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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7698 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE così composto: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Maria Rosaria Rizzo Consigliere rel. ing. Filippo Cascone Esperto, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2902/2022 RGAC, posto in deliberazione all'udienza del 18.11.
2025, vertente
tra
– P. IVA , in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Felice Pettograsso (C.f. e C.F._1 Parte_2
(C.f. ),
[...] CodiceFiscale_2
RICORRENTE
e
Co
(c.f. ), a seguito di scissione parziale di Ramo zienda Controparte_1 P.IVA_2 da parte di (C.F. n. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTE
OGGETTO: sovracanoni BI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto la domanda di accertamento dell'obbligo di pagamento di somme, a titolo di sovracanone BI, per gli impianti idroelettrici, rispettivamente siti in territorio del comune di Subiaco (Rm), in località “Scalelle”, di potenza nominale di Kw 4.593,13 e, in territorio del comune di Castel Madama (Rm), in località “Arci”, di potenza nominale di Kw 3.970, e, per l'effetto, di condanna al pagamento dell'importo complessivo € 8.783,41, per le annualità 2016 - 2022, oltre le ulteriori somme maturate e maturande, inclusi gli interessi, sino al saldo effettivo, richieste, a titolo di sovracanone.
Partendo dalle eccezioni che tendono a paralizzare la domanda, la società resistente eccepisce l'inesigibilità del sovracanone, operando una distinzione tra il sovracanone BI (originariamente previsto dall'art. 52 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e poi regolato dall'art. 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 – istitutiva dei bacini imbriferi montani), dovuto ex lege ai Comuni, ed il sovracanone per i Comuni rivieraschi, originariamente previsto dall'art. 53 r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775 (come sostituito dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377), che non ha carattere automatico, ma rientra nell'attività discrezionale dell'amministrazione, che può disporne il versamento e, nel caso, è chiamata ad esprimersi in ordine alla sua ripartizione fra i beneficiari;
canone, quest'ultimo, che può essere stabilito o d'intesa tra i comuni o i consorzi interessati “o, in mancanza dal Ministro per i lavori pubblici” (comma 13, art. 1 L. 959/1953) in relazione ai bisogni delle singole zone. Ciò posto, la società resistente fa rientrare il canone richiesto nella seconda categoria e ne contesta l'esigibilità, in mancanza di un “decreto di ripartizione (sulla percentuale di sovracanone tra aventi diritto) o un accordo tra i Comuni (o i Consorzi beneficiari)”.
L'eccezione muove da un'interpretazione della domanda, priva di qualsiasi riscontro. Appare, invece evidente, dalla ricostruzione offerta dal ricorrente, che si intende chiedere il pagamento di un sovracanone, per lo sfruttamento, attraverso due impianti idroelettrici, delle acque pubbliche di un bacino imbrifero montano di cui fa parte il . Manca qualsiasi riferimento alla Parte_1 qualifica di comune "rivierasco" ed il , incluso nel bacino in virtù del Decreto Parte_1
Ministeriale del 14 Dicembre 1954, chiede espressamente i sovracanoni imbriferi montani del fiume
Aniene, ai sensi del R.D n. 1775/1933, della legge n. 959 del 27.12.1953, legge 228/2012 e ss. mod.,
Più precisamente, fonda il proprio diritto sull'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi della citata legge n. 959 del 1953, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media annua, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
Nel merito, la società resistente ha documentato i pagamenti dei sovracanoni, avvenuti puntualmente il 30 gennaio di ogni anno dal 2016 al 2022 (vd. data valuta beneficiario), a titolo di sovracanoni
BI, per l'impianto idroelettrico, in località “Scalelle”. Il si è limitato a contestare Pt_1
l'ammontare, assumendo di aver diritto ad un maggior importo, ma non ha indicato alcun criterio obiettivo per stabilire l'entità del sovracanone, richiamando semplicemente la percentuale del 0,469 così come disposto dal D.M. LL. PP. n. 323 del 1978. La domanda riguarda un importo complessivo riferito ad entrambi gli impianti;
non è specificato l'ammontare per ciascuno di essi e non è indicato alcun criterio di calcolo;
né è chiaro il calcolo, effettuato dopo l'accertamento dell'avvenuto pagamento, in cui si fa riferimento esclusivamente alla detta percentuale. Nulla di diverso emerge dalle diffide in atti, né risulta prodotta altra documentazione utile.
La domanda è, pertanto, infondata, essendo stata proposta nonostante il regolare adempimento della cessionaria.
La società resistente eccepisce, inoltre, che l'impianto in località Arci, nel comune di Castel Madama
(Rm) ricade nel comune di Tivoli, e non nel bacino imbrifero dell'Aniene, se non per la parte relativa ad una traversa, ben diversa dalla presa d'acqua, consistente in quel complesso di manufatti e apparecchiature che consentono l'effettiva captazione e sono posizionati sulla sponda del corso d'acqua. A conferma, richiama la nota del 28.11.2018 del , la concessione della Parte_3
Centrale di Arci, e, in particolare, il disciplinare del 19 febbraio 1925, n. 526 ed il Decreto di approvazione del collaudo del 30 novembre 1937, n. 7140: documenti, questi ultimi due da cui risulterebbe che la derivazione d'acqua avviene in località Fiumerotto del Comune di Tivoli.
In sintesi, non è contestata la situazione dei luoghi, ma si controverte sulla natura della traversa se faccia parte o meno delle opere di presa d'acqua. Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite, escludendo la traversa dalle opere di presa d'acqua: “In tema di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, il presupposto necessario per l'applicazione del sovracanone agli impianti di energia elettrica indicati all'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, va individuato facendo riferimento unicamente al luogo di ubicazione delle opere di presa d'acqua, ovvero di quella parte di impianto idroelettrico la cui funzione è, per l'appunto, quella di prelevare
l'acqua mediante l'operazione di captazione”. (Cass. sez. unite sent. n. 15372/2022).
La pronuncia costituisce un arresto giurisprudenziale e non vi sono ragioni per non aderire ad una motivazione puntuale ed esaustiva, coerente rispetto alla lettera ed alla “ratio” del disposto di cui al citato art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 (c.d. legge di stabilità del 2013) e, più in generale, alla normativa in materia che distingue la traversa dalla presa d'acqua.
Solo con le note conclusionali, dunque, tardivamente, si sostiene il diritto al sovracanone facendo rientrare il comune di Tivoli nel bacino imbrifero dell'Aniene, in base ad una corografia, peraltro, nemmeno leggibile, e, comunque, definendolo, quale comune “rivierasco”, ma, nel qual caso, si riproporrebbe la questione, eccepita dalla controparte, di un canone non automatico ma che presuppone un atto dall'autorità amministrativa, che può essere emanato in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge. La novità della questione relativa alla natura della traversa e l'arresto giurisprudenziale costituito dall'intervento a sezioni unite della Suprema Corte comportano la compensazione delle spese processuali, nella misura del 50%, restando la parte residua a carico del soccombente.
Le spese vengono liquidate tenendo conto del valore della domanda, applicando le tariffe di cui al d.m. 55/2014.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dal nei Parte_1 confronti della società , con la condanna al pagamento delle spese processuali, in Controparte_1 favore della società attrice, liquidate in 2900,00 euro, oltre spese generali nella misura forfettaria del
15% ed accessori di legge.
Dichiara la compensazione per la parte residua.
Roma 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Rizzo dott. Franco Petrolati