Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 464/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 464/2019 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ripepi (c.f.
), elettivamente domiciliato in Palmi (RC) alla via C.F._2
Oberdan, 3
appellante
e
(c. f. ), in persona del procuratore in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Modafferi (c.f.
, domiciliato in Vibo Valentia (VV) alla via De Gasperi, C.F._3
107
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 18.5.2019, ha chiesto la Parte_2
parziale riforma della sentenza n. 1128/2018, pubblicata il 20.11.2018, con cui il Tribunale di Palmi, a definizione del giudizio n. 1864/2014, ha condannato la convenuta (ora incorporata in Controparte_2
al pagamento in proprio favore di € Controparte_1
188.507,37, oltre alla rivalutazione ed interessi, ponendo a carico della soccombente il 50% delle spese di lite liquidate in € 629,37 per esborsi ed €
6.715 quali compensi, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
La convenuta è stata condannata al pagamento di € 188.507,37 a titolo di indennizzo contrattuale, quale conseguenza del sinistro stradale occorso al e verificatosi in Rosarno il 30.9.2009. Pt_1
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha decurtato dall'indennizzo (quantificato in € 336.000) la somma di € 150.000 già corrisposta al danneggiato, a titolo risarcitorio e per il medesimo sinistro, dall'assicuratrice per la r.c.a. Controparte_3
L'appellante deduce l'inapplicabilità del principio indennitario di cui all'art. 1910 c.c., anche in considerazione della rinuncia al diritto di surroga da parte dell'assicuratrice nei confronti del responsabile civile. CP_1
Con il secondo motivo e in subordine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha detratto dall'indennizzo l'intero importo di € 150.000 ricevuto dalla Controparte_3
2 Corte d'Appello
L'appellante ritiene inoltre che non vadano decurtate le spese legali di €
15.000, già ricomprese nel risarcimento liquidato dalla Controparte_3
- Difese dell'appellata
Il 21.11.2019 si è costituita la la quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità del gravame per tardiva costituzione in giudizio dell'appellante e l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito chiedendone il rigetto siccome infondato.
***
1.- Sull'improcedibilità dell'appello
1. L'appellata eccepisce l'improcedibilità del gravame, siccome l'appellante si
è costituita in giudizio oltre il termine di cui all'art. 348 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, applicabile ratione temporis, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia;
il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5».
La ratio della norma è quella di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla stessa non imputabili, che possano ricondursi ad eventuali ritardi nell'acquisizione da parte della cancelleria degli atti oggetto di invio telematico.
Deve, perciò, ritenersi tempestivo il deposito telematico dell'atto introduttivo se la ricevuta di consegna viene generata entro il termine di legge, e ciò anche se l'iscrizione a ruolo della causa avviene oltre la scadenza di quest'ultimo
(Cass. civ. n. 11726/2019).
L'appellante ha prodotto le ricevute di accettazione e di consegna attestanti il deposito, nella giornata del 28.5.2019, della busta telematica contenente l'atto introduttivo notificato in data 18.5.2019 (produzioni del 28.11.2019).
3 Corte d'Appello
Il deposito, sebbene accettato dalla Cancelleria, con conseguente iscrizione a ruolo del gravame, il 29.5.2019, deve, quindi, ritenersi tempestivo siccome effettuato entro i termini di cui all'art. 348 c.p.c.
2.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellata eccepisce l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
3.- Sul divieto di cumulo
1. L'appellante censura la decurtazione dall'indennizzo (quantificato in €
336.000) della somma di € 150.000 ricevuta, a titolo di risarcimento e per il medesimo sinistro, dall'impresa assicuratrice per la r.c.a.
L'appellante ritiene non applicabile il principio indennitario ex art. 1910 c.c., deducendo la cumulabilità dell'indennizzo contrattuale con il risarcimento del danno.
2. Il motivo è infondato.
Il 3.6.2009 il ha stipulato con l (già Pt_1 CP_1 Controparte_2
polizza assicurativa contro gli infortuni, portante il n. 62252216.
La polizza ha, tra l'altro, garantito l'assicurato – nei limiti del massimale di €
800.000 – dal rischio di infortuni determinanti l'invalidità permanente (totale o parziale) e scaturenti dall'esercizio di ogni attività, fatte salve specifiche esclusioni contrattuali.
A seguito di sinistro stradale verificatosi in Rosarno il 30.7.2009, il ha Pt_1 riportato gravi lesioni che, all'esito di successiva perizia contrattuale, sono state quantificate in misura pari al 42% di invalidità permanente.
4 Corte d'Appello
A seguito di denuncia del sinistro dell'1.8.2009 (pratica n. 2009-021603081), con lettera di messa in mora del 29.6.2010 il danneggiato ha richiesto all'appellata, con esito negativo, il pagamento dell'indennizzo.
Per il medesimo sinistro l'appellante ha ricevuto dalla - Controparte_3 impresa assicuratrice per la r.c.a. - la somma di € 150.000, di cui € 135.000 quale risarcimento per le lesioni subite ed € 15.000 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute (all. 10 atto di citazione).
Il Tribunale ha accertato l'operatività della polizza n. 62252216 con riguardo al denunciato sinistro (in particolare, ritenendo provato l'evento lesivo del
30.7.2009 ed il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni riportate dal ), Pt_1 quantificando l'indennizzo contrattuale spettante al danneggiato in € 336.000.
Le predette statuizioni, in assenza di impugnazione, non sono state oggetto di specifica impugnazione.
