lavoro provare: Cass. ord. n. 1636/2020).
5.4. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
6. In conclusione, deve essere ordinata alla la Controparte_1 immediata reintegrazione di nel posto di lavoro Parte_1 precedentemente occupato, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di
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riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (22/05/2025) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
7. Fermo il risarcimento del danno come sopra determinato, resta intatta la facoltà della lavoratrice ricorrente di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (non assoggettata a contribuzione previdenziale), la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale facoltà deve essere esercitata nei termini di legge (art. 2, comma 3, cit.).
8. Per quanto concerne la determinazione dell'indennità risarcitoria, la legge ora prevede - come si è visto - che essa debba essere
“commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” che ha sostituito il criterio (invocato erroneamente dalla ricorrente) della c.d. “retribuzione globale di fatto” (che aveva dato luogo a notevoli incertezze interpretative).
Orbene, dall'ultima busta paga prodotta dalla ricorrente (quella di maggio 2025) si evince che la lavoratrice ha percepito (fino al
22/05/2025, data di cessazione del rapporto di lavoro pure indicata in busta paga), una retribuzione imponibile ai fini Irpef di € 10.441,54
(che è poi la retribuzione su cui si dovrebbe calcolare anche il TFR).
Dividendo detta retribuzione per il numero di giorni compresi tra il
01/01/2025 e il 22/05/2025 (pari a 142) si perviene a una retribuzione media giornaliera di € 73,53 e ad una retribuzione media mensile di € 2.205,90, che è, appunto, l'indennità sostituiva mensile dovuta in favore della lavoratrice.
9. La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non può essere accolta.
Invero, la ricorrente ha già effettivamente (e pacificamente) fruito delle ferie, sebbene ritenga che poiché “il datore di lavoro ha imposto
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la fruizione delle ferie residue tra il 24.04.2025 e il 22.05.2025, ossia in pieno periodo protetto … Queste ferie non devono essere considerate effettivamente godute e devono essere retribuite come
“ferie non godute”, con riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ciascun giorno” (pag. 6 del ricorso).
Tali ferie, effettivamente godute, sono state, quindi, già retribuite, sicché un eventuale riconoscimento dell'indennità sostitutiva si tradurrebbe in una inammissibile duplicazione retributiva per il medesimo periodo, con illegittima locupletazione da parte del lavoratore (in quanto le ferie verrebbero retribuite per due volte).
10. La domanda riconvenzionale è invece inammissibile.
10.1. L'art. 418 c.p.c. prevede infatti che “il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che “Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ.
l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 23815/2007).
10.2. Parte resistente non ha tuttavia avanzato nella sua memoria di costituzione l'istanza di fissazione di una nuova udienza, sicché essa
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è decaduta dalla facoltà di avanzare una domanda riconvenzionale.
11. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e vengono liquidate come in dispositivo.
Parte resistente è, infatti, prevalentemente soccombente considerando che la domanda di reintegrazione è stata integralmente accolta mentre la domanda riconvenzionale (di valore pari ad €
150.000,00), dichiarata inammissibile, è di valore di gran lunga maggiore di quella avanzata da parte ricorrente per indennità sostitutiva delle ferie (pari a circa € 2.500,00). Non si ravvisano, pertanto, i presupposti neppure per una parziale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente Parte_1 dalla per CP_1 Controparte_3
“riduzione del personale” con lettera del 22/04/2025 e successive lettere del 23/04/2025 e del 12/05/2025, con decorrenza dal 22/05/2025;
- per l'effetto, condanna la resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla immediata reintegrazione della ricorrente Parte_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato
[...] nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.205,90 mensili, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
(22/05/2025) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dell'INPS per il medesimo periodo;
- dà atto che resta ferma la facoltà della lavoratrice
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ricorrente prevista dal comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. n.
23/2015;
- rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente;
- condanna la resistente in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano nelle somme di € 259,00 per esborsi e di € 7.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Aiello.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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