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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 336/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SC PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL GI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 336/2022 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
CF , nato a [...] nel Lazio (RM) il 29 Parte_1 C.F._1 ottobre 1960, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Federica Petrinca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gallicano nel Lazio (RM), via Colle San Rocco n. 9 , giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nata a [...] nel Lazio (RM) il CP_1 C.F._2 primo novembre 1963, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Tommaso Bancheri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palestrina (RM), via Pedemontana n. 5, giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
1 C.F. , nata il [...] a [...] CP_2 C.F._3
(RM), residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Bancheri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palestrina (RM), via Ped emontana n. 5, giusta procura in atti
INTERVENUTA
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2022, il sig. ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gallicano nel Lazio (RM) il 13 ottobre 1991 con la sig.ra , esponendo che CP_1 dall'unione è nata la figlia (il 26 maggio 1993) e precisando che , dalla CP_2 comparizione personale delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli nel giudizio di separazione definito con la sentenza n. 1548/2008, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni della separazione, determinando nella misura di euro 250 mensili l'assegno perequativo dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia e il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese di istruzione per la stessa.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , aderendo alla domanda di cessazione CP_3 degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento della figlia formulata dal ricorrente. La resistente ha quindi chiesto la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la somma di euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di disporre che “l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili sopra detto disposto in favore della figlia venga corrisposto CP_2 direttamente alla stessa sulla postpay alla medesima intestata;
”.
All'udienza del 16 marzo 2022 è comparso il ricorrente che ha insistito per la pronuncia di divorzio, mentre per la parte resistente è comparso il solo difensore che ha prodotto la certificazione medica attestante i motivi ostativi la presenza
2 dell'assistita. Il Presidente del Tribunale – ritenuto non necessario adottare provvedimenti urgenti, stante la vigenza delle condizioni di separazione – ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, davanti al quale ha rimesso le parti assegnando alle stesse i termini di legge per i rispettivi adempimenti.
Con memoria integrativa depositata il 14 aprile 2022 il ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione della sig.ra relativamente alla richiesta del contributo CP_3 per il mantenimento della figlia maggiorenne, stante la cessazione della convivenza di quest'ultima con la madre. Il ricorrente ha altresì chiesto di disporre il versamento diretto alla figlia maggiorenne dell'assegno di mantenimento dovuto da padre, da determinare nella misura di euro 250 mensili. Il ricorrente ha altresì chiesto di prevedere che il padre avrebbe contribuito al pagamento del 50% delle spese di istruzione della figlia “fino al compimento del 30 anno di età della predetta;
”.
Con comparsa di costituzione depositata il 26 aprile 2022, è intervenuta in giudizio la figlia delle parti, (nata il [...]), aderendo alla domanda CP_2 della resistente.
Con sentenza parziale n. 1240/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungimento il seguente accordo sulle condizioni del divorzio:
“1) Revocare/Cessare l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia, sig.ra
a modifica della sentenza n. 1548/2008 - pubblicata in data CP_2
14.11.2008 - atteso che il sig. intende versare, e la figlia , Parte_1 CP_2 di anni 30, intende accettare, a detto titolo, il versamento della somma unica ed omnicomprensiva di euro 8.000,00 (ottomila/00); Le parti intendono, infatti, tale somma idonea a soddisfare le esigenze di , ormai prossima al CP_2 raggiungimento dell'indipendenza economica. Per tale ragione, CP_2 rinuncia alla contribuzione periodica come prevista in suo favore nella rievocata sentenza. Le parti, tutte, concordemente, ritengono così composta la crisi familiare.