Il primo giudice ha detratto dall'indennizzo contrattuale l'importo risarcitorio di
€ 150.000 già ricevuto dal danneggiato, per il medesimo sinistro, dalla
[...]
(somma devalutata dalla data di erogazione dell'8.11.2010 sino CP_3
alla guarigione con postumi del danneggiato avvenuta il 29.11.2009), per un residuo liquidato all'attore di € 188.507,37.
3.1. Secondo la giurisprudenza «l'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia - al pari di quella per l'infortunio non mortale, dalla quale si differenzia solo perché il danno alla persona deriva da un processo morboso "interno" alla stessa e non da un fattore causale "esterno" ad essa - rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, che non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma si caratterizza anche come assicurazione di persone, e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione del principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito, da individuarsi nelle misura predeterminata dalla polizza che assicura l'importo maggiore» (Cass. civ. n.
14358/2019; Cass. civ. n. 10602/2018).
All'assicurazione contro i sinistri non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, commi 1 e 2, c.c., la cui disciplina - imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento
5 Corte d'Appello
dell'indennità - mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento
(Cass. civ., sez. un., n. 5119/2002).
Ne discende il divieto di cumulo degli importi assicurati con più polizze a copertura del medesimo rischio, siccome «l'indennità è erogata quale risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito» (Cass. civ., sez. un., n. 12565/2018).
Opera quindi la compensatio lucri cum damno.
3.2. L'appellante sostiene la cumulabilità dell'indennizzo contrattuale con il risarcimento del danno, alla luce della rinuncia dell'appellata al diritto di surroga, ex art. 1916 c.c., nei confronti dei terzi responsabili del sinistro (art.
4.2 delle condizioni generali di assicurazione).
L'assunto non è condivisibile, siccome «il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile»
(Cass. civ. n. 14358/2019; Cass. civ. n. 13223/2014).
Quindi il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Sulla decurtazione delle spese legali
1. L'appellante censura l'avvenuta detrazione, dall'indennizzo di € 336.000, dell'importo di € 15.000 corrisposto dalla a titolo di Controparte_3 rimborso delle spese legali sostenute dal danneggiato nell'ambito della pratica assicurativa.
Il Tribunale ha ritenuto tardiva la rettifica dell'attore, siccome effettuata in sede di comparsa conclusionale, circa l'ammontare dell'importo già ottenuto a titolo risarcitorio.
2. Il motivo è fondato.
6 Corte d'Appello
L'appellante ha ritualmente allegato l'avvenuta ricezione dall'assicuratrice per la r.c.a. per il sinistro in oggetto, dell'importo di € Controparte_3
150.000, come da quietanza dell'8.11.2010 (pagg.
3-4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Con la propria comparsa conclusionale, l'attore ha specificato che «l'importo ricevuto a titolo di risarcimento del danno dalla a titolo di RCA è pari Controparte_3 ad € 135.000 (la quietanza di € 150.000 è comprensiva dell'importo di € 15.000 a titolo di spese legali»).
L'allegazione dell'attore in comparsa conclusionale non può essere ritenuta tardiva, siccome non costituisce eccezione in senso stretto ma precisazione di una circostanza ritualmente dedotta e che emerge ex actis.
Il , in particolare, ha prodotto la quietanza di pagamento della Pt_1 [...]
attestante l'inclusione nel risarcimento dell'importo di € 15.000 CP_3
a titolo di spese legali (all. 1 atto di citazione).
La decurtazione dall'indennizzo di quanto ricevuto dal danneggiato a titolo di spese legali, inoltre, contrasterebbe con il principio indennitario - che è principio di ordine pubblico e, quindi, inderogabile - che circoscrive il divieto di cumulo alle somme erogate dalle assicuratrici a copertura del medesimo rischio, nel caso in esame consistente nel danno da invalidità permanente.
Le spese legali sostenute dal non sono, quindi, soggette al predetto Pt_1
divieto di cumulo.
Spetta dunque all'appellante l'ulteriore somma di € 15.000.
In ordine agli accessori va confermato il criterio determinato dalla sentenza impugnata.
5.- Spese processuali
1. Il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali, che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
Le spese processuali si liquidano in forza del d.m. n. 147/2022, tenendo conto dei parametri medi, tranne per la fase istruttoria, per la quale vanno applicati i parametri minimi, considerata la mancanza di istruttoria orale.
Considerato il notevole divario tra quanto chiesto in domanda e quanto accertato, si ritiene congruo compensare per la metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico dell'appellata la restante parte.
7 Corte d'Appello
2. Per quanto riguarda il primo grado, considerata la mancanza di appello incidentale sul capo relativo alle spese processuali, va confermata la sentenza impugnata nella parte riguardante la liquidazione delle spese processuali, che si liquidano quindi in € 629 per esborsi ed € 6.715 a titolo di compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Roberto Ripepi.
3. Per quanto riguarda le spese processuali del secondo grado, considerato l'importo riconosciuto in appello, va applicato lo scaglione da € 5.201 ad €
26.000. Pertanto le spese processuali – detratta la metà oggetto di compensazione – si liquidano, sulla base del d.m. n. 55/2014 aggiornato dal d.m. n. 147/2022, in complessivi € 2.444,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dell'appellante, avv. Roberto Ripepi.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la alla corresponsione in favore CP_1 dell'appellante dell'ulteriore somma di € 15.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per la metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico dell'appellata la restante parte, che liquida in complessivi €
629 per esborsi ed € 6.715 a titolo di compensi per il primo grado, e in complessivi € 2.444,00 per il secondo grado;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, avv. Roberto Ripepi.
Reggio Calabria, 22.1.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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