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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 47/2024 emessa dal Tribunale di Genova promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Angela Grilli, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Genova, via I.
Frugoni 3, come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Varese, ed
XII Ottobre 2, come da procura in atti
RESISTENTE
E
Con l'intervento del P.G.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza di cui in epigrafe nella parte in cui ha statuito che “ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto del figlio
… per il periodo di permanenza del figlio presso di sé”, ER
accogliere la domanda della volta a porre a carico del Pt_1
padre a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio un importo non inferiore ad euro 300,00 mensile ER
ovvero quello ritenuto di giustizia.
Con conferma nel resto.
Vinte le spese di giudizio.
In subordine si chiede l'ammissione dei capitoli di prova di cui in narrativa e si indicano a testi:
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , dott. tutti residenti
[...] Testimone_5 Testimone_6
a Genova”.
Per il resistente: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, adversis rejectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso ed occorrendo ammissione dei mezzi istruttori dedotti dal signor Controparte_1
Respingere siccome inammissibili, nulle, irrite ed infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie tutte.
Vinte le spese ed onorari del grado”.
Per il P.G.: si rimette al prudente apprezzamento della Corte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2.9.2020 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.4.2001 con la SI , dalla cui unione erano nati i figli (il Pt_1 Tes_2
5.5.1994) e (il 21.5.2003), il signor chiedeva: ER CP_1
- che venisse confermata l'assegnazione al della casa CP_1
coniugale sita in Genova, via Assarotti 44/13;
- che il figlio , all'epoca ancora minorenne, potesse ER
permanere per il tempo ritenuto opportuno presso ciascun genitore e che ciascuno dei genitori provvedesse direttamente al suo mantenimento per il periodo di permanenza del figlio presso di sé, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
- che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con sua collocazione presso il ER
padre;
- che nulla fosse disposto a titolo di assegno divorzile.
, ritualmente costituitasi, chiedeva: Parte_1 - che venisse disposta l'assegnazione a sé della casa coniugale nella quale continuare a vivere con entrambi i figli;
- che venisse posto a carico del signor a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio e del figlio ER
, un importo non inferiore ad euro 300,00 per ciascuno di Tes_2
essi;
- che le spese straordinarie venissero poste a carico dei coniugi nella misura del 50%.
Con ordinanza presidenziale del 22.4.2021 il Tribunale di
Genova assegnava l'ex casa coniugale alla madre, disponeva la collocazione del figlio presso di essa, poneva a carico ER
del padre un contributo per il mantenimento del figlio ER
pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, con sentenza parziale n. 950/2022 dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.4.2001 dalle parti e disponeva la prosecuzione del giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta il Tribunale di Genova con la sentenza n. 47/2024, rilevato che gli unici motivi di dissidio tra le parti riguardavano l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , così statuiva: ER
“DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Genova,
Via Assarotti 44/13 alla Sig.ra che vi Parte_1
continuerà ad abitare con il figlio maggiorenne ma non ER
ancora economicamente indipendente;
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma non ER
ancora economicamente indipendente, per il periodo di permanenza del figlio presso di sé;
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , ER
da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione ex art. 47 O.G. della Sezione IV del
Tribunale di Genova del 15.9.2016, siano suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite”.
2.- proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova n. 47/2024 affidando il gravame ai seguenti motivi:
2.1.- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la SI censura la Pt_1
sentenza nella parte in cui ha rilevato che, alla luce della documentazione reddituale, non sussiste alcuna disparità economica tra le parti e che, essendo il figlio divenuto ER
maggiorenne e non avendo i genitori chiarito i tempi di frequentazione dello stesso, è accoglibile la domanda svolta dal ricorrente di mantenimento diretto del figlio da parte ER
del genitore per il periodo di permanenza del figlio presso di sé.