La somma di € 8.000,00 (ottomila) verrà versata ed accettata anche a tacitazione di ogni pregressa somma pretesa e/o rivendicata dalla signora e dalla CP_1 stessa a titolo di contribuzione del suo mantenimento;
CP_2
2) La somma di cui al punto 1) verrà versata dal signor in numero tre Parte_1 trances: il primo versamento di euro 3.000,00 (tremila/00) entro e non oltre il
3 05.12.2023 a mezzo assegno circolare;
il secondo versamento, di euro 3.000,00
(tremila/00) dovrà essere effettuato entro e non oltre la data del 15.01.2024; il terzo ed ultimo pagamento di euro 2.000 ( duemila/00) dovrà essere corrisposto dal Signor entro e non oltre la data del 15.2.2024. Parte_1
3) Con la completa ed avvenuta ricezione di tutti gli importi indicati al punto 1, e
2, del presente atto la signora e si riterranno CP_2 CP_1 completamente soddisfatte dichiarando di non avere nulla a che pretendere dal signor per le causali di cui in premessa, anche in futuro;
Gallicano Parte_1 nel Lazio/Tivoli, 29 novembre 2023”.
Le parti hanno quindi chiesto di: “Revocare/Cessare l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia, sig.ra a modifica della sentenza n. CP_2
1548/2008 - pubblicata in data 14.11.2008”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, le parti hanno confermato l'accordo sulle condizioni di divorzio;
parte resistente e la terza intervenuta hanno altresì chiesto di “dare atto dell'adempimento da parte del signor dell'accordo raggiunto con le sigg.re e CP_2 CP_1 CP_2 versamento dell'intera somma di euro 8000 concordata ed accettata a tacitazione di
s ignora e dalla Controparte_4 CP_1 stessa a titolo di contribuzione del suo mantenimento e del bonario CP_2 componimento della lite insorta, con compensazione delle spese di lite tra le parti.”
Con ordinanza emessa in data 12 novembre 2025, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, la giudice istruttrice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a cui le parti hanno rinunciato.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
3. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, dando atto che con sentenza parziale n. 1240/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e , definitivamente Parte_1 CP_1 decidendo:
4 a) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
b) revoca l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia maggiorenne prendendo atto dell'avvenuto CP_2 dell'adempimento da parte del ricorrente delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL GI SC PI
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SC PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL GI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 336/2022 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
CF , nato a [...] nel Lazio (RM) il 29 Parte_1 C.F._1 ottobre 1960, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Federica Petrinca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gallicano nel Lazio (RM), via Colle San Rocco n. 9 , giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nata a [...] nel Lazio (RM) il CP_1 C.F._2 primo novembre 1963, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Tommaso Bancheri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palestrina (RM), via Pedemontana n. 5, giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
1 C.F. , nata il [...] a [...] CP_2 C.F._3
(RM), residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Bancheri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palestrina (RM), via Ped emontana n. 5, giusta procura in atti
INTERVENUTA
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2022, il sig. ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gallicano nel Lazio (RM) il 13 ottobre 1991 con la sig.ra , esponendo che CP_1 dall'unione è nata la figlia (il 26 maggio 1993) e precisando che , dalla CP_2 comparizione personale delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli nel giudizio di separazione definito con la sentenza n. 1548/2008, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni della separazione, determinando nella misura di euro 250 mensili l'assegno perequativo dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia e il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese di istruzione per la stessa.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , aderendo alla domanda di cessazione CP_3 degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento della figlia formulata dal ricorrente. La resistente ha quindi chiesto la conferma dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la somma di euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di disporre che “l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili sopra detto disposto in favore della figlia venga corrisposto CP_2 direttamente alla stessa sulla postpay alla medesima intestata;
”.
All'udienza del 16 marzo 2022 è comparso il ricorrente che ha insistito per la pronuncia di divorzio, mentre per la parte resistente è comparso il solo difensore che ha prodotto la certificazione medica attestante i motivi ostativi la presenza
2 dell'assistita. Il Presidente del Tribunale – ritenuto non necessario adottare provvedimenti urgenti, stante la vigenza delle condizioni di separazione – ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, davanti al quale ha rimesso le parti assegnando alle stesse i termini di legge per i rispettivi adempimenti.
