Articolo 225 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 224Articolo 226
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9 ottobre 2010
Art. 225. Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore 1. I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all'articolo 224 sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. 2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri corsi di carattere non universitario o postuniversitario, l'ordine degli studi e i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010