Secondo la ricorrente lo stesso sentito in libero CP_1
interrogatorio all'udienza del 19.4.2021, avrebbe confessato di avere solamente contatti sporadici con il figlio e di non frequentarlo. Pertanto, il primo Giudice avrebbe errato nel non considerare provata l'esclusiva permanenza di presso la madre. ER
2.2- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 337 ter c.c. il quale prevede che il giudice, nello stabilire la corresponsione di un assegno periodico per i figli, al fine di realizzare il principio di proporzionalità tra i genitori, debba considerare i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti e le risorse economiche di entrambi i genitori, non potendosi limitare a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale.
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata sulla base delle seguenti motivazioni:
Circa il primo motivo di ricorso il signor ritiene CP_1
corretto non prevedere un assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio che ha ormai 21 anni e non necessita di assistenza e cura.
Inoltre, contesta l'assenza di rapporti tra padre e figlio e ribadisce la propria disponibilità a prendersi cura diretta del figlio nei periodi in cui lo frequenterà.
Circa il secondo motivo di ricorso, invece, osserva che la condizione economica della risulta migliore della Pt_1
propria e che la circostanza che all'epoca della separazione i coniugi godessero di redditi sostanzialmente uguali giustifica l'eliminazione dell'assegno a carico del padre.
Infine, il Giudice deve tenere conto del godimento da parte della dell'immobile di via Assarotti di proprietà del marito. Pt_1
Circa i mezzi istruttori il resistente contesta la ammissibilità sia delle prove testimoniali dedotte in istruttoria di primo grado, respinte dal G.I. e non riproposte in sede di conclusioni definitive, che dei nuovi capitoli di prova dedotti.
4.- In data 5.11.2024 il P.G. interveniva nel procedimento e si rimetteva al prudente apprezzamento della Corte.
5.- Lette le note scritte delle parti depositate per l'udienza del
13.11.2024 - tenuta con le modalità della trattazione scritta - la
Corte, all'esito della successiva camera di consiglio, ha emesso l'ordinanza in data 14/11/2024 con cui, ritenuta necessaria ai fini del decidere l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti degli ultimi tre anni, ha all'uopo rinviato all'udienza del 12.3.2025.
6.- Acquisita la documentazione di cui sopra, lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del
12.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ritiene la causa matura per la decisione, non necessitando di ulteriore istruttoria.
7.- Deve preliminarmente ritenersi l'appello ammissibile, avendo parte appellante espressamente indicato i motivi posti a fondamento dell'impugnazione, nonché le parti della sentenza gravata di cui si chiede la riforma e le specifiche domande. 8.- Tanto premesso, si rileva che questa Corte è chiamata a verificare se la sentenza impugnata abbia correttamente statuito relativamente alle condizioni economiche del divorzio, prevedendo che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma non ER
ancora economicamente indipendente, per il periodo di permanenza del figlio presso di sé, disponendo altresì che le spese straordinarie che lo riguardano siano suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
La sig.ra nella parte espositiva dell'atto d'appello fa Pt_1
riferimento alle condizioni indicate nell'ordinanza presidenziale in data 22.4.2021, emessa nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio, che aveva previsto l'assegnazione della casa coniugale alla SI ponendo a carico del signor Pt_1
un contributo per il mantenimento del figlio CP_1 ER
pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo che sia posto a carico del padre un contributo al mantenimento a favore del figlio stabilito in un importo non inferiore ad euro 300,00 mensili.
8.1.- Con riguardo al primo motivo d'appello, si ritiene non meritevole di accoglimento.
Al fine di valutare se sussista o meno disparità reddituale tra le parti, occorre analizzare le condizioni economico-patrimoniali di ciascuna di esse. Condizione economica dell'appellante : Parte_1
La SI ha prodotto la seguente documentazione Pt_1
reddituale:
- MOD PF 2022: reddito imponibile 43.892,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 2500,00 circa;
- MOD PF 2023: reddito imponibile 41.851,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 2200,00 circa;
- MOD PF 2024: reddito imponibile 48.379,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 2600,00 circa.