Con memoria integrativa depositata il 14 aprile 2022 il ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione della sig.ra relativamente alla richiesta del contributo CP_3 per il mantenimento della figlia maggiorenne, stante la cessazione della convivenza di quest'ultima con la madre. Il ricorrente ha altresì chiesto di disporre il versamento diretto alla figlia maggiorenne dell'assegno di mantenimento dovuto da padre, da determinare nella misura di euro 250 mensili. Il ricorrente ha altresì chiesto di prevedere che il padre avrebbe contribuito al pagamento del 50% delle spese di istruzione della figlia “fino al compimento del 30 anno di età della predetta;
”.
Con comparsa di costituzione depositata il 26 aprile 2022, è intervenuta in giudizio la figlia delle parti, (nata il [...]), aderendo alla domanda CP_2 della resistente.
Con sentenza parziale n. 1240/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungimento il seguente accordo sulle condizioni del divorzio:
“1) Revocare/Cessare l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia, sig.ra
a modifica della sentenza n. 1548/2008 - pubblicata in data CP_2
14.11.2008 - atteso che il sig. intende versare, e la figlia , Parte_1 CP_2 di anni 30, intende accettare, a detto titolo, il versamento della somma unica ed omnicomprensiva di euro 8.000,00 (ottomila/00); Le parti intendono, infatti, tale somma idonea a soddisfare le esigenze di , ormai prossima al CP_2 raggiungimento dell'indipendenza economica. Per tale ragione, CP_2 rinuncia alla contribuzione periodica come prevista in suo favore nella rievocata sentenza. Le parti, tutte, concordemente, ritengono così composta la crisi familiare.
La somma di € 8.000,00 (ottomila) verrà versata ed accettata anche a tacitazione di ogni pregressa somma pretesa e/o rivendicata dalla signora e dalla CP_1 stessa a titolo di contribuzione del suo mantenimento;
CP_2
2) La somma di cui al punto 1) verrà versata dal signor in numero tre Parte_1 trances: il primo versamento di euro 3.000,00 (tremila/00) entro e non oltre il
3 05.12.2023 a mezzo assegno circolare;
il secondo versamento, di euro 3.000,00
(tremila/00) dovrà essere effettuato entro e non oltre la data del 15.01.2024; il terzo ed ultimo pagamento di euro 2.000 ( duemila/00) dovrà essere corrisposto dal Signor entro e non oltre la data del 15.2.2024. Parte_1
3) Con la completa ed avvenuta ricezione di tutti gli importi indicati al punto 1, e
2, del presente atto la signora e si riterranno CP_2 CP_1 completamente soddisfatte dichiarando di non avere nulla a che pretendere dal signor per le causali di cui in premessa, anche in futuro;
Gallicano Parte_1 nel Lazio/Tivoli, 29 novembre 2023”.
Le parti hanno quindi chiesto di: “Revocare/Cessare l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia, sig.ra a modifica della sentenza n. CP_2
1548/2008 - pubblicata in data 14.11.2008”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, le parti hanno confermato l'accordo sulle condizioni di divorzio;
parte resistente e la terza intervenuta hanno altresì chiesto di “dare atto dell'adempimento da parte del signor dell'accordo raggiunto con le sigg.re e CP_2 CP_1 CP_2 versamento dell'intera somma di euro 8000 concordata ed accettata a tacitazione di
s ignora e dalla Controparte_4 CP_1 stessa a titolo di contribuzione del suo mantenimento e del bonario CP_2 componimento della lite insorta, con compensazione delle spese di lite tra le parti.”
Con ordinanza emessa in data 12 novembre 2025, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, la giudice istruttrice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a cui le parti hanno rinunciato.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
3. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, dando atto che con sentenza parziale n. 1240/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e , definitivamente Parte_1 CP_1 decidendo:
4 a) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
b) revoca l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia maggiorenne prendendo atto dell'avvenuto CP_2 dell'adempimento da parte del ricorrente delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL GI SC PI
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