Condizione economica dell'appellato : Controparte_1
- MOD PF 2022: reddito complessivo di euro 33.564,00, di cui
23.121,00 di pensione e 11.554,00 per attività artigiani e commercianti. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 2500 ,00 circa;
- MOD CU 2023: imponibile pensione 24.117,53. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 1500,00 circa;
- MOD 730/2024: reddito imponibile 26.365,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 1700,00 circa.
Deve altresì tenersi presente che la casa coniugale, sita in
Genova, via Assarotti 44/13, è stata assegnata alla SI , il che comporta una situazione favorevole di Pt_1
quest'ultima, la quale non deve far fronte ad oneri alloggiativi e quindi sicuramente gode di un vantaggio considerevole.
Alla luce della documentazione prodotta, la SI Pt_1
risulta avere entrate superiori rispetto a quelle dell'appellato signor e quindi è da ritenersi corretta la statuizione del CP_1
giudice di prime cure, oggetto di impugnazione, con cui ha affermato che a seguito dell'analisi della documentazione prodotta in atti non è stata rinvenuta alcuna disparità economica degli ex coniugi e anzi è stata rilevata una maggiore redditualità della SI . Pt_1
Va rilevata inoltre - come si dirà meglio infra - l'età del figlio
, oggi quasi ventiduenne, il quale è quindi in grado di ER
badare a se stesso senza necessità di svolgimento da parte dei genitori di pregnanti ed assidui compiti di assistenza e cura.
Inoltre con riguardo al tempo di permanenza presso ciascun genitore, deve porsi in evidenza il fatto che il signor CP_1
in comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato di essere disponibile a prendersi cura diretta del figlio per i periodi in cui quest'ultimo lo frequenterà.
Si ritiene quindi che il ragazzo possa tener conto di tale disponibilità del padre e si auspica che lo frequenti assiduamente, giovandosi della sua accoglienza.
8.2.- Con riguardo al secondo motivo d'appello, questa Corte ritiene sia anch'esso non meritevole di accoglimento. Occorre innanzitutto premettere che l'articolo 337 ter c.c., al comma IV, prevede che il giudice, nel prendere la decisione circa la previsione di un assegno di mantenimento a favore dei figli occorre tener presente che :
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Come sostenuto dalla Corte di Cassazione “Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno” e “… in generale, l'art. 316-bis, comma 1,
c.c. prevede, poi, che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no)
è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi valutando anche
i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari” (v. Cass. Ord. 7169/2024, in motivazione pagg. 13 e
14)
Nel caso di specie, considerando il principio di proporzionalità che, ai sensi del summenzionato articolo 337 ter c.c., il giudice deve realizzare, tenendo conto delle risorse economiche come sopra accertate, emerge, in contrasto con quanto sostenuto da parte appellante, che la SI sarebbe anzi tenuta a Pt_1
contribuire in misura maggiore rispetto all'ex coniuge.
Quanto poi alle esigenze del figlio , che ad oggi ha quasi ER
ventidue anni, come già accennato, occorre rilevare che data l'età dello stesso si può ritenere che i compiti domestici e di cura in capo al genitore si siano ormai grandemente ridotti (avendo egli sostanzialmente l'età di un adulto). Si può ritenere infatti che egli sia ormai in grado di provvedere autonomamente alla propria cura personale e alla soddisfazione delle proprie esigenze senza un'assidua assistenza dei genitori quanto agli aspetti domestici.
9.- Quanto alle istanze istruttorie formulate, l'appellante chiede ammissione di prove testimoniali, le quali però non vengono reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, si intendono abbandonate.
10.- Valutato tutto quanto sopra, questa Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia immune da censure e che pertanto l'appello non possa trovare accoglimento.
10.1- La soccombenza del ricorrente comporta la sua condanna alla rifusione alla parte resistente delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valore indeterminabile;
parametro minimo, attesa la semplicità della causa).
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il ricorso è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto dalla SI Parte_1
avverso la sentenza n. 47/2024 emessa dal Tribunale di Genova nella causa recante R.G. 6933/2020;
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore di
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che CP_1
liquida in euro 4.996,00 oltre spese generali e accessori di legge;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 13.3.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni